Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 38/C Riunione del 23 aprile 2003 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 57 del 6.3.2003
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Tufano Calcio avverso decisioni merito gara Tufano Calcio/Nuova Guarcino del 16.2.2003
Massima: La C.A.F., ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S., annulla senza rinvio l’impugnata delibera della Commissione Disciplinare nel caso in cui la società - lamentandosi che alla gara ha preso parte un calciatore non corrispondente al nominativo indicato nella distinta di gara – ha proposto il reclamo alla Commissione Disciplinare anziché al Giudice Sportivo competente nella fattispecie.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 26/C Riunione del 28 marzo 1996 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 41 dell’8.2.1996
Impugnazione - istanza: Appello del sig. D.M. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.11.1997 inflittagli, a seguito dei deferimento del Procuratore Federale, per violazione degli artt. 1 comma 1 e 32 comma 4 C.G.S.
Massima: La CAF annulla la decisione, in applicazione dell’art. 27 comma 8 C.G.S., quando la decisione è stata emessa dalla incompetente commissione disciplinare presso il comitato regionale e rinvia gli atti alla competente commissione disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti per il rinnovo del procedimento.