F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 174/TFN del 03.08.2020 – (Deferimento n. 42/715 pf19-20 LDF/GC/am del 01.07.2020 nei confronti dei sig.ri Mario Berarducci, Pietro Cutraro, Angelo Izzi e della società ASD SS Lazio Calcio a 5 – Reg. Prot. n. 191/TFN-SD) Decisione n. 174/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 42/715 pf19-20 LDF/GC/am del 01.07.2020 Reg. Prot. 191/TFN-SD
Decisione n. 174/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 42/715 pf19-20 LDF/GC/am del 01.07.2020
Reg. Prot. 191/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
cons. Nicola Durante – Presidente;
avv. Amedeo Citarella – Componente; cons.
Angelo Fanizza – Componente;
cons. Nicola Bardino – Componente;
cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente (Relatore);
dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 28 Luglio 2020,
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 42/715 pf19-20 LDF/GC/am del 01.07.2020 nei confronti dei sig.ri Mario Berarducci, Pietro Cutraro, Angelo Izzi e della società ASD SS Lazio Calcio a 5,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale con atto Prot. 42/715 pf19-20/LDF/GC/am, datato 01.07.2020, ha deferito a questo Tribunale I sig.ri Mario Berarducci, Pietro Cutraro, Angelo Izzi, tutti dirigenti della ASD SS Lazio Calcio a 5, nonché la stessa Società ASD SS Lazio Calcio a 5 per rispondere:
- il sig. Mario Berarducci della violazione di cui all’artt. 4 comma 1, e 19, comma 3, del CGS, per aver consentito con la sottoscrizione delle relative distinte gare che i calciatori Valerio Barigelli e Fedrigo dell'Agnol Vinicius disputassero le gare Tombesi Ortona – Lazio del 28.09.2019 e Lazio – Olimpus Roma del 05.10.2019 valevoli per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A2 – Girone B, nelle fila della ASD SS Lazio Calcio a 5, senza averne titolo perché squalificati, così come meglio descritto nella parte motiva del presente provvedimento;
- il sig. Pietro Cutraro della violazione di cui all’artt. 4 comma 1, e 19, comma 3, del CGS, per aver consentito con la sottoscrizione delle relative distinte gara che il calciatore Valerio Barigelli disputasse le gare Futsal Cobà – Lazio del 12.10.2019, Lazio - Real San Giuseppe del 19.10.2019 e Tenax Castelfidardo – Lazio del 26.10.2019 e che i calciatori Valerio Barigelli e Fedrigo dell'Agnol Vinicius disputassero la gara Lazio - Cioli Feros del 08.11.2019 tutte valevoli per il
Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A2 – Girone B, nelle fila della ASD SS Lazio Calcio a 5, senza averne titolo perché squalificati, così come meglio descritto nella parte motiva del presente provvedimento;
- il sig. Angelo Izzi della violazione di cui all’artt. 4 comma 1, e 19, comma 3, del CGS, per aver consentito con la sottoscrizione della relativa distinta gara che i calciatori Valerio Barigelli e Fedrigo dell'Agnol Vinicius disputassero la gara Ciampino Anni Nuovi – Lazio del 02.11.2019 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A2 – Girone B, nelle fila della ASD SS Lazio Calcio a 5, senza averne titolo perché squalificati, così come meglio descritto nella parte motiva del presente provvedimento;
- la società ASD SS Lazio Calcio a 5 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS, per i comportamenti posti in essere dai sig.ri Valerio Barigelli, Vinicius Fedrigo dell'Agnol, Mario Berarducci, Pietro Cutraro e
Angelo Izzi per la quale erano tesserati al momento della commissione dei fatti.
Alla riunione del 28 Luglio 2020 il rappresentante della Procura federale ha illustrato il deferimento e ne ha chiesto l’accoglimento in uno alle seguenti sanzioni:
- per il sig. Mario Berarducci, giorni 30 (trenta) di inibizione;
- per il sig. Pietro Cutraro, giorni 60 (sessanta) di inibizione;
- per il sig. Angelo Izzi, giorni 15 (quindici) di inibizione;
- per la società ASD SS Lazio Calcio a 5, punti 7 (sette) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella s.s. 2020/2021, oltre ad € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda.
È comparso in giudizio, tenuto tramite collegamento da remoto, per i deferiti, l’avv. Michele Cozzone, che ha anche fatto
pervenire alla Segreteria di questo Tribunale scritti a difesa.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale Sezione disciplinare osserva quanto segue.
Non è revocabile in dubbio che il comportamento posto in essere dai deferiti dirigenti della ASD SS Lazio Calcio a 5, che hanno consentito che i suindicati calciatori disputassero le descritte gare, non sia conforme a quanto previsto dal Codice della Giustizia Sportiva e che gli stessi debbano rispondere di tali irregolarità.
Infatti, le squalifiche riportate dai calciatori alla fine della stagione agonistica nelle partite valevoli per il campionato nazionale di calcio a 5 Serie A2, non possono considerarsi essere state nel caso di specie validamente scontate in qualità di tesserati in competizioni di calcio a 11. Ciò stante la circostanza i suddetti calciatori dopo il termine della stagione di calcio a 5 (2018/19), in cui avevano riportato la suddetta squalifica, transitavano per brevissimo periodo di tempo come tesserati in una squadra di calcio a 11, non disputando partite, per poi subito dopo essere tesserati con la ASD SS Lazio Calcio a 5 ritornando nella disciplina del calcio a 5 per l’inizio della nuova stagione (2019/2020).
In sostanza i suddetti calciatori non si sono limitati a modificare categoria di appartenenza o società, ma hanno cambiato solo momentaneamente "disciplina sportiva" e, pertanto, non hanno potuto scontare le giornate di squalifica in questa diversa disciplina sportiva, in cui sono “transitati” per un breve periodo di tempo, con effetto sostanzialmente elusivo della sanzione.
Ciò è stato peraltro acclarato dalla sentenza della Terza Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, n. 60/2019, cui il Collegio ritiene di aderire, che ha rigettato il reclamo proposto dalla ASD SS Lazio Calcio a 5 avverso le decisioni in merito alla gara di Campionato Nazionale Serie A2 s. s. Lazio/Olimpus Roma del 05.10.2019 e per la riforma della decisione del giudice sportivo presso la Divisione Calcio a 5 n. 173 del 23 ottobre 2019, che ha confermato la sanzione della sconfitta con il punteggio di 0 a 6 nella medesima gara, in quanto la ASD SS Lazio Calcio a 5 ha schierato i giocatori Barigelli Valerio e Fedrico dell’Agnol Vinicius allo stato ancora sotto squalifica.
In particolare, la sentenza in questione ha affermato che “i calciatori Barigelli e Fedrigo non hanno semplicemente modificato categoria di appartenenza o società, ma hanno cambiato momentaneamente "disciplina sportiva": da un sodalizio di calcio a 5 si sono trasferiti in una compagine di calcio a 11 per poi tornare in pochi giorni tra le fila di un'altra
società di calcio a 5. Si che, in questo caso, è il principio di omogeneità che deve operare: i calciatori summenzionati infatti partecipano ancora a campionati della Divisione di calcio a 5, campionati omogenei a quello nel quale hanno subito la sanzione della squalifica nella stagione precedente. Viceversa, applicare il principio di afflittività significherebbe piegarlo a una funzione che esso stesso combatte: evitare la sanzione con comportamenti poco trasparenti.... vero è che dalla lettura della normativa nel suo complesso i termini "attività" e "disciplina" vengono impiegati in maniera equivalente dal legislatore federale, sia all'interno del Codice di giustizia sportiva (art. 21) sia all'interno delle NOIF (art. 118), e a volte non del tutto in modo appropriato, generando confusione. Ciononostante, altro è la "disciplina sportiva" del calcio a Il, altro è la "disciplina sportiva" del calcio a 5, altro ancora la "disciplina sportiva" del beach soccer, per le quali vengono impiegati regolamenti di gioco diversi e, di conseguenza, modalità nell'erogazioni delle sanzioni radicalmente differenti. Sarebbe auspicabile, al contrario, che il termine "attività" fosse riferito alle modalità nelle quali una "disciplina sportiva" può essere articolata. Ad esempio, la disciplina sportiva calcio a 11 può essere svolta come "attività scolastica", "attività giovanile", "attività dilettantistica", "attività professionistica", "attività agonistica e non". In alcune norme il legislatore sembra assecondare proprio tale nomenclatura (a mo' di esempio, cfr. gli artt. 2, 19, comma 9, 21, comma 7 e 8, 48, comma 6, 61, comma 6, 64, comma 2, 65, comma 1, lett. a, e la stessa rubrica del Titolo VII, CGS). Tanto chiarito non può allora ritenersi ragionevole far espiare una sanzione, nel caso di specie una squalifica di più giornate, in una disciplina sportiva diversa da quella nella quale è stata comminata, se i calciatori colpiti dalla suddetta squalifica partecipano ancora a tale disciplina a distanza di pochi mesi. Depongono in questo senso, oltre al citato "principio di omogeneità delle competizioni e delle discipline sportive", anche altri due elementi, uno di natura indiziaria, strettamente inerente al caso che occupa, e un altro, insuperabile, normativo. In primo luogo, la Corte, verificando lo storico dei due calciatori, ha rilevato che questi ultimi nella loro carriera sportiva hanno partecipato a campionati di calcio a 5 in via quasi esclusiva. Ciò pone quanto meno dubbi sul fatto che pochi giorni prima della partita incriminata Barigelli e Fedrigo si siano tesserati per un sodalizio di calcio a 11, salvo poi legarsi, dopo aver ipoteticamente scontato il residuo della squalifica, all'ASD SS Lazio calcio a 5. In secondo luogo, e in maniera senza dubbio decisiva per il caso in esame, si pone una norma internazionale: l'art. 6, comma 1, Annexe 7 del FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players, edition 2019, rubricato "Enforcement of disciplinary sanctions". In esso si afferma in modo cristallino che «A suspension imposed in terms of matches (cf art. 20 paras and 2 of the FIFA Disciplinary Code) on a player for an infringement committed when playing futsal or in relation to a futsal match shall only affect the player's participation for his futsal club. Similarly, a suspension imposed in terms of matches on a player participating in eleven-a-side football shall only affect the player's participation for his eleven-a-side club». Ciò significa che per espressa disposizione della Federazione internazionale è fatto espresso divieto che sanzioni come la squalifica vengano scontate in "discipline sportive" diverse come lo sono tra loro quelle del calcio a 11 e del calcio a 5”.
In sostanza, quindi, i calciatori in questione non avevano scontato la squalifica al momento in cui hanno disputato le indicate gare di calcio a 5 tesserati dall'ASD SS Lazio.
Il fatto posto in essere dai dirigenti, che hanno permesso loro di scendere in campo nonostante la squalifica si pone, quindi, come illecito sportivo, contrario al comma 3 dell’art. 19, del CGS ai sensi del quale “I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l’aggravamento della sanzione”, in realzione all’artt. 4 comma 1, del medesimo CGS secondo cui “I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”.
Dal punto di vista della concreta determinazione della pena, tuttavia, la non chiara formulazione delle norme sul punto, evidenziata nella stessa sentenza Corte Sportiva d’Appello Nazionale, n. 60/2019, unitamente all’assenza di una consolidata giurisprudenza sportiva sul punto decisivo della decisione, debbono essere considerate dal punto di vista soggettivo come fattori che, seppure non possono assurgere al ruolo di scriminanti, sono idonei ad attenuare la responsabilità dei deferiti in vista della quantificazione della sanzione, che deve pertanto essere considerevolmente ridotta rispetto a quanto richiesto della Procura federale.
Tale mancanza di chiarezza è stata peraltro evidenziata anche dalla stessa sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale suindicata che, come obiter dictum, ha auspicato un intervento del legislatore federale e della Lega “al fine di recepire nella maniera più chiara possibile la norma FIFA in questione onde evitare in futuro fraintendimenti e strumentalizzazioni”.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Mario Berarducci, giorni 15 (quindici) di inibizione;
- per il sig. Pietro Cutraro, giorni 30 (trenta) di inibizione;
- per il sig. Angelo Izzi, giorni 7 (sette) di inibizione;
per la società ASD SS Lazio Calcio a 5, punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella s.s. 2020/2021, oltre ad € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 28 Luglio 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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