DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV: DECISIONE N. 070 CFA del 14 Gennaio 2021
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale, sezione tesseramenti, n. 16/TFN-ST 2020/2021, in data 21.12.2020;
Impugnazione – istanza: Carpi F.C. 1909 Srl/Spezia Calcio Srl/Sig. J.G..
Massima: …A prescindere dal significato da attribuire all’enunciato linguistico “nuovi” contenuto all’art. 101, comma 3, terzo periodo, CGS della FIGC, con riferimento ai documenti che la reclamante può produrre al momento della proposizione del reclamo dinanzi alla Corte Federale d’Appello, deve ritenersi acquisito agli atti del giudizio un principio di prova in ordine alla sussistenza della carenza del potere rappresentativo in capo al Presidente del c.d.a. del Carpi. In questo senso, con il provvedimento del 13 Ottobre 2020, n. 0001253202/20, nel rigettare l’istanza depositata da parte della medesima società, la Lega Italiana Calcio Professionistico ha indicato la seguente motivazione: “Omessa ratifica del contratto di prestazione sportiva come da verbale del CdA della Società Carpi F.C. 1909 Srl del 9 Ottobre 2020 e notificato a questa Lega il 10 Ottobre 2020”. Ne discende che la Lega, al momento dell’adozione del provvedimento, era a conoscenza di un difetto di potere rappresentativo idoneo a incidere sull’efficacia del contratto nell’ordinamento sportivo. La circostanza risulta confermata dalla documentazione poi depositata da parte reclamante che il collegio ben avrebbe potuto richiedere alla medesima Lega – anche a prescindere dall’omissione di un suo coinvolgimento nel giudizio pur essendo autore del provvedimento impugnato – esercitando i poteri di accertamento e di indagine di cui è titolare ai sensi degli artt. 50 e 44 CGS. Il rispetto del principio di economicità del giudizio, a sua volta espressione dei principi del giusto processo richiamati dall’art. 44, primo comma, CGS, si traduce anche nell’esigenza di evitare aggravamenti del procedimento e del processo sportivo non funzionali alla tutela e al rispetto di altri principi anche essi espressione del giusto processo, quali ad esempio il diritto di difesa. Nel caso di specie, premesso che parte reclamata ha avuto modo di esaminare la documentazione prodotta dalla reclamante e di contraddire sulla stessa, l’acquisizione e l’utilizzo dei documenti in oggetto deve ritenersi preferibile in tale prospettiva al fine di evitare la formulazione da parte del collegio di una richiesta istruttoria alla Lega che condurrebbe al medesimo risultato, con una dilatazione dei tempi processuali e la fissazione di una nuova udienza, in contrasto con il principio di celerità del processo sportivo.