Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 20 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 72/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 215 del 10.3.2009
Impugnazione - istanza: 3) Ricorso dell’a.S. Roma S.P.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore D. R. D. seguito gara Roma/Udinese dell’8.3.2009 Massima: La CGF può contattare telefonicamente l’arbitro al fine di avere delucidazioni in merito ai motivi dell’espulsione quando la specifica condotta tenuta dal calciatore non si evince nel referto arbitrale.
Decisione C.G.F. Comunicato ufficiale n. 58/CGF del 31 Ottobre 2008 n.2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 9 Giugno 2009. n. 2 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV del 14.10.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso del Calcio Padova S.p.A. avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Padova/Venezia del 12.10.2008
Massima: La CGF, nel corso della Camera di Consiglio, per un eccesso di scrupolo, avvalendosi dei poteri di ulteriore indagine espressamente riconosciuti dall’Ordinamento Sportivo, può interpellare telefonicamente
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/CGF Riunione del 05 ottobre 2007 n. 8 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 265/CGF Riunione del 21 luglio 2008 n. 8 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. 19 del 19.9.2007
Impugnazione - istanza: Ricorso dell’U.P.C. Graphistudio Tavagnacco avverso la sanzione inflitta dell’ammenda di euro 750,00
Massima: La C.G.F. può richiedere al direttore di gara maggiori elementi in ordine agli insulti ricevuti dai sostenitori della società ricorrente.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/CGF Riunione del 05 ottobre 2007 n.4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 265/CGF Riunione del 21 luglio 2008 n. 4 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 26.9.2007
Impugnazione - istanza: Ricorso con procedimento d’urgenza della S.S.D. Trento Calcio 1921 S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore C.L., seguito gara Darfo Boario/Trento Calcio 1921 del 23.9.2007
Massima: La CGF può sentire telefonicamente l’arbitro della gara, al fine di chiedere delucidazioni in merito a quanto riportato nel proprio referto.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 51/CGF del 24 ottobre 2008 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 20 Luglio 2009 n. 2 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 35 dell’8.10.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.C.D. Guidonia Montecelio avverso la sanzione dell’ammenda di € 500,00 e diffida inflitta alla reclamante seguito gara Guidonia Montecelio/Morolo del 5.1.2008
Massima: La C.G.F. trasmette gli atti alla Procura Federale per supplemento istruttorio.
Decisione C.G.F. Comunicato ufficiale n. 50/CGF del 24 ottobre 2008 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 02 marzo 2009 n. 2 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 100 del 15.10.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ A.S.D. Adriatica Pescara C5 avverso le sanzioni: inibizione fino al 4.11.2008 al sig. D.G.; squalifica per 2 gare effettive al calciatore B.A., inflitte seguito gara Adriatica Pescara C5/Real Toco dell’11.10.2008
Massima: La mancata allegazione al ricorso anche di un qualche elemento che abbia dignità di principio di prova induce il Collegio a non ravvisare le condizioni necessarie per disporre il supplemento di informazioni all’arbitro.
Decisione C.G.F. Comunicato ufficiale n. 101/CGF del 28 gennaio 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 02 marzo 2009 n. 1 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 282 del 18.12.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Petrarca Padova C5 avverso decisioni merito gara Petrarca Padova C5/Futsal Carmenta del 6.12.2008
Massima: E’ in posizione regolare il calciatore extracomunitario quando dagli atti risulta il suo tesseramento presso la società italiana. Infatti, la decisione dell’organo di giustizia sportiva si fonda sulle risultanze dei riscontri effettuati presso il competente Ufficio Tesseramenti, in base alle quali il calciatore era tesserato in Italia in favore della società dal 17.10.2008. Per cui non si può non dare credito a siffatta attestazione, astrattamente plausibile in quanto proveniente dall’Organo al quale l’ordinamento federale, nella sua attuale conformazione, attribuisce la specifica competenza con carattere di ufficialità e con effetti vincolanti, assolvendo altresì ad una funzione di pubblicità verso i terzi. Però considerato, che nel vigente sistema l’attestazione pubblicità dell’Ufficio Tesseramenti consegue solamente alla mera dichiarazione della parte interessata (di per sé sufficiente) di trovarsi nelle condizioni previste dall’ordinamento e non anche ad indagini al riguardo espletate e risolvendosi l’attestazione stessa, appunto, in un mezzo perchè quella dichiarazione possa essere conosciuta dai terzi qualora dagli atti di causa emergano ragionevoli dubbi circa la veridicità della dichiarazione resa dalla parte, la Corte, ferma la pronuncia di rigetto, invia gli atti alla Procura Federale, affinché essa si attivi nei modi ritenuti più convenienti per gli accertamenti del caso. Con la precisazione che il conseguente eventuale riconoscimento di irregolarità e di responsabilità potrà condurre ad una successiva caducazione della pronuncia.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 51/CGF Riunione del 24 Settembre 2008 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 54/CGF Riunione del 27ottobre 2008 n. 2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 35 dell’8.10.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.C.D. Guidonia Montecelio avverso la sanzione dell’ammenda di € 500,00 e diffida inflitta alla reclamante seguito gara Guidonia Montecelio/Morolo del 5.1.2008
Massima: La C.G.F., con riferimento al reclamo proposto dalla società ed atteso il tenore del referto arbitrale dal quale non è possibile evincere con chiarezza il numero delle persone presenti e se le medesime fossero legittimate ad accedere all’impianto, dispone accertamenti a mezzo della competente Procura Federale, affinchè siano svolte le opportune indagini atte a chiarire, con un certo grado di approssimazione, se la presenza dei soggetti sugli spalti segnalata dall’arbitro fosse o meno compatibile con le disposizioni del Comitato Interregionale.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 224/CGF Riunione del 20 giugno 2008 n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 276/CGF Riunione del 15 settembre 2008 n. 4 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 179 del 4.6.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S. Cingolana Calcio 1963 avverso le sanzioni: squalifica del campo per 3 giornate e ammenda di € 2.000,00 alla reclamante; squalifica per 3 gare al calciatore S.M.., inflitte seguito gara di spareggio fra le seconde classificate nei campionati di eccellenza – primo turno – Cingolana 1963/Aprilia del 31.5.2008
Massima: La CGF trasmette gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza in relazione al tenore delle affermazioni contenute nel reclamo. Nel caso di specie la società addebitava la responsabilità dell’accaduto “al comportamento disdicevole e sconcertante della terna arbitrale”.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 149/CGF Riunione del 28 marzo 2008 n. 8 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 253/CGF Riunione del 26 giugno 2008 n. 8 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 74 del 13.3.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ A.C.F. Milan avverso decisioni merito gara Campionato Nazionale Primavera A.C.F. Milan/Fiammamonza Dilettante del 24.2.2008
Massima: La CGF invita a chiarimenti l’arbitro della gara.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 59/CGF Riunione del 14 dicembre 2007 n. 6 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 200/CGF Riunione del 04 giugno 2008 n. 6 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 105 del 06.11.2007
Impugnazione - istanza:Ricorso della F.C. Internazionale Milano avverso la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Juventus/Internazionale del 4.11.2007
Massima: La C.G.F., sentite le argomentazioni di parte ricorrente in relazione alle motivazioni che hanno provocato il ritardato inizio della gara, può disporre la necessaria acquisizione di ulteriore documentazione e segnatamente: - del fascicolo di gara completo (ivi ovviamente compreso il referto integrale degli ufficiali di gara); - della relazione dei rappresentanti della Procura Federale presenti in occasione della gara, nonché un supplemento di referto dell’arbitro.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 131/CGF Riunione del 28 febbraio 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 228/CGF Riunione del 20 giugno 2008 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 86/TB del 13.2.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso della S.S. Scafatese Calcio S.r.l. avverso decisioni merito gara Scafatese/Foggia del 2.2.2008 del Campionato Nazionale “D. Berretti”
Massima: La C.G.F, a norma dell’art. 34, comma 4, C.G.S., manda gli atti alla Procura Federale affinché venga acquisito ogni utile elemento informativo in ordine a quanto accaduto presso il campo di calcio comunale, con particolare riferimento all’asserito furto di tutte le tessere ed i documenti d’identità ad eccezione della tessera federale relativa al calciatore.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/CGF Riunione del 7 novembre 2007 n. 8 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 119/CGF Riunione del 19 febbraio 2008 n.8 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 75 del 3.10.2007
Impugnazione - istanza:Ricorso dell’A.S.D. Polizia Penitenziaria Maran avverso decisioni merito gara Pol. D. Vetus Ceccano/A.S.D. Polizia Penitenziaria Maran del 22.9.2007
Massima: Su istanza della reclamante ai fini di verificare la posizione irregolare del calciatore per mancanza del “Transfert internazionale” la C.G.F. può richiedere alla federazione estera, ove lo stesso sarebbe stato tesserato in precedenza, di descrivere la posizione del tesseramento del calciatore in questione.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 27/CGF Riunione del 12 ottobre 2007 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 98/CGF Riunione del 4 febbraio 2008 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 47 del 21.3.2007
Impugnazione - istanza:Ricorso della C.C.S. Calcio Sant’Elia avverso decisioni merito gara Calcio Sant’Elia/Reggio Sud 2004 del 10.3.2007
Massima: Nonostante dal referto arbitrale non risulti che il calciatore abbia preso parte alla gara, la C.G.F., investita del ricorso può demandare all’Ufficio indagini di compiere gli opportuni accertamenti ovvero se il calciatore abbia preso effettivamente parte alla gara.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 26 gennaio 2006 n. 6 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 65 del 12.12.2005
Impugnazione – istanza: Appello del calciatore G.M. avverso la sanzione della squalifica inflitta fino al 13.12.2006 a seguito di deferimento della Procura Federale per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S.
Massima: La CAF ordina “la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini per accertamenti di competenza”, “ritenendo necessario stabilire l’esatta identità dell’autore del fatto alla luce del supplemento di referto dell’arbitro”.
Massima: La CAF, quando a seguito dei disposti accertamenti dell’Ufficio Indagine, evidenzia che vi è stato un errore della persona sanzionata, rimette gli atti alla Procura Federale per il deferimento nei confronti del responsabile.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 21/C Riunione del 01 dicembre 2005 n. 8 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 46 del 31.10.2005
Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Calcio Acri avverso decisioni merito gara Aprigliano Calcio/Calcio Acri del 9.10.2005
Massima: La CAF, quando la questione inerente al regolare tesseramento del calciatore si presenta come assolutamente pregiudiziale ad ogni decisione in ordine alla regolarità della gara, ai sensi dell’art. 43 C.G.S. sospende il giudizio e rimette gli atti alla Commissione Tesseramenti per il giudizio di competenza in ordine al tesseramento del calciatore.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 9/C Riunione del 29 settembre 2005 n. 3 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 124 del 16.05.2005
Impugnazione - istanza:Appello del calciatore F.V. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.06.2007
Massima: La C.A.F., quando ritiene -sulla base delle eccezioni difensive che indicano in altra persona l’autore del fatto - la necessità di stabilire l’esatta identità dell’autore del fatto alla luce del supplemento di referto dell’arbitro, dispone la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini per gli accertamenti di competenza.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/C Riunione del 26 luglio 2005 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 23 del 20.1.2005
Impugnazione - istanza:Appello sig. E.P. avverso la sanzione dell’inibizione fino al 30.6.2007
Massima: La CAF, con ordinanza, può disporre la rimessione degli atti all’Ufficio Indagini perché, oltre alla ricostruzione della dinamica dei fatti, si accertino le modalità di identificazione del deferito.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione del 7 Febbraio 2005 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 59 del 9.12.2004
Impugnazione - istanza:Reclamo della Pol. Grottese avverso decisioni merito gara Monticelli/Grottese del 13.11.2004
Massima: La Commissione Disciplinare correttamente investe la Commissione Tesseramenti per il giudizio di competenza in merito alla regolarità del tesseramento sottoposto al suo esame relativo alla posizione irregolare del calciatore.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 9/C Riunione del 20 Settembre 2004 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 32/D del 24.6.2004
Impugnazione - istanza:Appello dei sigg.ri G.F. e S.S. per il figlio minore S. avverso la declaratoria di validità del tesseramento del calciatore G.S. in favore dell’A.S. Posillipo Virgilio per la stagione sportiva 2001/2002
Massima: La Commissione Tesseramenti, può essere chiamata dalla Commissione Vertenze Economiche a pronunciarsi, ex art. 43 comma 4 lett. b) del Codice Giustizia Sportiva, in ordine alla validità del tesseramento del calciatore.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 48/C Riunione del 3 Maggio 2004 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 108 del 6.4.200
4Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Melicucco avverso decisioni merito gara Stella Azzurra Drosi/F.C. Melicucco del 7.3.2004
Massima: La Commissione Disciplinare, al fine di accertare la posizione irregolare di tesseramento, dispone accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 22/C Riunione del 10 Dicembre 2003 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 14 del 6.11.2003
Impugnazione - istanza: Reclamo della Pol. Villabate avverso decisioni merito gara Allievi Regionali Elenka Tommaso Natale/Villabate del 5.10.2003
Massima: Può essere disposto l’accertamento presso l’Ufficio Tesseramento al fine di appurare se il calciatore è tesserato o meno per la società nei confronti della quale è stato avanzato reclamo per posizione irregolare del calciatore in merito al tesseramento, quando questa affermi che il tesseramento è regolare.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 3 Novembre 2003 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 12 del 2.10.2003
Impugnazione - istanza: - Reclamo del G.S. Troia avverso decisioni merito gara Troia/Juvenalia del 2.3.2003 e le sanzioni dell’inibizione fino al 25.3.2006 inflitta al sig. M.G. e la penalizzazione di n. 2 punti nella classifica del campionato 2002/2003
Massima: Nel caso in cui la società propone reclamo per non aver la società avversaria adempiuto all’obbligo di mantenere per tutta la durata della gara calciatori nati da un determinato anno in poi osservando che il dirigente della squadra avversaria al termine della gara sia andato dall’arbitro al fine di far modificare il referto relativo alle sostituzioni, l’organo di giustizia sportiva può disporre accertamenti mediante l’ufficio indagini.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 10/C Riunione del 6 Ottobre 2003 n. 2/3/4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003
Impugnazione - istanza: Reclamo del calciatore C.V. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2004. Reclamo della Pol. Quartiere Tiche avverso la sanzione della penalizzazione di 9 punti nella classifica del campionato 2002/2003. Reclamo del calciatore F.N. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2007
Massima: La Commissione Disciplinare può disporre la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini affinché l’Organo inquirente relazioni in ordine all’esatto svolgimento dei fatti ed all’accertamento dei responsabili delle violazioni addebitate.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 4/C Riunione del 16 Luglio 2003 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 236 del 28.1.2003
Impugnazione - istanza: Reclamo della P.C.F Aosta Calcio a Cinque avverso decisioni merito gara Aosta Calcio a Cinque/Jesina Calcio a Cinque del 21.9.2002, nonché avverso la sanzione dell’ammenda di € 500,00
Massima: La CAF può chiedere alla Commissione Tesseramenti di verificare la legittimità del tesseramento di un calciatore in favore di una determinata società ed all’esito, emettere la propria decisione.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 46/C Riunione del 23 maggio 2003 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 362 dell’11.4.2003
Impugnazione - istanza:Appello dell’Olimpia Calcio avverso decisioni merito gara Pro Scicli/Olimpia Calcio del 21.12.2002
Massima: Quando la società propone reclamo per posizione irregolare del calciatore che ha preso parte alla gara sotto nome di altro calciatore, in quanto squalificato, la ricerca della prova di tale circostanza può essere demandata dall’organo disciplinare all’Ufficio Indagini, che può procedere alla ricognizione personale dei due calciatori ed alla comparazione dei loro dati somatici ricavabili dalla documentazione fotografica e videomagnetica acquisita in atti e prodotta dalla società reclamante.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 7 aprile 2003 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare della Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 287 del 28.2.2003
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Bergamo Calcio a Cinque avverso decisioni merito gara Bergamo Calcio a Cinque/Cadoneghe futsal del 18.1.2003
Massima: La richiesta istruttoria, ex art. 30 comma 3 del Codice Giustizia Sportiva, di esperire accertamenti onde verificare la regolarità del tesseramento, non può essere accolta quando tutti i relativi atti sono stati vagliati dal Competente Ufficio Tesseramento e non sono suscettibili di verifica da parte della Commissione Disciplinare. Inoltre l’ipotetica acquisizione dall’Ufficio Tesseramento di detta documentazione non consentirebbe di inferirne l’asserita falsità, di sola competenza dell’Ufficio Tesseramento, nella specie non adito.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 10 marzo 2003 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 59 del 23.1.2003
Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Atletico Delfini Santangiolese avverso decisioni merito gara S. Maria a Vico/Atletico Delfini Santangiolese del 2.11.2002
Massima: La Commissione Disciplinare rimette gli atti all’Ufficio Indagini, quando dal referto arbitrale può emergere che tra le fila di una squadra abbia partecipato un calciatore sulla cui autenticità del documento di identità vi sono dei dubbi.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 24/C Riunione del 3 febbraio 2003 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 50 del 19.12.2002
Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Teggiano avverso decisioni merito gara I Leoni Postiglione/Teggiano del 10.11.2002
Massima: Al fine di verificare il tesseramento del calciatore, il collegio giudicante può chiedere la relativa documentazione proveniente dall’Ufficio Tesseramento centrale della F.I.G.C.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 23/C Riunione del 30 gennaio 2003 n. 10 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 35 del 19.12.2002
Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Castelverde Calcio avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2005 inflitta al calciatore V.R..
Massima: La CAF dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, quando dal ricorso della reclamante emerge che è stata presentata una denuncia-querela da parte del calciatore.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 18/C Riunione del 16 dicembre 2002 n. 10 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 39 del 5.11.2002
Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Isola avverso decisioni merito gara La Sportiva Cariatese/Isola del 12.10.2002
Massima: Ai fini della regolarità del tesseramento si può investire il competente ufficio per avere notizie al riguardo.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 16 maggio 2002 n. 10 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 46 del 19.4.2002
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Netina avverso decisioni merito gara Netina/Erg Priolo del 3.3.2002
Massima: Ai fini dell’accertamento del tesseramento del calciatore possono essere disposti accertamenti presso il Comitato Regionale competente.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 28/C Riunione del 4 Aprile 2002 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera Commissione Tesseramenti - Com.Uff. 29/D - Riunione del 20.4.2001
Impugnazione - istanza:Appello calciatore A.R. avverso la dichiarazione di validità dell’accordo risolutorio tra il reclamante e il F.C. Turris 1944
Massima: Al fine di verificare l’autenticità della firma sulla risoluzione del contratto, la CAF può disporre la rimessione degli atti all’Ufficio Indagini per l’espletamento di una perizia tecnico-calligrafica previa acquisizione di scritture di comparazione.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/C Riunione del 28 Luglio 2001 n. 1/2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 231 del 14.6.2001
Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Grosseto avverso decisioni seguito gara Todi/Grosseto del 28.4.2001. Appello dell’allenatore M.L. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2002
Massima: Non può essere investito l’Ufficio Indagini quando gli atti ufficiali, esaminati nella loro interezza (rapporti dell’arbitro e del Commissario di Campo, oltre i successivi supplementi), forniscono un quadro completo e univoco dell’aggressione posta in essere dall’allenatore.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 17 maggio 2001 n. 20 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 37 del 5.4.2001
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Cernusco avverso decisioni merito gara Cassano/ Cernusco del 25.2.2001
Massima: La CAF può disporre l’accertamento presso l’Ufficio Tesseramenti al fine di verificare la data di tesseramento del calciatore.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 10/C Riunione del 30 novembre 2000 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 10 del 19.10.2000
Impugnazione - istanza:Appello del F.C.U.T.A.C. (già A.S. Nuova Brindisi Sport) avverso decisioni merito gara Nuova Brindisi Sport/Putignano Calcio del 30.1.2000.
Massima: Agli Organi di giustizia è demandata la facoltà di interessare l’Ufficio Indagini perché effettui gli accertamenti ritenuti necessari e che le risultanze delle indagini svolte costituiscono ad ogni effetto “atto ufficiale”, come dispone l’art. 25 comma 1 C.G.S.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 20/C Riunione del 27 gennaio 2000 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 26 del 21.1.1999
Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Vigor Grandate avverso la sanzione della penalizzazione di n. 13 punti in classifica 1998/99 inflitta, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Lombardia, per partecipazione a gare del calciatore C.I. in posizione irregolare.
Massima: La C.A.F. può sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Commissione Tesseramenti per il giudizio di competenza sulla posizione del calciatore.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 1/C Riunione del 6 luglio 2000 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 108 del 30.5.2000
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. S. Lorenzo del Vallo avverso decisioni merito n. 4 gare in relazione alla partecipazione del calciatore A.V. in posizione irregolare.
Massima: La Commissione Disciplinare, investita del giudizio in merito alla posizione irregolare dello stesso durante la gara, qualora la problematica ha ad oggetto il tesseramento del calciatore ed, in particolare, la falsità della firma apposta sulla lista di svincolo, può rimettere gli atti alla Commissione Tesseramenti, per il giudizio di competenza e non fondare il proprio giudizio sulla base degli accertamenti dell’Ufficio Indagini.
Massima: La mancata impugnazione dello svincolo, ex art. 107 NOIF, e del successivo trasferimento da parte della società non consentono alla Commissione Disciplinare, investita del giudizio in merito alla posizione irregolare dello stesso durante la gara, di adottare alcun provvedimento attinente al tesseramento del calciatore, se non quello di investire, la Commissione Tesseramenti.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 39/C Riunione del 9 giugno 2000 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 86 del 20.4.2000
Impugnazione - istanza:Appello del Sangimignano Sport S.C. avverso decisioni merito n. 2 gare per partecipazione del calciatore D.M. in posizione irregolare.
Massima: La Commissione Disciplinare, su richiesta della Società - deferita per rispondere della violazione delle norme e procedure in materia di tesseramento - può chiedere alla Commissione Tesseramenti, ai sensi dall'art. 38, comma 3, lett. a). C.G.S., il giudizio di competenza in ordine alla posizione di tesseramento del calciatore.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 37/C Riunione del 25 maggio 2000 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 62 del 3.3.2000
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Caltagirone avverso decisioni, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Nazionale per l’attività Interregionale, in relazione alla gara Caltagirone/Potenza del 10.10.1999 per partecipazione del calciatore D.M.in posizione irregolare
Massima: La Commissione Disciplinare investita del deferimento del Presidente del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale per la violazione delle norme e delle procedure in materia di tesseramenti da parte della società può sospendere il procedimento e trasmettere gli atti alla Commissione Tesseramenti, competente a pronunciarsi sulle questioni relative ai tesseramenti dei calciatori, ai sensi dell'art. 38, comma. 3, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 18/C - Riunione del 12 febbraio 1998 - n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata Com. Uff. n. 18 del 27.11.1997
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Atletico Matera avverso decisioni merito gara Atletico Matera/Libertas Rigamonti del 26.10.1997
Massima: La CAF può rimettere gli atti alla Commissione Tesseramenti per il giudizio di competenza in ordine alla posizione del calciatore, quando ritiene che tale accertamento è pregiudiziale alla risoluzione della controversia.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 5/C Riunione del 18 settembre 1997 - n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 30 del 16.1.1997
Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Passignanese avverso la sanzione della squalifica fino al 29.11.2001 inflitta al calciatore A.F..
Massima: La CAF può richiedere all’Ufficio Indagini di svolgere indagini suppletive circa l’individuazione dell’autore responsabile dell’atto di violenza nei confronti dell’arbitro quando vi è contestazione sul punto da parte della reclamante.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 22 maggio 1997 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 581C del 4.12.1996
Impugnazione - istanza: Appello del sig. Leone Nicola avverso la sanzione dell’inibizione per mesi cinque inflittagli, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione al trasferimento del calciatore S.F..
Massima: La CAF, in caso di incertezza in merito alla paternità della sottoscrizione di un atto, può trasmettere gli atti all'Ufficio Indagini per nuovi accertamenti. A tal fine l’Ufficio Indagini può disporre un accertamento grafico mediante un Consulente Tecnico all’uopo nominato.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 13/C Riunione del 21 dicembre 1995 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 101 dell'8.6.1995
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S.Terina avverso decisioni merito gara Terina/Rogliano del 21.5.1995
Massima: La Commissione Disciplinare può disporre l'invio degli atti all'Ufficio Indagini per accertamenti in ordine all'identità del calciatore oggetto della contestazione.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 9/C Riunione del 9 novembre 1995 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com. Uff. n. 42 del 18.5.1995 Ordinariza C.A.F. - Com. Uff. n. 37/C - Riunione del 22.6.1995
Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Benetutti per la parte inerente la squalifica fino al 29.4.1998 inflitta al calciatore G.M. in relazione alla gara Bono/Benetutti del 29.4.1995
Massima: La CAF, decidendo in ordine all'appello proposto dalla società avverso sanzioni adottate dalla Commissione Disciplinare, può stabilire di sospendere il giudizio in ordine alla squalifica inflitta al calciatore e rimettere gli atti all'Ufficio Indagini per gli accertamenti del caso e, qualora la compiuta istruttoria ha permesso di appurare che l'atto di violenza nei confronti dell'arbitro dell'incontro non è stato commesso dal calciatore in questione, ma da altro calciatore della stessa squadra, rimette gli atti al Giudice Sportivo per quanto di sua competenza circa i provvedimenti disciplinari da adottare a carico del responsabile.