Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/C Riunione del 3 novembre 2005 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 7/D del 16.9.2005
Impugnazione - istanza: Appello del calciatore C.I.S. avverso la reiezione della richiesta di cessazione del proprio vincolo con il Parma F.C.
Massima: Il reclamo non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, essendo stato sottoscritto dal solo difensore del calciatore. Deve, infatti, farsi riferimento al chiaro disposto dell'art. 29, comma 1, C.G.S., che pretende sia il tesserato, e quindi direttamente la parte, a proporre il reclamo (dunque sottoscrivendolo), potendo solo farsi “assistere” da persona di fiducia (senza obbligo, peraltro, di particolare qualificazione professionale o iscrizione all’albo), munita di delega, ai sensi dell'art. 30, commi 6 e 8 C.G.S.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/C Riunione del 3 novembre 2005 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 7/D del 16.9.2005
Impugnazione - istanza: Appello del calciatore C.I.S. avverso la reiezione della richiesta di cessazione del proprio vincolo con il Parma F.C.
Massima: Il reclamo non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, essendo stato sottoscritto dal solo difensore del calciatore. Deve, infatti, farsi riferimento al chiaro disposto dell'art. 29, comma 1, C.G.S., che pretende sia il tesserato, e quindi direttamente la parte, a proporre il reclamo (dunque sottoscrivendolo), potendo solo farsi “assistere” da persona di fiducia (senza obbligo, peraltro, di particolare qualificazione professionale o iscrizione all’albo), munita di delega, ai sensi dell'art. 30, commi 6 e 8 C.G.S.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 39/C Riunione del 22 Marzo 2004 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D del 6.1.2004
Impugnazione - istanza: Appello del G.S. Amatori Osteria dei Miracoli avverso l’annullamento del tesseramento della calciatrice C.N. in proprio favore
Massima: L’appello deve essere dichiarato inammissibile quando proposto da persona non legittimata, ai sensi degli artt. 29 commi 1, 5 e 9 e 30 comma 8 C.G.S. Ciò si verifica nel caso in cui è stato firmato, in calce, dall’avvocato e non, come previsto dalle norme in esame, dalla parte interessata. Anche il conferimento “Procura speciale”, “in qualsiasi fase e grado del giudizio”, all’avvocato si tratta, nella sostanza, di un conferimento di mandato alle liti. (Nel caso di specie a margine del primo foglio del reclamo il presidente e legale rappresentante della società, dava “mandato” all’avvocato di rappresentare e difendere la società nella procedura di cui al presente atto. Questa firma apposta a margine della prima pagina del ricorso deve, secondo la costante giurisprudenza della CAF, essere considerata, esclusivamente, come conferimento di delega in favore del citato avvocato, a difendere la società nel presente procedimento).
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 23 Febbraio 2004 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 14/D del 9.12.2003
Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Pontevigodarzere avverso l’annullamento del tesseramento della calciatrice E.B. in proprio favore per violazione dell’art. 39 N.O.I.F.
Massima: L’appello avverso la decisione della Commissione Tesseramenti va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 29, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto non risulta sottoscritto dal Presidente della Società il cui nome figura dattiloscritto in calce al reclamo.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 9 giugno 2001 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 25/D - Riunione dell’8.3.2001
Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Tirreno avverso la declaratoria di annullamento del tesseramento del calciatore C.G. ed il deferimento della società e del suo presidente
Massima: Ai sensi dell’art. 23 C.G.S., sono legittimati a proporre reclamo avanti agli Organi Federali unicamente le Società, i dirigenti, i soci e i tesserati che abbiano un interesse diretto alla proposizione del reclamo stesso. Non può quindi considerarsi come valida sottoscrizione, la firma del tesserato, o dell’interessato apposta in calce alla delega, essendo questa finalizzata esclusivamente al conferimento della procura “ad lites” e non potendo univocamente interpretarsi come manifestazione di volontà diretta a far proprio il contenuto del mezzo di impugnazione proposto dal legale che lo rappresenta. (Il caso di specie: E’ inammissibile il reclamo alla Commissione Tesseramenti sottoscritto dall’avvocato su mandato conferito dalla madre del calciatore minore).
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 3 maggio 2001 n. 12 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 29/D - Riunione del 13.4.2000
Impugnazione - istanza:Appello per l’A.S. Radio Birikina Luparense avverso la declaratoria di inammissibilità del proprio reclamo alla commissione tesseramenti in ordine al trasferimento del calciatore C.M.
Massima: E’ inammissibile, ai sensi dell’ art. 23 comma 1 Cod. Giist. Sport., il reclamo sottoscritto da persona non legittimata.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 15/C Riunione del 18 gennaio 2001 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 11/D - Riunione del 27.10.2000
Impugnazione - istanza:Appello del Civitavecchia Calcio avverso la conferma della validità del trasferimento dei calciatori B.M. e G.I. alla S.C. Cerretese.
Massima: Il Vice-Presidente di una società, in base allo statuto della società stessa, è un organo istituzionalmente vicario e quindi, in mancanza di una decisione dell’organo statutario competente, che ne revochi la nomina, è pienamente legittimato a rappresentare la società in caso di impedimento o assenza del Presidente.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 15/C Riunione del 18 gennaio 2001 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 9/D del 12.10.2000
Impugnazione - istanza:Appello della Polisportiva Giorgella avverso la declaratoria di annullamento del tesseramento del calciatore C.M.
Massima: L’art. 27 comma 5 C.G.S. prevede che la C.A.F. “...se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del reclamo in prima o seconda istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio”. Nel caso in esame la Commissione Tesseramenti avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso presentatole per omessa sottoscrizione.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 38/C Riunione del 2 giugno 2000 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 21/D - Riunione del 17.2.2000
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C.S. Misterbianco avverso la concessione dello svincolo d’autorità, a norma dell’art. 109 N.O.I.E, per inattività, al calciatore R.A.
Massima: Il reclamo, infatti, pur se redatto su carta intestata dell'associazione e munito del relativo timbro, risulta non sottoscritto. Ne consegue che il gravame, non potendo spiegare alcun effetto, va dichiarato inammissibile per omessa sottoscrizione.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 36/C Riunione del 19 giugno 1998 - n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 30/D - Riunione del 24.4.1998
Impugnazione - istanza: Appello della Salernitana Sport avverso la declaratoria di nullità della risoluzione consensuale del contratto stipulato con il calciatore F.M.J.J.
Massima: Il ricorso alla C.A.F. è inammissibile, ai sensi dall'art. 23 comma 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata (procuratore legale della reclamante).
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 22/C - Riunione del 12 marzo 1998 - n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 27 del 5.2.1998
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Mele 1983 avverso decisione merito gara Mele 1983/Sporting Siamasped del 4.1.1998
Massima: Il Vice-Presidente di una società, quale soggetto vicario, sostituisce il Presidente in caso di impedimento del primo senza la necessità di un apposito atto di delega. La sussistenza dell’impedimento è presunta di tal che, in mancanza di una specifica contestazione, non può il giudice disciplinare dubitare della stessa. Ne consegue che il Vice-Presidente è legittimato a sottoscrivere il reclamo nell’interesse della società.