Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0246/TFN - SD del 30 Giugno 2025 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: - Ricorso della US Salernitana Srl - Reg. Prot. 232/TFN-SD
Massima: Rigettato il ricorso ex art. 30 CGS CONI e 79 CGS FIGC proposto dalla società avverso i Comunicati Ufficiali n. 224 del 5 giugno 2025 e n. 211 del 18 maggio 2025, emessi dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, con i quali è stato disposto di rinviare le gare di play-out a data da destinarsi, in forza di motivazione asseritamente succinta, fondata sulla comunicazione di conclusione delle indagini inviata alla stessa LNPB dalla Procura Federale, all’esito degli accertamenti e dell’attività istruttoria svolti a seguito di segnalazione Co.Vi.So.C.; nonché la successiva fissazione – giusta Comunicato del 5 giugno 2025 – delle date di play-out ai giorni 15 e 20 giugno 2025….Premessa la dubbia ammissibilità delle domande, sia con riferimento alla preclusione di reclami sulla formazione dei calendari (art. 27.2 dello Statuto LNPB), sia ai profili esulanti la potestà di questo Tribunale, sia alla litispendenza (risultava, invero, all'avvio dell'odierno procedimento, pendente - a quanto consta agli atti - omologo giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport), il principio della c.d. ragione più liquida, applicabile anche al processo sportivo, suggerisce di vagliare i profili di infondatezza delle domande della ricorrente, siccome di manifesta e immediata evidenza. Noto è, infatti, l’orientamento di legittimità, radicato – come è stato condivisibilmente sostenuto (Cass. civ., Sez. lav., 26 settembre 2019, n. 24093) – nel principio di economia processuale e nei principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (oggetto di doverosa applicazione anche nell’ecosistema del giusto processo sportivo), che attribuisce al decidente il potere di pronunciarsi immediatamente sulle questioni che risultino ictu oculi di evidente e ragionevole soluzione (v., ad es., Cass. civ., Sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309). Occorre, quindi, richiamare il contenuto dei due Comunicati oggetto dell’odierna impugnativa. Il Comunicato Ufficiale n. 211 del 18 maggio 2025 ha disposto il “rinvio delle gare di play-out del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma il 19 e 26 maggio 2025 come da CC.UU. 202 del 10 maggio 2025 e 209 del 14 maggio 2025, a data da destinarsi”, “vista la Comunicazione di conclusione delle indagini inviata alla LNPB dalla Procura Federale […] all’esito degli accertamenti e dell’attività istruttoria svolti a seguito di segnalazione Co.Vi.So.C.; preso atto dell’enunciazione ivi formulata dei fatti per i quali la Procura Federale comunica l’intendimento allo stato di procedere al deferimento, delle norme che si assume essere violate, nonché dell’invito a svolgere le opportune valutazioni agli effetti del regolare svolgimento della Competizione e conseguente programmazione delle gare; attesa la potenziale incidenza di quanto precede sulla Classifica finale e, per l’effetto, sulla programmazione delle gare di play-out del Campionato Serie BKT 2024/2025; considerata la necessità di tutelare l’equa competizione e salvaguardare la regolarità del Campionato, nonché le esigenze organizzative e di programmazione sportiva dei Club”. Il Comunicato Ufficiale n. 224 del 5 giugno 2025 ha provveduto alla riprogrammazione delle gare di play-out nei giorni 15 e 20 giugno 2025, “visto il C.U. LNPB n. 211 del 18 maggio u.s.; preso atto delle risultanze del Consiglio Federale del 26 maggio u.s.; in considerazione dei procedimenti in essere dinanzi agli organi di giustizia sportiva endofederale e del Decr. Pres./0016/CFA2024-25, Reg. Proc. n. 0120/CFA/2024-25; considerata la programmazione dell’International Match Calendar FIFA 2025; tenuto conto della proroga dei termini di cui al C.U. FIGC n. 307/A del 27 maggio u.s.; in virtù dell’art. 27.2 dello Statuto LNPB”. Dallo stesso letterale tenore degli atti discende l’infondatezza delle doglianze di parte. Lungi dall’essere fondati su inconsistenti basi giuridiche, entrambi i Comunicati si basano sul dettato dell’art. 27.2 dello Statuto LNPB, che espressamente prevede la facoltà del Presidente di disporre, sia d’ufficio sia a seguito di richiesta di una o entrambe le società interessate, la variazione della data, dell’ora dell’inizio e del campo delle singole gare (“È, peraltro, in facoltà del Presidente disporre, sia d’ufficio sia a seguito di richiesta di una o di entrambe le società interessate, la variazione di data, dell’ora dell’inizio e del campo delle singole gare”). Non v’è, pertanto, difetto di competenza, né ha, per il vero, ragion d’essere la presunta assenza di motivazioni alla base dei Comunicati gravati. Fermo restando che non sussiste alcun onere di motivazione di un Comunicato Ufficiale, men che meno ove lo stesso si limiti – come nel caso di specie – a regolare profili squisitamente organizzativi, le determinazioni non sono il frutto di un mero arbitrio del Presidente, ma della precisa intentio di salvaguardare la regolarità della competizione, interesse primario dell’ordinamento sportivo. Il Comunicato del 18 maggio 2025, di cui si è riportato il contenuto, fa invero chiaro e inequivoco riferimento alla comunicazione della Procura Federale di conclusione di indagini (quelle a carico della società Brescia Calcio Spa) relative a violazioni regolamentari, peraltro documentali, evidentemente idonee a incidere sulla classifica finale del Campionato di Serie B in quanto sanzionate con punti di penalizzazione in classifica. Il rinvio delle gare si è, dunque, atteggiato a mezzo al fine di permettere la conclusione di un procedimento disciplinare (definito con la decisione n. 0211/TFNSD-2024/2025, pubblicata il 30 maggio 2025) il cui esito avrebbe (come ha) inevitabilmente pesato sulla classifica (invero riformulata dalla LNPB con posizionamento della US Salernitana al 16° posto e della UC Sampodoria al 17°). Parimenti coerente e congruo nelle motivazioni appare il Comunicato Ufficiale n. 224 del 5 giugno 2025, che, fissando le nuove gare, ha conferito rinnovata certezza alla competizione. Il quadro non è punto contestabile, né ricorrono le riferite lesioni di interessi, che la Salernitana avrebbe patito in ragione dei Comunicati. Premessa la dubbia consistenza delle “lesioni”, invero non adeguatamente dimostrate da parte ricorrente, le stesse non sono riconducibili ai Comunicati, ma alle obiettive circostanze – esterne ai Comunicati stessi e altre dai contegni della Lega – di cui i medesimi CU danno puntualmente atto. Le domande di parte meritano, in definitiva, di essere respinte, anche in ragione del preminente interesse alla regolarità del Campionato, che i gravati Comunicati hanno, legittimamente e motivatamente, inteso preservare.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0119/CFA del 25 Giugno 2025 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lombardia di cui al Com. Uff. n. 32 VB del 5 giugno 2025
Impugnazione – istanza: – S.S.D. Riozzese a r.l.
Massima: Confermata la decisione del TFT che ha rigettato il ricorso della società tendente ad ottenere l’annullamento della delibera relativa alla classifica finale del Campionato di Eccellenza femminile della Lombardia, pubblicata con il C.U. n. 26 VB del 15 maggio 2025 del Comitato regionale Lombardia della Lega nazionale dilettanti, che vede la ricorrente collocata al 14° posto in graduatoria sul presupposto che tale classifica risulterebbe inficiata da una grave irregolarità data da ciò, che diverse partite rilevanti per la classifica medesima e per la definizione delle squadre che avevano diritto di accedere ai play-out di categoria sarebbero state disputate senza rispettare l’obbligo di contemporaneità di data e orario previsto per le ultime due giornate di campionato per le gare aventi rilievo per la classifica finale, nonostante tale regola fosse stabilita, “al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati”, dal C.U. n. 1 LND della stagione sportiva 2024/2025, e confermata dal C.U. n. 15 del 5 settembre 2024, dal C.U. n. 8 VB del 1° aprile 2025 e dal C.U. n. 19 VB del 24 aprile 2025….Il primo giudice ha rilevato che la società ricorrente avrebbe trascurato di impugnare l’atto presupposto del provvedimento impugnato, vale a dire la delibera di variazione al programma delle gare pubblicata sul C.U. n. 15 VB del 17 aprile 2025 (pag. 65/15 VB). La classifica finale andrebbe esente da qualsiasi censura, per essere stata determinata sulla scorta dei risultati conseguiti sul campo e in corretta applicazione del criterio c.d. della forbice…la domanda caducatoria dell’atto presupposto, formulata solo in sede di reclamo, si pone in evidente contrasto con il divieto di domande nuove in appello, sancito a pena di inammissibilità dall’art. 101, comma 3, C.G.S. Lungi dall’essere inammissibile per una supposta carenza di interesse, l’impugnazione della delibera ricordata, insieme con la classifica finale del campionato, era un onere cui la reclamante avrebbe dovuto a tempo debito assolvere per evitare quella declaratoria di inammissibilità che il T.F.N. ha correttamente pronunciato. Per altro verso, la reclamante non può contestare - né, in effetti, contesta - la giurisprudenza endo-federale (Corte fed. app., SS.UU., n. 45/2023-2024) ed eso-federale (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 21/2023; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 59/2022; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 15/2020) richiamata dal T.F.N. a base della propria decisione. E allora, va rammentato e condiviso il principio che “il generico richiamo, nell’epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti, o la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso stesso non sono sufficienti a radicarne l’impugnazione, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell’oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure; ciò perché solo l’inequivoca indicazione del petitum consente alle controparti la piena esplicazione del diritto di difesa” (Corte fed. app., SS.UU., n. 45/2023-2024, che rinvia a Cons. Stato, Sez. V, n. 5609/2017; Cons. Stato, Sez. VI, n. 5672/2018; Cons. Stato, Sez. V, n. 3365/2020).
Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0114/CFA del 13 Giugno 2025 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lombardia di cui al Com. Uff. n. 28 del 22 maggio 2025
Impugnazione – istanza: – ASD Concesio Calcio
Massima: Confermata la decisione del TFT che ha rigettato il reclamo della società con il quale è stato impugnato il CU n. 46 del 8/5/2025 della delegazione di Brescia del Comitato regionale Lombardia – Lega nazionale dilettanti che aveva stilato la classifica finale del girone C del campionato provinciale Allievi under 17, collocando al primo posto la squadra dell’ASD Academy Monfortano…Con Circolare riportata nel CU n. 19 del 23/8/2024 il Settore giovanile e scolastico della Federazione ha disciplinato – tra l’altro – lo svolgimento nella stagione 2024-2025 dei Campionati provinciali e locali Under 17 e Under 16 riservati alla categoria Allievi. Per quanto qui interessa, la Circolare – dopo aver previsto per le Società la facoltà di partecipare ad un medesimo Campionato provinciale o locale con una o più squadre da collocare di norma in gironi diversi – dispone quanto segue al punto d5): “La Società che iscrive più squadre è tenuta ad indicare, prima dell’inizio del Campionato di competenza, la squadra a cui debba essere riconosciuto il pieno diritto di classifica; la partecipazione di altre squadre di tale Società nonché la partecipazione di squadre già iscritte ai Campionati Nazionali Under 17 e Under 16 e/o Campionato regionale Under 17 e Under 16, a discrezione di ogni singolo Comitato, potrà essere considerata fuori classifica o con diritto di classifica ma senza la possibilità di conquistare il titolo provinciale/locale e di prendere parte alle fasi finali per l’aggiudicazione dello stesso e senza la possibilità di retrocedere e di prendere parte alle gare valevoli per la determinazione delle retrocessioni ove previste…”. In sostanza, nel caso di iscrizione da parte di una stessa società di due squadre al medesimo campionato provinciale, spettava al Comitato regionale di decidere se considerare gli incontri della seconda squadra influenti ai fini della classifica finale (salva la preclusione di promozione finale per la squadra stessa) o se invece considerare questa seconda squadra “fuori classifica”, non calcolando cioè ai fini della classifica finale i risultati degli incontri tra detta squadra e le altre inserite nel girone. In fatto, prima dell’inizio del campionato provinciale bresciano Allievi Under 17, la ACD Ospitaletto Franciacorta – che aveva iscritto 2 squadre – ha indicato come squadra B quella inserita nel Girone C (nel quale appunto militava il Concesio calcio) e come squadra A quella inserita in altro girone. Per parte sua, il Comitato regionale Lombardia con CU n. 3 del 7/11/2024 ha stabilito che “La partecipazione di una “seconda squadra” o di una “squadra B” ai campionati/tornei provinciali Allievi U17 e U16, Giovanissimi U15 e U14 è da considerare con “CON DIRITTO DI CLASSIFICA – SENZA POSSIBILITA’ DI CONQUISTA DEL TITOLO PROVINCIALE”. (enfasi nel testo). Ed è appunto in dichiarata applicazione di tale criterio direttivo – e cioè tenendo conto dei risultati di volta in volta conseguiti sul campo dalla squadra B dell’Ospitaletto Franciacorta - che con CU n. 46 del 8/5/2025 la delegazione di Brescia del Comitato regionale Lombardia – Lega nazionale dilettanti ha stilato la classifica finale del girone C del campionato provinciale Allievi under 17, collocando al primo posto la squadra dell’ASD Academy Monfortano… come precisamente evidenziato dal Tribunale - il regolamento allegato al CU n.3 del 07.11.2024 del CRL prevede espressamente, come si è visto, che: “La partecipazione di una “seconda squadra” o di una “squadra B” ai campionati/tornei provinciali Allievi U17 e U16, Giovanissimi U15 e U14 è da considerare con “CON DIRITTO DI CLASSIFICA – SENZA POSSIBILITA’ DI CONQUISTA DEL TITOLO PROVINCIALE”. (enfasi nel testo). Il regolamento è cioè chiarissimo nel disciplinare il proprio ambito di applicazione, che ricomprende appunto anche i Campionati/tornei provinciali Allievi U17. Come specificamente dedotto dal resistente Comitato regionale, in senso analogo si è del resto espressa la Corte sportiva d’appello la quale, con la decisione di cui al CU n. 36 del 27.2.2025 – andando in contrario avviso rispetto al deliberato del Giudice Sportivo - ha stabilito la piena validità ai fini della classifica, con conseguente attribuzione del punteggio (conteggiato ai fini della classifica effettiva) a seconda del risultato ottenuto sul campo, degli incontri disputati proprio dalla squadra B dell’ Ospitaletto Franciacorta….l’unico provvedimento avente valore legale ai fini che qui interessano è la classifica finale pubblicata con CU n. 46 del 8/5/2025 dalla delegazione di Brescia del Comitato regionale Lombardia – Lega nazionale dilettanti, classifica finale la cui legittimità in base ai criteri legalmente applicabili non può essere inficiata dalla evidente erroneità di atti di natura provvisoria o infraprocedimentale. D’altra parte, nelle premesse del suddetto comunicato è chiaramente espressa la volontà della delegazione di correggere, applicando correttamente la normativa di riferimento come appunto interpretata anche dalla Corte sportiva d’appello, l’errore in precedenza commesso….Dal punto di vista letterale la circolare del Settore giovanile e scolastico di cui al citato CU n. 19 del 23/8/2024 sembra imporre soltanto alla società che iscrive più squadre al medesimo campionato di indicare prima dell’inizio del Campionato di competenza, la squadra a cui debba essere riconosciuto il pieno diritto di classifica, mentre non prevede un termine certo entro il quale il Comitato regionale deve esercitare la propria discrezionalità stabilendo il trattamento dei risultati conseguiti dalla squadra B. Tuttavia, elementari ragioni di buon andamento dell’azione federale e di tutela dell’affidamento delle società partecipanti al campionato 2024/25, imponevano, ad avviso di questa Corte, che la regola applicabile fosse definita ed esternata prima dell’avvio del campionato stesso (iniziato nel settembre 2024) e non – come di fatto avvenuto nel caso in esame – solo col tardivo comunicato n. 3 del 7/11/2024. Tuttavia, a giudizio della Corte, tale pur obiettiva irregolarità non perviene ad inficiare la legittimità della classifica finale, in primo luogo perché – in attesa della decisione del Comitato regionale – nessuna società poteva ipotizzare l’applicabilità dell’uno o dell’altro dei criteri utilizzabili: pertanto ogni società aveva interesse a conseguire il migliore risultato nelle gare contro l’Ospitaletto e dunque – come del resto espressamente e tassativamente richiesto dall’art. 48 comma 3 NOIF - a schierare nell’occasione la migliore formazione possibile in relazione alla sua situazione tecnica.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0041/TFN - SD del 7 Agosto 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Ricorso della società S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque s.r.l. - Reg. Prot. 16/TFN-SD
Massima: Rigettato il ricorso della società con il quale ha impugnato la classifica, stilata dalla Divisione Calcio a Cinque e pubblicata sul relativo Comunicato Ufficiale n. 1135 del 19 giugno 2024, delle quattro società di Serie A2 Elite, risultanti aggiudicatarie del "Premio Giovani Calciatori", regolamentato, per la stagione sportiva 2023/2024, dal Comunicato Ufficiale della Divisione medesima n. 860 dell'11 Aprile 2024, limitatamente alla parte in cui è risultata inserita, al quarto posto, la A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE (ora A.S.D. MESTREFENICE CS A R.L.) in luogo della società ricorrente….La questione controversa riguarda la legittimità dell’intervenuta attribuzione, in favore della A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE (ora A.S.D. MESTREFENICE C5 A R.L.), del Livello II di Qualità del Club Giovanile (Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n.120 del 26.6.2024), atteso che per il successivo contestato posizionamento utile nella classifica per il “Premio Giovani Calciatori”, disposto dalla Divisione Calcio a 5 con l’impugnato Comunicato Ufficiale n.1135 del 19.6.2024, è risultato determinante il bonus del 5% sul punteggio di base, derivante proprio dall’intervenuta attribuzione del Livello II di Qualità del Club Giovanile. Secondo la società sportiva ricorrente, tale attribuzione avrebbe violato i requisiti previsti dal Comunicato Ufficiale n.9 del 9.8.2023 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., in particolare il punto n.4, a mente del quale le società sportive giovanili avrebbero dovuto assicurare la “Partecipazione obbligatoria ai principali Tornei, Eventi e Manifestazioni organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico per le categorie di base (p.e. Manifestazione Pulcini, già "Sei Bravo a Scuola di Calcio", Manifestazione Piccoli Amici e Primi Calci, già "FunFootball", ecc.)”. La circostanza che la FENICE VENEZIAMESTRE (ora A.S.D. MESTREFENICE C5 A R.L.) non abbia partecipato a tali manifestazioni avrebbe comportato il mancato raggiungimento di tale requisito e, di conseguenza, l’illegittimità dell’attribuzione del Livello II di merito. L’obbligatorietà della partecipazione a tali manifestazioni sarebbe stata ribadita nell’ambito di una riunione del Comitato Regionale Veneto, tenutasi in data 19.9.2023, i cui risultati sarebbero stati riportati nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto della F.I.G.C.-L.N.D. n. 20 C5 del 20 settembre 2023. In realtà, ad avviso del Collegio, l’obbligatorietà della partecipazione agli eventi sportivi “Manifestazione Pulcini, già "Sei Bravo a Scuola di Calcio",Manifestazione Piccoli Amicie Primi Calci, già"FunFootball” non risultava obbligatoria, atteso che le regole per l’attribuzione del Livello II prevedevano come obbligatoria esclusivamente la partecipazione ai principali eventi sportivi giovanili - da intendere in senso generico e non già specifico - e di cui veniva fornita, a titolo semplicemente esemplificativo e non vincolante, una elencazione di massima.Il Collegio osserva inoltre che dalla documentazione allegata dalla parte ricorrente, segnatamente il Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto della F.I.G.C.-L.N.D. n. 20 C5 del 20.9.2023 e relativi allegati, non emerge che la regola fissata dal Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. sia stata irrigidita a seguito della riunione del 19.9.2023 (“Riunione Attività di Base Calcio a 5”), non potendo desumersi dalla semplice indicazione “mantenimento qualifica per Club Giovanile 2° Livello” apposta a fianco alla previsione degli eventi sportivi “Futsal Day” e “Festa Finale Esordienti Pulcini Primi Calci e Piccoli Amici” possa derivare la connotazione di obbligatorietà partecipativa ai fini dell’acquisizione del requisito, atteso che tale indicazione ha semplicemente ribadito il contenuto del requisito previsto a monte dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 9 del 9.8.2023. Il Collegio rileva che sulla base di una interpretazione fondata sulla ragionevolezza del quadro dei numerosi requisiti previsti dal Comunicato Ufficiale n. 9 del 9.8.2023 del Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C., la partecipazione alle manifestazioni sportive della stagione risultava sicuramente obbligatoria, ma non doveva necessariamente riguardare gli specifici eventi indicati a titolo meramente esemplificativo. La difesa della Divisione Calcio a 5 ha dato conto dell’intervenuto espletamento dell’attività sportiva nell’ambito sportivo giovanile da parte della FENICE VENEZIAMESTRE (ora A.S.D. MESTREFENICE C5 A R.L.) nella stagione sportiva 2023/2024 e in particolare della partecipazione ad un importante evento, segnatamente la “Festa Finale Esordienti” per l’anno 2024 (richiamato dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 93 del 12.6.2024). Con la conseguenza che il requisito richiesto per l’attribuzione del Livello II di merito risulta essere stato rispettato.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 30/TFN - SD del 14 Settembre 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Ricorso della società ASD Livorno Calcio Femminile - Reg. Prot. 41/TFN-SD
Massima: Rigettato il ricorso ex art. 86 CGS proposto dalla società con il quale ha chiesto di accertare l’illegittimità della delibera emessa dalla Lega Nazionale - Dilettanti e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 66 con quale si dà atto che il girone A del Campionato Nazionale di Serie C Femminile 2022/2023 è composto da 15 squadre e dichiarare che il girone A del Campionato Nazionale di Serie C Femminile 2022/2023 sia composto da 16 squadre così come disposto dal Regolamento emanato il 20.07.2022 con il Comunicato Ufficiale N° 2 del Dipartimento Calcio Femminile – Lega Nazionale Dilettanti e per l’effetto dichiarare il ripescaggio di essa società così come da graduatoria pubblicata il 28.07.2022 con il Comunicato Ufficiale N° 5 emesso dalla Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Calcio Femminile".….La delibera della LND….con la quale si dà atto che il Girone A del Campionato Nazionale di Serie C Femminile 2022/2023 è composto da 15 squadre anziché 16, …non appare viziato, ….né da “Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere e/o incompetenza e per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità e contraddittorietà dell’atto” né, tantomeno, appare privo di motivazione e violativo del principio di parità di genere. Rileva il Collegio che se da un lato è pur vero che per disposizione della LND (cfr. C.U. n. 1 del 1.7.2022), recepita dal Dipartimento Calcio Femminile con il C.U. n. 2 del 20.07.2022, era stato disposto che il Campionato Nazionale di Serie C femminile si disputasse su tre Gironi composti da “almeno 16 squadre”, è altrettanto vero che la LND, nel rispetto di quanto deliberato, venutosi a creare un vuoto di organico nel Girone A, provvedeva a colmare tale vuoto ripescando le prime due squadre in graduatoria così ripristinando il previsto numero di 16 squadre per Girone. In tal senso il disposto del C.U. n. 45 della LND del 3.8.2022 e a quella data va quindi fatto risalire il momento in cui il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha determinato, in via definitiva, l’organico delle squadre partecipanti al Campionato. Ogni situazione relativa all’organico delle squadre partecipanti al campionato, verificatosi successivamente a tale data, non poteva e non doveva essere preso in esame dalla Lega di competenza dovendo prevalere, sull’aspettativa del singolo, l’interesse generale del sistema per un corretto e ordinato svolgimento del torneo. Diversamente opinando, senza cioè porre un termine ultimo per la modifica e/o l’integrazione dell’organico delle squadre partecipanti al torneo, si potrebbe sostenere che anche il ritiro di una società avvenuto il giorno prima dell’inizio del campionato, o, per assurdo, anche successivamente all’inizio dello stesso, avrebbe “obbligato” l’ente organizzatore ad effettuare ripescaggi con ogni immaginabile conseguenza. A ciò si aggiunga che, di fatto, il presunto presupposto che avrebbe potuto dare adito al ripescaggio della Società terza classificata nella graduatoria del 28.07.2022 (C.U. n. 5 della LND), cioè il passaggio del Genoa Cricket and Football Club SpA alla categoria superiore, con conseguente sua rinuncia alla disputa del Campionato di Serie C, è maturato con la pubblicazione del C.U. n. 32/A del 12.08.2022 della Segreteria Federale e cioè addirittura in data successiva alla formazione dei gironi (C.U. n. dell’8.8.2022 del Dipartimento Calcio Femminile) e in data successiva alla pubblicazione del calendario (C.U. n. 9 del 11.08.2022 del medesimo organo). Peraltro, quanto deliberato in data 23.08.2022 dalla LND con il C.U. n. 66, contrariamente a quanto affermato del ricorrente risulta, sia pure succintamente, motivato. Recita infatti testualmente: “Tenuto conto della rinuncia alla partecipazione al Campionato Nazionale di Serie C Femminile della società Genoa Cricket and Football Club SpA, intervenuta successivamente al varo dei gironi…”. Inoltre, infine, nella disciplina della fattispecie, nessuna disposizione prevedeva che, dopo la formazione dell’organico e – come nel caso specifico - anche dei gironi, eventuali vacanze sopravvenute dovessero essere colmate con il cosiddetto ripescaggio o con altri simili meccanismi.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 26/FTN del 11 Ottobre 2018
Decisione impugnata: C.U. 101/L dell’11.09.2018 a mezzo del quale veniva diramata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, la composizione dei gironi del Campionato di Serie C per la stagione sportiva 2018/2019, nonché il C.U. 104/L del 12.09.2018 contenente il calendario del Campionato di Serie C per la medesima stagione, chiedendo l’annullamento delle delibere e l’inserimento della AS Viterbese Castrense Srl nel girone B del campionato di Serie C
Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ART. 43 BIS CGS FIGC DELLA SOCIETÀ AS VITERBESE CASTRENSE SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. SIG. L.P., AVVERSO IL COM. UFF. N. 101/L DELL’11.09.2018 DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO E IL COM. UFF. N. 104/L DEL 12.09.2018 DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO.
Massima: Rigettato il ricorso ex art 43 bis CGS FIGC proposto dalla società con il quale ha impugnato il C.U. 101/L dell’11.09.2018 a mezzo del quale veniva diramata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, la composizione dei gironi del Campionato di Serie C per la stagione sportiva 2018/2019, nonché il C.U. 104/L del 12.09.2018 contenente il calendario del Campionato di Serie C per la medesima stagione, chiedendo l’annullamento delle delibere e l’inserimento della AS Viterbese Castrense Srl nel girone B del campionato di Serie C…I provvedimenti impugnati in questa sede, infatti, sono legittima espressione del potere organizzativo degli organi Federali, nell’individuare ed applicare i criteri di composizione dei gironi del campionato di Lega Pro. Il Tribunale Federale Nazionale, ritiene che il Consiglio Direttivo della Lega, quale organo competente ai sensi delle menzionate disposizioni federali, abbia correttamente agito seguendo criteri già adottati nelle due pregresse stagioni sportive ed improntati a ragionevolezza ed a parità di trattamento. Insuperabile il dato normativo di cui all’art. 49 NOIF, laddove stabilisce che “il campionato di Lega Pro è articolato in unica Divisione formata da tre gironi di 20 squadre ciascuno “. Infatti, lo spostamento della ricorrente dal girone C a 19 squadre a uno dei gironi A o B già a 20 squadre comporterebbe il superamento della soglia e sarebbe, pertanto, illegittimo. Legittime paiono, altresì, le ragioni che hanno indotto il Consiglio Direttivo ad inserire le due squadre sarde (Olbia e Arzachena) nel girone A in considerazione di una migliore copertura di collegamenti, anche nei mesi invernali, tra la Sardegna e le regioni del centro nord-ovest. Nel senso di una complessiva consapevolezza e valutazione delle esigenze dei partecipanti al campionato, in particolare delle maggiori distanze cui sono tenute le partecipanti al girone C, il Consiglio ha attribuito proprio a tale girone 19 squadre anziché 20, così da alleggerirle di una trasferta annuale. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, quindi, alla luce di quanto detto ed argomentato, respinge il ricorso presentato dalla Società AS Viterbese Castrense Srl, non emergendo agli atti alcuna violazione da parte del Consiglio Direttivo della Lega Italiana Calcio Professionistico dei principi di parità di trattamento, di regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e di equa distribuzione interna delle risorse finanziarie, sanciti dall’art. 1 comma 3 dello Statuto Lega Pro.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 20/TFN-SD del 23 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA AI SENSI DELL’ART. 6.15 DELLO STATUTO DELLA LEGA NAZIONALE SERIE B E DELL’ART. 43BIS DEL CGS F.I.G.C. CON DOMANDA DI EMANAZIONE DI MISURE CAUTELARI AI SENSI DELL’ART. 43BIS, COMMA 4 BIS CGS.
Massima: Il TFN, su ricorso della società ex artt. 6.15 dello Statuto della Lega Nazionale Serie B e 43 bis del CGS della FIGC, annulla la delibera adottata dalla Lega Nazionale Serie B del 27.9.2017, emessa all’esito dell’assemblea con la quale è stata rigettata la richiesta della stessa Società di spostamento delle gare del campionato di Serie B stagione 2017/2018 dell’8.10.2017, del 12.11.2017 e del 25.3.2018 nonché il provvedimento prot. n. 185 del 21.9.2017 con il quale il Commissario Straordinario ha comunicato di avere inserito all’ordine del giorno dell’assemblea della Lega Serie B convocata per il 26/27.9.2017, la richiesta formulata dalla stessa Società di spostamento delle gare dell’8.10.2017, del 12.11.2017 e del 25.3.2018, in luogo di emettere il provvedimento previsto dall’art. 28, commi 2 e 4 dello Statuto della Lega Nazionale Serie B e ha omesso di decidere sulla richiesta della Società ricorrente in quanto merita accoglimento la censura di incompetenza dell’Assemblea. L’art. 7, comma 14, dello Statuto prevede “Il Consiglio è l’organo esecutivo della Lega e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: r) propone all’Assemblea il calendario dei Campionati e delle altre competizioni organizzate dalla Lega, fissandone date e orari, anche relativamente ad anticipi e posticipi, nel rispetto degli impegni conseguenti alla commercializzazione dei relativi diritti audiovisivi”. L’art. 28 dello Statuto della Lega Nazionale di Serie B, dopo aver stabilito al primo comma che “il Consiglio provvede alla formazione dei calendari delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega” stabilisce al terzo alinea del secondo comma: “è, peraltro, in facoltà del Presidente disporre, sia d’ufficio sia a seguito di richiesta di uno o di entrambe le Società interessate, la variazione di data, dell’ora dell’inizio e del campo delle singole gare”. L’art. 7, comma 7, dello Statuto della Lega Nazionale di Serie B che elenca le attribuzioni dell’Assemblea alcun riferimento effettua alla formazione dei calendari.Dalla mera lettura delle disposizioni richiamate risulta di palmare evidenza, dunque, che la competenza a decidere in merito all’istanza di variazione della data di una singola gara era attribuita esclusivamente al Presidente. Del resto tale previsione appare del tutto ragionevole. Qualora, infatti, fosse attribuita all’Assemblea la facoltà di modificare la programmazione di singole gare, la decisione sarebbe assunta dalle stesse squadre che hanno un interesse specifico diretto (l’avversaria nello specifico match) e indiretto (le altre squadre che si contendono il medesimo obiettivo dell’istante, ovvero che contendono il medesimo obiettivo dell’avversaria) nella decisione in evidente conflitto d’interessi. Ne consegue l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.