F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 110/TFN del 14.2.2020 – (Deferimento n. 9175/307 pf 19-20 GC/blp del 21.01.2020 carico della Sig.ra Capano Francesca e della società ASD Corigliano Calabro – Reg. Prot. 141/TFN-SD) Decisione n. 110TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 9175/307 pf 19-20 GC/blp del 21.01.2020 Reg. Prot. 141/TFN-SD

Decisione n. 110TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 9175/307 pf 19-20 GC/blp del 21.01.2020

Reg. Prot. 141/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Roberto Proietti - Presidente;

Avv. Paolo Clarizia – Componente (Relatore);

Avv. Leopoldo Di Bonito – Componente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente;

Avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente;

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 14 febbraio 2020,

a seguito del Deferimento n. 9175/307 pf 19-20 GC/blp del 21.01.2020 carico della Sig.ra Capano Francesca e della società ASD Corigliano Calabro,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 21.01.2020, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- la Sig.ra Capano Francesca, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Corigliano Calabro ASD, per rispondere della violazione di cui all’art. 32, comma 5 del CGS, in relazione ai punti 4 e 5 del Com. Uff. n. 162 Dipartimento Interregionale - LND del 03.06.2019, per non aver provveduto a depositare, entro il termine perentorio del 12.07.2019, la documentazione riguardante: - versamento quote (punto 4 del Com. Uff. n. 162 del 03/06/2019); - fidejussione bancaria (punto 5 del Com. Uff. n. 162 del 03.06.2019);

- la società Corigliano Calabro ASD, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, la Procura Federale, a mani del dott. Luca Scarpa e del dott. Mauro De Dominicis e, per delega di entrambi i deferiti, l’avv. Eduardo Chiacchio,

hanno depositato due distinte richieste di patteggiamento riguardanti la prima la Sig.ra Capano Francesca e la seconda la società Corigliano Calabro ASD, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;

esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per la Sig.ra Capano Francesca, sanzione base inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita di 1/3 – giorni 10 (dieci), aumentata di 10 giorni per la continuazione, sanzione finale inibizione di giorni 30 (trenta); per la società Corigliano Calabro ASD, sanzione base ammenda di € 2.000,00 (duemila/00), ridotta di 1/3 - € 600,00 (seicento/00), sanzione finale ammenda di € 1.400,00 (millequattrocento/00); risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la Sig.ra Capano Francesca e la società Corigliano Calabro ASD, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni

pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

comunicato infine ai deferiti che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per la Sig.ra Capano Francesca, inibizione di giorni 30 (trenta);

- per la Corigliano Calabro ASD, ammenda di € 1.400,00 (millequattrocento/00). Dichiara la chiusura del procedimento.

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