Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 15 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE del 22 Novembre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE M.L., PUBBLICATA NEL C.U. 104/CAE-LND del 18.9.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 33 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE
Massima:… questo Tribunale ha già avuto modo di affermare in precedenti decisioni, il giudizio innanzi alla CAE, regolato dall’art. 25bis del Regolamento LND, costituisce un arbitrato irrituale e, come tale, non comporta alcun obbligo motivazionale del provvedimento.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 15 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE del 22 Novembre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE B.A., PUBBLICATA NEL C.U. 104/CAE-LND del 18.9.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 31 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE
Massima:… questo Tribunale ha già avuto modo di affermare in precedenti decisioni, il giudizio innanzi alla CAE, regolato dall’art. 25bis del Regolamento LND, costituisce un arbitrato irrituale e, come tale, non comporta alcun obbligo motivazionale del provvedimento.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE D.C.T., PUBBLICATA NEL C.U. 46/CAE-LND del 25.7.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 17 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE
Massima:..Dalla lettura dell’art. 25 del Regolamento della LND si evince con chiarezza che la Commissione Accordi Economici non ha la natura di organo di giustizia sportiva; di conseguenza, è sufficiente che nelle delibere venga redatta una motivazione del dispositivo sintetica, anche senza dover argomentare su tutte le eccezioni dedotte dalle parti. Del resto, anche a volere, per mera ipotesi, dar credito alla tesi dell’apocrifia della firma (aspetto su cui secondo l’appellante vi sarebbe il vizio di motivazione), è il caso di evidenziare che solo l’autore della sottoscrizione può mettere in dubbio l’autenticità della firma, e non anche il terzo. Nel nostro Ordinamento, anche generale, è, infatti, consentito di disconoscere la propria sottoscrizione, ma non già di mettere in dubbio la firma di controparte. Secondo l’orientamento consolidato (Cass. 23669/2015) solo il presunto autore della firma ne può contestare l’autenticità, dichiarando che non è la propria; non spetta, invece, all’altra parte impugnare tale sottoscrizione, anche se consapevole che ad apporla sia stato un altro soggetto. Peraltro è assorbente rilevare, sul punto, che la normativa di riferimento preveda che il procedimento sia instaurato su reclamo sottoscritto dal calciatore, così facoltizzando la possibilità per il ricorrente di stare in giudizio personalmente.