F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 091/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 050/CSA del 07 Dicembre 20016 (dispositivo) – RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., F.C. BARI 1908 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. MIGJEN BASHA SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S., SEGUITO GARA BARI/SALERNITANA DEL 3.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60 del 6.12.2016)
RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., F.C. BARI 1908 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. MIGJEN BASHA SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S., SEGUITO GARA BARI/SALERNITANA DEL 3.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60 del 6.12.2016)
Con atto del 7.12.2016 la F.C. Bari 1908 S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti B con la quale infliggeva al calciatore la sanzione della squalifica per 2 gare effettive, chiedendo in via principale la riforma della decisione del Giudice Sportivo e per l’effetto l’annullamento integrale della squalifica comminata al proprio calciatore Basha, in via subordinata la riforma “in parte qua” la decisione del Giudice Sportivo e per l’effetto commutare la sanzione della squalifica in pena pecuniaria o, in via ulteriormente gradata, ridurre la squalifica del predetto calciatore ad una sola giornata.
A sostegno delle proprie richieste la reclamante ha dedotto tre motivi di impugnazione:
- In primo luogo, che “non essendo stata preventivamente acquisita la dichiarazione dell’arbitro sulla mancata percezione dell’episodio incriminato, la segnalazione risulta essere stata inoltrata in carenza del presupposto espressamente richiesto dall’art. 35 c. I punto III C.G.S. e quindi non poteva essere posta a base del provvedimento del Giudice Sportivo nazionale”;
- Che non sarebbe stato operato alcun accertamento in ordine all’eventuale percezione dell’episodio incriminato da parte del guardialinee;
- Le immagini televisive non sarebbero sufficienti ad accertare con sufficiente grado di certezza che il calciatore si sia reso responsabile di una condotta gravemente antisportiva. In altri termini, non vi sarebbe certezza della circostanza che il calciatore abbia colpito volontariamente il pallone con la mano.
Le censure sono tutte infondate, per cui il reclamo va respinto.
Le contestazioni di carattere procedurale sono del tutto prive di fondamento perché nella fattispecie è stata seguita correttamente la procedura così come prevista e regolamentata dal Codice di Giustizia Sportiva.
Relativamente alle censure di carattere sostanziale si evidenzia che dall’esame delle immagini televisive emerge in maniera netta che il calciatore Basha ha colpito ha colpito volontariamente il pallone con una mano, impedendo la realizzazione di una rete. Trattandosi di condotta gravemente antisportiva, non vista dall’arbitro, correttamente il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione di due giornate di squalifica.
Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, ex art.
36 bis comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla società F.C. Bari 1908 di Bari.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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