F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 100/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 085/CSA del 01 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO TRAPANI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CASASOLA TIAGO MATIAS SEGUITO GARA SPEZIA/TRAPANI DEL 18.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 88 del 21.2.2017)

RICORSO TRAPANI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CASASOLA TIAGO MATIAS SEGUITO GARA SPEZIA/TRAPANI DEL 18.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 88 del 21.2.2017)

Con atto, spedito in data 22.2.2017, la Società Trapani Calcio S.r.l. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 88 del 21.2.2017 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Spezia/Trapani, disputatasi in data 18.2.2017, era stata irrogata, a carico del calciatore della predetta Società, Casasola Tiago Matias, la squalifica per 3 giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società Trapani Calcio S.r.l. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di reclamo, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta, posta in essere dal calciatore Casasola Tiago Matias.

Con riferimento alla condotta, posta in essere dal sig. Casasola Tiago Matias, non vi è alcun dubbio che la stessa, alla luce di quanto riportato dal Direttore di Gara nel proprio referto, vada qualificata come violenta in quanto consistita nel colpire, per due volte, con un calcio un avversario che si trovava ancora a terra per avere subito un fallo di gioco dallo stesso Casasola; circostanza, quest’ultima, che preclude, in radice, la derubricazione della stessa condotta, invocata dal reclamante, alla stregua di una condotta antisportiva o gravemente antisportiva.

Quanto, poi, all’entità della sanzione inflitta, questa Corte ritiene che non possa farsi luogo ad una riduzione della stessa atteso che la comminazione, da parte del Giudice Sportivo, della squalifica per tre giornate effettive di gara costituisce il minimo edittale con riferimento  alla condotta violenta, posta in essere dal calciatore Casasola Tiago Matias; né, al fine, può assumere alcun rilievo il fatto che al calciatore dello Spezia Calcio, Fabbrini Diego, nei confronti del quale il Casasola ha posto in essere la condotta più sopra descritta, sia stato diversamente sanzionato, peraltro in misura ridotta, prima dal Giudice Sportivo e poi da questa Corte.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Trapani Calcio di Trapani.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it