Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0087/CFA del 26 Febbraio 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Reclamo numero 0082/CFA/2023-2024 proposto dalla Procura federale interregionale in data 17.01.2024

Impugnazione – istanza: –  PFI/Sig. M.C.

Massima:…Rilevato invero che nella scarna motivazione adottata dal primo giudice, in riferimento alla posizione del … effettivamente si legge della mancata 'certezza' della prova di una sua responsabilità e dell'assenza di un riscontro all'accusa nel referto arbitrale e nelle dichiarazioni stesse rese dall'arbitro in sede di indagine, non può che convenirsi con il reclamante circa il rilievo dell'erroneità in diritto, prima ancora che in fatto, di tali affermazioni. Occorre invero sottolineare che questa Corte ha innanzitutto più volte affermato come nel giudizio sportivo lo standard probatorio necessario non richiede la certezza assoluta, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale (cfr. CFA, SS.UU., n. 19/2020-2021; n. 105/2020-2021, nonché, da ultimo, CFA n. 59/CFA-2023-2024). E' ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza federale secondo cui, per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva, può ritenersi sufficiente un grado inferiore alla valenza assoluta delle prove, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 19/2020-2021). E si è anche precisato che «la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011). Questa Corte ha, in proposito, altresì sottolineato come tale definizione dello standard probatorio abbia anche ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, "per potersi ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio", così concludendo come a tale principio debba oramai assegnarsi una portata generale (CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021). A tale ormai pacifico principio si affianca quello (pure richiamato dal reclamante) secondo cui - per come precisato dalla Corte di Cassazione - la dichiarazione di un solo teste ben può essere posta a base di una sentenza di condanna se scrupolosamente vagliata sotto ogni profilo. E tanto vale finanche nell'ipotesi in cui l'accusa provenga da chi è portatore di un chiaro interesse contrastante con lo stesso accusato, precisando la Suprema Corte: "In tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste le dichiarazioni della parte offesa, la cui deposizione, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva (Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 12920 del 13/02/2020, cfr anche il conforme orientamento di questa Corte, Sez. I, n. 52/2022-2023; Id., Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 114 /2020-2021; sez. IV, n. 66-2019/2020; sez. I, n. 118-2019/2020 e 0059/CFA-2023-2024).

 

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0070/CFA del 27 Dicembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Calabria n. 68 del 22 novembre 2023

Impugnazione – istanza: –  ASD M.M. Club Sport-Sig. M.M./Procura federale

Massima: … I valori della sinteticità vanno però bilanciati con l’esigenza che le decisioni del Giudice sportivo siano comunque motivate (cfr. il principio generale fissato dall’art. 44, comma 3, CGS) al fine di consentire ai destinatari delle stesse in chiave precettiva e alla comunità federale in chiave conformativa di ricostruire i tratti essenziali dell’iter logico seguito dal giudicante per addivenire a quelle conclusioni. Ove tale iter logico non sia ricostruibile nemmeno nei punti essenziali, si è in presenza di un difetto assoluto di motivazione che costituisce - come è stato chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato nella sua più autorevole espressione - un’ipotesi di nullità della sentenza. Come appunto incisivamente affermato “ Esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, tale anomalia si identifica, oltre che nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione meramente assertiva, tautologica, apodittica oppure obiettivamente incomprensibile: quando, cioè, le anomalie argomentative sono di gravità tale da collocare la motivazione al di sotto del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 5, Cost.” (Cons. Stato, Ad. plen., nn. 10 e 11/2018). Applicando le coordinate interpretative sopra richiamate, ritiene questa Corte che certamente, secondo le indicazioni desumibili dall’art. 51, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, nel caso in cui le questioni dibattute siano di mero diritto, il richiamo ad un precedente giurisprudenziale può essere sufficiente a indicare con chiarezza quale tesi interpretativa il giudice abbia inteso valorizzare. Analogamente è da dirsi quando le questioni trattate siano di facile e pronta soluzione (art. 51, citato). Ma nei casi – come quello all’esame – in cui le problematiche da dirimere abbiano natura prevalentemente fattuale e il quadro probatorio si presenti come non totalmente univoco, il giudicante deve almeno indicare i capisaldi dell’iter logico in base al quale è giunto a valorizzare determinate emergenze probatorie e a svalutare la portata di altre. Qualora ciò non avvenga, la motivazione – come nel caso all’esame – finisce per essere meramente assertiva ( accolgo perché accolgo), ponendosi al di sotto di ogni ragionevole standard argomentativo.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 108 del 01/12/2021

Decisione impugnata: Decisione resa in data 25 giugno 2020 e notificata il successivo 26 giugno dalla Corte Federale d'Appello - SS.UU.- della FIGC n. 80/2019-2020 Registro Decisioni nel giudizio di reclamo n. 127/2020, confermativa della decisione n. 122/TFN-SD 2019/2020 del 5 marzo 2020 e comunicata il successivo 10 marzo a mezzo pec, emessa dal Tribunale Federale Nazionale FIGC, Sezione Disciplinare, in relazione al deferimento n. 10193/108 pf 19/20 CG/sds dell'11 febbraio 2020, per effetto della quale è stata irrogata, a carico del ricorrente, la sanzione dell'ammenda pari ad € 35.000,00 per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 2, comma 1, CGS FIGC, in relazione agli artt. 15, comma 7, NOIF e 3, comma 2, dello Statuto della Lega Pro; degli artt. 4, comma 1, 2, comma 1, e 31, comma 1, CGS FIGC, in relazione agli artt. 15, comma 7, delle NOIF e 3, comma 2, dello Statuto della Lega Pro; nonché dell'art. 22, comma 1, CGS FIGC.

Impugnazione Istanza: E. C./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: … riguardo specificatamente alla configurabilità del vizio per la mancanza o la insufficienza di motivazione della decisione di merito, questo Collegio di Garanzia ha chiarito in numerose pronunce che “La motivazione carente si configura, infatti, quando la stessa manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – oppure quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio o da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione della decisione.” (cfr., Collegio di Garanzia dello Sport, Quarta Sezione, decisione del 30 gennaio 2019, n. 7).

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezioni Unite: Decisione n. 71 del 06/09/2021

Decisione impugnata: Decisione n. 84/CFA/2021 dell’11 marzo 2021, delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello della FIGC;

Impugnazione Istanza: A. M./Federazione Italiana Giuoco Calcio M. G./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Generale dello Sport presso il CONI/Procura Federale FIGC/Lega Nazionale Dilettanti L. B./Federazione Italiana Giuoco Calcio C.S. Scandicci 1908 S.r.l. Polisportiva Dilettantistica/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Generale dello Sport presso il CONI/Procura Federale FIGC/Lega Nazionale Dilettanti A. A./Procura Federale FIGC/Procura Generale dello Sport presso il CONI/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti

Massima: Massima: Il contrasto tra dispositivo e motivazione rappresenta un errore materiale…Ebbene, se pur è vero che la giurisprudenza della Cassazione (n. 5939/2018) ha evidenziato che “il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo - che non consentendo di individuare con certezza la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione - non può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando invece la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2”, tuttavia, nel caso di specie, il giudizio di prevalenza non può che risolversi, piuttosto, nel senso di una netta prevalenza della motivazione sul dispositivo, e ritenersi che la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile. In tal senso militano non solo la chiara enunciazione della condanna all’inibizione contenuta a pag. 41 della motivazione della CFA, ma anche il percorso argomentativo sostenuto prima dalla Procura Federale in sede di deferimento e poi enunciato (nella motivazione e nel dispositivo) dal Tribunale di prime cure. A ciò aggiungasi che sono proprio le argomentazioni utilizzate dallo stesso ricorrente – ossia che, essendo dirigente, è un soggetto che, «per definizione, non può essere soggetto a squalifica» - che rendono evidente e rilevabile ictu oculi l’errore materiale all’interno del dispositivo. A tale proposito, si richiama quanto affermato dalla Corte Suprema, secondo cui “Il contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. Una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui detto contrasto sia chiaramente riconducibile a un semplice errore materiale […]”, che è “quello che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato ictu oculi, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza” (Cass. Civ., ord. n. 26074/2018, in cui si parla addirittura di errore materiale con riguardo al contrasto tra un dispositivo di rigetto della domanda e una pronuncia adottata in motivazione di accoglimento). E ancora, “in tema di contrasto tra motivazione e dispositivo, se la divergenza è causata da un evidente errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto del dispositivo, il contrasto deve ritenersi solo apparente ed è legittimo il ricorso alla motivazione per chiarire l’effettiva portata del dispositivo” (Cass. Pen., n. 160/2020). Insomma, il “contrasto insanabile” è solo quello che, per essere sanato, richiederebbe una ulteriore attività decisoria (Cassazione civile, sez. VI, 15 gennaio 2019). Nel caso di specie, per contro, il tenore della motivazione non consente alcun dubbio circa i contenuti della sentenza e, se non possono esservi dubbi sulla portata precettiva della decisione, nemmeno potrà dirsi “insanabile” l’eventuale contrasto tra la motivazione ed il dispositivo. Ne consegue che, considerato il rinvio operato dall’art. 2, c. 6, CGS CONI, alle norme generali ed ai principi del processo civile, l’errore in cui sono incorsi i giudici di appello, lungi dall’essere un’ipotesi di contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, costituisce solo un errore materiale del tutto irrilevante.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: C. U. n. 78/CFA del 22 Gennaio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale – Sezione DisciplinareCom. Uff. n. 11/TFN del 25.9.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ JUVENTUS FC SPA AVVERSO LE SANZIONI:INIBIZIONE PER ANNI 1 E AMMENDA DI20.000,00 INFLITTA AL SIG. AGNELLI ANDREA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 12, COMMI 1, 2, 3 E 9 C.G.S.;INIBIZIONE PER ANNI 1 E  AMMENDA  DI   20.000,00  INFLITTA  AL  SIG.  M.S., ALL’EPOCA DEI FATTI DIPENDENTE  RESPONSABILE  DEL  TICKET  OFFICE  DELLA  SOCIETÀ  RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 12, COMMI 1, 2 E 9 C.G.S.; INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 3 E AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA AL SIG. D.A.A.N., ALL’EPOCA DEI FATTI DIPENDENTE ADETTO ALLA SICUREZZA (SECURITY MANAGER) DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 12, COMMI 1, 2, 3 E 9 C.G.S.; AMMENDA DI € 300.000,00 INFLITTA ALLA SOCIE RECLAMANTE, AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMI 1 E 2 E 12, COMMI 1, 2 E 3 C.G.S.; SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE   NOTA  N.  10152/101  PF  16-17  GP/BLP  DEL 18.3.2017

Impugnazione – istanza: D.A.N.,  ALL’EPOCA DEI FATTI  DIPENDENTE ADETTO  ALLA SICUREZZA (SECURITY MANAGER) DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 12, COMMI 1, 2, 3 E 9 C.G.S.; E DELLA SOCIETÀ:

Impugnazione – istanza: JUVENTUS FC SPA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMI 1 E 2 E 12, COMMI 1, 2 E 3 C.G.S.;SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 10152/101 PF 16-17 GP/BLP DEL 18.3.2017

Massima: In un contesto più generale di progressiva “dequotazione delle forme e delle modalità della motivazione, anche in funzione del crescente rilievo attribuito dalla giurisprudenza amministrativa alle ragioni sostanziali dei provvedimenti ed alla obiettiva idoneità e giustificabili degli stessi, anche le pronunce degli organi di giustizia sportiva devono mostrarsi in linea con le finali teleologiche dell’istituto. Ne consegue che la motivazione, che costituisce il momento formativo della decisione, deve essere correlata alle risultanze istruttorie acquisite al procedimento e deve essere articolata nei due momenti essenziali rappresentati dall’esposizione dei presupposti di fatto e di diritto e dalla indicazione delle ragioni sulle quali si basa la decisione stessa. Orbene, ciò premesso ritiene, questa Corte, che il Tribunale di prime cure abbia adeguatamente motivato la propria decisione, argomentando per ciascuna posizione, seppur in modo sintetico, come, peraltro, previsto e richiesto dalle disposizioni federali e dalla norma di cui all’art. 2, comma 5, del codice di giustizia sportiva del Coni, le ragioni che hanno condotto all’accoglimento del deferimento, con specificazione dei principali elementi probatori a supporto del proprio convincimento. Pertanto, la sentenza impugnata potrà essere giudicata corretta o meno, come meglio sarà indicato più avanti, ma, di certo, la stessa non è affetta dal vizio di difetto di motivazione o di insufficienza della stessa.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Seconda: Decisione n. 87 del 21/11/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello F.I.G.C. – Sezioni Unite – presidente il Dott. Sergio Santoro, di cui al C.U. n. 007/CFA, 2017-2018, assunta nella riunione del 18 maggio 2017, C.U. n. 133/CFA, e pubblicata in data 4 luglio 2017

Parti: F. M./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima:…. per pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale la sentenza è congruamente ed esaustivamente motivata allorché, come nella specie, essa dia adeguatamente conto delle motivazioni della decisione assunta e dei ragionamenti svolti; senza che occorra che essa rechi la confutazione di tutte e ciascuna delle argomentazioni difensive e delle tesi giuridiche svolte e proposte dalla parte ricorrente, allorché risulti chiara e coerente – com’è nella specie – la ragione  della decisione assunta dal giudice di merito. Ricorrendo tali condizioni, la rivisitazione della valutazione contenutistica da quest’ultimo svolta esula in radice dalle competenze (ex art. 54 cit.) di questo Collegio, una volta che sia assodata l’insussistenza di un effettivo difetto motivazionale della decisione gravata. Tutte le questioni residualmente in esame impingono, infatti, nella confutazione del ragionamento e delle valutazioni svolte dalla Corte di merito, con motivazione peraltro congrua, completa e persuasiva, dunque intrinsecamente scevra da vizi logico giuridici.

 

Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 030/CFA del 25 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017

Impugnazione - istanza:  RICORSO DELLA SOCIETA’ PAGANESE CALCIO 1926  SRL AVVERSO LA SANZIONE: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA; INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO DEL SIG. C. D’E.(ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ PAGANESE CALCIO 1926 SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 3 E MESI 6; AMMENDA DI € 60.000; INFLITTE  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO DEL SIG. A. F. (ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ AS MARTINA 1947 SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 3; AMMENDA DI € 50.000; INFLITTE AL  RECLAMANTE  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO DEL SIG. A. R. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ US PISTOIESE 1921 SRL)AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DI ANNI 3; AMMENDA DI € 50.000; INFLITTE  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. E. A. (ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI MESI 6; AMMENDA DI € 10.000; INFLITTE  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO DEL SIG. G. C. (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ US POGGIBONSI SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 3; AMMENDA DI € 30.000; INFLITTE  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO DELLA SOCIETA’ US PISTOIESE 1921 SRL AVVERSO LA SANZIONE:PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA; INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO DELLA SOCIETA’ L’AQUILA CALCIO 1927 SRL AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA; AMMENDA DI € 10.000; INFLITTE  ALLA RECLAMANTE  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO DEL SIG. M. D. C. (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE ISCRITTO NEI RUOLI TECNICI DELLA F.I.G.C. NON TESSERATO) AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DI ANNI 3 E MESI 6; AMMENDA DI € 50.000; INFLITTE  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016

Massima: In un contesto più generale di progressiva “dequotazione” delle forme e delle modalità della motivazione, anche in funzione del crescente rilievo attribuito dalla giurisprudenza amministrativa alle ragioni sostanziali dei provvedimenti ed alla obiettiva idoneità e giustificabilità degli stessi, anche le pronunce degli organi di giustizia sportiva devono mostrarsi in linea con le finalità teleologiche dell’istituto. Ne consegue che la motivazione, che deve essere correlata alle risultanze istruttorie acquisite al procedimento e che costituisce il momento formativo della decisione, deve essere articolata nei due momenti essenziali rappresentati dall’esposizione dei presupposti di fatto e di diritto e dalla indicazione delle ragioni sulle quali si basa la decisione stessa.

 

Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 005/CFA del 03 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. V. F. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SANTARCANGELO CALCIO SRL) AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DI ANNI 4; AMMENDA DI € 70.000; INFLITTE   AL   RECLAMANTE   SEGUITO   DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ SANTARCANGELO CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA; AMMENDA DI € 35.000; INFLITTE  ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ VIGOR LAMEZIA SRL AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA; AMMENDA DI € 30.000; INFLITTE  ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. S. C. (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SS BARLETTA CALCIO SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 5; AMMENDA DI € 95.000; INFLITTE   AL   RECLAMANTE   SEGUITO   DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. C. A. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 1 E MESI 6 CON PRECLUSIONE; AMMENDA DI € 30.000; INFLITTE   AL   RECLAMANTE   SEGUITO   DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. F. M. (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO TESSERATO PER LA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 3; AMMENDA DI € 10.000; INFLITTE   AL   RECLAMANTE   SEGUITO   DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI NON DOVERSI PROCEDERE NEI CONFRONTI DEL SIG. M. S. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE SVINCOLATO); AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL CON RIFERIMENTO ALLE GARE 7) SALERNITANABARLETTA E 9) JUVE STABIAVIGOR LAMEZIA, IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA E ALLA RESPONSABILITÀ DEL SIG. F.B., ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMA 5 DEL C.G.S., OPERANTE NELL’AMBITO DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL; SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016

Massima: In un contesto più generale di progressiva “dequotazione” delle forme e delle modalità della motivazione, anche in funzione del crescente rilievo attribuito dalla giurisprudenza amministrativa alle ragioni sostanziali dei provvedimenti ed alla obiettiva idoneità e giustificabilità degli stessi, anche le pronunce degli organi di giustizia sportiva devono mostrarsi in linea con le finalità teleologiche dell’istituto. Ne consegue che la motivazione, che deve essere correlata alle risultanze istruttorie acquisite al procedimento e che costituisce il momento formativo della decisione, deve essere articolata nei due momenti essenziali rappresentati dall’esposizione dei presupposti di fatto e di diritto e dalla indicazione delle ragioni sulle quali si basa la decisione stessa. Orbene, ciò premesso ritiene, questa Corte, che il Tribunale di prime cure abbia adeguatamente motivato la propria decisione, argomentando per ciascuna posizione, seppur in modo sintetico, come, peraltro, previsto e richiesto dalle disposizioni federali e dalla norma di cui all’art. 2, comma 5, del codice di giustizia sportiva del Coni, le ragioni che hanno condotto all’accoglimento del deferimento, con specificazione dei principali elementi probatori a supporto del proprio convincimento. Pertanto, la sentenza impugnata dagli odierni reclamanti potrà essere giudicata corretta o meno, come meglio sarà indicato più avanti, ma, di certo, la stessa non è priva di motivazione.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Seconda Sezione : Decisione n. 13 del 14/02/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C. (pubblicata con C.U. n. 67 del 5 maggio 2016)

Massima: La decisione impugnata reca una motivazione, che, sebbene molto sinteticamente, fornisce la dimostrazione che la Corte Sportiva di Appello Territoriale ha preso in esame l’eccezione sollevata dalla Società ricorrente e la ha rigettata “in quanto infondata e comunque non provata”. Ed è appena il caso di notare che la valutazione (in fatto) di adeguatezza della prova sfugge al sindacato di questo Collegio. Peraltro, giova ricordare che i ‘Principi del processo sportivo’, enunciati nell’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, prevedono che i provvedimenti siano redatti in maniera sintetica e l’opportunità di tale requisito di sinteticità dei provvedimenti è stata affermata anche dalla giurisprudenza di questo Collegio di Garanzia (cfr. Collegio di Garanzia, Sezione Seconda, 4.8.2015, n. 33).

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 082/CFA del 25 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CFA del 21 Ottobre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 271/LND del 29.5.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO SIG. A.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER ANNI 3 DALL’ESERCIZIO DI ARBITRO EFFETTIVO INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S. E 40 COMMI 1, 2, 3 LETT. A) ED H) REGOLAMENTO A.I.A. (NOTA 608/1153 PF 13 14/MS/VDB DEL 30.7.2014)

Massima: Seppur in modo succinto, infatti, l’organo di primo grado ha motivato la propria decisione, esternando, seppur sinteticamente e con specifico richiamo alle risultanze degli atti dell’indagine istruttoria svolta dalla Procura Federale, l’iter logico che ha fondato il proprio convincimento.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Sezione Seconda: Decisione n. 33 del 04/08/2015 www.coni.it

Decisione impugnata: della decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Lombardia della F.I.G.C., di cui al comunicato Ufficiale n. 57 del 10 aprile 2015

Parti: F.C.D. Rhodense Associazione Sportiva Dilettantistica/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/LND C.R. Lombardia

Massima: In ossequio al principio di celerità ed economicità cui è improntata la giustizia sportiva, gli organi di giustizia ad essa deputata ben possono motivare i propri provvedimenti in forma sintetica.  Nella specie, la decisione impugnata, benché sintetica, dà conto dei motivi che impongono la conferma della decisione della sanzione, ove precisa che: “Sentita la parte e chiamato l’arbitro a chiarimenti è stata confermata la dinamica così descritta nel referto arbitrale e la gravità della condotta ha giustificato la sanzione comminata”.  Del resto, il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1, del Codice di Giustizia Sportiva fa “[…] piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.: Decisione n. 3 del 04/02/2015  www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale c/o il Comitato Regionale Emilia Romagna della LND, pubblicata con C.U. n. 20 del 19/11/2014

Parti: ASD Sammaurese/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Emilia Romagna LND/Società Sporting Club D. Progresso

Massima: Gli Organi di Giustizia Sportiva sono soggetti all’obbligo di motivazione delle loro decisioni (cfr. art. 34, comma 2 CGS FIGC) al pari di qualsiasi altro Organo giurisdizionale, sebbene la propria funzione sia più propriamente giustiziale e non giurisdizionale; tale onere, in ossequio al principio di speditezza cui è improntata la giustizia sportiva (onde non pregiudicare il corretto svolgimento dei campionati), è correttamente assolto con motivazioni succinte che diano conto delle fonti normative e giurisprudenziali, endoassociative, richiamate nella decisione.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 26 marzo 2012– www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 30/CGF del 19 agosto 2011

Parti: ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SpA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (2) La motivazione della decisione impugnata appare congrua se da essa traspare la linea argomentativa a sostegno della decisione, pur in difetto di un’analitica esposizione di tutte le prospettazioni avanzate dalle parti (cfr. ex plurimis sul vizio motivazionale rilevante Cass. n. 10657/2010, Cass. n. 9908/2010, Cass. n. 27162/2009, Cass. n. 13157/2009, Cass. n. 6694/2009, Cass. n. 18885/2008, Cass. n. 6064/2008). Il riconoscimento di siffatto principio appare ben giustificato nel sistema sportivo, essendo funzionale allo scopo di consentire, pur nel rispetto dei principi generali di diritto, la celebrazione di procedimenti adeguati e tempestivi.

 

 Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 3 settembre 2003 – www.coni.it

Decisione impugnata: Provvedimento Co.Vi.So.C. del 29 luglio 2003 + altri - www.figc.it

Parti: Poggibonsi Valdelsa S.R.L. contro F.I.G.C.

Massima: L'obbligo della motivazione del provvedimento amministrativo può dirsi assolto allorché l'Amministrazione provveda ad indicare le ragioni su cui l'atto si fonda, anche utilizzando un modulo prestampato e mediante apposizione di un segno su una delle caselle che indicano una tra più ragioni possibili (T.A.R. Lazio, sez. III, 28 ottobre 2002, n. 9224). Di più la motivazione dell'atto amministrativo deve essere essenziale, priva di inutili e fuorvianti formalismi, così da evidenziare l'oggettiva ed immediata rilevabilità delle ragioni sottese all'operato dell'amministrazione e quindi escludere carenze sotto il profilo esplicativo (Consiglio Stato, sez. IV, 29 agosto 2002, n. 4334). Ed ancora, la motivazione del provvedimento non deve tradursi in una puntuale confutazione delle ragioni espresse in ogni atto interno del procedimento che abbia prospettato una diversa soluzione, né deve espressamente menzionare un parere facoltativo e non vincolante quando comunque risulti che l'autorità decidente ne ha tenuto conto, ma, ai sensi dell'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, deve consistere nell'esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni di diritto della determinazione della p.a. con argomenti non illogici, non contraddittori, ma coerenti e logicamente autosufficienti (Consiglio Stato, sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2642). Ed infine va sottolineato che nessuna norma o principio dispone che nella parte narrativa di un provvedimento sottoposto a controllo siano esposti i dati salienti del procedimento che l'ha formato (Consiglio Stato, sez. V, 4 maggio 1998, n. 487).

 

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