F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 096/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 066/CSA del 20 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO DELL’A.S.D. COM. MEDIO BASENTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASD MANFREDONIA C5/AS COM. MEDIO BASENTO DEL 12.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 282 del 02.12.2016)
RICORSO DELL’A.S.D. COM. MEDIO BASENTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASD MANFREDONIA C5/AS COM. MEDIO BASENTO DEL 12.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 282 del 02.12.2016)
Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – con Com. Uff. n. 282 del 02.12.2016 emesso in relazione alla gara del 12.11.2016 Manfredonia C5/A.S.D. Com. Medio Basento – ha comminato alla società Medio Basento la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6.
La predetta sanzione a carico della società reclamante è stata comminata dal Giudice Sportivo per avere la stessa “schierato nella gara in questione il calciatore Zafra Viana Ruben in posizione irregolare in quanto squalificato per una giornata effettiva di gara per recidività in ammonizione (V infrazione) come da Com. Uff. n. 179 del 9.11.2016”.
Avverso la gravata deliberazione del Giudice Sportivo domanda la società reclamante il relativo annullamento ovvero, in subordine, l’annullamento del Com. Uff. n. 179 del 09.11.2016 con contestuale riforma del Com. Uff. n. 282 del 02.12.2016 o altrimenti la rimessione nel termine ex art. 34 comma 4-bis C.G.S. al fine di chiedere la riforma del predetto Com. Uff. n. 179/2016. Argomenta la reclamante che il Com. Uff. n. 179 del 09.11.2016 sarebbe, in buona sostanza, frutto di un errore nella misura in cui fa riferimento al sig. Zafra Viana Ruben, il quale non figurerebbe tra gli ammoniti risultanti dalla distinta di gara, dagli articoli di stampa e dalle riprese televisive.
Quanto alla mancata impugnazione del Com. Uff. n. 179 del 09.11.2016, essa sarebbe dipesa da non conoscenza asseritamente incolpevole.
Il reclamo è infondato.
Infatti, come noto, la pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo sul Com. Uff. n. 179 del 09.11.2016 determina una situazione di conoscenza legale nei riguardi di tutti i soggetti che, quali la società reclamante, sono tenuti alla relativa consultazione. Pertanto, alcuna buona fede può essere invocata da parte dalla società reclamante, essendo la mancata conoscenza del comunicato ufficiale da ascrivere alla inottemperanza da parte della stessa ai propri specifici obblighi di tempestiva consultazione e impugnazione del comunicato ufficiale.
Non potendosi pertanto in alcun modo né rimettere in discussione né tanto meno disattendere la decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 179 del 09.11.2016, non impugnata né più impugnabile, non ne può che discendere la correttezza (art. 17 comma 5 lettera a e art. 22 comma 2 C.G.S.) della decisione del Giudice Sportivo n. 282 del 02.12.2016 gravata dall’odierno reclamo, dal momento che la squalifica che era stata inflitta al calciatore Zafra Viana Ruben con il Com. Uff.
n. 179 del 9.11.2016 avrebbe dovuto essere scontata nella gara del 12.11.2016, essendo questa (e non quella all’evidenza successiva del 19.11.2016) la prima gara successiva alla pubblicazione del predetto comunicato.
Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Com. Medio Basento di Calciano (Matera).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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