Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0113/CFA del 3 Maggio 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Piemonte, di cui al Com. uff. n. 68 del 21 marzo 2024

Impugnazione – istanza: PFI/sig.ra F.P.-SSDRL Torino Women

Massima: Infondata è la questione processuale relativa al mancato rispetto dell’articolo 93 CGS (in relazione sia al termine per l’adozione del provvedimento di fissazione di udienza che di svolgimento della stessa), in relazione al quale la parte reclamata reitera, con memoria depositata nei termini, e dunque con ammissibile riproposizione, l’assunto secondo cui da ciò sarebbe dovuta discendere l’improcedibilità del deferimento (per quanto, e più propriamente, detta improcedibilità potrebbe semmai derivare in via mediata dalla estinzione del giudizio, non venendo qui in rilievo il mancato rispetto di un termine relativo alla fase di indagine istruttoria). In punto di fatto è pacifico che i ricordati termini, di natura endoprocessuale, non siano stati rispettati. Al tempo stesso, è altresì pacifico che sia stato rispettato il termine “finale”, di 90 giorni, previsto dall’articolo 54 CGS per la conclusione del giudizio. A fronte di un atto di deferimento notificato il 9 gennaio 2024, il giudizio di primo di primo grado è stato definito con decisione pubblicata il 21 marzo 2024, nel pieno rispetto, dunque, del ricordato termine di 90 giorni.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0001/CFA del 01 Luglio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 407 del 01.06.2022

Impugnazione – istanza: F.D.M./Procura federale

Massima: Infondata è l’eccezione di illegittimità della decisione impugnata per l’avvenuta estinzione del procedimento per violazione dell’art. 139, comma 1, CGS, in quanto la motivazione sarebbe stata pubblicata e notificata il 1° giugno 2022, cioè ben oltre il termine di trenta giorni dalle date della discussione del procedimento (31 marzo) e dell’adozione del dispositivo (1° aprile)….L’art. 139 CGS – nella formulazione conseguente al Comunicato Ufficiale n. 44/A, pubblicato in data 30.07.2019 – dispone che “Per tali giudizi innanzi al Tribunale federale territoriale [i giudizi di cui all’art. 138, comma 4], al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La relativa decisione deve essere pubblicata entro trenta giorni dalla adozione del dispositivo”. Orbene, in primo luogo, è da dubitare che il termine previsto dall’art. 139 del CGS abbia carattere perentorio in senso proprio. Vero è che l’art. 44, comma 6, CGS, stabilisce la perentorietà di tutti i termini previsti dal codice di rito, “salvo che non sia diversamente indicato dal codice stesso”. Com’è noto, tale disposizione ribalta la disciplina del previgente codice, i termini previsti dal quale, per concorde giurisprudenza, erano da considerarsi ordinatori, salva espressa previsione in senso contrario (CFA, SS.UU., n. 23/2020-2021). Peraltro il Collegio è dell’avviso che, ragionevolmente, l’eccezione alla regola della perentorietà non debba essere necessariamente espressa, ma possa venire anche ricavata da una valutazione del complessivo sistema processuale. Tanto è vero questo che, ad esempio, una giurisprudenza consolidata afferma che l’art. 44, comma 6, citato, non impedisca di ritenere che i termini endo-processuali dettati dall’art. 93 CGS per la fissazione dell’udienza e per il suo svolgimento non abbiano natura perentoria in quanto svolgono solo una funzione acceleratoria al servizio del termine ultimo, consistente nella durata massima del giudizio (da ultimo, e per tutte, CFA, Sez. IV, n. 46/2020-2021; n. 23/2020-2021). In definitiva, tocca all’interprete indagare caso per caso se il termine preso in esame sia da considerare o no come perentorio, in ragione dell’esigenza di garantire l’effettività della tutela (CFA, SS. UU., n. 23/2020-2021; adesivamente CFA, SS. UU., n. 32/2020-2021). Ebbene, fermo restando che, in linea generale, il rispetto del termine di deposito della decisione costituisce specifico dovere del giudicante, un eventuale scarto dal termine medesimo, in concreto, deve essere apprezzato anche alla luce della complessità (fattuale o giuridica) della vicenda e della correlata motivazione della pronuncia, complessità che nel caso di specie appare evidente. Ad ogni modo nel caso in esame appare dirimente la circostanza che - secondo la giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport - per i giudizi collegiali il momento in cui la decisione dell’organo giudicante è pronunciata è quello in cui, all’esito della camera di consiglio, la decisione è stata adottata e sottoscritta - anche solo nel dispositivo - dal Presidente e dal relatore del collegio giudicante. E di tale data fa fede, fino a querela di falso, la sottoscrizione degli organi giudicanti. Costituisce poi un necessario adempimento, immediatamente successivo, quello del deposito della decisione presso la Segreteria che provvede poi alla sua tempestiva pubblicazione (da ultimo: Collegio di garanzia dello sport n. 63/2020; v. anche Collegio di garanzia dello sport, Sez. Un., 11 ottobre 2016, n. 46; Collegio di garanzia dello sport, Sez. Un., 22 marzo 2016, n. 13; Collegio di garanzia dello sport, Sez. Un., 7 marzo 2017, n. 19). Tale orientamento è stato fatto proprio da questa Corte (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 31/2019-2020; Corte federale d’appello, sez. I, n. 117/2019-2020). Per completezza, giova rilevare che la decisione delle Sezioni unite del Collegio di garanzia dello sport presso il CONI (n. 25/2017), che il signor …. invoca a sostegno della propria eccezione, afferma il contrario di quanto il reclamante sostiene, nel senso che - sulla base di una interpretazione sistematica e complessiva delle norme endo-federali, eso-federali e processualcivilistiche - esclude il carattere perentorio del termine allora in discussione.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 165/TFN - SD del 17 Giugno 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 7727/178 pf21-22/GC/blp del 7 aprile 2022 nei confronti di G.P. - Reg. Prot. 140/TFN-SD

Massima: Viene dichiarata l’estinzione del procedimento a causa del decesso del deferito.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0009/CFA del 12 Agosto 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, adottata nella seduta del 2 luglio 2021 e pubblicata con il comunicato ufficiale n. 3 del 7 luglio 2021

Impugnazione – istanza: U.S.D. Juventus Domo - sig.ri G.V. e M.Z./Procura Federale

Massima: Dichiarata l’estinzione del procedimento di primo grado per essersi lo stesso protratto oltre il termine di 90 giorni previsto dalla norma atteso che il deferimento è del 1° settembre 2020 mentre la decisione è del 2 luglio 2021 a nulla rilevando l’emergenza COVID…La questione principale e preliminare riguarda l’osservanza dei termini, asseritamente perentori, relativi allo svolgimento e alla conclusione del procedimento di primo grado. Si tratta di eccezione già sollevata dagli odierni reclamanti nel corso del procedimento di primo grado e respinta dalla decisione del Tribunale federale territoriale. Al riguardo, per quanto qui rileva, merita ricordare che: - l’art. 44, comma 6, CGS stabilisce che tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori; - l’art. 54, comma 1, CGS prevede che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 110 (sui termini di estinzione del giudizio disciplinare), tutte le controversie sono decise dagli organi di giustizia sportiva entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell’eventuale reclamo di secondo grado; - l’art. 93 CGS stabilisce che, entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente del Tribunale federale a livello territoriale, accertata l’avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di deferimento, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento. La decisione di primo grado, nel respingere l'eccezione di improcedibilità, ha rilevato che: a) il termine per la fissazione dell’udienza era stato rispettato; b) la norma secondo cui "l'udienza deve tenersi entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento "appare di carattere ordinatorio, atteso che non è prevista alcuna sanzione in caso di mancato rispetto del termine”; c) ha sostenuto l’impossibilità per i giudici federali di riunirsi, anche da remoto, in relazione alla pandemia e ritenuto applicabile l’art. 38, lettera d) (rectius, l’art. 38, comma 5, lettera e), del codice di giustizia sportiva CONI, secondo il quale "il corso dei termini è sospeso in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante". Ebbene, la decisione del Tribunale federale erra negli argomenti sub b) e sub c). Infatti, sub b), la decisione del Tribunale federale, sotto un profilo sistematico, non considera che la clausola generale che assegna carattere perentorio ai termini previsti dal CGS, contenuta nell’art. 44, comma 6, CGS, non richiede una sanzione espressa, se non altro perché la violazione di tale disposizione può trovare una forma indiretta di sanzione, a tutela della legittimità del procedimento, nel reclamo alla Corte federale e nella successiva decisione da parte di quest’ultima, come in questo caso. In particolare rileva il termine complessivo di durata del giudizio. Hanno difatti chiarito le sezioni unite di questa Corte (28 settembre 2020, n. 23) che: “Ferma restando la perentorietà di tutti i termini previsti dal CGS, secondo quanto stabilito dall’articolo 44, comma 6, dello stesso CGS, non rileva, ai fini della estinzione del giudizio, il mancato rispetto dei termini endoprocessuali di cui all’articolo 93, comma 1, primo periodo, e 103, comma 1, primo periodo, del CGS, per la fissazione e lo svolgimento dell’udienza, là dove il termine complessivo di durata del giudizio sia stato comunque rispettato”. Nel caso di specie, viceversa, il termine complessivo non è stato rispettato. L’art. 110, comma 4, CGS riconduce espressamente alla inosservanza dei termini per ciascuno dei gradi di merito la dichiarazione di estinzione del procedimento disciplinare. Sub c), la decisione, tramite il richiamo all’art. 38 del CGS CONI, ricomprende tra le cause di sospensione impedimenti soggettivi cui non possono essere ricondotte cause di carattere oggettivo, quale in ipotesi la pandemia, che per di più neppure sussistono nel caso di specie. Senza contare che l’art. 38 collega gli impedimenti soggettivi dei componenti il collegio alla necessità della loro sostituzione, circoscrivendo la sospensione al tempo a tal fine strettamente necessario. Nessun accenno è presente nella decisione del Tribunale federale a quest’ultimo profilo. Occorre poi considerare che, fatti salvi i periodi di sospensione espressamente decretati dalla FIGC, per il resto – come la Corte federale di appello ha stabilito, anche di recente (v. da ultimo decisione n. 0008/CFA-2021-2022; v. inoltre Sezioni unite, decisione n. 2/2021-2022) - il Tribunale federale avrebbe dovuto individuare le modalità più idonee, comprese le riunioni da remoto, per lo svolgimento tempestivo delle proprie funzioni. E’ peraltro inequivocabile, con riguardo al caso di specie, il contenuto dell’art. 110, comma 1, CGS: “Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare”. A esso corrisponde, come si è visto, il successivo comma 4: “Se i termini non sono osservati per ciascun grado di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l’incolpato non si oppone”. Il riferimento all’art. 38 del CGS CONI, cui si affida la decisione del Tribunale federale, condurrebbe a una inammissibile disapplicazione dell’art. 110 CGS. In argomento non si può che rinviare a quanto già deciso da questa Corte federale con la decisione n. 2/CFA/2020-2021 e con le ulteriori due decisioni a Sezioni unite nn. 6 e 7/CFA 2020-2021. Nel caso in esame, l’azione disciplinare è stata esercitata dalla Procura Federale in data 1° settembre 2020 e la decisione del Tribunale federale è stata adottata il 2 luglio 2021, ben oltre il termine di novanta giorni per l’adozione della decisione. Non si può dunque che confermare quanto stabilito con la decisione n. 8/CFA/2021-2022 (che a sua volta riprendeva precedente decisione n. 2/CFA/2020-2021). «Questa Corte ha infatti chiarito che: “nessuna discrezionalità è consentita agli organi di giustizia sportiva nel valutare le ragioni che possano aver determinato il mancato rispetto di detto termine – pacificamente perentorio (CFA Sezioni Unite n. 23/2020-2021) laddove esse esulino dai casi di sospensione dei termini tassativamente previsti dall’art. 38, comma 5, del C.G.S. CONI (Cfr. CFA, sezione I, 2 novembre 2020 n. 37). E, nel caso in esame, non ricorre nessuna delle ipotesi declinate nelle lettere da a) a d) del citato art. 38. Peraltro, la Federazione nel periodo oggetto di esame, non ha mai assunto alcun provvedimento extra ordinem di sospensione dei termini, come invece ha ritenuto di adottare nel periodo marzo/maggio 2020 - (n. 183/A del 2 aprile 2020; n. 185/A del 14 aprile 2020 e n. 192/A del 4 maggio 2020) – in via eccezionale, in forza della normativa prevista per l’emergenza Coronavirus (d.l. n. 18/2020 e d.l. n. 23/2020). La giustificazione addotta dal TFT in ordine alla decorrenza del termine massimo per la pronuncia della decisione - rappresentata dalla difficoltà ad accedere alla sua sede - non può essere accolta perché essa è riconducibile all’inadeguatezza dell’apparato organizzativo, che avrebbe dovuto operare con tempestività e comunque attuare le misure alternative che hanno consentito ad altre amministrazioni di proseguire, ove necessario, l’attività da remoto, utilizzando strumenti in grado di assicurare lo svolgimento delle udienze nei termini di legge (Cfr. CFA sezione I, n. 21-2020/2021)».

 

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0008/CFA del 5 Agosto 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata con il comunicato ufficiale n. 120 del 24.06.2021

Impugnazione – istanza: Procura Federale/U.S. San Vito

Massima: Rigettato il reclamo della Procura Federale e confermata la decisione del TFT che ha dichiarato estinto il procedimento per decorrenza dei termini…. vengono in rilievo i più volte citati precedenti costituiti dalla decisione n. 2/CFA/2020-2021 e dalle ulteriori due decisioni nn. 6 e 7/CFA 2020-2021, tutte a Sezioni Unite, le cui ampie e pertinenti motivazioni si riportano di seguito: “L’art. 110, I° comma CGS dispone che: <Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare…>. Il successivo IV comma così recita: <Se i termini non sono osservati per ciascun grado di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto>. Nel caso in esame l’azione disciplinare è stata esercitata dalla Procura Federale in data 14.1.2021.  Di conseguenza, la pronuncia da parte del TFT Puglia doveva essere emessa entro e non oltre 90 giorni da detta data, ovvero entro e non oltre il 14.4.2021. Al contrario, il TFT Puglia ha discusso il procedimento all’udienza del 18/6/2021 quando il procedimento era già estinto ex art. 110, 4 comma CGS, per superamento del termine di 90 giorni. Circa la natura perentoria di detto termine, riconosciuto anche dalla Procura Federale nel reclamo, non vi sono margini di dubbio. Hanno difatti chiarito le sezioni unite di questa Corte (28 settembre 2020 n. 23) che: <Ferma restando la perentorietà di tutti i termini previsti dal CGS, secondo quanto stabilito dall’articolo 44, comma 6, dello stesso CGS, non rileva, ai fini della estinzione del giudizio, il mancato rispetto dei termini endoprocessuali di cui all’articolo 93, comma 1, primo periodo, e 103, comma 1, primo periodo, del CGS, per la fissazione e lo svolgimento dell’udienza, là dove il termine complessivo di durata del giudizio sia stato comunque rispettato>. In altri termini è stato dato impulso al giudizio da parte del TFT quando l’estinzione del procedimento era già ampiamente maturata. Con il reclamo la Procura federale ha invocato il principio della rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. in ragione della causa di forza maggiore secondo la quale dal mese di ottobre 2020 a tutto il mese di maggio 2021 i procedimenti dinanzi ai tribunali federali territoriali non si sono potuti svolgere causa emergenza Covid-19. L’obiezione, priva di fondamento, è anche smentita dalle risultanze processuali.  Al riguardo, anche ai sensi dell’art. 51, comma 3, CGS, si conferma quanto statuito con la decisione n. 2/CFA/2020-2021. Questa Corte ha chiarito che: <nessuna discrezionalità è consentita agli organi di giustizia sportiva nel valutare le ragioni che possano aver determinato il mancato rispetto di detto termine – pacificamente perentorio (CFA Sezioni Unite n. 23/2020-2021) laddove esse esulino dai casi di sospensione dei termini tassativamente previsti dall’art. 38, comma 5, del C.G.S. CONI> (Cfr. CFA, sezione I, 2 novembre 2020 n. 37). E, nel caso in esame, non ricorre nessuna delle ipotesi declinate nelle lettere da a) a d) del citato art. 38. Peraltro, la Federazione nel periodo oggetto di esame, non ha mai assunto alcun provvedimento extra ordinem di sospensione dei termini, come invece ha ritenuto di adottare nel periodo marzo/maggio 2020 - (n. 183/A del 2 aprile 2020; n. 185/A del 14 aprile 2020 e n. 192/A del 4 maggio 2020) – in via eccezionale, in forza della normativa prevista per l’emergenza Coronavirus (d.l. n. 18/2020 e d.l. n. 23/2020). La giustificazione addotta dal TFT in ordine alla decorrenza del termine massimo per la pronuncia della decisione - rappresentata dalla difficoltà ad accedere alla sua sede - non può essere accolta perché essa è riconducibile all’inadeguatezza dell’apparato organizzativo, che avrebbe dovuto operare con tempestività e comunque attuare le misure alternative che hanno consentito ad altre amministrazioni di proseguire, ove necessario, l’attività da remoto, utilizzando strumenti in grado di assicurare lo svolgimento delle udienze nei termini di legge (Cfr. CFA sezione I, n. 21-2020/2021). Peraltro, nel caso di specie, come documentalmente provato dalla difesa dei reclamati, non corrisponde al vero che nel periodo in esame i TFT sul territorio nazionale non hanno tenuto udienza e pubblicato decisioni e che in particolare il Comitato regionale Puglia fosse chiuso e non operativo (Cfr. CU n. 65 del 5 gennaio 2021, in forza del quale si è tenuta l’assemblea elettiva del Comitato regionale in presenza).

Massima:….una breve considerazione sull’invocata rimessione in termini da parte del reclamante. Il principio trova fondamento nell’art. 50, comma 5, CGS che così recita: <E’ consentito agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile>. Tale disposizione, peraltro - al pari dell’art. 153 c.p.c. invocato nel reclamo - si rivolge esclusivamente alle parti in causa. L’esimente che genera la possibilità di richiedere la rimessione in termini deve attenere esclusivamente ad un adempimento processuale a cui era tenuta una delle parti, che per causa ad essa non imputabile non ha compiuto un atto del processo per il quale era previsto, a pena di decadenza, un termine perentorio. Nel caso di specie, invece, l’istituto viene invocato per rimettere in termini un soggetto terzo e cioè il Tribunale federale territoriale nell’assunzione della decisione di I° grado. Il che non è ammissibile”. Anche rispetto al merito del reclamo il Collegio condivide l’orientamento manifestato dalle Sezioni Unite di questa Corte Federale dell’appello circa l’insussistenza dei presupposti per applicare al caso di specie il principio della rimessione in termini, conformandosi al quale orientamento non può che respingere il reclamo stesso.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0007/CFA del 2 Agosto 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione Tribunale federale territoriale c/o Comitato regionale Puglia - Comunicato Ufficiale n. 118 del 18 giugno 2021

Impugnazione – istanza: Procura Federale/V.C.-ASD Novoli Calcio

Massima: Rigettato il reclamo della Procura Federale e confermata la decisione del TFT che ha dichiarato estinto il procedimento per decorrenza dei termini…. vengono in rilievo i più volte citati precedenti costituiti dalla decisione n. 2/CFA/2020-2021 e dalle ulteriori due decisioni nn. 6 e 7/CFA 2020-2021, tutte a Sezioni Unite, le cui ampie e pertinenti motivazioni si riportano di seguito: L’art. 110, I° comma CGS dispone che: “Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare…”. Il successivo IV comma così recita: “Se i termini non sono osservati per ciascun grado di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto”. Nel caso in esame l’azione disciplinare è stata esercitata dalla Procura Federale in data 13/11/2020.  Di conseguenza, la pronuncia da parte del TFT Puglia doveva essere emessa entro e non oltre 90 giorni da detta data, ovvero entro e non oltre l’11/02/2021. Al contrario, il TFT Puglia ha discusso il procedimento all’udienza del 18/6/2021 quando il procedimento era già estinto, ex art. 110, 4 comma CGS, per superamento del termine di 90 giorni. Circa la natura perentoria di detto termine, riconosciuto anche dalla Procura Federale nel reclamo, non vi sono margini di dubbio. Hanno difatti chiarito le sezioni unite di questa Corte (28 settembre 2020 n. 23) che: “Ferma restando la perentorietà di tutti i termini previsti dal CGS, secondo quanto stabilito dall’articolo 44, comma 6, dello stesso CGS, non rileva, ai fini della estinzione del giudizio, il mancato rispetto dei termini endoprocessuali di cui all’articolo 93, comma 1, primo periodo, e 103, comma 1, primo periodo, del CGS, per la fissazione e lo svolgimento dell’udienza, là dove il termine complessivo di durata del giudizio sia stato comunque rispettato”. In altri termini è stato dato impulso al giudizio da parte del TFT quando l’estinzione del procedimento era già ampiamente maturata. Con il reclamo la Procura federale ha invocato il principio della rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. in ragione della causa di forza maggiore secondo la quale dal mese di ottobre 2020 a tutto il mese di maggio 2021 i procedimenti dinanzi ai tribunali federali territoriali non si sono potuti svolgere causa emergenza Covid-19. L’obiezione, priva di fondamento, è anche smentita dalle risultanze processuali. Al riguardo anche ai sensi dell’art. 51, comma 3, CGS si conferma quanto statuito con la decisione n. 2/CFA/2020-2021. Questa Corte ha chiarito che: “nessuna discrezionalità è consentita agli organi di giustizia sportiva nel valutare le ragioni che possano aver determinato il mancato rispetto di detto termine – pacificamente perentorio (CFA Sezioni Unite n. 23/2020-2021) laddove esse esulino dai casi di sospensione dei termini tassativamente previsti dall’art. 38, comma 5, del C.G.S. CONI” (Cfr. CFA, sezione I, 2 novembre 2020 n. 37). E, nel caso in esame, non ricorre nessuna delle ipotesi declinate nelle lettere da a) a d) del citato art. 38. Peraltro, la Federazione nel periodo oggetto di esame, non ha mai assunto alcun provvedimento extra ordinem di sospensione dei termini, come invece ha ritenuto di adottare nel periodo marzo/maggio 2020 - (n. 183/A del 2 aprile 2020; n. 185/A del 14 aprile 2020 e n. 192/A del 4 maggio 2020) – in via eccezionale, in forza della normativa prevista per l’emergenza Coronavirus (d.l. n. 18/2020 e d.l. n. 23/2020). La giustificazione addotta dal TFT in ordine alla decorrenza del termine massimo per la pronuncia della decisione - rappresentata dalla difficoltà ad accedere alla sua sede - non può essere accolta perché essa è riconducibile all’inadeguatezza dell’apparato organizzativo, che avrebbe dovuto operare con tempestività e comunque attuare le misure alternative che hanno consentito ad altre amministrazioni di proseguire, ove necessario, l’attività da remoto, utilizzando strumenti in grado di assicurare lo svolgimento delle udienze nei termini di legge (Cfr. CFA sezione I, n. 21-2020/2021). Peraltro, nel caso di specie, come documentalmente provato dalla difesa dei reclamati, non corrisponde al vero che nel periodo in esame i TFT sul territorio nazionale non hanno tenuto udienza e pubblicato decisioni e che in particolare il Comitato regionale Puglia fosse chiuso e non operativo (Cfr. CU n. 65 del 5 gennaio 2021, in forza del quale si è tenuta l’assemblea elettiva del Comitato regionale in presenza).

Massima:….una breve considerazione sull’invocata rimessione in termini da parte del reclamante. Il principio trova fondamento nell’art. 50, comma 5, CGS che così recita: <E’ consentito agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile>. Tale disposizione, peraltro - al pari dell’art. 153 c.p.c. invocato nel reclamo - si rivolge esclusivamente alle parti in causa. L’esimente che genera la possibilità di richiedere la rimessione in termini deve attenere esclusivamente ad un adempimento processuale a cui era tenuta una delle parti, che per causa ad essa non imputabile non ha compiuto un atto del processo per il quale era previsto, a pena di decadenza, un termine perentorio. Nel caso di specie, invece, l’istituto viene invocato per rimettere in termini un soggetto terzo e cioè il Tribunale federale territoriale nell’assunzione della decisione di I° grado. Il che non è ammissibile”. Anche rispetto al merito del reclamo il Collegio condivide l’orientamento manifestato dalle Sezioni Unite di questa Corte Federale dell’appello circa l’insussistenza dei presupposti per applicare al caso di specie il principio della rimessione in termini, conformandosi al quale orientamento non può che respingere il reclamo stesso.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0006/CFA del 2 Agosto 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione Tribunale federale territoriale c/o Comitato regionale Puglia - Comunicato Ufficiale n. 118 del 18 giugno 2021

Impugnazione – istanza: Procura Federale/Sig.ra L.L.-ASD Medania Sport

Massima: Rigettato il reclamo della Procura Federale e confermata la decisione del TFT che ha dichiarato estinto il procedimento per decorrenza dei termini…. vengono in rilievo i più volte citati precedenti costituiti dalla decisione n. 2/CFA/2020-2021 e dalle ulteriori due decisioni nn. 6 e 7/CFA 2020-2021, tutte a Sezioni Unite, le cui ampie e pertinenti motivazioni si riportano di seguito: L’art. 110, I° comma CGS dispone che: “Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare…”. Il successivo IV comma così recita: “Se i termini non sono osservati per ciascun grado di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto”. Nel caso in esame l’azione disciplinare è stata esercitata dalla Procura Federale in data 14.1.2021.  Di conseguenza, la pronuncia da parte del TFT Puglia doveva essere emessa entro e non oltre 90 giorni da detta data, ovvero entro e non oltre il 14.4.2021. Al contrario, il TFT Puglia ha discusso il procedimento all’udienza del 18/6/2021 quando il procedimento era già estinto ex art. 110, 4 comma CGS, per superamento del termine di 90 giorni. Circa la natura perentoria di detto termine, riconosciuto anche dalla Procura Federale nel reclamo, non vi sono margini di dubbio. Hanno difatti chiarito le sezioni unite di questa Corte (28 settembre 2020 n. 23) che: “Ferma restando la perentorietà di tutti i termini previsti dal CGS, secondo quanto stabilito dall’articolo 44, comma 6, dello stesso CGS, non rileva, ai fini della estinzione del giudizio, il mancato rispetto dei termini endoprocessuali di cui all’articolo 93, comma 1, primo periodo, e 103, comma 1, primo periodo, del CGS, per la fissazione e lo svolgimento dell’udienza, là dove il termine complessivo di durata del giudizio sia stato comunque rispettato”. In altri termini è stato dato impulso al giudizio da parte del TFT quando l’estinzione del procedimento era già ampiamente maturata. Con il reclamo la Procura federale ha invocato il principio della rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. in ragione della causa di forza maggiore secondo la quale dal mese di ottobre 2020 a tutto il mese di maggio 2021 i procedimenti dinanzi ai tribunali federali territoriali non si sono potuti svolgere causa emergenza Covid-19. L’obiezione, priva di fondamento, è anche smentita dalle risultanze processuali. Al riguardo, anche ai sensi dell’art. 51, comma 3, CGS, si conferma quanto statuito con la decisione n. 2/CFA/2020-2021. Questa Corte ha chiarito che: “nessuna discrezionalità è consentita agli organi di giustizia sportiva nel valutare le ragioni che possano aver determinato il mancato rispetto di detto termine – pacificamente perentorio (CFA Sezioni Unite n. 23/2020-2021) laddove esse esulino dai casi di sospensione dei termini tassativamente previsti dall’art. 38, comma 5, del C.G.S. CONI” (Cfr. CFA, sezione I, 2 novembre 2020 n. 37). E, nel caso in esame, non ricorre nessuna delle ipotesi declinate nelle lettere da a) a d) del citato art. 38. Peraltro, la Federazione nel periodo oggetto di esame, non ha mai assunto alcun provvedimento extra ordinem di sospensione dei termini, come invece ha ritenuto di adottare nel periodo marzo/maggio 2020 - (n. 183/A del 2 aprile 2020; n. 185/A del 14 aprile 2020 e n. 192/A del 4 maggio 2020) – in via eccezionale, in forza della normativa prevista per l’emergenza Coronavirus (d.l. n. 18/2020 e d.l. n. 23/2020). La giustificazione addotta dal TFT in ordine alla decorrenza del termine massimo per la pronuncia della decisione - rappresentata dalla difficoltà ad accedere alla sua sede - non può essere accolta perché essa è riconducibile all’inadeguatezza dell’apparato organizzativo, che avrebbe dovuto operare con tempestività e comunque attuare le misure alternative che hanno consentito ad altre amministrazioni di proseguire, ove necessario, l’attività da remoto, utilizzando strumenti in grado di assicurare lo svolgimento delle udienze nei termini di legge (Cfr. CFA sezione I, n. 21-2020/2021). Peraltro, nel caso di specie, come documentalmente provato dalla difesa dei reclamati, non corrisponde al vero che nel periodo in esame i TFT sul territorio nazionale non hanno tenuto udienza e pubblicato decisioni e che in particolare il Comitato regionale Puglia fosse chiuso e non operativo (Cfr. CU n. 65 del 5 gennaio 2021, in forza del quale si è tenuta l’assemblea elettiva del Comitato regionale in presenza).

Massima:…una breve considerazione sull’invocata rimessione in termini da parte del reclamante. Il principio trova fondamento nell’art. 50, comma 5, CGS che così recita: “E’ consentito agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile”. Tale disposizione, peraltro - al pari dell’art. 153 c.p.c. invocato nel reclamo - si rivolge esclusivamente alle parti in causa. L’esimente che genera la possibilità di richiedere la rimessione in termini deve attenere esclusivamente ad un adempimento processuale a cui era tenuta una delle parti, che per causa ad essa non imputabile non ha compiuto un atto del processo per il quale era previsto, a pena di decadenza, un termine perentorio. Nel caso di specie, invece, l’istituto viene invocato per rimettere in termini un soggetto terzo e cioè il Tribunale federale territoriale nell’assunzione della decisione di I° grado. Il che non è ammissibile. Da ultimo occorre dare conto della richiesta formulata in sede di udienza dal difensore delle parti reclamate che ha espressamente chiesto la condanna alle spese ex art. 55 CGS, sul presupposto della manifesta infondatezza del reclamo. La richiesta non è meritevole di positivo riscontro in quanto non ricorrono i presupposti declinati dall’art. 55 CGS, attesa la novità della questione trattata, sia in punto di fatto che sotto l’aspetto dell’assenza di precedenti giurisprudenziali sul thema decidendum, in quanto la decisione di questa Corte n. 2/2020-2021 è intervenuta quando il reclamo della Procura Federale è stato già formalmente proposto.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0002/CFA del 14 Luglio 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale c/o Comitato regionale Puglia – Comunicato Ufficiale n. 108 del 31 maggio 2021

Impugnazione – istanza: Procura Federale/A.L. e ASD Football Capurso

Massima: Rigettato il reclamo della Procura e per l’effetto confermata la decisione del TFT che ha dichiarato l’improcedibilità del deferimento, ai sensi dell'art. 93 CGS, in combinato disposto con l'art. 44 CGS, per il mancato rispetto del termine di fissazione dell'udienza di discussione…L’art. 110, commi 3 e 4 CGS, così dispongono: “ 3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito di reclamo all’organo giudicante di secondo grado o al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell’eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento all'organo giudicante che deve pronunciarsi nel giudizio di rinvio. 4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l'incolpato non si oppone”. Nel caso di specie è documentalmente provato che in data 16 novembre 2020 la Segreteria della CFA ha trasmesso gli atti del procedimento al TFT Puglia, con la conseguenza che la decisione del Tribunale territoriale sarebbe dovuta intervenire entro il termine del 15 gennaio 2021 (60 giorni dalla trasmissione degli stessi). Circa la natura perentoria di detto termine, riconosciuto anche dalla Procura Federale nel reclamo, non vi sono margini di dubbio. Hanno difatti chiarito le sezioni unite di questa Corte (28 settembre 2020 n. 23) che: “Ferma restando la perentorietà di tutti i termini previsti dal CGS, secondo quanto stabilito dall’articolo 44, comma 6, dello stesso CGS, non rileva, ai fini della estinzione del giudizio, il mancato rispetto dei termini endoprocessuali di cui all’articolo 93, comma 1, primo periodo, e 103, comma 1, primo periodo, del CGS, per la fissazione e lo svolgimento dell’udienza, là dove il termine complessivo di durata del giudizio sia stato comunque rispettato”. Tanto premesso, con riferimento al caso all’attenzione di questa Corte, nel periodo di tempo intercorrente tra il 16 novembre 2020 ed il 15 gennaio 2021 il TFT Puglia avrebbe dovuto, inderogabilmente, fissare l’udienza e pubblicare la relativa decisione. Ma questa finestra temporale è stata disattesa. L’organo territoriale ha notificato solo in data 8 marzo 2021 il 1° avviso di fissazione di udienza, mentre il procedimento si è concluso in data 24/31 maggio 2021 con la pubblicazione del dispositivo e della successiva motivazione di estinzione. In altri termini è stato dato impulso al giudizio di rinvio da parte del TFT quando l’estinzione del procedimento era già ampiamente maturata…Questa Corte ha chiarito che: “nessuna discrezionalità è consentita agli organi di giustizia sportiva nel valutare le ragioni che possano aver determinato il mancato rispetto di detto termine – pacificamente perentorio (CFA Sezioni Unite n. 23/2020-2021) laddove esse esulino dai casi di sospensione dei termini tassativamente previsti dall’art. 38, comma 5, del C.G.S. CONI” (Cfr. CFA, sezione I, 2 novembre 2020 n. 37). E, nel caso in esame, non ricorre nessuna delle ipotesi declinate nelle lettere da a) a d) del citato art. 38. Peraltro, la Federazione nel periodo oggetto di esame, non ha mai assunto alcun provvedimento extra ordinem di sospensione dei termini, come invece ha ritenuto di adottare nel periodo marzo/maggio 2020 - (n. 183/A del 2 aprile 2020; n. 185/A del 14 aprile 2020 e n. 192/A del 4 maggio 2020) – in via eccezionale, in forza della normativa prevista per l’emergenza Coronavirus (d.l. n. 18/2020 e d.l. n. 23/2020).

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I:  DECISIONE N. 053 CFA del 25 Novembre 2020

Decisione Impugnata:  Decisione assunta dal Tribunale federale territoriale presso la L.N.D. – C.R. Liguria, di cui al C.U. n. 24/TFT – CR Liguria, in esito al procedimento relativo all’accertamento di presunta frase discriminatoria dal contenuto razziale (“stai zitto negretto”) pronunciata nei confronti di un calciatore della società U.S.D. Santerenzina, in occasione della gara U.S.D. Calvarese 1923 – U.S.D. Santerenzina, valevole per il campionato juniores, disputatasi il 9 Febbraio 2019.

Impugnazione – istanza: Procura Federale Interregionale/U.S. Calvarese 1923 ed altri

Massima: Annullata con rinvio la decisione del TFT per aver erroneamente dichiarato estinto il procedimento disciplinare per non essere stati rispettati i termini di cui agli artt.119 co. 3, 123 co. 1 e 125 co. 2 C.G.S. FIGC

Massima: Il procedimento disciplinare aperto in data anteriore al nuovo codice, continua con i termini di natura ordinantoria e non perentoria per quanto concerne il deferimento. È poi un dato oggettivo che il vigente Codice di Giustizia Sportiva contenga una norma transitoria, all’art. 142, comma 1, di difficile fraintendimento: “I procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell’entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti”. Così disponendo, il Legislatore ha tenuto a rimarcare con precisione il fatto che ciò che determina l’applicabilità del previgente C.G.S. a un dato procedimento sportivo è la sua pendenza innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva. Nessun dubbio può sorgere in ordine a quali siano gli organi del sistema della giustizia sportiva, i cui procedimenti pendenti continuano a svolgersi in base alle disposizioni del previgente C.G.S. È infatti l’art. 45, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva a stabilire che: “Sono organi del sistema della giustizia sportiva:…Considerato, quindi, che tra gli organi del sistema della giustizia sportiva rientra per espressa disposizione normativa anche la Procura Federale, ben difficilmente si potrà ritenere, sulla base del combinato disposto degli artt. 45 e 142 C.G.S., che un procedimento sportivo pendente aperto in data antecedente all’entrata in vigore del nuovo C.G.S. non debba essere regolamentato dal Codice all’epoca vigente, con tutto ciò che a questo consegue in ordine alla natura ordinatoria dei termini della fase pre-dibattimentale del procedimento. Può dirsi insomma acclarato che il procedimento n. 1440 pfi 18-19 è stato aperto in data anteriore rispetto all’entrata in vigore del nuovo C.G.S. e che quindi, in forza del combinato disposto degli artt. 45 e 142 C.G.S., ad esso debba applicarsi la normativa del previgente Codice di Giustizia Sportiva. Ma se così è, sulla base dei principi sanciti dalla già citata pronuncia delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport n. 25 dell’8.3.2017, è innegabile che il termine tra la comunicazione di conclusione delle indagini e il deferimento degli incolpati abbia natura ordinatoria e non già perentoria, così come invece sostenuto dal Tribunale Federale Nazionale per giungere a una pronuncia di proscioglimento dei deferiti.

Massima: “Ai sensi dell’art. 142, comma 1, del CGS vigente i procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell'entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti”. Ne discende che, in deroga al principio del tempus regit actum, il legislatore del codice ha espressamente previsto l’ultrattività del precedente codice con riferimento ai procedimenti pendenti innanzi agli organi della giustizia sportiva. Sotto un profilo soggettivo, l’ambito applicativo della disposizione è riferibile agli organi del sistema della giustizia sportiva Sotto un profilo oggettivo, la disposizione fa riferimento ai procedimenti pendenti innanzi ai suddetti organi. Il Capo II, del Titolo V del Codice è espressamente riferito al “Procedimento disciplinare” ed anche le successive disposizioni di cui agli artt. 118 ss. del codice individuano il procedimento disciplinare come unico e le indagini come fase dello stesso procedimento. A tale conclusione si perviene, in base al criterio sistematico, argomentando dalla collocazione della disciplina delle indagini all’interno del capo dedicato al procedimento disciplinare. Sempre in chiave sistematica può ancora evidenziarsi che il deferimento costituisce solo uno degli alternativi esiti di una fase del procedimento disciplinare, come emerge dalle disposizioni in tema di archiviazione, se si considera che l’art. 122, comma 3, CGS qualifica espressamente l’archiviazione come “provvedimento”, da intendersi, quindi, come atto conclusivo di un procedimento instaurato. L’archiviazione prescinde dal deferimento ma costituisce una possibile e alternativa conclusione del procedimento disciplinare. Il legislatore peraltro non distingue tra atto interno e atto a rilevanza esterna (in senso differente si esprime il Collegio di Garanzia dello Sport n. 58 del 2016) al fine di individuare il momento di avvio del procedimento, potendosi eventualmente solo distinguere tra fasi di un unico procedimento, distinzione tra fasi procedimentali che tuttavia non appare dall’esame dell’art. 142. Ne discende che anche sotto il profilo oggettivo appaiono ricorrere i presupposti per applicare l’art. 142 CGS” (CFA 011/2020-2021). Nel caso di specie, il procedimento è stato iscritto il 12.06.2019, mentre il codice della giustizia sportiva vigente è entrato in vigore il 17 giugno 2019. Anche sotto il profilo temporale, pertanto, appare applicabile la citata disposizione». Ritiene questa Corte che, nella fattispecie, debbano trovare applicazione le disposizioni di cui al previgente codice di giustizia sportiva, applicabile ratione temporis, atteso che i fatti oggetto del procedimento disciplinare si riferiscono ad epoca precedente l’entrata in vigore delle nuove (vigenti) previsioni di giustizia sportiva (cfr., in tal senso, CFA, sez. I, decisione n. 30/2019-2020; CFA, Sezione IV, decisione n. 101/2019-2020). L’art. 142, comma 1, CGS vigente, infatti, prevede che «i procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell'entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti».

Massima: Pacifico, altresì, che le indagini hanno avuto avvio a seguito di denuncia sporta dalla società Santerenzina presso gli organi federali in data 11 Marzo  2019 e che il fatto denunciato è stato iscritto nel registro della Procura in data 12 giugno 2019. Il procedimento disciplinare, dunque, al momento (17 giugno 2019) dell’entrata in vigore del nuovo (vigente) codice di giustizia sportiva, era già pendente dinanzi alla Procura federale (ossia, dinanzi ad un organo del “sistema di giustizia sportiva”): di conseguenza, al caso di specie, non può che trovare applicazione il previgente codice di giustizia sportiva. In tale quadro normativo di riferimento, occorre osservare come non fosse previsto, dal previgente codice di giustizia sportiva, alcuno specifico termine per l’iscrizione della notizia di illecito nell’apposito registro della Procura. Pertanto, ha errato – il Tribunale federale del C.R. Liguria della L.N.D. – laddove ha fatto applicazione, al caso di specie, della disposizione di cui all’art. 119, comma 3, del vigente codice giustizia sportiva (“la notizia dell'illecito è iscritta nel registro di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore federale o da quando lo stesso Procuratore la ha acquisita di propria iniziativa”) ed a dichiarare, per l’effetto, estinta l’azione disciplinare. Del pari, il Tribunale federale territoriale ha erroneamente applicato le ulteriori disposizioni del vigente CGS che ha ritenuto violate e, segnatamente: l’art. 119, comma 3, (“la durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante”); l’art. 123, comma 1, (“il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria”); l’art. 125, comma 2, (“l'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato”). Difatti, sotto il vigore del previgente codice giustizia sportiva, questa Corte federale, con orientamento consolidato, ha escluso la natura perentoria dei termini procedimentali connessi all’esercizio dell’azione disciplinare (ex multis: CFA,  SS.UU., n. 65/2016-2017; CFA, SS.UU., n. 92/2016-2017; CFA, SS.UU., n. 102-2016/2017; CFA, Sez. IV, n. 140/2016- 2017). Tale è stato anche l’orientamento del Collegio di garanzia (decisione n. 25-2017). A tali decisioni pertanto si rinvia, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del vigente codice giustizia sportiva, secondo cui “In relazione ai giudizi che hanno ad oggetto questioni di facile o pronta soluzione, le decisioni possono essere motivate in modo sintetico o mediante richiamo a precedenti pronunce degli organi di giustizia sportiva.”. Privo di pregio l’assunto di parti appellate secondo cui il nuovo codice di giustizia sportiva troverebbe applicazione quantomeno per gli atti dell’organo inquirente successivi alla iscrizione della notizia di illecito nel registro: le norme di diritto sostanziale e processuali applicabili al caso di specie sono quelle vigenti al momento del fatto o, al più, della iscrizione dello stesso nell’apposito registro. Per le suddette ragioni, in conclusione, visto l’art. 106, comma 2, CGS, e considerato che l’organo di giustizia di prime cure non ha provveduto sulle domande della Procura ed ha erroneamente  dichiarato  l’estinzione  dell’azione  disciplinare  nei  confronti  del  Sig.  …omissis… e della società U.S. Calvarese 1923, e che, in ogni caso, non ha esaminato il merito, occorre annullare la decisione impugnata e rinviare, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione medesima.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I:  DECISIONE N. 037 CFA del 2 Novembre 2020

Decisione Impugnata:  Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Emilia Romagna, pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 11/TFT del 16 Settembre  2020

Impugnazione – istanza: Procura Federale Interregionale -B.R.-U.S. Corticella

Massima: Confermata la decisione del TFT che ha  dichiarato estinto il procedimento “considerato che ragioni correlate all’emergenza sanitaria che ha interessato il nostro Paese e che tuttora è in atto, non hanno consentito a questo Tribunale Federale Territoriale di fissare l’udienza di trattazione del presente procedimento disciplinare prima dello scadere del termine temporale di 90 giorni fissato dall’articolo 110 del Codice di Giustizia Sportiva per la pronuncia della decisione di primo grado”. La decisione impugnata, in vero, nel dichiarare l’estinzione del procedimento disciplinare, ha fatto corretta applicazione al caso di specie del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 110 C.G.S., avendo rilevato, alla data dell’udienza del 9 Settembre  2020 dinanzi al Tribunale Federale Territoriale, l’intervenuto decorso del termine di novanta giorni, decorrente dalla data del 4 Marzo  2020 di esercizio dell’azione disciplinare da parte della Procura Federale Interregionale, previsto dal comma 1 della citata disposizione per la pronuncia della decisione di primo grado e tratto le conseguenze giuridiche, in termini di estinzione del procedimento disciplinare, che il comma 4 della medesima norma pone come inevitabili al verificarsi di una tale circostanza. Può solo qui aggiungersi, al riguardo, che nessuna discrezionalità è consentita agli organi di giustizia sportiva nel valutare le ragioni che possano aver determinato il mancato rispetto di detto termine – pacificamente perentorio (CFA Sezioni Unite n. 23/2020-2021) – laddove esse esulino dai casi di sospensione dei termini tassativamente previsti dall’art. 38, comma 5, del C.G.S. CONI, come il Tribunale Federale Territoriale, nel caso di specie, ha accertato, senza contestazione alcuna in sede di reclamo da parte della Procura Federale Interregionale. Per completezza, questa Corte rileva che il termine di 90 giorni per la pronuncia della decisione di primo grado risulta scaduto in data 5 Settembre  2020, anche se si invocasse l’applicazione alla fattispecie sia della sospensione feriale che della sospensione dei termini processuali eccezionalmente prevista dalla normativa per l’emergenza coronavirus (d.l. n. 18/2020 e d.l. n. 23/2020), in forza del rinvio operato dall’art. 3 C.G.S. alle norme dell’ordinamento statale e del C.G.S. CONI, il cui art. 2 prevede che gli organi di giustizia, per quanto non disciplinato, conformano la propria attività ai principi ed alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I:  DECISIONE N. 024 CFA dell'8 Ottobre 2020

Decisione Impugnata:  Decisione, assunta dal Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Piemonte - Valle D'Aosta – LND, di cui al Com. Uff. n. 11 del 9 Settembre  2020

Impugnazione – istanza: Sig. B.-USD Bergamasco-Procura Federale Interregionale

Massima: Il Giudizio di primo grado va dichiarato estinto perché definito oltre 90 giorni dall’avvio dell’esercizio della zione disciplinare. Recita l’art. 110, comma 1, CGS: «Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, ridotto a sessanta giorni nel caso in cui, a seguito di richiesta avanzata contestualmente all’atto di deferimento, sia stata concessa dal Tribunale la proroga della sospensione cautelare ai sensi degli artt. 120 e 121». Il successivo comma 4 così, poi, dispone: «Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l'incolpato non si oppone». Nello stesso senso, l’art. 54, comma 1, CGS così recita: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 110, tutte le controversie sono decise dagli organi di giustizia sportiva entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell’eventuale reclamo di secondo grado». Ricordato il quadro di riferimento normativo invocato dalla parte reclamante, di seguito, in sintesi, i fatti (rectius, “i tempi”) di rilievo ai fini dell’esame della sopra formulata eccezione di estinzione del procedimento disciplinare. L’atto di deferimento della Procura federale, datato 7 Gennaio 2020, è pervenuto presso il Tribunale federale territoriale il 16 Gennaio 2020. In data 17 luglio si è celebrata l’udienza dinanzi al Tribunale federale territoriale. In data 9 Settembre  2020 è stata pubblicata la decisione. Secondo la ricostruzione effettuata dai reclamanti il termine di novanta giorni per la decisione di prime cure è scaduto, pur tenendo conto della sospensione dettata dalla disciplina emergenziale e della sospensione feriale dei termini processuali, il 15 giugno 2020. Al riguardo, è opportuno ricordare che con Comunicati ufficiali n. 178/A del 9 Marzo  2020, n. 183/A del 2 aprile 2020, n. 185/A del 14 aprile 2020, n. 192/A del 4 maggio 2020, la FIGC, a causa dell’emergenza Covid-19, ha disposto la sospensione dei termini processuali. Quanto alla questione della sospensione feriale dei termini processuali è noto che, secondo l’orientamento di questa Corte, in difetto di una specifica previsione normativa federale, non è consentita l’applicazione dell’istituto della sospensione dei termini in quanto l’ordinamento sportivo ha numerose e specifiche peculiarità che lo diversificano dagli altri procedimenti (da ultimo: CFA, sez. II, n. 12-2019/2020). Diverso è stato l’orientamento del Collegio di garanzia secondo cui l’istituto della sospensione dei termini assumerebbe il rango di principio processuale generale che conformerebbe l’intero sistema processuale italiano e, con esso, i procedimenti giustiziali che da quello attingono con necessità le fondamenta (cfr. Collegio di garanzia Sez. IV, n. 53/2017); ciò sempre che tale principio non sia incompatibile con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva (cfr. Collegio di garanzia, SS.UU. n. 69/2015) e con esclusione dei procedimenti, per la loro intrinseca natura di urgenza, non possano subire la ridetta sospensione (come accade nei procedimenti riguardanti le iscrizioni delle squadre ai campionati) (cfr. Collegio di Garanzia, Sez. IV. n. 34/2017; Collegio di garanzia, SS.UU. n. 14/2020). Poiché era evidente come la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto non si conciliasse con la celerità cui, anche in ragione delle sue peculiarità, è improntato il processo sportivo, è intervenuto il Legislatore federale il quale, con Comunicato ufficiale n. 200/A del 20 maggio 2020, ha previsto – introducendo il comma 5 all’art. 52 del Codice – che “Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini”. A ben vedere, peraltro, la questione dell’applicabilità ratione temporis della sospensione feriale dei termini processuali – né l’indagine circa la natura innovativa o meramente interpretativa della disposizione appena citata – non rileva nel caso di specie. Difatti, per quanto sopra rilevato, il procedimento di primo grado svoltosi dinanzi al Tribunale federale territoriale deve considerarsi interessato, di certo, quantomeno, dalla seguente sospensione dei termini processuali: dal 9 Marzo  al 17 maggio 2020 (sospensione disposta dalla FIGC per emergenza sanitaria). Ne consegue che, anche là dove fosse ritenuta applicabile alla fattispecie la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto 2020, nondimeno il termine prescritto per la definizione del giudizio di primo grado sarebbe, comunque, decorso. Infatti, considerando il 16 Gennaio 2020 quale dies a quo, al momento della pubblicazione della decisione del TFT, avvenuta il 9 Settembre  2020, risultano essere trascorsi 135 giorni (o 104 nel caso della sospensione feriale) e, quindi, in ogni caso, più di giorni 90. Né può condividersi quanto sostenuto dal rappresentante della Procura federale in sede di discussione orale secondo cui nel mese di luglio “gli uffici dei Comitati regionali sarebbero stati inagibili in relazione all’emergenza Covid-19”. Difatti, come ha ritenuto di recente questa Sezione, l’apparato organizzativo avrebbe dovuto operare con tempestività e comunque attuare le misure alternative che hanno consentito ad altre amministrazioni di proseguire l’attività da remoto, utilizzando strumenti in grado di assicurare lo svolgimento delle udienze nei termini di legge (cfr. CFA, sez. I, n. 21- 2020/2021). In ogni caso, dunque, vista la disposizione di cui all’art. 110, comma 4, CGS, considerata la non opposizione (anzi, l’espressa richiesta in tal senso) degli incolpati, deve essere dichiarata l’estinzione del procedimento disciplinare.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV:  DECISIONE N. 009 dell'11 Settembre  2020

Decisione Impugnata:  Decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico F.I.G.C. pubblicata con C.U. n. 41 del 31/07/2020.

Impugnazione – istanza: Sigg.ri D.S. e R.P. -Procura Federale

Massima: Il procedimento disciplinare conclusosi innanzi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico va dichiarato estinto per la decorrenza del termine di novanta giorni dall’atto di deferimento del 23 Gennaio 2020 alla decisione del 31/7/2020. Come già rilevato, l’art. 38, comma 2, si limita a disporre che “[p]er tutte le altre infrazioni del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico”. Ma una volta accolta (e non può essere diversamente alla luce del passo ora riportato) la natura di giudice di primo grado della Commissione, non vi è ragione per non applicare anche alle relative decisioni il principio generale portato dall’art. 110 C.G.S.. Del resto, l’art. 110 C.G.S. si riferisce non già ad un procedimento in particolare, ma “[ad ogni] pronuncia […] di primo grado” (v. il comma 1). L’art. 110 C.G.S., dunque, detta effettivamente un principio generale che non sembra soggetto a limiti di applicazione. Si deve allora affermare il principio per cui, quale che sia il giudice, i termini della pronuncia di primo grado riguardanti un procedimento disciplinare devono comunque essere di “novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare”. L’art. 110 C.G.S., però, non appare rispettato nel caso di specie. Risultano in proposito fondate le obiezioni dei reclamanti per effetto delle quali – pur conteggiandosi le sospensioni straordinarie disposte (ai sensi degli artt. 24 e 27 dello Statuto F.I.G.C.) dal Presidente federale e dal Consiglio federale per l’emergenza COVID-19 – il termine di novanta giorni decorrente dall’atto di deferimento del 23 Gennaio 2020 risultava ampiamente superato al momento della decisione impugnata (del 31/7/2020). Quanto precede, non potendo invece avere alcun rilievo eventuali provvedimenti di rinvio assunti dalla stessa Commissione giudicante (anch’essi intervenuti a termini consumati e procedimento già estinto), né potendo avere rilievo asserite impossibilità di riunirsi (neppure da remoto). Il procedimento disciplinare a carico dei Sigg.ri … deve pertanto essere dichiarato estinto, con applicazione del comma 6 dell’art. 110 C.G.S. a mente del quale “Con l'estinzione del giudizio disciplinare si estingue l'azione disciplinare e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta”.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE N. 117 CFA del 13 Agosto 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale del Lazio n.6 del 10.7.2020

Impugnazione Istanza: Sig. C.V. - Procura Federale Interregionale)

Massima: Il termine di giorni 90 (decorrente dal giorno in cui è stata esercitata l’azione disciplinare, cioè il 29.11.2019) risulta dunque rispettato. Ciò che rileva infatti è la data di comunicazione del dispositivo (che, in mancanza della esplicita indicazione di una data di deposito, deve ritenersi equivalente). Sul punto la giurisprudenza sportiva ha avuto modo di esprimersi con chiarezza, affermando che, ai fini della “individuazione del termine per l’esercizio e la conclusione dell’azione disciplinare (…) il momento in cui la decisione dell’organo giudicante è pronunciata è quello in cui, all’esito della camera di consiglio, la decisione è stata adottata e sottoscritta (anche solo nel dispositivo) dal Presidente e dal relatore del collegio giudicante.(cfr Collegio di Garanzia SS.UU., decisioni 22 Marzo 2016, n. 13, 11 Ottobre 2016, n. 46, 7 Marzo 2017, n. 19). Vero è che le predette SS.UU. hanno anche aggiunto che costituisce un adempimento, immediatamente successivo, quello del deposito della decisione (scil. Della sua giustificazione motivazionale e del susseguente dispositivo) presso la Segreteria, la quale deve, a sua volta, provvedere alla tempestiva pubblicazione, ma, indubbiamente, il termine di 90 giorni deve ritenersi soddisfatto con la pubblicazione-comunicazione del dispositivo (analogamente nel procedimento penale, per quel che riguarda le decisioni del Tribunale del Riesame, cfr. Cass. pen. SS.UU. sent. n. 11 del 1998). Orbene: se pure non si può fare a meno di notare che, nel caso in scrutinio, la comunicazione della decisione nella sua interezza è avvenuta mesi dopo la comunicazione del dispositivo, non di meno tale anomalia (eventualmente meritevole di approfondimento in altre sedi) non è certamente in grado, per le ragioni sopra specificate, di determinare la estinzione del procedimento disciplinare. Va infatti posto nel dovuto rilievo che le ricordate pronunzie del supremo organo giudicante sportivo, tutte intervenute prima del giorno 11.6.2019, sono certamente applicabili al presente procedimento, il quale deve ritenersi regolato dal previgente CGS, atteso che esso è stato iscritto in data 1.4.2019.

 

DECISIONE C.F.A. - SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 095 CFA del 24 Luglio 2020

Decisione Impugnata: Decisione resa dal Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, depositata il 24 Giugno 2020 e pubblicata sul sito federale il 25 Giugno 2020 con Comunicato Ufficiale n. 144/TFN-SD 2019/2020

Impugnazione Istanza: (sig. L.M./sig. F.F./Procuratore Federale)

Massima: Infondata è l’eccezione di estinzione del procedimento disciplinare ex art. 110 CGS trovando applicazione la sospensione dei termini dettati dall’emergenza COVID 19..«Il procedimento disciplinare è stato instaurato con atto di deferimento della Procura federale del 20 Gennaio  2020 e, ai sensi dell'art. 110 Codice di Giustizia Sportiva (in seguito CGS), il procedimento di primo grado si sarebbe dovuto concludere entro 90 giorni dall’esercizio dell'azione disciplinare, vale a dire entro il 20 aprile 2020 (essendo il 19 aprile 2020 domenica) (doc. I). La decisione, invece, è stata adottata il 24 Giugno 2020 e pubblicata sul sito federale solo il 25 Giugno 2020 (doc. 2). Ne consegue che, in ottemperanza al disposto dell'articolo 110.4 CGS, la violazione dei termini del procedimento comporta la sua estinzione. Nell'ambito della FIGC non sono stati adottati provvedimenti validi ed efficaci idonei a sospendere il decorso dei termini di cui al CGS. Tali, infatti, non sono le delibere di cui ai Comunicati Ufficiali nn. 178/A, 183/A, 185/A e 192/A, sulla sospensione dei termini processuali sportivo-federali, adottate dal Presidente federale (doc. 3). L'articolo 23 comma 3 dello Statuto Federale della FIGC riconosce al Presidente Federale il potere di adottare e rendere esecutivi provvedimenti di competenza del Consiglio Federale, fatto salvo l'obbligo di ratifica da parte dello stesso Consiglio Federale alla prima seduta utile. La mancata ratifica comporta l'immediata decadenza dei provvedimenti presidenziali. Ebbene, la prima riunione utile è stata quella di cui al Comunicato Ufficiale n.196/A del 20 maggio 2020. La lettura di tale Comunicato evidenzia che nessun provvedimento di ratifica delle decisioni presidenziali relativa alla sospensione dei termini in materia di giustizia sportiva è stata adottata dal Consiglio Federale. Neppure nella riunione dell'8 Giugno 2020, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 209/A, la delibera sulla sospensione dei termini processuali è stata ratificata (doc. 4). A fronte di quanto sopra, le richiamate delibere presidenziali si dovranno intendere come decadute; i termini processuali mai sospesi ed il giudizio di cui alla decisione impugnata con il presente reclamo, conseguentemente, estinto». Al riguardo, recita l’art. 110, comma 1, CGS: «Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, ridotto a sessanta giorni nel caso in cui, a seguito di richiesta avanzata contestualmente all’atto di deferimento, sia stata concessa dal Tribunale la proroga della sospensione cautelare ai sensi degli artt. 120 e 121». Il successivo comma 4 così dispone: «Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l'incolpato non si oppone». In sintesi, il reclamante Sig. … ritiene che il procedimento disciplinare nei suoi confronti si è estinto, poiché, a fronte di un atto di deferimento della Procura federale del 20 Gennaio  2020, lo stesso avrebbe dovuto concludersi entro il 20 aprile 2020, mentre la decisione di primo grado è stata adottata il 24 e pubblicata il 25 Giugno 2020. In tal ottica, il reclamante ritiene che i provvedimenti adottati dal Presidente federale (delibere di cui ai Comunicati Ufficiali nn. 178/A, 183/A, 185/A e 192/A) non siano validi, efficaci ed idonei a sospendere il decorso dei termini processuali di cui al codice di giustizia sportiva, poiché non ratificati dal Consiglio federale. L’eccezione è inammissibile e, comunque, priva di pregio giuridico. L’eccezione, difatti, risulta formulata per la prima volta in sede di appello…L’eccezione di estinzione del giudizio sarebbe stata, comunque, infondata. E ciò sotto un duplice profilo. L’art. 24, comma 3, dello Statuto FIGC prevede che «Per particolari ed urgenti motivi, il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti, nonché, nelle materie di cui all’art. 25, il Comitato di presidenza, può adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di competenza del Consiglio federale. Tali provvedimenti vanno sottoposti a ratifica del Consiglio federale nella prima riunione utile. La mancata ratifica comporta l’immediata decadenza degli stessi». Orbene, in primo luogo non risulta, né è stato chiesto a questa Corte di accertare, facendo uso dei propri poteri istruttori, che i provvedimenti di sospensione dei termini processuali assunti dal Presidente federale non siano stati, effettivamente, ratificati dal Consiglio federale. Peraltro, il reclamante Sig. … trascura di considerare che si tratta di provvedimenti d’urgenza assunti, alla luce delle disposizioni di cui ai decreti legge n. 6 del 2020 e n. 11 del 2020, nonché dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1 aprile, 10 aprile e 26 aprile 2020, in materia di salute pubblica, per il contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per contenerne gli effetti negativi anche nell’ambito della giustizia sportiva. Trascura, altresì, di considerare – il reclamante – che il Presidente della Corte federale d’appello ed il Presidente del Tribunale federale nazionale, alla luce dei provvedimenti d’urgenza – di contrasto e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 – adottati dal Governo anche in materia di giustizia, ed alla luce dei provvedimenti emessi dal Presidente federale, hanno emesso loro autonomi provvedimenti di sospensione dei termini processuali (cfr. es. decreti Presidente Corte Federale d’Appello 9.3.20, 23.3.20, 6.4.20, 15.4.20, 5.5.20). In ogni caso, il reclamante, non deduce di aver autonomamente impugnato le suddette delibere di sospensione dei termini del processo sportivo ritenute viziate ed invalide, né lo ha comunque fatto in questa sede, congiuntamente alla proposizione del reclamo avverso la decisione del TFN, ovvero con motivi aggiunti. Pertanto, allo stato, le indicate delibere del Presidente federale sono, comunque, valide ed efficaci ed il reclamante non può ammissibilmente ed utilmente chiedere, in questa sede, di considerarle tamquam non esset.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite :  Decisione n. 13/2020 del  28 febbraio 2020

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello c/o la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 119/CFA del 14 giugno 2019, che, in parziale accoglimento del gravame proposto dal ricorrente, ha ridotto la sanzione allo stesso irrogata dal Tribunale Federale, con decisione di cui al C.U. n. 38/TFN del 6 dicembre 2018, rideterminandola nella inibizione pari a 3 anni e 6 mesi, in luogo della inibizione di 5 anni, per la violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, CGS FIGC, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF, "per avere determinato [in solido con altri dirigenti del Modena FC] con il proprio comportamento, sotto il profilo strutturale, il dissesto della Società [Modena FC], provocandone la decozione e la conseguente dichiarazione di fallimento; sotto il profilo sportivo, la revoca dell'affiliazione".

Parti: A. C./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Osserva questo Collegio che, secondo costante orientamento, l’unico termine perentorio previsto dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI è quello di sessanta giorni per la pronuncia della decisione, coincidente con “il momento in cui… all’esito della camera di consiglio, la decisione è stata adottata e sottoscritta (anche solo nel dispositivo) dal Presidente e dal Relatore del collegio giudicante” (ex multis, Collegio di Garanzia, Sez. II, 12 giugno 2017, n. 51). Il termine per il deposito delle motivazioni, di cui all’art. 37, comma 7, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, invece, non ha natura decadenziale ed è rimesso alla discrezionalità del Presidente del Collegio (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, 7 marzo 2017, n. 19). Ne deriva che, in ossequio all’orientamento appena indicato, non si è verificata alcuna violazione di legge.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE N. 0047/CFA del 4 Febbraio  2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale (Sezione CR Abruzzo) pubblicata nel C.U. 35 del 9/12/2019);

Impugnazione Istanza: SIG. F.B./PROCURA FEDERALE

Massima: …. a prescindere dal fatto che il termine di cui all’art. 103 prevede unicamente che il Presidente fissi l’udienza di discussione, che deve tenersi entro 30 giorni dal deposito del reclamo stesso, e dunque che tale termine è stato rispettato con la fissazione dell’udienza del 9 Gennaio  2020, e inoltre che la perentorietà dei termini di cui all’art. 153 riguarda le parti in causa, avendo funzione di garantire la parità assoluta di esse nel giudizio, il fatto che la camera di consiglio sia slittata a data successiva a quella del 9 Gennaio  2020, per le ragioni espresse nell’ordinanza che la parte reclamante omette di considerare, implica semplicemente che nel corso del giudizio la Corte ha disposto un rinvio tecnico ad altra data, nella quale riprenderà il giudizio senza che possa dirsi violato alcun termine di legge, perentorio o meno che si assuma. D’altra parte, se fosse vero che nel termine di trenta giorni il giudizio deve essere avviato e concluso non ci sarebbe spazio per accedere alle istanze istruttorie che il reclamante ha nella specie richiesto, e quindi è chiaro che il dedotto motivo di censura non solo è chiaramente destituito di fondamento ma, nella parte in cui contesta un comportamento scorretto della Corte che ha agito per garantire in maniera trasparente il principio del pieno contraddittorio, appare caratterizzato da un fine strumentalmente defatigatorio e di censurabile condotta processuale.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N.  0031/CFA del 12 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, pubblicata solo dispositivo – sul C.U. n. 114 del 31 Ottobre 2019

Impugnazione Istanza: (SIG. S.B./PROCURA FEDERALE) n. 59/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima: Circa l’estinzione del procedimento…il reclamante eccepisce che la motivazione della decisione sia stata depositata oltre il decimo giorno previsto dall’art. 51 del nuovo CGS e che sarebbe stata adottata in violazione dell’art. 44 nuovo CGS il quale prescrive che “tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal codice stesso, sono perentori”. La censura è infondata. Come già chiarito, il presente giudizio è soggetto al regime del precedente CGS, il quale non esclude la possibilità per gli organi giudicanti di scindere il momento della pubblicazione del solo dispositivo da quello successivo della motivazione. Peraltro, la motivazione risulta anche depositata nei 10 giorni di cui all’art. 34, comma 2, precedente CGS. Infatti, l’udienza in I° grado è stata tenuta in data 31 Ottobre 2019 e la motivazione è stata pubblicata in termini in data 11 Novembre 2019, atteso che l’ultimo giorno formalmente utile (10 Novembre) cadeva di domenica ed in virtù del rinvio al codice di procedura civile trova applicazione l’art. 155, II comma cpc in forza del quale: “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”. Nel caso di specie l’11 Novembre 2019. Ad ogni buon conto ha osservato il Collegio di garanzia del CONI – sezioni unite – con decisione 11 Ottobre 2016, n. 46, che “per i giudizi collegiali, il momento in cui la decisione dell’organo giudicante è pronunciata, è quello in cui all’esito della camera di Consiglio, la decisione è stata adottata e sottoscritta (anche solo nel dispositivo) dal Presidente e dal relatore del collegio giudicante”. Nel caso di specie il dispositivo è stato pubblicato il giorno stesso dell’udienza (31 Ottobre 2019).

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 12/CFA del  24/07/2019 motivi CON RIFERIMENTO AL Comunicato n° 8/CFA del  12/07/2019 dispositivo

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 105 del 28.6.2019

Impugnazione Istanza: RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD UG MANDURIA SPORT AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DISPUTATO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/19 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 2 E 7, COMMI 2 E 6 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019

Impugnazione Istanza: RECLAMO DEL SIG. O.A.S.(ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD PRO ITALIA GALATINA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019

Impugnazione Istanza: RECLAMO DEL SIG. M.C.(ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD PRO ITALIA GALATINA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE  DELL’ART.  1  BIS,  COMMA  1  C.G.S.  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019

Impugnazione Istanza: RECLAMO DEL SIG. R.A. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD TOMA MAGLIE) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019

Impugnazione Istanza: RECLAMO DEL SIG. A.L. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD TOMA MAGLIE) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019

Impugnazione Istanza: RECLAMO DEL SIG. M.C. (ALL’EPOCA DEI FATTI SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE AI SENSI DELL’ART. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S. PER LA SOCIETÀ US GALATONE USD) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18

MS/CS/SDS DEL 22.3.2019

Massima: Dichiarato estinto il procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 34 bis, commi 4 e 6 C.G.S. e per l’effetto dichiarata l’inefficacia della decisione impugnata… La Corte ritiene fondata la doglianza relativa all’intervenuta estinzione del giudizio disciplinare, dal momento che la decisione di prime cure, in quanto pubblicata sul Com. Uff. n. 105 C.R. Puglia del 28.6.2019, risulta essere stata effettivamente resa dopo la scadenza del termine di durata del procedimento di primo grado, fissato in 90 giorni dal comma 1 dell’art. 34-bis del C.G.S. FIGC e dal comma 1 dell’art. 38 del C.G.S. C.O.N.I.. Tale termine, ai sensi delle (analoghe) disposizioni da ultimo citate, decorre dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, la quale, come espressamente prevede il comma 4 dell’art. 32-ter del C.G.S. F.I.G.C., consiste e si risolve nella formulazione da parte della Procura Federale dell’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all’incolpato e all’organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché, in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza. L’atto di deferimento, nel caso di specie, risulta datato 22.3.2019 e - per quanto si ricava dall’elenco dei destinatari indicati nell’epigrafe dell’atto stesso - comunicato, via pec, nel domicilio eletto presso i rispettivi difensori, alla Manduria Sport ed ai signori .., …e …, nonché, mediante raccomandata a/r, ai signori .. e …. Volendo prendere in considerazione la tesi esposta in sede di discussione dal rappresentante della Procura Federale secondo la quale, ai fini dell’individuazione del dies a quo del termine di durata del procedimento di primo grado, occorre fare riferimento non alla data dell’atto di deferimento in sé ma a quella della sua ricezione da parte dell’ultimo dei destinatari, odierni ricorrenti, la Corte osserva, sotto il profilo fattuale, come dagli atti del presente procedimento non è dato rilevare quando l’atto di deferimento, inviato con le modalità di cui sopra, sia stato effettivamente ricevuto dai ricorrenti, mancando ogni allegazione e puntuale deduzione al riguardo, anche da parte della Procura Federale, nonostante la vicinanza della prova. Ad ogni modo e risolutivamente, la tesi della Procura Federale non può essere condivisa in diritto, atteso che, come chiarito dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, le suddette norme del C.G.S. della Federazione e del CONI, che prevedono i termini, pacificamente perentori, di durata dei procedimenti di giustizia sportiva di primo e di secondo grado, sono ispirate al principio di celerità che è posto a salvaguardia del sistema ordinamentale sportivo e che si pone “in perfetta armonia con i principi generali della Giustizia Sportiva che prevedono, espressamente, la massima restrizione dei tempi per la risoluzione delle controversie sportive, dovendosi la giurisdizione armonizzare all’incalzare di qualificazioni, tornei, campionati, ecc.” (Coll. Gar. CONI, Sez. I, decisione n. 27/2016). A ciò consegue, coerentemente, che le disposizioni contenute all’art. 34-bis C.G.S. F.I.G.C. ed all’art. 38 C.G.S. CONI “nel prevedere che tra l’esercizio dell’azione disciplinare e la decisione debba intercorrere un termine non superiore a novanta giorni, sono evidentemente poste a tutela della posizione dell’incolpato. La ratio immanente a tale previsione deve essere infatti individuata nel diritto dell’incolpato a non restare in una situazione di incertezza e a vedere definita la propria posizione entro un termine determinato e ragionevole, termine al quale deve riconoscersi natura perentoria proprio in quanto previsto a tutela e garanzia dell’accusato che, al contrario, resterebbe soggetto indeterminatamente o, comunque, per un tempo eccessivamente lungo all’accusa e alla possibilità di essere sottoposto a sanzione. Vengono in rilievo le fondamentali esigenze di certezza e ragionevole durata dei tempi di definizione dei procedimenti disciplinari, espressamente riconosciute nel CGS (art. 2, co. 3), le quali sarebbero inevitabilmente disattese da un’interpretazione della disciplina di riferimento che consentisse, all’opposto, di lasciare il soggetto accusato in attesa, “sine die”, della decisione” (Coll. Gar. CONI, Sez. II, decisione n. 58/2016). Quanto enunciato conduce a conclusioni opposte a quelle formulate dalla Procura Federale in ordine al dies a quo del termine di durata del procedimento, che deve, dunque, essere individuato nella data dell’atto di deferimento e non in quella della sua ricezione da parte dell’incolpato o dell’organo di giustizia competente (in questi termini, altresì Coll. Gar. CONI, Sez. IV, decisione n. 10/2018).

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N.  11/CFA del  24/07/2019 motivi CON RIFERIMENTO AL Comunicato n° 7/CFA del  11/07/2019 dispositivo

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. - Com. Uff. n. 77 del 13.6.2019

Impugnazione Istanza: RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI C.G., C.G., C.D. E C.S.G. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 8016/1241 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 4.2.2019

Massima: ….la Corte osserva che la durata del procedimento sanzionatorio si è protratta oltre il termine dei 90 giorni dalla data del deferimento per la pronuncia del giudizio di primo grado, disposto dall’art. 34bis, comma 1, del Codice di giustizia sportiva vigente al tempo del giudizio de quo. Nondimeno rileva che dai verbali di udienza risulta che il Tribunale Federale Territoriale ha assunto due provvedimenti di rinvio del procedimento (il primo a richiesta del difensore di uno degli incolpati ai sensi dell’art. 38, comma 5, C.G.S. CONI, a fini di produzione documentale, il secondo a conseguente istanza della Procura), che per lo stesso Tribunale giudicante hanno prodotto effetto sospensivo del corso dei termini, assicurando la tempestività della decisione finale. Nessuna delle parti interessate ha impugnato, unitamente alla decisione del procedimento, i menzionati provvedimenti di rinvio, l’esame dei quali, dunque, non essendo stati devoluti, non può essere effettuato da questo Collegio. Ne consegue che la questione rilevata deve ritenersi intangibilmente definita.

 

Decisione C.F.A.: C. U. n. 129/CFA 06 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta. - Com. Uff. n. 38 del 30.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE ALLA SOCIETÀ ASD POLISPORTIVA BRUINESE E AI SIGG.RI RINO ACCOLLA, ALESSANDRO BARDO, GIANFRANCO GARZONE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 1354/1045 PFI 16/17 MB/GB DEL 10.8.2017; RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD POLISPORTIVA BRUINESE AVVERSO LE SANZIONI:

 INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. LEONE MASSIMO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE NONCHÉ ALLENATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S.; INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA AL SIG. ACCOLLA RINO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S.; INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. BARDO ALESSANDRO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S.; INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. GARZONE GIANFRANCO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S.; AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 2 E 11, COMMA 4 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1354/1045 PF 16-17 MB/GB DEL 10.8.2017

Massima: La Corte Federale deve altresì rilevare che il procedimento disciplinare, essendo iniziato in data 10.08 con il deferimento da parte della Procura federale, si è in effetti concluso, a pena di estinzione ex art. 34 bis comma 4, oltre il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare prescritto dal comma 1 dello stesso art. 34 bis., non trovando nel contempo applicazione alcuna delle ipotesi di sospensione del procedimento medesimo cui rinvia il comma 5 del citato art. 34 bis.

 

Decisione C.F.A.: C. U. n. 108/CFA 03 Maggio 018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico - Com. Uff. n. 143 del 24.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. M.L. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 1216/812 PFI 16/17 MS/MB/VDB DEL 3.8.2017

Massima: Nel segno della celerità che deve connotare ogni giudizio disciplinare, il Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. ha fissato, all’art. 34 bis, in giorni novanta i termini massimi che devono decorrere fra la data di esercizio dell’azione disciplinare (deferimento) e la pronuncia della relativa decisione di primo grado (comma 1), precisando, al successivo comma 4, che (testualmente) “Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l’incolpato non si oppone” e al successivo comma 6, che (testualmente) “L’estinzione del giudizio disciplinare estingue l’azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L’azione estinta non può essere riproposta”. Considerato che l’azione disciplinare è stata esercitata con atto del 3 agosto 2017 e che la decisione è stata pronunciata il 24.11.2017 e, quindi, quando erano decorsi i termini massimi di 90 giorni stabiliti dalla norma sub 3, in applicazione di quanto innanzi richiamato occorre far luogo alla dichiarazione di estinzione del procedimento disciplinare in scrutinio.

 

Decisione C.F.A. : C. U. n. 95/CFA 11 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 26/TFN del 16.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG. B.F. E DELLA SOCIETÀ SACILESE CALCIO SSD ARL SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 11680/507 PF 16/17 MB/GP/GB DEL 21.4.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha dichiarato improcedibile il deferimento perché, nonostante abbia compulsato la Procura affinchè si adoperasse per ricercare gli indirizzi ove notificare gli atti ai deferiti, questa non vi ha adempiuto. Nel presente giudizio è, invero, indubitabile la palese violazione del principio del contraddittorio, stabilito e disciplinato dall’art. 101 del codice di procedura civile - applicabile al procedimento disciplinare sportivo ai sensi degli artt. 1.2 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. e  2.6 di quello del C.O.N.I. - secondo il quale “il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro al quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa”. Come noto, per giurisprudenza tanto consolidata e costante da non meritare specificazioni, la violazione di tale principio comporta la nullità dell’intero giudizio e, per conseguenza, la sua estinzione. Nella fattispecie, è ben vero che gli atti prodromici alla vocatio in ius erano stati regolarmente notificati agli intimati ed è altrettanto pacifico che le mancate notifiche sono state tentate nel luogo risultante quale sede della società e del suo legale rappresentante p.t. sia dal censimento sportivo come dalla visura presso la Camera di Commercio, ma è altrettanto certo e, quindi, insuperabile, che entrambi gli avvisi di convocazione innanzi la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale non hanno mai raggiunto i destinatari, rendendo in tal modo incompleto, meglio inesistente, il contraddittorio. La ricordata prescrizione codicistica relativa alla necessaria integrità di quest’ultimo non soffre eccezioni, ed anzi è attribuito al giudice il potere-dovere di controllare d’ufficio il rispetto di tale principio con l’evocazione in causa di tutti i destinatari della domanda (Cass. 10130/2005): il giudice di prime cure, pertanto, ha correttamente applicato il richiamato insegnamento, pronunciando di conseguenza. Per di più, non può trascurarsi che il Tribunale Federale, nella seduta del 15.6.2017, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 95/TFN del 21.6.2017 e comunicata alla Procura Federale il successivo giorno 22 a mezzo fax, assegnava alla stessa Procura il termine di gironi trenta per acquisire e trasmettere “l’attuale indirizzo di residenza del sig. …. e di domiciliazione legale della Società …..”. Il provvedimento non veniva rispettato dall’odierna appellante che soltanto all’udienza del 9.11.2017 rappresentava al giudice di prima istanza di non conoscere indirizzi diversi da quelli già utilizzati – da ultimo negativamente - per la notifica degli atti alle parti intimate, sollecitando ugualmente la condanna di quest’ultime con accoglimento del deferimento per gli stessi motivi poi dedotti in appello, e cioè, sia in virtù delle precedenti notifiche andate a buon fine, sia perché “il domicilio utile ai fini della notificazione corrispondeva a quello risultante dalla AS 400”, universalmente utilizzato da tutti gli uffici federali. La mancata ottemperanza di quanto disposto dal T.F.N. nel termine assegnato determina, a sua volta, l’estinzione del procedimento, sia che tale termine venga considerato perentorio ex art. 38.6 del C.G.S., sia che, trattandosi di termine assegnato dal giudice, possa ritenersi ordinatorio. Insegna, invero, la Suprema Corte di Cassazione che tali termini possono essere prorogati solo a condizione che non siano ancora scaduti e che la proroga venga richiesta prima della loro scadenza (ex multis: Cass. 17/11/2010 n. 23227), sicchè nella fattispecie la mancata tempestiva richiesta di proroga da parte della Procura federale comporta, come già osservato, la sanzione d’improcedibilità correttamente adottata in prime cure, anche perché “non è revocabile indubbio che……la parte deve non solo tentare la notificazione, ma eseguirla con le modalità che l’ordinamento appresta anche per il caso di irreperibilità del destinatario” (così, in motivazione, Cass. 27/01/2012 n. 1188).

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N.  4/CFA - (IV Sez.) 10/07/2019 motivi con riferimento al COM. UFF. N. 116/CFA del 13 Giugno 2019

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Procuratori Sportivi - Com. Uff. n. 019/PS del 15.5.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. R.V.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER MESI 2 DALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI PROCURATORE SPORTIVO IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ VIESSE SPORT LTD INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4.2 E 9 DEL REGOLAMENTO PROCURATORI SPORTIVI

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. R.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER MESI 3 DALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI PROCURATORE SPORTIVO IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ THREE SPORTS BUSINESS LTD INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE  DEGLI  ARTT.  4.2  E  9  DEL  REGOLAMENTO  PROCURATORI  SPORTIVI 

Massima: Quanto alla eccezione di intervenuta estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 34 bis comma 1 C.G.S., rilevabile, peraltro, di ufficio, come previsto dal 4° comma dello stesso articolo, deve essere affermato che, alla luce del principio della ragionevole durata del processo, stabilito espressamente dall'art. 33 comma 2 dello Statuto FIGC e dell'inquadramento della Commissione Procuratori Sportivi nell'ambito degli organi della giustizia sportiva, ai sensi dell'art. 34 comma 4 lettera del medesimo Statuto, confermato, peraltro, dalla impugnabilità delle sue decisioni innanzi alla Corte Federale di Appello, ed attesa la palese natura disciplinare del procedimento di cui si tratta, appare a questa Corte indubitabile la diretta applicazione dell'art.34 bis C.G.S., al procedimento disciplinare che si svolge innanzi la Commissione Procuratori Sportivi. Per espressa previsione contenuta nel 1° comma di tale ultimo articolo, la pronuncia della decisione di primo grado deve intervenire nel termine di 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare. Nel caso di specie, l'esercizio dell'azione disciplinare deve essere fatta coincidere  con  la lettera di comunicazione della trattazione del procedimento innanzi alla Commissione Procuratori Sportivi datata 19 Marzo 2019 ed essendo intervenuta la decisione in data 8/15 maggio, va da sé che non risultano trascorsi i termini previsti dall'art. 34 bis comma 1 C.G.S..

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV: DECISIONE N. 77CFA DEL  01/03/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 074 IV SEZ. DEL 07.02.2019

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Procuratori Sportivi - Com. Uff. n. 009/PS del 6.12.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. A.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DAL REGISTRO PER MESI 6 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4.2 REGOLAMENTO PROCURATORI SPORTIVI

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. O.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DAL REGISTRO PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4.2 REGOLAMENTO PROCURATORI SPORTIVI

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ DOA MANAGEMENT SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DAL   REGISTRO   PER   MESI   6   INFLITTA   ALLA   RECLAMANTE   PER   VIOLAZIONE   DELL’ART.   4.2 REGOLAMENTO PROCURATORI SPORTIVI

Massima: Il procedimento è dichiarato estinto ai sensi dell’art. 34 bis C.G.S. per il decorso del termine di 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, essendo la decisione della Commissione Procuratori Sportivi intervenuta dopo tale termine, con conseguente estinzione del giudizio disciplinare e della relativa azione…Orbene, alla luce del principio della ragionevole durata del processo, stabilito espressamente dall'art. 33 comma 2 dello Statuto FIGC e dell'inquadramento della Commissione Procuratori Sportivi nell'ambito degli organi della giustizia sportiva, ai sensi dell'art. 34 comma 4 lettera f) del medesimo Statuto, confermato, peraltro, dalla impugnabilità delle sue decisioni innanzi alla Corte Federale di Appello, ed attesa la palese natura disciplinare del procedimento di cui si tratta, appare a questa Corte indubitabile la diretta applicazione dell'art.34 bis C.G.S., al procedimento disciplinare che si svolge innanzi la Commissione Procuratori Sportivi. Per espressa previsione contenuta nel 1° comma di tale ultimo articolo, la pronuncia della decisione di primo grado deve intervenire nel termine di 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare. Nel caso di specie, l'esercizio dell'azione disciplinare deve essere  fatta  coincidere  con  la lettera di comunicazione della trattazione del procedimento innanzi alla Commissione Procuratori Sportivi datata 23.8.2018 e ricevuta dai ricorrenti in data 24.8.2018. Essendo intervenuta la decisione in data 6.12.2018, risultano trascorsi i termini previsti dall'art. 34 bis comma 1 C.G.S. e, pertanto, codesta Corte non può che dichiarare estinto il procedimento disciplinare di cui è causa, con estinzione della relativa azione e l'inefficacia di tutti gli atti del procedimento, inclusa la decisione di merito, ai sensi dall'art. 34 bis comma 6 C.G.S..

 

Decisione C.F.A. : C. U. n. 95/CFA 11 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 21 del 2.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ APD AURORA INDUNO AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; INIBIZIONE PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AL SIG. M.R., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 E DELL’ART. 7, COMMI 1 E 2 C.G.S.; INIBIZIONE PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AL SIG. C.R., ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE E CALCIATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 E DELL’ART. 7, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12203/1084 PF 16-17 MB/GR/PP DELL’11.9.2017

Massima: Per quanto attiene, infine, alla pretesa violazione del termine di novanta giorni di cui all’art.34-bis, si evidenzia che la citata disposizione fissa come termine a quo la data di esercizio dell’azione disciplinare e non già quello della ricezione della segnalazione dell’illecito da parte della Procura. Considerando termine a quo la data del deferimento (avvenuto il 22 settembre 2017), deve rilevarsi la tempestività della decisione depositata in data 26 ottobre 2017.

 

Decisione C.F.A. : C. U. n. 95/CFA 11 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 43 del 16.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. L.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 10 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 15, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 30, COMMI 2 E 4 DELLO STATUTO F.I.G.C. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 1392/648 PF16-17 GP/MB/GB DEL 10.8.2017  RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD BORGO FIVE SOCCER AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA; AMMENDA DI € 300,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 1392/648 PF 16-17 GP/MB/GB DEL 10.8.2017

Massima: Viene dichiarata l’estinzione del procedimento disciplinare di primo grado atteso che il deferimento è avvenuto il 10.08.2017 mentre il procedimento disciplinare si è in effetti concluso, a pena di estinzione ex art. 34 bis comma 4, oltre il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare prescritto dal comma 1 dello stesso art. 34 bis.Né in senso contrario può essere fatto valere il richiamo al comma 5 del citato art. 34 bis, che prevede la sospensione del procedimento nelle ipotesi previste dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI e in particolare all’ipotesi della richiesta di rinvio presentata dalla parte ed accolta dal giudice. Nel caso di specie, infatti, vi è sì stata richiesta in tal senso, ma essa è stata presentata da parti diverse dagli odierni ricorrenti, incolpate peraltro per fattispecie tutt’affatto diverse da quelle per le quali era stato promosso il giudizio disciplinare nei confronti dei deferiti, al procedimento nei confronti dei quali ultimi (che nemmeno erano presenti all’udienza pur essendosi costituiti con memoria difensiva) non può quindi essere riferito il supposto effetto sospensivo.

 

Decisione C.F.A. : C. U. n. 93/CFA 10 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Emilia Romagna - Com. Uff. n. 9 del 06.09.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD REGGIO UNITED AVVERSO LE SANZIONI:  INIBIZIONE DI MESI 2 INFLITTA AL SIG. C.F., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, OMMA 1, C.G.S. IN RIFERIMENTO AL PUNTO 2 COM. UFF. N. 1 DEL 01.07.2015 SGS;  AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1  C.G.S.;  SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE - NOTA N. 13450/588  PFI 16-17 MB/GB DEL 5.06.2017

Massima: Viene dichiarata l’estinzione del procedimento disciplinare di primo grado atteso che il deferimento è avvenuto il 5.6.2017 ed il termine di 90 giorni di cui all’art. 34 bis, comma 1 C.G.S. è scaduto il 3.9.2017 mentre la decisione di primo grado è stata adottata con pubblicazione delle motivazioni nel Com. Uff. n. 9 del 6.9.2017. Il quadro normativo di riferimento nel quale si inserisce la presente fattispecie è composto dagli artt. 34, 34bis e 38 C.G.S.  Essi prevedono, rispettivamente, l’obbligo di motivazione delle decisioni degli Organi di giustizia sportiva ed il termine di 10 giorni per il loro deposito (art. 34, comma 2 C.G.S.); il termine di 90 giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare per la pronuncia della decisione di primo grado (art. 34bis, comma 1 C.G.S.); in caso di inosservanza dei termini per ciascuno dei gradi di merito, la dichiarazione di estinzione del procedimento disciplinare, anche d’ufficio, se l’incolpato non si oppone (art. 34bis, comma 4 C.G.S.); la perentorietà di tutti i termini previsti dal Codice (art. 38, comma 6 C.G.S.).

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite: Decisione n. 11 del 08/03/2018 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC - SS. UU. -, di cui al C.U. n. 065/CFA del 6 dicembre 2017, con la quale, in accoglimento del ricorso della Procura Federale FIGC, è stata riformata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, di cui al C.U. n. 12/TFN del 27 settembre 2017, e, per l'effetto, è stata rideterminata la sanzione irrogata all’odierno ricorrente nell'inibizione di 5 anni con la preclusione nella permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, in luogo della inibizione di 18 mesi, per la violazione degli artt. 1bis, comma 1, e 7 del CGS FIGC

Parti: V. P./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il procedimento disciplinare non è estinto in quanto…l’art. 15 dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive nazionali si limita ora a prevedere che “Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate devono adeguare i propri statuti e regolamenti ai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI”. Mentre nei Principi di Giustizia Sportiva non sono state dettate disposizioni specifiche riguardanti i termini di esercizio dell’azione disciplinare. Come questo Collegio di Garanzia ha affermato (decisione n. 25 del 7 aprile 2017), resta fermo, peraltro, l’obbligo della Procura di avviare tempestivamente e portare celermente a compimento l’azione disciplinare non appena ha avuto notizia di fatti che possono essere oggetto di rilievo disciplinare. Considerato che, come emerge dagli atti, la (nuova) azione disciplinare è stata avviata a seguito della segnalazione fatta dal Commissario straordinario della Lega Nazionale Dilettanti alla Procura, in data 20 marzo 2017 e che la Procura ha trasmesso l’atto di deferimento il successivo 24 luglio 2017, non sussiste, nella fattispecie, alcuna violazione dei limiti temporali dettati dalla normativa federale per l’esercizio dell’azione disciplinare.

Massima: L’abbreviazione di alcuni termini processuali, disposta per il giudizio in esame con C.U. n. 147/A del 21 aprile 2017, non ha riguardato, infatti, come ha correttamente rilevato le FIGC, anche l’abbreviazione dei termini entro i quali il giudizio di primo e di secondo grado dovevano essere portati a compimento, pena l’estinzione. Né si può ritenere che la disposta abbreviazione di alcuni termini potesse estendersi anche ai termini non espressamente contemplati nel citato C.U..

Decisione C.F.A. : C. U. n. 86/CFA 08 Marzo 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale NazionaleSezione Disciplinare - Com. Uff. n. 1 del  3.7.2017)

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. D.A. (ALLEPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIE AS MELFI SRL) AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER MESI 1; AMMENDA DI € 7.500; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. E ART. 5, COMMA 1 C.G.S.NOTA N. 12122/1033 PF 16-17 GP/BLP DEL 4.5.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ AS MELFI SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.500, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL SIG. DIANA AIMONOTA N. 12122/1033 PF 16-17 GP/BLP DEL 4.5.2017

Massima: Va disatteso altresì il secondo motivo di ricorso con il quale i ricorrenti hanno dedotto l’estinzione dell’azione disciplinare e l’improcedibilità del deferimento per essere intervenuto quest’ultimo oltre il termine di trenta giorni dall’avvenuta conoscenza delle dichiarazioni lesive da parte della Procura Federale, previsto dall’art. 32 ter, comma 8, C.G.S. Premesso infatti che tale eccezione non è stata proposta dai ricorrenti nel giudizio di primo grado e deve ritenersi quindi tardiva, si rileva che essa è anche infondata nel merito. E’ infatti acquisita in atti la lettera del 4.4.2017, a firma del Vice Presidente della Lega Pro, con la quale è stata inviata alla Procura Federale copia dell’articolo pubblicato in data 3.4.2017 sul sito internet “TuttoLegaPro”, contenente le espressioni lesive di cui qui si discute. Accertato pertanto che la notizia dell’illecito disciplinare è pervenuta alla Procura Federale in data 4.4.2017, risulta tempestivo il deferimento degli attuali ricorrenti intervenuto in data 4.5.2017.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Seconda: Decisione n. 87 del 21/11/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello F.I.G.C. – Sezioni Unite – presidente il Dott. Sergio Santoro, di cui al C.U. n. 007/CFA, 2017-2018, assunta nella riunione del 18 maggio 2017, C.U. n. 133/CFA, e pubblicata in data 4 luglio 2017

Parti: F. M./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima:questo Collegio ritiene: di dover… dichiarare tempestiva, rispetto alla data in cui sono state acquisite, la produzione documentale effettuata in primo grado dalla Procura Federale in data 27 febbraio 2017; conseguentemente, di dichiarare che il termine fissato per la conclusione del giudizio di primo grado non può considerarsi superato perché – ai sensi dell’art. 38, comma 4 e comma 5, lett. c), del C.G.S. del C.O.N.I. – il suo decorso è stato sospeso legittimamente dal Tribunale Federale di primo grado con provvedimento assunto all’udienza del 3 marzo 2017, stante che, ai sensi del cit. comma 5, lett. c), “Il corso dei termini è sospeso se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore” (purché, ovviamente, tale richiesta di rinvio non sia stata indotta dalla tardività della produzione documentale della Procura Federale: tardività nella specie insussistente)

Massima:…. le valutazioni in base alle quali il Giudice del merito ha formato il proprio convincimento di (peraltro solo parziale) colpevolezza dell’odierno ricorrente devono necessariamente essere sottratte al tentativo processuale di sottoporle a un’intrinseca rivisitazione in questa sede. Ciò in quanto, com’è stato sempre ribadito dalla giurisprudenza di questo Collegio (cfr., da ultimo, Sezioni Unite, n. 19/2017), “i limiti di censura del sindacato motivazionale in sede di giudizio di legittimità sono estremamente ridotti”; dal che deve dedursi la inammissibilità di motivi “volti a contrapporre alla selezione dei fatti reputati rilevanti o alla loro valutazione da parte del Giudice del merito una possibile selezione o valutazione alternativa” (ibidem). Anche in questo caso, invero, l’accoglimento di alcuno dei profili di censura sollevati con gli ultimi tre motivi del ricorso implicherebbe “una rinnovata valutazione di elementi già ponderatamente vagliati dai giudici federali: il che corrisponde esattamente a ciò che è precluso al Collegio di Garanzia”.

Massima:….non risulta condivisibile l’assunto di parte – palesemente volto alla strumentale reiterazione della richiesta di giudizio sul fatto in questa sede di legittimità sportiva – secondo cui “l’obbligo di motivazione deve necessariamente intendersi correlato ai concetti ed agli argomenti devoluti dalla difesa con atto scritto”. In proposito – mutuando la piana esposizione della tematica in discorso che è dato leggere in Cass., 23 maggio 2007, n. 12052 – deve, viceversa, affermarsi che “il ricorso … con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza, … deve contenere … la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di essa censurato, ovvero la specificazione d’illogicità, consistenti nell’attribuire agli elementi di giudizio considerati un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, quindi l’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l’insanabile contrasto degli stessi. Ond’è che risulta inidoneo allo scopo il far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito all’opinione che di essi abbia la parte ed, in particolare, il prospettare un soggettivo preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento …

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite: Decisione n. 85 del 14/11/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite, pubblicata, unitamente alle relative motivazioni, con C.U. FIGC del 25 agosto 2017, n. 033/CFA

Parti: F. A. A./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima:…l’art. 38, comma 3, del CGS CONI (al pari dell'art. 34 bis CGS FIGC) è puntuale nel prevedere che "se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport". Nonostante il tentativo di offrire una lettura alternativa della disposizione regolamentare in esame, la formulazione della norma esclude che il termine di 60 giorni per la conclusione del giudizio di rinvio possa farsi decorrere dalla pubblicazione della decisione e non già - come espressamente stabilito dal legislatore - a far corso soltanto dalla formale restituzione degli atti da parte dell'organo remittente. D’altro canto, è noto che nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge o regolamentare sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mediante l'esame complessivo del testo, della “mens legis”, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma, sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore o dalle parti. Anche la ratio della norma è comunque palese. Il termine nella specie indicato è da intendersi come spazio temporale sul quale il Giudice deve adottare la decisione; e questo spazio temporale del quale può giovarsi il Giudice di rinvio non può essere influenzato (quindi compresso) dal comportamento di un terzo (rectius: Giudice remittente) che con la sua inerzia potrebbe vanificare quel termine. Sicché si tratta di verificare soltanto se fra la restituzione degli atti alla CFA e la pronuncia della decisione qui gravata siano trascorsi oltre sessanta giorni. E siccome è pacifico che l'invio a cura del Collegio di Garanzia risale al 26.5.2017 e che la CFA ha emesso il dispositivo il successivo 28.6.2017 (cfr. C.U. 147/CFA), il procedimento risulta definito "con ampio anticipo rispetto al ricordato termine di sessanta giorni fissato dalle norme innanzi richiamate" …A fronte dell'inequivoco dato letterale, risultano vani i tentativi avversari di ancorare la decorrenza del termine in parola alla pubblicazione della decisione: mentre, infatti, gli artt. 11, comma 4, e 58, comma 3, CGS CONI, citati da controparte, si limitano a prevedere che il “procedimento [dinanzi al Collegio di Garanzia] si intende definito con la pubblicazione del dispositivo", gli arti. 38, comma 3, CGS CONI e 34 bis CGS FIGC disciplinano specificamente il giudizio di rinvio e sanciscono la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento, a partire dalla restituzione degli atti alla Corte Federale d'Appello. Senza contare che il Collegio ha rinviato la questione alla CFA FIGC per la sola rivalutazione della questione dell'applicabilità della aggravante (art. 7, comma 6, CGS FIGC), mentre non è mai stato messo in discussione l'accertamento dei cinque illeciti, ex art. 7, comma 1, CGS FIGC perpetrati dal signor A.: di talché - considerato che la pena edittalmente prevista per un solo illecito sportivo consiste nella inibizione per un periodo minimo di quattro anni e l'ammenda di € 50.000,00 - la restituzione degli atti dal Collegio di Garanzia alla CFA FIGC cinque mesi dopo il deposito della decisione non ha prodotto alcuna lesione delle prerogative difensive del ricorrente, né ha potuto ingenerare incertezze circa la sua posizione all'interno dell'ordinamento sportivo.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Seconda: Decisione n. 82 del 13/11/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite - di cui al C.U. n. 003/CFA (2017/2018) del 3 luglio 2017

Parti: F- M./Federazione Italiana Giuoco Calcio – L- C-/Federazione Italiana Giuoco Calcio – D- G-/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima:il dies ad quem per stabilire la tempestività o meno del giudizio di secondo grado è quello della pubblicazione del dispositivo e non, come eccepito dai ricorrenti, quello della pubblicazione delle relative motivazioni. La pubblicazione del solo dispositivo integra, infatti, pienamente il requisito della “pronuncia della decisione” di primo o di secondo grado al fine di impedire l’estinzione del giudizio per decorrenza dei termini (novanta giorni per la decisione di primo grado e sessanta giorni per quella di secondo grado) stabiliti dall’art. 38 del CGS. Ciò è stato espressamente affermato dal Collegio di Garanzia a Sezioni Unite nella sentenza 3 giugno 2015, n. 18, ove si legge che “Con la pubblicazione del dispositivo deve ritenersi, infatti, pienamente rispettato il termine entro il quale la Corte Federale doveva provvedere alla decisione della controversia sottoposta al suo esame”. Detto principio è stato più di recente riaffermato dalle stesse Sezioni Unite nelle sentenze 22 marzo 2016, n. 13, e 11 ottobre 2016, n. 46, e da ultimo ribadito nella sentenza 7 marzo 2017, n. 19. Dunque, si richiama al riguardo la condivisibile, consolidata giurisprudenza secondo cui: «per i giudizi collegiali, come quello in esame, il momento in cui la decisione è ‘pronunciata’in conformità alle disposizioni sopra indicate – è quello in cui, all’esito della camera di consiglio, la decisione è stata adottata e sottoscritta (anche solo nel dispositivo) dal presidente e dal relatore del collegio giudicante. Costituisce poi un necessario adempimento, immediatamente successivo, quello del deposito della decisione presso la segreteria che provvede poi alla sua tempestiva comunicazione» (Sezioni Unite, n. 46, dell’11 ottobre 2016 e n. 13, del 22 marzo 2016; Seconda Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, 30 gennaio 2017, n. 10/2017). Orbene, nel caso di specie, la pubblicazione del dispositivo è avvenuta in data 23 marzo 2017 e dunque nei 60 giorni dalla pronuncia di rinvio.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Seconda: Decisione n. 72 del 04/10/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello FIGC (Sez. Disciplinare) del 23 marzo 2017 (pubblicata con il C.U. n. 128/CFA dell'8 maggio 2017) che, in parziale accoglimento del ricorso proposto dallo stesso sig. Rosati contro la decisione del Tribunale Federale FIGC, ha ridotto le sanzioni irrogate a carico del ricorrente nell’inibizione a 12 mesi e nell’ammenda pari a € 5.000,00.

Parti: A. R./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: …..ai sensi dell’art. 34 bis, comma 2, CGS FIGC “il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di opposizione al reclamo” e non dalla dichiarazione con la quale si preannunzia il reclamo. D’altra parte, l’art. 38 CGS FIGC distingue chiaramente “la dichiarazione con la quale si preannuncia il reclamo” dal reclamo stesso. Mentre, infatti, la prima “deve essere inviata all’organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione della decisione che si intende impugnare”, il reclamo “deve essere motivato e, salvo diversa disposizione del presente Codice, proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell’Organo che si intende impugnare”.

 

Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 041/CFA del 12 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 35/TFN del 30.11.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL PROPRIO DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI MONTALI MAURIZIO, SOCIO UNICO DELLA A.S. LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL DAL 14.6.2011 ALLA SENTENZA DI FALLIMENTO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 E ART. 9, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 DELLO STATUTO DELLA FIGC; GIOVANNINI PAOLO, MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMM.NE E AMM.RE DELEGATO DELL’A.S. LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL NEL PERIODO 21.6.2010 AL 13.6.2011, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 E ART. 8, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 DELLO STATUTO DELLA FIGC; NOTA 3182/889 PF 11-12 GT/SDS DEL 29.09.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha dichiarato l’estinzione del giudizio disciplinare ex art. 34 bis C.G.S. richiamando giurisprudenza del Collegio di Garanzia del CONI, medio tempore formatasi, ritenendo che il termine iniziale cui farsi riferimento è quello in cui la   Procura   deferisce   con   proprio   formale   atto   l’incolpato   indipendentemente   dall’erronea individuazione del giudice competente. La giurisprudenza formatasi sul punto dell’interpretazione dell’art. 34 bis C.G.Sintervenuta successivamente alla prima pronuncia di questa Corteappare essere correttamente richiamata dal Giudice di primo grado, non essendovi ragioni allo stato degli atti per discostarsi da detto insegnamento essendo assolutamente identico il dato fattuale da cui la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport C.O.N.I. n. 58 del 21.11.2016 in cui era stato osservato come non potesse “…ricadere sul sig. …. l’errore della Procura che lo ha deferito innanzi ad un giudicante sprovvisto di competenza…”. Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 032/CFA del 25 Agosto 2017 (motivazioni)- www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Friuli V.G.-Com.Uff.n.123 del 4.5.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ DONATELLO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL CALCIATORE A.A.,PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS, COMMA 1 C.G.S.; AMMENDA DI € 600 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N.7084/233 PFI16/17GR/MB/PP DEL 10.1.2017

Massima: Ai sensi del combinato disposto degli artt.34 -bis, commi 1, 4 e 6, e 38 C.G.S.,laddove la sentenza di primo grado sia pronunciata oltre il termine di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, il procedimento deve essere dichiarato estinto con conseguente estinzione dell’azione e di tutti gli atti del procedimento nonché inefficacia dell’eventuale decisione nel frattempo assunta. Infatti, il quarto comma del medesimo art.34 bis C.G.S. stabilisce che “se i termini non sono osservati per ciascuno dei due gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l’incolpato non si oppone….”,mentre l’art.38 comma 6 del C.G.S. precisa che “…tutti i termini previsti dal presente codice sono perentori”. Nel caso di specie, è di palmare evidenza che la sentenza sia stata resa in una data (27.4.2017) successiva di ben oltre 90 giorni a quella dell’atto di deferimento (10.1.2017). Non convince la tesi sostenuta dal giudice di primo grado,ad avviso del quale il diesaquo per il decorso del termine sarebbe quello della comunicazione a tutti i destinatari elencati dall’art.32 ter C.G.S. (“all’incolpato e all’organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché in caso di deferimento si società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza”); in particolare,ad avviso del giudice di primo grado, il termine per l’esercizio dell’azione dequa non avrebbe potuto avere decorrenza se non successivamente alla comunicazione fatta dalla Procura all’organo di giustizia. Pur apprezzandosi le motivazioni sottese a tale decisione,deve rilevarsi come la ratio del citato art.34 –bis sia quella di evitare il protrarsi di situazioni di incertezza circa la correttezza del comportamento degli associati,a tutela sia dei medesimi soggetti incolpati sia della stessa regolarità dell’attività sportiva. Tale ratio risulterebbe del tutto disattesa laddove si ritenesse possibile allungare il termine acceleratorio fissato in novanta giorni –prevedendone la decorrenza in una data successiva alla notifica all’incolpato dell’atto di deferimento, in attesa della comunicazione agli altri soggetti elencati all’art.32 ter. In tal caso,si potrebbe produrre l’effetto di mantenere l’incolpato in una situazione di incertezza (astrattamente protrai bile sinedie) in attesa del completamento dell’iter delle notifiche,così ledendo contemporaneamente l’interesse dello stesso e dell’intero ordinamento sportivo ad una celere pronuncia, al fine di consentire il regolare e sereno svolgimento dell’attività sportiva. Con riferimento alla specifica vertenza, tale ratio appare ancor più lesa, laddove si volesse far decorrere il termine acceleratorio da una comunicazione tra organi di giustizia sportiva (dalla Procura federale all’organo giudicante), entrambi tenuti nei rispettivi ambiti di competenza –ad assicurare il rispetto del citato termine, condanno, per converso, degli interessi dell’associato e dell’intero ordinamento sportivo. A contrario, appare maggiormente rispondente all’illustrata ratio normativa pretendere che la Procura eserciti le sue funzioni in modo tale da consentire il rispetto del citato termine, comunicando l’esercizio dell’azione disciplinare tempestivamente a  tutti i soggetti,nella consapevolezza che il diesaquo di cui al citato art.34 ter C.G.S.è quello della comunicazione all’incolpato. Tale mancato rispetto dei termini processuali impone l’accoglimento dell’appello con conseguente estinzione sia del procedimento che della relativa azione ed annullamento delle sanzioni inflitte.

Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 033/CFA del 25 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Sezioni Unite - Decisione n. 62/2016 del 13.12.2016, giudizio di rinvio in ordine alla integrazione e rinnovazione delle motivazione sulle aggravanti contestate tardivamente al sig. F.A.A. seguito decisione CFA n. 10/CFA del 22/07/2016

Massima: Infondata è l’eccezione di estinzione del giudizio disciplinare, ai sensi e per l’effetto degli artt. 34bis CGS e 38 CGS CONI, risultando violato il termine di sessanta giorni per far luogo alla pronuncia nel giudizio di rinvio….Rileva annotare che il CGS CONI dispone che le decisioni del Tribunale Federale (art. 35, punto 7) e della Corte Federale d’Appello (art. 37, punto 10) devono essere “senza indugio” comunicate alle parti e pubblicate. L’art. 34, comma 2 C.G.S., inoltre, prescrive che le decisioni degli Organi della giustizia sportiva devono essere motivate e pubblicate, nella loro integrità, a mezzo di comunicato ufficiale, sul sito internet della Federazione. Tale pubblicità ha luogo attraverso l’utilizzo dei “comunicati ufficiali”della FIGC, i cui contenuti “…si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione”, come prescritto dall’art. 2, punto 3 CGS. Questa forma di pubblicità notizia è utilizzata anche per l’osservanza dei termini dei reclami (Art. 36bis, punto 2 CGS) e dei ricorsi (Art. 37, punto 1, lettera a) CGS), al fine di cadenzare le varie fasi di un’ordinata e celere giustizia sportiva. Il CGS CONI non contempla, per converso, un analogo strumento di pubblicità notizia per rendere note le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport, sicché a tanto si provvede mediante comunicazione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. La norma di riferimento per vagliare l’eccepita violazione dei termini è l’art. 38, punto 3, CGS CONI, lì dove si prescrive che (testualmente) “Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell’eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport”. In tale segno è anche l’art. 34bis, punto 3 CGS, ove si legge che (testualmente) “Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso all’Organo giudicante di 2° grado o al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la pronuncia nell’eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento al giudicante che deve pronunciarsi nel giudizio di rinvio”….E’ certo, per converso, che questa Corte ha avuto contezza della decisione in tema il 26 maggio e solo da quel momento, e non già prima, poteva attivare le iniziative di rito per definire il giudizio di rinvio, avvenuto il 28 giugno 2017 con la pubblicazione della decisione nel Com.Uff. 147/CFA e, quindi, con ampio anticipo rispetto al ricordato termine di sessanta giorni fissato dalle norme innanzi richiamate.

 

Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 030/CFA del 25 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017

Impugnazione - istanza:  RICORSO DEL SIG. A. B. (ALL’EPOCA DEI FATTI PROCURATORE SPORTIVO E DIRIGENTE DI FATTO DELLA SOCIETÀ AC TUTTOCUOIO 1957 SAN MINIATO SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI MESI 6; AMMENDA DI € 30.000; INFLITTE  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD SAVONA F.B.C. A R.L. AVVERSO LA SANZIONE: AMMENDA DI € 30.000; INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016

Massima: Infondata è l’eccezione di estinzione del procedimento disciplinare ex art. 34bis, comma 3, CGS poiché il giudizio di rinvio al TFN si è concluso nei 60 giorni previsti dalla norma decorrenti dal 1° febbraio 2017, data nella quale la Corte ha restituito gli atti al giudice di prime cure affinché potesse procedere ad una nuova valutazione delle  fattispecie, avvenuta il 17 marzo successivo e, quindi, all’interno dello spazio temporale concesso.

 

Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 030/CFA del 25 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017

Impugnazione - istanza:  RICORSO DELLA SOCIETA’ PAGANESE CALCIO 1926  SRL AVVERSO LA SANZIONE: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA; INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO DEL SIG. C. D’E.(ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ PAGANESE CALCIO 1926 SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 3 E MESI 6; AMMENDA DI € 60.000; INFLITTE  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO DEL SIG. A. F. (ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ AS MARTINA 1947 SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 3; AMMENDA DI € 50.000; INFLITTE AL  RECLAMANTE  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO DEL SIG. A. R. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ US PISTOIESE 1921 SRL)AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DI ANNI 3; AMMENDA DI € 50.000; INFLITTE  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE

FEDERALE NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. E. A. (ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI MESI 6; AMMENDA DI € 10.000; INFLITTE  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO DEL SIG. G. C. (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ US POGGIBONSI SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 3; AMMENDA DI € 30.000; INFLITTE  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE

FEDERALE NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO DELLA SOCIETA’ US PISTOIESE 1921 SRL AVVERSO LA SANZIONE:PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA; INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO DELLA SOCIETA’ L’AQUILA CALCIO 1927 SRL AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA; AMMENDA DI € 10.000; INFLITTE  ALLA RECLAMANTE  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO DEL SIG. M. D. C. (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE ISCRITTO NEI RUOLI TECNICI DELLA F.I.G.C. NON TESSERATO) AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DI ANNI 3 E MESI 6; AMMENDA DI € 50.000; INFLITTE  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016

Massima:…debbono essere  disattese le eccezioni sollevate da diversi reclamanti, di estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 34 bis, comma 3 CGS, in quanto, differentemente da quanto previsto da detta norma, con riferimento al primo segmento del presente procedimento, la Corte Federale d’Appello non avrebbe nella propria precedente sentenza annullato alcuna decisione “nel merito” ma avrebbe solo riformato la sentenza in punto di accoglimento di un’eccezione preliminare, per cui il termine di sessanta giorni per la celebrazione del giudizio di rinvio dovrebbe essere valutato avendo quale momento iniziale la pubblicazione della decisione della Corte (21.12.2016) e non quello di restituzione materiale degli atti. Sul punto, il TNF, con sintetica ma chiara ed esaustiva decisione, dalla quale non vi è ragione per discostarsi, ha risolto la censura individuando come termine di decorrenza del periodo utile alla pronuncia del Collegio di rinvio, in quello dell’1.2.2017, data nella quale la Corte ha restituito gli atti al giudice di prime cure affinché potesse procedere ad una nuova valutazione delle fattispecie, avvenuta il 17.3.2017 e, quindi, all’interno dello spazio temporale concesso. A ciò si aggiunga che la norma evocata non procede ad una distinzione dei profili di annullamento, distinguendoli tra inammissibilità, improcedibilità o comunque attinenti al mero profilo processuale, da quelli riguardanti la fondatezza o meno della pretesa azionata, ma si limita a prendere in esame l’esito di una decisione che ha costituito l’oggetto, il merito, della cognizione dell’organo di secondo grado.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 026/CFA del 11 Agosto 2017 (motivazioni)- www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff.n.79 del 23.2.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA ASD SPORTING DOMICELLA AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL SIG.G.N.,PRESIDENTE E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S; INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL SIG.A.F.,DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S; SQUALIFICA PER GIORNATE 4 INFLITTA AI CALCIATORI  D.C.,S.N.,M.P.,F.C.,E.N. PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1 BIS, COMMA 1 E 7,COMMI 1 E 2 C.G.S.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 E AMMENDA DI 600,00 INFLITTI ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART.4,COMMI 1 E 2C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N.5052/15PF16- 17MS/VDB DEL 11.11.2016

Massima:Il termine di 90 giorni previsto dall’art.34bis, comma 1, C.G.S. per la pronuncia della decisione di primo grado inizia a decorrere dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, dalla data, cioè, in cui la Procura Federale deferisce con proprio formale atto al Tribunale Federale il soggetto incolpato (Com. Uff. n. 044/CFARiunione del 14.4.2015). Dalla documentazione prodotta emerge che il deferimento della Procura Federale è stato disposto in data 11.11.2016 e che il Tribunale Federale Territoriale ha pronunciato le proprie decisioni solo mediante la pubblicazione delle motivazioni, eseguita sul Com.Uff. n. 79 del 23.2.2017,con conseguente violazione dell’art.34bis, comma 1, C.G.S. ai sensi del quale “il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di 90 giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare”.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 022/CFA del 10 Agosto 2017 (motivazioni)- www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Umbria-Com.Uff.n.80 del 25.11.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO: DEL SIG. A.C., ALLENATORE TESSERATO PER L’ASD ATLETICO ORTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1, 2 E 3 C.G.S.; DELLA SOCIETÀ A.S.D.ATLETICO ORTE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA N.471/886PF15-16/AV/VG DEL 8.7.2016

Massima:Ai sensi del combinato disposto degli artt.34 -bis, commi 1, 4 e 6,e 38 C.G.S.,laddove la sentenza di primo grado sia pronunciata oltre il termine di 90 giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, termine il cui mancato rispetto è rilevabile d’ufficio (tranne il caso di opposizione dell’incolpato medesimo), il procedimento deve essere dichiarato estinto con conseguente estinzione dell’azione e di tutti gli atti del procedimento nonché in efficacia dell’eventuale decisione nel frattempo assunta. Difatti,in entrambi i disposti di cui all’art.38 C.G.S. CONI e all’all’art.34bis comma 1, C.G.S. FIGC, è previsto che “ il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare”; inoltre,il quarto comma del medesimo art.34bis C.G.S. FIGC stabilisce che“sei termini non sono osservati per ciascuno dei due gradi di merito,il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l’incolpato non si oppone….”,mentre l’art.38 comma 4 del C.G.S.FIGC precisa che“…tutti  i termini previsti dal presente codice sono perentori”. Nel caso di specie, è di palmare evidenza che la sentenza sia stata resa in una data (24 novembre 2016) successiva di ben oltre 90 giorni da quella dell’atto di deferimento (08 luglio 2016). Tale mancato rispetto dei termini processuali, eccepito dalla parte e comunque rilevabile d’ufficio, impone la declaratoria di estinzione del procedimento e della relativa azione, con conseguente inefficacia della sentenza di primo grado e delle sanzioni dalla stessa disposte.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 022/CFA del 10 Agosto 2017 (motivazioni)- www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sardegna –Com. Uff.n.27del17.11.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO ILPROSCIOGLIMENTO: DEL SIG. M.J. ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ POLISPORTIVA MONTALBO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 C.G.S.; DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA MONTALBO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO -NOTA

Massima: Il Procuratore Federale Interregionale proponeva ricorso avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna (Com.Uff.n.27 del 17.11.2016) con la quale era stata respinta la richiesta di condanna alla sanzione della squalifica per anni quattro al signor Matzuzzi Jurie dell’ammenda per €.50.000,00 alla società Polisportiva Montalbo. In particolare,il Giudice di primo grado non aveva ritenuto pienamente raggiunta la prova della condotta ascritta al predetto Matzuzzi, consistente, ad avviso della Procura, nell’aver posto in essere atti idonei ad alterare il risultato della gara del Campionato Regionaledi Promozione, Girone B, tra la Polisportiva Montalbo e la Polisportiva Bonova, del 17.4.2016. Ad avviso della Procura, risultava ampiamente provato che il messaggio diretto al capitano della Polisportiva Bonova, finalizzato a concordare atti idonei ad alterare l’esito della gara, fosse partito dal telefono cellulare del Matzuzzi mentre, differentemente da quanto deliberato con l’impugnata sentenza, non riteneva affatto provata la circostanza che una terza persona avesse utilizza totale telefono per inviare il detto messaggio.Connota in data 11.1.2017, la Polisportiva Montalbo, preliminarmente, eccepiva l’estinzione del giudizio per violazione del combinato disposto degli artt. 34 -bis, commi 1, 4 e 6, e 38 C.G.S.,essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata oltre il termine dei novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare e, nel merito,chiedeva rigettarsi l’appello e confermarsi l’impugnata sentenza. Il ricorso non merita accoglimento.

Massima:Ai sensi del combinato disposto degli artt. 34-bis, commi 1, 4 e 6,e 38 C.G.S., laddove la sentenza di primo grado sia pronunciata oltre il termine di 90 giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, termine il cui mancato rispetto è rilevabile d’ufficio (tranne il caso di opposizione dell’incolpato medesimo),il procedimento deve essere dichiarato estinto con conseguente estinzione dell’azione e di tutti gli atti del procedimento nonché inefficacia dell’eventuale decisione nel frattempo assunta. Difatti, in entrambi i disposti di cui all’art.38 C.G.S.CONI e all’all’art.34bis comma 1, C.G.S. FIGC, è previsto che “il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare”; inoltre,il quarto comma del medesimo art.34 bis C.G.S. FIGC stabilisce che“se i termini non sono osservati per ciascuno dei due gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l’incolpato non si oppone….”,mentre l’art.38 comma 4 del C.G.S. FIGC precisa che“…tutti i termini previsti dal presente codice sono perentori”. Nel caso di specie, è di palmare evidenza che la sentenza sia stata resa in una data (17 novembre 2016) successiva di ben oltre 90 giorni da quella dell’atto di deferimento (05  agosto 2016). Tale mancato rispetto dei termini processuali,eccepito dalla parte e comunque rilevabile d’ufficio, impone la declaratoria di estinzione del procedimento e della relativa azione, con conseguente inefficacia della sentenza di primo grado e delle sanzioni dalla stessa disposte.

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 022/CFA del 10 Agosto 2017 (motivazioni)- www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com.Uff. n.45del 10.11.2016

Impugnazione - istanza:RICORSO S.S.D. VIRTUS JUNIOR NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 10 INFLITTA AL SIG. F.G., PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS, COMMA 1 C.G.S., E 10 COMMA 2 C.G.S.; INIBIZIONE PER MESI 10 INFLITTA AL SIG. C.R., DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.61 COMMI 1 E 5 C.G.S., ARTT.39 E 43,COMMI 1 E 6 NOIF; PUNTI 1 DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI 400,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE–NOTA7283/551PF15-16SP/AC

Massima: Ai sensi del combinato disposto degli artt.34-bis,commi 1, 4 e 6, e 38 C.G.S., laddove la sentenza di primo grado sia pronunciata oltre il termine di 90 giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, termine il cui mancato rispetto è rilevabile d’ufficio (tranne il caso di opposizione dell’incolpato medesimo), il procedimento deve essere dichiarato estinto conconseguente estinzione dell’azione e di tutti gli atti del procedimento nonché inefficacia dell’eventuale decisione nel frattempo assunta. Difatti, in entrambi i disposti di cui all’art.38 C.G.S.CONI e all’all’art.34bis comma1, C.G.S. FIGC, è previsto che “il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di 90giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare”; inoltre,il quarto comma del medesimo art.34bis C.G.S. FIGC stabilisce che“ sei termini non sono osservati per ciascuno dei due gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l’incolpato non si oppone….”,mentre l’art. 38 comma 4 del C.G.S. FIGC precisa che “…tutti i termini previsti dal presente codice sono perentori ”. Nel caso di specie, è di palmare evidenza che la sentenza sia stata resa in una data (7 novembre 2016 ) successiva di ben oltre 90 giorni da quella dell’atto di deferimento (17 marzo 2016). Tale mancato rispetto dei termini processuali, eccepito dalla parte e comunque rilevabile d’ufficio,impone la declaratoria di estinzione del procedimento e della relativa azione, con conseguente inefficacia della sentenza di primo grado e delle sanzioni dalla stessa disposte.

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 021/CFA del 10 Agosto 2017 (motivazioni)- www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Campania - Com. Uff.n.7del28.7.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG.P.N. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 12 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1, COMMA 1 E 10, COMMA 6 C.G.S. E DELL’ART.61,COMMA1 N.O.I.F. SEGUITO GARA MICRI/RENZULLI S.MICHELE DEL 22.2.2015 (FASCICOLO N.261/15-16/PFPROC.842PF14-15/GC/VDB)

Massima: Al superamento del termine di 90 giorni previsto dall’art.34bis, comma 1 C.G.S., termine perentorio ai sensi del successivo art.38, comma 6 C.G.S., consegue l’estinzione del procedimento per effetto dell’art. 34bis, comma 4 C.G.S. Il caso: L’esercizio dell’azione disciplinare è avvenuto con il deferimento del 1.12.2015 ed il termine di 90 giorni di cui all’art.34bis, comma 1 C.G.S. è scaduto il 29.2.2016; l’udienza dinanzi al Tribunale Federale Territoriale si è svolta il 24.3.2016 e la decisione di primo grado è stata adottata il 25.7.2016 con pubblicazione delle motivazioni nel Com. Uff. n. 7 del 28.7.2016.

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 012/CFA del 19 Luglio 2017 (motivazioni)- www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 30 del 17.11.2016

Impugnazione - istanza:RICORSO SIG.A.R. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 9 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS, COMMA1 C.G.S.-N. 12635/607PF15-16AA/MG DEL9.5.2016

Massima:La pronuncia del Tribunale Federale Territoriale Liguria è stata pubblicata sul Com.Uff.n.30 del 17.11.2016 ben oltre dunque il termine di 90 giorni decorrente dall’atto di deferimento della Procura Federale che pacificamente risale al 9.5.2016. Il ricorso va pertanto accolto,con ogni conseguente statuizione ai sensi e per gli effetti dell’art.34-bis,comma 6, C.G.S., dovendo questa Corte limitarsi a prendere atto, in ossequio ai principi del giusto processo, dei quali la brevità costituisce importante declinazione e dai quali anche il procedimento disciplinare federale deve adeguarsi (v.art.2, comma 2, C.G.S. CONI, al quale si richiama l’art.1, comma 1, del C.G.S.), che ,a causa,dello sforamento dei termini decadenziali previsti dall’art.34 –bis per la pronuncia della decisione di primo grado, è venuta meno la potestas iudicandi degli organi di giustizia federali.

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 012/CFA del 19 Luglio 2017 (motivazioni)- www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n.47 del 17.11.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO A.S.D. LIBERTAS CICCIANO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL SIG.B.A.V., PRESIDENTE DELLA SOC. RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS, COMMA 1 C.G.S.,IN RELAZIONE ALL’ART.10 COMMA 2 C.G.S. E AGLI ARTT.39 E 43,COMMI 1 E 6 N.O.I.F.; SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.C. PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIO NE ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. E AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E N.O.I.F.; INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL SIG.B.F., ALLENATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.61 COMMI 1 E 5,39 E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F.; AMMENDA DI 200,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA9566/529PF15-16AA/AC DEL 31.3.2016

Massima:La pronuncia del Tribunale Federale Territoriale Campania è stata pubblicata sul Com.Uff.n.47 del 17.11.2016 ben oltre dunque il termine di 90 giorni decorrente dall’atto di deferimento della Procura Federale che pacificamente risale al 31.3.2016. Il ricorso va  pertanto accolto, con ogni conseguente statuizione ai sensi e per gli effetti dell’art.34- Bis, comma 6,C.G.S., dovendo questa Corte limitarsi a prendere atto,in ossequio ai principi del giusto processo, dei quali la brevità costituisce importante declinazione e dai quali anche il procedimento disciplinare federale deve adeguarsi (v.art.2, comma 2, C.G.S. CONI, al quale si richiama l’art.1,comma1,del C.G.S.), che, a causa,dello sforamento dei termini decadenziali previsti dall’art.34 –bis per la pronuncia della decisione di primo grado, è venuta meno la potestasiudicandi degli organi di giustizia federali. Pertanto,visto anche l’art.34bis, comma 4, C.G.S. in forza del quale “ sei termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l’incolpato non si oppone”, deve essere dichiarata l’estinzione del procedimento disciplinare e, per l’effetto,annullata la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato regionale Campania.

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 012/CFA del 19 Luglio 2017 (motivazioni)- www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 40 del 27.10.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO U.S. SERINO 1928 AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA AI CALC. D.F.S.,D.M.,M.F.M.,F.N. E P.M. PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.1BIS COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.10 COMMA 2 C.G.S., 39 E 43 COMMI 1 E 6 N.O.I.F.; INIBIZIONE DI MESI 12 AI DIRIGENTI, SIGG.RI D.F.M. E V.C. PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.61 COMMI 1 E 5, 39 E 43 COMMI 1 E 6 N.O.I.F.;INIBIZIONE DI MESI 12 AL PRESIDENTE, SIG. D.P.N. PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.1BIS C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.10 COMMA 2 C.G.S., 39 E 43 COMMI 1 E 6 N.O.I.F.; AMMENDA DI 500,00 E PUNTI 1 DI PENALIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N.9275/544PF15-16AA/MG DELL’8.3.2016

Massima: La C.F.A, dichiara estinto il procedimento. La lettura della disciplina normativa, con particola re riferimento all’art.34bis, commi 1 e 4 C.G.S., e dall’art.38, comma 6,C.G.S., rende invero evidente sia la esistenza di un termine di giorni novanta, decorrente dalla data di esercizio dell’azione disciplinare da parte del Procuratore Federale, entro cui deve essere pronunciata la decisione di primo grado, sia la natura perentoria dello stesso termine. Poiché nella fattispecie, come esattamente rileva il ricorrente, la decisione del Tribunale Federale è stata pronunciata oltre i novanta giorni previsti (deferimento dell’8.3.2016 – delibera decisoria del 24.10.2016, pubblicata il 27.10.2016), deve essere dichiarata la avvenuta estinzione del procedimento disciplinare, con il conseguente annullamento della decisione impugnata.

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 012/CFA del 19 Luglio 2017 (motivazioni)- www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff.n.38 del 20.10.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO SIG.R.R. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1BIS COMMA 1 E 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 30 STATUTO FEDERALE – NOTA N.10522/616PF15-16AV/MF DELL’1.4.2016

Massima: La C.F.A, dichiara estinto il procedimento in quanto il procedimento disciplinare di primo grado non si è affatto concluso entro la data del 5.7.2016, vale a dire entro 90 giorni dalla data di comunicazione del deferimento all’incolpato, avvenuta in data 6.4.2016, ma addirittura che la prima udienza avanti all’Organo territoriale si è svolta in data 28.7.2016,mentre  la decisione gravata è stata pubblicata sul C.U. del 20.10.2016, senza che risulti anteriormente pubblicato alcun C.U. contenente il dispositivo della medesima.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Seconda: Decisione n. 50 del 10/07/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: decisione della Corte Federale di Appello FIGC, di cui al C.U. n. 125/CFA del 20 aprile 2017

Parti: I.C./Federazione Italiana Giuoco Calcio - Diego Penocchio/Federazione Italiana Giuoco Calcio - Luca Mancini/Federazione Italiana Giuoco Calcio - Brescia Calcio S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: La pretesa di estinzione del giudizio disciplinare per infrazione del termine di deposito delle motivazioni della Corte Federale, ulteriore -cioè- rispetto al limite dei 10 giorni dalla pubblicazione del dispositivo è infondata. Le unità costitutive della decisione impugnata sono venute in essere - rispettivamente- il dispositivo in data 25 gennaio e la motivazione in data 20 aprile 2017. E’ pur vero che il termine di perfezionamento dell’atto nella sua complessi(vi)tà è stato violato stante il decorso di oltre 10 giorni dalla pubblicazione del dispositivo rispetto alla pubblicazione della decisione unita alla sua motivazione, ma è altresì vero che la comminazione di estinzione del procedimento è riferibile all’esaurimento del potere di decisione che si sostanzia nella pronuncia del dispositivo, proprio in quanto tale munito di apposita rilevanza esterna e scindibile dal resto della decisione. Del resto, è notoriamente avvinto al tempo dell’adozione del dispositivo la stessa legittimazione del giudice alla pronuncia, diversamente da ciò che riguarda il complemento argomentativo che è destinato a seguire e che, invero, rimane affidabile altresì a soggetto medio tempore divenuto carente della stessa legittimazione all’atto decisorio. Peraltro, è conforme alla giurisprudenza di questo Collegio escludere che la sanzione estintiva (per la litispendenza nel grado oltre il limite dei 60 giorni) si connetta al tempo di pubblicazione delle motivazioni del giudizio di appello anche in ragione della espressa ammissibilità, ex art. 37, c. 7, C.G.S. CONI della “esecuzione della decisione” (pur quando) costituita dal solo dispositivo: in ciò è la prova di sistematica coerenza  dell’ordinamento  particolare  che,  diversamente  opinando,  finirebbe  per  consentire l’esecuzione di una sanzione disciplinare ancora suscettibile di venir meno per la estinguibilità del procedimento da cui pure è esitata. Invece, in tanto il dispositivo sanzionatorio è dichiarato eseguibile in quanto il tempo della motivazione rimane irrilevante ai fini dell’impedimento della decadenza dal potere di pronunciare nel merito: impedimento invero avutosi già col dispositivo.

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 009/CFA del 04 Luglio 2017 (motivazioni)- www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 74 del 11.4.2017

Impugnazione: - istanza:RICORSO DEL SIG. Z.M.Z. (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LE SOCIETÀ TARANTO, COMO, VARESE E FROSINONE) AVVERSO LA SANZIONE: AMMENDA DI € 10.000;INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO  DAGLI ARTT.10, COMMA 1 E 15,COMMI 1 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI, SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N.330PF13-14AM/SP/MA DEL 15.7.2016

Impugnazione - istanza:RICORSO DEL SIG. P.L. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.C.CESENA S.P.A.)AVVERSO LA SANZIONE:AMMENDA DI € 9.000;

INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT.10, COMMA 1 E 15,COMMI 1 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N.330PF13-14AM/SP/MA DEL 15.7.2016

Impugnazione - istanza:RICORSO DEL CALCIATORE B.M. (CALCIATORE ATTUALMENTE TESSERATO CON LA SOCIETÀ BOLOGNA) AVVERSO LA  SANZIONE:AMMENDA DI € 30.000;

INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT.4, COMMA 2 LETTERE D), F) E G) E 7, COMMA 1 LETTERA B) DEL REGOLAMENTO AGENTI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N.330PF13-14AM/SP/MA DEL 15.7.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ A.C.CESENA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE: AMMENDA DI € 10.000; INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 C.G.S. IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AI SIGG.RI C.I. E S.M. , SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N.330PF13-14AM/SP/MA DEL 15.7.2016

Impugnazione - istanza:RICORSO DEL SIG.C.I. (ALL’EPOCA DEI FATTI CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.C.CESENA S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE: INIBIZIONE DI MESI 1; INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONEA QUANTO PREVISTO DAGLIARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N.330PF13-14AM/SP/MA DEL 15.7.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL CALCIATORE A.P. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LE SOCIETÀ SS VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L. E ALMA  JUVENTUS FANO 1906 S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE: AMMENDA DI € 5.000; INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N.330PF13-14AM/SP/MA DEL 15.7.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ SPEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE:AMMENDA DI € 9.000; INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 C.G.S. IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AL PROPRIO TESSERATO SIG.S.G., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N.330PF13-14AM/SP/MA DEL15.7.2016

Massima:La C.F.A,dichiara estinti i procedimenti e annulla le sanzioni inflitte. La decisione di prime cure è intervenuta allorchè il citato termine di 90 giorni previsto dall’art.34bis, comma 1, CGS,per la definizione del procedimento di primo grado, era già spirato. La disposizione qui in commento si pone, invero, a presidio, anzitutto, dell’esigenza dell’incolpato (trasversalmente valorizzata in ogni settore disciplinare dell’ordinamento giuridico) di non rimanere esposto per periodi di tempo, lunghi e/o indefiniti, all’esercizio del potere disciplinare, ed, inoltre, è funzionale all’esigenza di conferire, il prima possibile, stabilità alle posizioni giuridiche dei soggetti che operano in ambito federale, esigenza questa particolarmente avvertita nell’ordinamento di settore in quanto premessa ineludibile per la valida organizzazione delle competizioni sportive. Non può, d’altrocanto, essere trascurato, a tal riguardo, che la ragionevole durata del procedimento – di cui la norma in argomento costituisce un precipitato tecnico integra uno dei principi cardine del processo sportivo (cfr. art. 2comma 3 del Codice Coni). Di qui, dunque, la previsione di una disposizione rigida sulla tempistica procedimentale con la introduzione di termini certi e la cui cogenza patisce eccezione solo in presenza di ipotesi tipiche, espressamente nominate e sulle quali ci si soffermerà in prosieguo. Corre anzitutto, l’obbligo di evidenziare che ad ogni ordinanza dichiarativa della sospensione dei termini del procedimento non può che riconnettersi una valenza meramente ricognitiva della sussistenza di una legittima causa di sospensione (cfr. CFAS.U. del 27.3.2015 in C.U. n. 50/CFA del 6.5.2015). Tale assunto trova conforto nello stesso valore semantico della proposizione normativa qui in rilievo a mente della quale (comma 5 dell’articolo 34bis del CGS)il corso dei termini di estinzione è sospeso nelle ipotesi previste dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI”, ipotesi che, in base alla norma richiamata (art. 38, comma 5). La stessa piana lettura delle divisa te fattispecie impedisce di cogliere agganci significativi con il caso qui in rilievo. Gli stessi profili di connessione con la vicenda del tecnico, di cui peraltro nemmeno sono state evidenziate le caratteristiche di pretesa inscindibilità, non appaiono, diperse stessi, idonei a giustificare, quale conseguenza della dichiarata sospensione del procedimento, la sospensione anche dei relativi termini. Appare già di per sé dubbia la possibilità che il rapporto di connessione tra procedimenti distinti riferiti a soggetti diversi possa, di per se stesso, giustificare la sospensione della trattazione di uno dei procedimenti in attesa della definizione dell’altro, atteso che tale evenienza, finanche nei rapporti con procedimenti pendenti dinanzi all’Autorità giudiziaria, risulta confinata dall’ordinamento sportivo in ipotesi residuali (cfr. articolo 39 Codice Coni), qui non in rilievo. Deve, ad ogni buon conto, escludersi che una fattispecie di sospensione del procedimento (per connessione procedimentale) possa essere accreditata come possibile fattore giustificativo della sospensione del corso dei termini procedimentali: un simile approdo risulta, infatti, contemplato dal legislatore sportivo solo nel caso di coeva pendenza, e nei confronti del medesimo soggetto, di un procedimento penale alle condizioni previste dall’articolo 38 Codice Coni lettera a). E’, dunque, nella stessa disposizione qui in commento che si ricava, a contrario, la regulaiuris in base alla quale la coeva pendenza di procedimenti nei confronti di soggetti diversi, tra i quali sussistono profili di connessione, di per se stessa non giustifica, e con la pretesa automaticità, la sospensione dei termini di uno dei due procedimenti. Il caso: L'atto di deferimento, è stato elevato il 15 luglio 2016. Con C.U. n. 22/TFN de 07 ottobre 2016, il Tribunale Federale, in accoglimento dell’eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa del deferito e ritenendo che la cognizione di tale specifica posizione dovesse ritenersi riservata alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, rimetteva gli atti alla Procura Federale, per la sola posizione del tecnico, e sospendeva il presente procedimento nei riguardi delle altre parti con sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis, comma 5, CGS; Il procedimento proseguiva nei confronti del solo tecnico dinanzi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico FIGC, la quale, a sua volta, con decisione pubblicata sul C.U.n. 38/Settore Tecnico F.I.G.C. 2016/2017, rilevava il proprio difetto di competenza e, a fronte della sussistenza di un conflitto negativo, richiedeva, d'ufficio, il regolamento di competenza, rimettendogli atti alla Corte Federale d'Appello; Con decisione pubblicata mediante C.U.n.103/CFA del 9 febbraio 2017, le Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello devolvevano la competenza, per quanto attiene alla posizione del tecnico, al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare; Con il Comunicato Ufficiale n. 74/tfn, pubblicato in data 11 aprile 2017, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, nuovamente investito dell’intero procedimento, lo definiva nel merito con la decisione qui gravata.

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 009/CFA del 04 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 76 del 12.4.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL CALCIATORE M.D.E. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO IN SUCCESSIONE, PER LE SOCIETÀ US LECCE SPA, AC MILAN SPA, PARMA F.C. S.P.A., A.S. LIVORNO S.R.L. E U.C. SAMPDORIA S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE: -AMMENDA DI € 14.000; INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1ED 8, E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1350/1071 PF14-15 AM/SP/MA DEL 28.7.2016 RICORSO DEL SIG. C.B. (ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE: -INIBIZIONE PER MESI 2; INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 ED 8, 19, COMMA 3 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI – NOTA N. 1350/1071 PF14-15 AM/SP/MA DEL  RICORSO DEL CALCIATORE G.A.(ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE: -AMMENDA DI € 9.000; INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 16, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI – NOTA N. 1350/1071 PF14-15 AM/SP/MA DEL 28.7.2016 RICORSO DELLA SOCIETA’ U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE: AMMENDA DI € 9.000; INFLITTA  ALLA  RECLAMANTE  PER  LA  VIOLAZIONE  DELL’ART.  4,  COMMA  1 IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AL PROPRIO TESSERATO SIG. C.R., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1350/1071 PF14-15 AM/SP/MA DEL 28.07.2016

Massima: Tardività della pronuncia del TFN (C.U n. 77 del 19.4.2017). Ritiene il Collegio che non si sia verificata l’estinzione del procedimento disciplinare per superamento del termine di 60 gg (scadenza del 31.1.2017) utile per la pronuncia di detta decisione in prime cure, proveniente da annullamento dell’Organo di secondo grado, previsto dall’art. 34 comma 3 CGS Coni. Infatti, fermo il dies a quo al 2.12.2016, il giudice (TFN)   dapprima (CU n. 46/TFN del 16.1.2017) in accoglimento dell’istanza di differimento presentata da – omissis - , ha rinviato la trattazione del deferimento a nuovo ruolo “d’intesa con le parti presenti”, sospendendo i termini ex art. 34 bis comma 5 CGS e ha poi disposto nuovo rinvio per legittimo impedimento del relatore (CU n. 63/TFN del 16.3.2017). In tal modo - pur in presenza nella specie di talune posizioni differenziate delle parti e pur in assenza di un rapporto giuridico unico che astringa necessariamente una pluralità dei soggetti tutti titolari di quel rapporto – il giudice ha inteso, per ragioni di opportunità e di economia “processuale”, evitare il frazionamento (che ha pur sempre carattere di eccezionalità) del procedimento disciplinare e così assicurare la concentrazione della discussione e della decisione in un unico contesto. Del resto, alcuni dei capi di incolpazione concernenti il – omissis - trovano corrispondenza con quelli rivolti agli altri deferiti, prospettando questioni analoghe o affini, sicchè una buona parte del materiale probatorio raccolto dall’Inquirente ben poteva tornare utile al giudice ai fini dell’accertamento e della comparata valutazione in un unico giudizio di tutte le responsabilità disciplinari contestate. E ciò anche nell’interesse di ciascun incolpato, il quale proprio dalle risultanze probatorie complessivamente acquisite e dal confronto con le argomentazioni difensive offerte da altri, poteva desumere elementi di discarico per la sua posizione.

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 002/CFA del 03 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 67 del 12.1.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. M.R.B. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD AZZURRA CALCIO GROTTA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 18 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S., 39 E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4102/124 PF16-17 AA/AC DEL 19.10.2016. RICORSO DEL SIG. R.V.(ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ASD AZZURRA CALCIO GROTTA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 16 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMI 1 E 5, 39 E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4102/124 PF16-17 AA/AC DEL 19.10.2016

Massima: Non sussiste la lamentata improcedibilità per mancato rispetto del termine per l’esercizio dell’azione disciplinare. Infatti, in entrambi i reclami non si indica neanche quale sarebbe stata la data di decorrenza del termine di trenta giorni per l’esercizio, da parte della Procura Federale, dell’azione disciplinare, sicché la doglianza dei reclamanti è priva di qualunque supporto probatorio. In altri termini, in entrambi i reclami non si dice perché non sarebbe stato rispettato il termine di trenta giorni. Conseguentemente, poiché la prova della pretesa improcedibilità doveva essere fornita dai reclamanti a mezzo della necessaria documentazione comprovante il preteso ritardo nell’esercizio dell’azione disciplinare, la doglianza dei reclamanti risulta essere una mera affermazione di bandiera e, pertanto, deve essere rigettata.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.118/CFA del 03 Aprile 2017e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 142/CFA del 12 Giugno 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 81 del 2.3.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. R. R. (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA ASD CENTOLA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 9 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 1 BIS COMMA 1, 3 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016

Impugnazione – istanza:RICORSO DEL SIG. G. D’E. (ALL’EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ ASD POL. SAN GIORGIO LA MOLARA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016

Impugnazione – istanza:RICORSO DEL SIG. L. F. (ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELL’ASD R. CAVA 2000) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016

Impugnazione – istanza:RICORSO DEL SIG. G. B. (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DELL’AC NUSCO 75) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016

Impugnazione – istanza:RICORSO DEL SIG. M. S. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA POL. ASD SAN GIORGIO LA MOLARA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016

Impugnazione – istanza:RICORSO DEL SIG. A. G. (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELL’ASD AURUNCI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016

Impugnazione – istanza:RICORSO DEL SIG. N. R. R. (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DELL’ASD FOOTBALL CLUB PAOLISI 992) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016

Impugnazione – istanza:RICORSO DELLA SIG.RA G. G. (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELL’USD VALENTINO MAZZOLA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016

Impugnazione – istanza:RICORSO DEL SIG. D. D. L. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD INDIPENDIENTE VITULAZIO) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016

Impugnazione – istanza:RICORSO DEL SIG. A.C. (ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELL’ASD SS GIUSEPPE SICONOLFI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E  1  BIS  COMMA  1  C.G.S.  –  NOTA  N.  5149/1173  PF15-16  GP/BLP  DELL’15.11.2016

Impugnazione – istanza:RICORSO DELLA POL. ASD SAN GIORGIO LA MOLARA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 300,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016

Impugnazione – istanza:RICORSO DELL’ASD SS GIUSEPPE SICONOLFI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016

Impugnazione – istanza:RICORSO DELLA POL. MASSA LUBRENSE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA   DI   EURO   200,00   INFLITTA   ALLA   RECLAMANTE   SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’ASD R. CAVA 2000 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. A. F. A. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD SS NOLA 1925) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E  1  BIS  COMMA  1  C.G.S.  –  NOTA  N.  5149/1173  PF15-16  GP/BLP  DELL’15.11.2016

Impugnazione – istanza:RICORSO DELLA ASD SS NOLA 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 300,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 5149/1173 PF15-16 GP/BLP DELL’15.11.2016

Massima: La lettera della norma di cui all’art. 34 bis, comma 1,C.G.S. che così recita: “…. il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di 90 giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare….”. Orbene, nel caso di specie, la Procura federale ha esercitato l’azione disciplinare con deferimento del 15.11.2016, mentre la decisione assunta dal TFT CR Campania è del 2.3.2017: il lasso temporale di cui trattasi è, dunque, superiore a 90 giorni. Pertanto, in applicazione della disposizione di cui al comma 4 della norma prima indicata (secondo cui “… se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio…”), questa Corte non può che prendere atto e dichiarare l’estinzione del giudizio e, di conseguenza, annullare e dichiarare priva di effetto, nei confronti dei reclamanti la delibera del TFT c/o il Comitato regionale Campania Il caso: Con atto del 15.11.2016, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania i ricorrenti. Dopo vari rinvii (con e senza sospensione dei termini) il procedimento veniva definito in data 2/3/17 con la pubblicazione della decisione.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 74/TFN-SD del 11 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  L.P.(all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società AC Cesena Spa), I.C. (all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società AC Cesena Spa), P.A.(all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione con le Società Lanciano ed Alma Juventus Fano 1906 Srl), G.S. all’epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della Società Spezia Calcio Spa), M.B. (calciatore attualmente tesserato con la Società Bologna), M.Z.Z.(all’epoca dei fatti tesserato con le Società Taranto, Como, Varese e Frosinone), Società AC CESENA Spa e SPEZIA CALCIO Srl - (nota n. 330 pf13-14 AM/SP/ma del 15.7.2016).

Massima: In relazione all’eccezione pregiudiziale sollevata dai deferiti, di estinzione dell’azione disciplinare per superamento del termine di 90 giorni per la definizione del procedimento di primo grado ai sensi dell’art. 34 bis CGS, il TFN Sezione Disciplinare osserva che tale doglianza non può essere meritevole di accoglimento: in particolare, la norma invocata non può essere applicata alla fattispecie in questione, poiché il TFN Sezione Disciplinare si è pronunciato il 7 Ottobre 2016 entro i 90 giorni previsti dalla normativa, dichiarando la propria incompetenza in favore di quella della Commissione Disciplinare del settore tecnico della FIGC per il deferito  - omissis -. Poiché la posizione degli altri deferiti è strettamente e direttamente connessa a quella del - omissis -, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, non potendo superare una questione avente carattere pregiudiziale ed al fine di non creare un contrasto tra giudicati, decideva di valutare l’intera fattispecie e le posizioni di tutti i deferiti, solo all’esito del giudizio espresso dalla Commissione Disciplinare del settore tecnico della Figc.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.  094- 098/CFA del 03 Gennaio e del 03 Febbraio 2017  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 108/CFA del 21 Febbraio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata:Delibera  del  Tribunale  Federale  Nazionale  –  Sezione  Disciplinare  –  Com.  Uff.  n. 37/TFN del 06.12.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO: DEL SIG. MARCELLO FOSCHI, DIRIGENTE DELLA A.S.D. VIRTUS CESENA 2010, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART 96 DELLE N.O.I.F.; DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS CESENA 2010 PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S.; DELLA SOCIETÀ A.C. CESENA S.P.A. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO   PROPRIO   DEFERIMENTO   -   NOTA   N.   5029/827   PF14-15/AA/MG   DEL 20.11.2015

Massima:Il procedimento va dichiarato estinto in quanto la decisione del giudizio di primo grado è stata assunta ben oltre il termine di 90 giorni previsto dall’art. 34 bis, comma 1, CGS, per la definizione del procedimento di primo grado.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.  063/CFA del 18 Novembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CFA del 07 Febbraio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 16 del 06.10.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO S.C.D. LIGORNA 1922 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - N. 10283/677 PF13-14 AM/MA DEL 29.3.2016

Impugnazione – istanza:RICORSO SIG. A. G. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE TEMPORANEA PER ANNI 2; -           AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 6 C.G.S.- N. 10283/677 PF13- 14 AM/MA DEL 29.3.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. D. L. G. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 4; - AMMENDA DI € 7.500,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE  PER  VIOLAZIONE  DELL’ART.  1  COMMA  1  E  8  COMMA  2  C.G.S.- N. 10283/677 PF13-14 AM/MA DEL 29.3.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. P. G. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE TEMPORANEA PER ANNI 5; -           AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, PRESIDENTE ED IN SEGUITO AMMINISTRATORE DI FATTO DELLA SOCIETÀ U.S. PONTEDECIMO, SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 8 COMMA 2 C.G.S.- N. 10283/677 PF13-14 AM/MA DEL 29.3.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG.RA F. M. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE TEMPORANEA PER ANNI 5; -      AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE, DIRIGENTE E POI AMMINISTRATORE DI FATTO DELLA SOCIETÀ U.S. PONTEDECIMO, SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 ED 8 COMMA 2 C.G.S.- N. 10283/677 PF13-14 AM/MA DEL 29.3.2016

Massima: La decisione impugnata è incorsa nella violazione dell’art. 34-bis C.G.S., dal momento che la pronuncia del Tribunale Federale Territoriale Liguria è stata pubblicata sul Com. Uff. n. 16 del 6.10.2016 ben oltre dunque il termine di 90  giorni decorrente dall’atto di deferimento della Procura Federale che pacificamente risale al 29.3.2016. I ricorsi vanno pertanto accolti, con ogni conseguente statuizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 34-bis, comma 6, C.G.S., dovendo questa Corte limitarsi a prendere atto, in ossequio ai principi del giusto processo, dei quali la brevità costituisce importante declinazione ed ai quali anche il procedimento disciplinare federale deve adeguarsi (v. art. 2, comma 2, C.G.S. CONI, al quale si richiama l’art. 1, comma 1, del C.G.S.), che, a causa, dello sforamento dei termini decadenziali previsti dall’art. 34-bis per la pronuncia della decisione di primo grado, è venuta meno la potestasiudicandidegli organi di giustizia federali.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.  063/CFA del 18 Novembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 100/CFA del 07 Febbraio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 16 del 06.10.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO S.C.D. LIGORNA 1922 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - N. 10283/677 PF13-14 AM/MA DEL 29.3.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. ARMIENTI GEREMIA AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE TEMPORANEA PER ANNI 2; -      AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 6 C.G.S.- N. 10283/677 PF13- 14 AM/MA DEL 29.3.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. DE LUCCHI GIORGIO AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 4; -           AMMENDA DI € 7.500,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE  PER  VIOLAZIONE  DELL’ART.  1  COMMA  1  E  8  COMMA  2  C.G.S.-

N. 10283/677 PF13-14 AM/MA DEL 29.3.2016

Impugnazione – istanza:RICORSO SIG. PALADINI GIOVANNIAVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE TEMPORANEA PER ANNI 5; -      AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, PRESIDENTE ED IN SEGUITO AMMINISTRATORE DI FATTO DELLA SOCIETÀ U.S. PONTEDECIMO, SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 8 COMMA 2 C.G.S.- N. 10283/677 PF13-14 AM/MA DEL 29.3.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG.RA FUSCO MARYLIN AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE TEMPORANEA PER ANNI 5; -      AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE, DIRIGENTE E POI AMMINISTRATORE DI FATTO DELLA SOCIETÀ U.S. PONTEDECIMO, SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 ED 8 COMMA 2 C.G.S.- N. 10283/677 PF13-14 AM/MA DEL 29.3.2016

Massima:La decisione impugnata è incorsa nella violazione dell’art. 34-bis C.G.S., dal momento che la pronuncia del Tribunale Federale Territoriale Liguria è stata pubblicata sul Com. Uff. n. 16 del 6.10.2016 ben oltre dunque il termine di 90  giorni decorrente dall’atto di deferimento della Procura Federale che pacificamente risale al 29.3.2016.I ricorsi vanno pertanto accolti, con ogni conseguente statuizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 34-bis, comma 6, C.G.S., dovendo questa Corte limitarsi a prendere atto, in ossequio ai principi del giusto processo, dei quali la brevità costituisce importante declinazione ed ai quali anche il procedimento disciplinare federale deve adeguarsi (v. art. 2, comma 2, C.G.S. CONI, al quale si richiama l’art. 1, comma 1, del C.G.S.), che, a causa, dello sforamento dei termini decadenziali previsti dall’art. 34-bis per la pronuncia della decisione di primo grado, è venuta meno la potestasiudicandidegli organi di giustizia federali.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 059/CFA del 10 Novembre 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 088/CFA del 18 Gennaio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 16/TFN del 23.9.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL SIG. V.F. (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ AS BARI SPA) AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER ANNI 1; - AMMENDA DI € 10.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3 NOIF, NONCHÉ ALL’ART. 19 STATUTO FIGC – NOTA N. 15216/701/494 PF 13-14 AM/SP/MA DEL 21.6.2016

Massima:La Corte dichiara estinto il procedimento per inutile decorso del termine di cui all'art. 38 del Codice di Giustizia del CONI e dell'art. 34.1 bis C.G.S., risultando per tabulas che l'atto di deferimento è stato comunicato all'incolpato e depositato presso l'organo giudicante in data 21.6.2016 e che la relativa decisione del Tribunale Federale Nazionale è stata pubblicata solo in data 23.9.2016, così ben oltre il termine di 90 giorni prescritti dalla norma richiamata, la cui scadenza coincideva con il giorno 19.9.2016. In punto di diritto, questa Corte rileva l’effettiva fondatezza dell’eccezione relativa alla inutile decorrenza del termine per la pronuncia della decisione, per aver il giudice di prime cure pubblicato la decisione con quattro giorni di ritardo rispetto alla previsione normativa. Difatti, in entrambi i disposti di cui all’art. 38 C.G.S. CONI e all’ all’art. 34 bis comma 1 C.G.S. FIGC, è previsto che “il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare”; inoltre, il quarto comma del medesimo art. 2 34 bis C.G.S. FIGC stabilisce che “se i termini non sono osservati per ciascuno dei due gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l’incolpato non si oppone….”, mentre l’art.38 comma 4 del C.G.S. FIGC precisa che “…tutti i termini previsti dal presente codice sono perentori”. Pertanto, dagli atti risulta che la pronuncia è stata effettivamente formalizzata il 23.9.2016, ossia il 94 giorno in luogo del 90º giorno, che invece cadeva il 19.9.2016, ultimo giorno per il utile per il deposito della pronuncia. Orbene, sul punto, circa la formalizzazione del provvedimento decisorio, va evidenziato che nessuna rilevanza può essere attribuita all’aspetto lessicale nella differenza tra “decisione” e “pronuncia”; secondo la giurisprudenza del Collegio di Garanzia v’è tra esse una perfetta coincidenza, anche in ragione del fatto che non sussiste prova in ordine ad una possibile decisione, che sia stata precedente alla sua stessa pubblicazione, quale ad esempio il verbale di riunione del collegio deliberante. In applicazione dello stesso articolo 34 bis, vale la pena di richiamarne alcune decisioni a sostegno, tra cui - in particolare - le nn.13/2016 e 46/2016, pronunciate a SS.UU., ove è stato ribadito che “… per l’individuazione del termine per la conclusione dell’azione disciplinare, l’orientamento federale dà rilievo al momento in cui la decisione conclusiva del procedimento disciplinare o del giudizio di secondo grado è adottata, fermo restando che solo dopo la pubblicazione della pronuncia decorrono i termini per la sua possibile impugnazione”. Ne consegue che “Per i giudizi collegiali, il momento in cui la decisione dell'organo giudicante è “pronunciata” è quello in cui all'esito della camera di consiglio la decisione è stata adottata e sottoscritta (anche solo sul dispositivo) dal Presidente e dal relatore del collegio giudicante”, fermo restando che di tale data fa fede fino a querela di falso la sottoscrizione degli organi giudicanti; costituisce poi un necessario adempimento immediatamente successivo, quello del deposito della decisione presso la segreteria che prevede poi la sua tempestiva pubblicazione.” In entrambi i casi in esame, i dispositivi sono stati depositati nel termine perentorio dei 60 giorni dal deposito del reclamo. Contrariamente, questa Corte ha dichiarato estinto un procedimento con annullamento della sanzione inflitta (Com. Uff. n. 053/CFA del 21.10.2016), mentre il Collegio di Garanzia, in un ulteriore caso, ha dichiarato l’estinzione del procedimento disciplinare, annullando le sanzioni inflitte, in altro caso in cui il deferimento era stato erroneamente proposto ad un organo non competente e che comunque aveva superato il termine di 90 giorni rispetto alla data di esercizio dell’azione disciplinare (Ricorso n.35/2016- 11.7.2016) Utile richiamare infine la decisione della Suprema Corte di Cassazione per la portata contenutistica del principio secondo cui la deliberazione della sentenza costituisce solo una parte del procedimento di formazione della decisione, mentre salvo casi particolari, è la pubblicazione che rende ufficiale la consegna della sentenza, le attribuisce giuridica esistenza nel mondo esterno e la rende irretrattabile; infatti la deliberazione della sentenza è un atto meramente interno e acquista efficacia esterna per effetto del suo deposito, contestualmente attestato dal cancelliere, che attribuisce ad essa l'efficacia di certezza pubblica (Cass.n.17297 del 2016 che richiama Cass.n. 12573 del 1991).

Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 024/CFA del 11 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 44 del 21.12.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO SIG. V. E. M. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 18 E AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS COMMA 1 E 8, COMMI 1, 2 E 4 C.G.S., IN RELAZIONE ART. 21, COMMI 2 E 3 DELLE NOIF E ALL’ART. 19 DELLO STATUTO FEDERALE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3667/705PF15-16 GT/SDS DELL’11.10.2016 (FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ AS VARESE 1910 SPA)

Massima:priva di pregio l’eccezione di estinzione del giudizio. Il termine di sessanta giorni di cui all’art. 34 bis, comma 2, CGS, decorre, all’evidenza, dal deposito dei motivi del ricorso e non già, ovviamente, dal suo mero preannuncio.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Seconda: Decisione n. 51 del 12/07/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale di Appello della F.I.G.C., Sezioni Unite (disp. C.U. n. 103/CFA del 10 febbraio 2017 e motivazioni C.U. n. 112/CFA del17 marzo 2017), con la quale, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, è stata rideterminata in mesi 21 la sanzione dell’inibizione comminata al dott. Pastore Vincenzo, già presidente del Comitato Regionale Campania L.N.D..

Parti: Vincenzo Pastore/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Con il secondo motivo, il ricorrente sostiene l’estinzione dell'azione disciplinare e, sostanzialmente, la nullità della decisione di Appello, sia perché il dispositivo è stato pubblicato il 10 febbraio 2017, mentre le motivazioni sul CU n. 112/CFA sono del 17 marzo 2017, quindi in violazione del termine di 10 giorni di cui all’art. 34 CGS/FIGC, sia perché, dalla proposizione del reclamo alla data di pubblicazione delle motivazioni, sono decorsi oltre 60 giorni. Il motivo è infondato. Secondo il consolidato orientamento del Collegio, per i giudizi collegiali il momento in cui la decisione è “pronunciata” è quello in cui, all'esito della camera di consiglio, la decisione è stata adottata e sottoscritta (anche solo nel dispositivo) dal Presidente e dal Relatore del collegio giudicante. Costituisce poi un necessario adempimento, immediatamente successivo, quello del “deposito della decisione presso la segreteria che provvede poi alla sua tempestiva comunicazione" (cfr. C.G., Sez. Unite, 11 ottobre 2016, n. 46; id., 22 marzo 2016, n. 13). Nel caso di specie, il dispositivo della decisione è stato pubblicato entro 60 giorni, come previsto dagli artt. 34 bis, comma 2, CGS/FIGC e 38 CGS/CONI. D’altra parte, anche sulla pretesa perentorietà del termine di giorni 10 fissato per la pubblicazione della decisione in forma integrale, il Collegio si è già pronunciato nella decisione n. 49/2016.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite: Decisione n. 42 del 01/06/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 099/CFA del 7 febbraio 2017

Parti: M. M./Federazione Italiana Giuoco Calcio – S. G.– G. S./Federazione Italiana Giuoco Calcio – P. L./Federazione Italiana Giuoco Calcio T. G./Federazione Italiana Giuoco Calcio – A.B./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Occorre, innanzitutto, rigettare, perché infondata, l’eccezione preliminare di estinzione del procedimento per violazione degli artt. 34 e 34-bis del CGS FIGC, per mancato rispetto del termine previsto dal citato art. 34. In base alla giurisprudenza, ormai costante, di questo Collegio di Garanzia (Sezioni Unite, 11 ottobre 2016, n. 46, 22 marzo 2016, n. 13 e, da ultimo, 7 marzo 2017, n. 19), ai fini dell’individuazione del termine per la conclusione dell’azione disciplinare, l’ordinamento federale dà rilievo al momento in cui la decisione conclusiva del procedimento disciplinare o del giudizio di secondo grado è adottata, fermo restando che solo dopo la pubblicazione della pronuncia decorrono i termini per la sua possibile impugnazione. Ne consegue che per i giudizi collegiali “il momento in cui la decisione dell’organo giudicante è pronunciata…è quello in cui, all’esito della camera di consiglio, la decisione è stata adottata e sottoscritta (anche solo nel dispositivo) dal Presidente e dal relatore del collegio giudicante. E da tale data fa fede, fino a querela di falso, la sottoscrizione degli organi giudicanti. Costituisce poi un necessario adempimento, immediatamente successivo, quello del deposito della decisione presso la Segreteria che provvede poi alla sua tempestiva pubblicazione.” Rilevato che, nel caso in esame, la pubblicazione del dispositivo è avvenuta in data 11 novembre 2016 e, quindi, dopo trentacinque giorni dalla proposizione del reclamo (7 ottobre 2016), l’eccezione è infondata e va respinta. Infondata è anche l’ulteriore eccezione preliminare relativa a una asserita violazione dell’art. 32-ter, comma 4, del CGS FIGC da parte del Procuratore Federale per l’attivazione del deferimento a giudizio. Correttamente la sentenza della Corte Federale d’Appello ha ritenuto che il dies a quo per l’esercizio dell’azione, nel caso di compresenza di più soggetti incolpati, debba essere “ancorato con effetto per tutti (perché discendente da un principio di carattere generale) dalla data dell’ultima notifica della chiusura delle indagini effettuate”. Tale conclusione è coerente con la disciplina generale dell’ordinamento processuale civile e, come osservato esattamente, nella sua memoria, dalla FIGC, è in linea con quanto affermato in una fattispecie analoga rinvenibile nel codice del processo contabile dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti (sentenza n. 1/20057QM). Secondo la FIGC, la decorrenza del termine dalla data dell’ultima notifica sarebbe anche più coerente con la volontà del legislatore sportivo di concentrare in un unico procedimento le vicende oggettivamente e/o soggettivamente connesse. La questione è stata risolta da una recentissima sentenza di questo Collegio di Garanzia, che ha ritenuto corretta un’analoga, impugnata pronuncia della Corte Federale d’Appello, quanto all’individuazione di un unico dies a quo per tutti i soggetti coinvolti, coincidente con quello dell’ultima notifica (Sezioni Unite, decisione n. 25/2017 del 7 aprile 2017). “A militare per tale conclusione vi sono vari argomenti di carattere sistematico e teleologico. La fattispecie del deferimento con pluralità di destinatari non è espressamente prevista né dal CGS FIGC che dal CGS CONI; infatti, l’art. 32 ter, comma 4, CGS FIGC si limita a stabilire che il termine per la proposizione del deferimento decorre “dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria”, disciplinando, con ogni evidenza, l’ipotesi di procedimento disciplinare aperto nei confronti di un solo indagato. Non rimane, quindi, che rifarsi ai principi e alle norme generali del processo civile, così come richiamate dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, CGS FIGC e 2, comma 6, CGS CONI. Si ritiene condivisibile il richiamo, da parte della Corte d’Appello Federale, delle norme relative all’iscrizione a ruolo dei giudizi e degli appelli - artt. 165, com. 2, 347 e 369, com. 1, c.p.c. – le quali prevedono la decorrenza del termine dalla data dell’ultima notificazione. Parimenti condivisibile e pertinente è il richiamo, da parte della FIGC, della disciplina processualistica di una fattispecie analoga a quella in esame, ossia la citazione in giudizio della Procura della Corte dei Conti a seguito dell’invito a dedurre. L’art. 67, com. 6, del codice del processo contabile prevede che “Nel caso l’invito a dedurre sia stato emesso contestualmente nei confronti di una pluralità di soggetti, il termine di cui al comma 5 (il deposito dell’atto di citazione, quindi nel caso in esame il deferimento) decorre dal momento del perfezionamento della notificazione per l’ultimo invitato”. “L’individuazione del dies a quo nella data dell’ultima notifica appare anche più coerente con ragioni di ordine logico. Far decorrere il termine con scansioni temporali differenti per ciascun avvisato significherebbe imporre al Procuratore federale di emettere tanti deferimenti per quanti sono gli indagati da mandare a processo. Tale conclusione contrasterebbe con la volontà del legislatore sportivo di concentrare (fatte salve eccezioni) in un unico procedimento le vicende oggettivamente e/o soggettivamente connesse. Ancorare la decorrenza del termine alla data dell’ultima notifica è, quindi, la conclusione più ragionevole e più coerente con i principi e le esigenze del procedimento disciplinare sportivo.” L’11 febbraio 2016 la Procura Federale ha contestualmente emesso nei confronti di tutti gli incolpati l’atto (unico) di CCI, notificato all’ultimo di essi, il Sig. – omissis -, il 13 maggio 2016 (circostanza di fatto non contestata) e, quindi, il deferimento azionato il 30 giugno 2016 deve considerarsi tempestivo.

Massima: Occorre,  innanzitutto, rigettare, perché infondata, l’eccezione preliminare di estinzione del procedimento per violazione degli artt. 34 e 34-bis del CGS FIGC, per mancato rispetto del termine previsto dal citato art. 34. In base alla giurisprudenza, ormai costante, di questo Collegio di Garanzia (Sezioni Unite, 11 ottobre  2016,  n.  46;  22  marzo  2016,  n.  13  e,  da  ultimo,  7  marzo  2017,  n.  19),  ai  fini dell’individuazione del termine per la conclusione dell’azione disciplinare, l’ordinamento federale dà rilievo al momento in cui la decisione conclusiva del procedimento disciplinare o del giudizio di secondo grado è adottata, fermo restando che solo dopo la pubblicazione della pronuncia decorrono i termini per la sua possibile impugnazione. Ne consegue che per i giudizi collegiali “il momento in cui la decisione dell’organo giudicante è pronunciata…è quello in cui, all’esito della camera di consiglio, la decisione è stata adottata e sottoscritta (anche solo nel dispositivo) dal Presidente e dal relatore del collegio giudicante. E da tale data fa fede, fino a querela di falso, la sottoscrizione degli organi giudicanti. Costituisce poi un necessario adempimento, immediatamente successivo, quello del deposito della decisione presso la Segreteria che provvede poi alla sua tempestiva pubblicazione.” Rilevato che, nel caso in esame, la pubblicazione del dispositivo è avvenuta in data 11 novembre 2016 e, quindi, dopo trentacinque giorni dalla proposizione del reclamo (7 ottobre 2016), l’eccezione è infondata e va respinta.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 68/TFN-SD del 27 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.A. + ALTRI - (nota n. 1638/78 pf15-16 SP/gb del 4.8.2016).

Massima: È stata eccepita la estinzione del giudizio per violazione del termine di giorni 60 di cui all’art. 34 bis comma 3 CGS. La norma prevede che “se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso all’Organo giudicante di 2° grado o al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la pronuncia nell’eventuale giudizio di rinvio è di 60 giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento al giudicante, che deve pronunciarsi nel giudizio di rinvio”. L’eccezione è infondata. Nella specie, é pacifico che gli atti del procedimento sono stati restituiti dalla Corte Federale d’Appello a questo Tribunale con nota del 1° febbraio 2017 e che l’avviso di convocazione dei deferiti da parte di questo Tribunale per la riunione del 17 marzo 2017, è stata effettuata il 7 febbraio 2017. La correlazione tra la menzionata norma e la procedura adottata dal Tribunale, conduce verso il pieno rispetto dell’Organo giudicante dei prescritti dettami, dal momento che il dies a quo a cui fare riferimento è il 1 febbraio 2017. Consegue che i termini di cui all’art. 34 bis, comma 3 CGS sono stati rispettati.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite : Decisione n. 19 del 07/03/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, Sezioni Unite, pubblicata nelle motivazioni, con C.U. n. 118/CFA del 4 maggio 2016, con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal medesimo ricorrente V.N., è stata rideterminata, in capo allo stesso, la sanzione della squalifica, nella misura di 3 anni, e dell’ammenda, nella misura pari a € 60.000, 00, per l’asserita violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, relativamente alla gara Monza – Torres del 17/12/2014, nonché dell’art. 7, comma 7, del Codice, relativamente alla gara Torres – Pro Patria dell’11/01/2015; decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, Sezioni Unite, pubblicata nelle motivazioni, con C.U. n. 118/CFA del 4 maggio 2016, con cui, in parziale riforma della decisione di primo grado, è stata irrogata, in capo al ricorrente A.U., la sanzione della squalifica per 4 anni e dell’ammenda pari a € 50.000, 00;

riuniti i ricorsi, aventi entrambi ad oggetto l’impugnazione della medesima decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, di cui al C.U. n. 118/CFA del 4 maggio 2016

Parti: Avv. V. N./Federazione Italiana Giuoco Calcio - A. U./ Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Gli artt. 34 bis CGS FIGC e 38 CGS CONI dispongono che “Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo” a pena di “estinzione del giudizio disciplinare”. Come più volte ribadito da questo Collegio, ai fini dell’individuazione del termine per la conclusione dell’azione disciplinare, l’ordinamento federale dà rilievo al momento in cui la decisione conclusiva del procedimento disciplinare o del giudizio di secondo grado è adottata, fermo restando che solo dopo la pubblicazione della pronuncia decorrono i termini per la sua possibile impugnazione. Ne consegue che “Per i giudizi collegiali, come quello in esame, il momento in cui la decisione dell’organo giudicante è pronunciata – in conformità alle disposizioni sopra indicate - è quello in cui, all’esito della camera di consiglio, la decisione è stata adottata e sottoscritta (anche solo nel dispositivo) dal Presidente e dal relatore del collegio giudicante. E di tale data fa fede, fino a querela di falso, la sottoscrizione degli organi giudicanti. Costituisce poi un necessario adempimento, immediatamente successivo, quello del deposito della decisione presso la Segreteria che provvede poi alla sua tempestiva pubblicazione” (Coll. Gar. CONI, Sez. Un., 11 ottobre 2016, n. 46; conf. Coll. Gar. CONI, Sez. Un., 22 marzo 2016, n. 13). Rilevato che nel caso in esame il dispositivo è stato pubblicato il 7.3.16 e che i reclami sono stati presentati dall’Avv. N. e dal Sig. U. rispettivamente il 7.2.16 e il 5.2.16, se ne desume che la decisione è intervenuta entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di ciascun reclamo, come prescritto dalle citate disposizioni. Ne consegue che i motivi qui esaminati sono infondati. Né può aver alcun effetto invalidante la circostanza, dedotta dal Sig. U., per cui la pubblicazione del dispositivo delle decisioni adottate in occasione della riunione del 26-27 febbraio sarebbe avvenuta “fuori udienza” il 7.3.16, poiché nessuna disposizione prescrive che la pronuncia del dispositivo avvenga in udienza (ipotesi che risulterebbe perfino poco plausibile in presenza di procedimenti disciplinari complessi, con pluralità di parti). Ciò che rileva è che la decisione, con la pronuncia del dispositivo, venga resa nel termine di regolamento. Il che, nel caso di specie, si è puntualmente verificato.

Massima:…con la pubblicazione del dispositivo in data 7.3.16 a fronte della proposizione dei ricorsi il 7.2.16 e il 5.2.16, la pronuncia de qua è da ritenersi avvenuta nel pieno rispetto del termine perentorio sancito dai regolamenti di settore a pena di “estinzione del giudizio disciplinare” (artt. 34 bis del CGS FIGC e 38 del CGS CONI), non potendosi attribuire natura decadenziale al termine di cui all’art. 37, comma 7, del CGS CONI, affidato alla discrezionalità del Presidente per il deposito della motivazione.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite : Decisione n. 14 del 14/02/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello della F.I.G.C., pubblicata con C.U. n. 067/CFA del 5 ottobre 2016, con motivazione depositata in data 28 novembre 2016, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso presentato dal ricorrente avverso la decisione di primo grado, è stata ridotta la sanzione allo stesso irrogata alla sola inibizione di anni tre

Parti: L.D./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: La pronuncia gravata non è stata emessa in violazione del termine di 60 giorni previsto dall’art. 34 bis, comma 2, CGS FIGC….Sul punto è sufficiente replicare che la CFA ha fissato l’udienza entro il termine di conclusione del procedimento e che lo slittamento del dibattimento è stato originato proprio dalla legittima richiesta di rinvio formulata dal difensore del D.i.In tale occasione i Giudici federali hanno fissato la nuova udienza il 5.10.2016, disponendo la contestuale sospensione dei termini, ai sensi degli artt. 34 bis CGS FIGC e 38 CGS CONI. Alla luce di quanto precede, non è revocabile in dubbio che l’udienza sia stata fissata tempestivamente e che il suo rinvio sia dipeso esclusivamente da una giusta esigenza esternata dall’incolpato. Conclusivamente, il mancato rispetto del termine di comparizione, previsto dall’art. 41, comma 1, CGS, può essere oggetto di specifica eccezione, ben potendo la parte processuale, interessata alla spedita celebrazione del giudizio di appello, rinunciarvi, in tutto o in parte, anche implicitamente (e cioè non sollevando la relativa eccezione), senza che ciò si ripercuota sulla legittimità del giudizio.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Seconda: Decisione n. 10 del 30/01/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, di cui al Com. Uff. n. 23/CFA del 4 agosto 2016, con motivazioni di cui al Com. Uff. n. 48/CFA, pubblicate in data 14 ottobre 2016

Parti: Vincenzo Pastore/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il giudizio innanzi al Tribunale Federale Nazionale è tempestivo; sul punto, il Collegio osserva come la cronologia delle udienze svoltesi conferma la ritualità del procedimento. Infatti, il dott. – omissis -e è stato deferito in data 9 marzo 2016; all’udienza del 5 maggio 2016, su espressa richiesta della difesa del ricorrente, la causa è stata rinviata al successivo 26 maggio 2016 con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5, CGS. Così, all’udienza del 26 maggio 2016 la difesa del dott. – omissis - ha chiesto disporsi un rinvio per consentire alla stessa di esaminare la documentazione offerta da parte della Procura Federale; richiesta accolta, con rinvio della causa all’udienza del 23 giugno 2016, con sospensione dei termini ex art. 34, comma 5, CGS. All’udienza del 23 giugno 2016, all’esito della discussione, il Tribunale Federale Nazionale ha trattenuto la causa in decisione, con pubblicazione della stessa il successivo 30 giugno 2016. Ebbene, il Collegio osserva come nel procedimento di primo grado la difesa del dott. – omissis - abbia, per ben due volte, chiesto un rinvio dell’udienza per permettere (in un caso) la presenza del legale del dott. – omissis - e (in un secondo caso) l’esame della documentazione depositata dalla Procura Federale. Va da sé, quindi, che il giudizio è stato sospeso in entrambi i casi per espressa richiesta del dott. – omissis - e che lo stesso, in ogni caso, si sia concluso tempestivamente, così come previsto dalle disposizioni che regolano il rito.

Massima: Per quanto riguarda, poi, il giudizio innanzi alla Corte Federale d’Appello, si osserva quanto segue. Il dies ad quem per stabilire la tempestività o meno del giudizio di secondo grado è quello della pubblicazione del dispositivo e non, come eccepito dalla difesa del dott. Pastore, quello della pubblicazione delle relative motivazioni. Sul punto, la giurisprudenza di codesto Collegio è oramai consolidata: «per i giudizi collegiali, come quello in esame, il momento in cui la decisione è ‘pronunciata’ – in conformità alle disposizioni sopra indicate – è quello in cui, all’esito della camera di consiglio, la decisione è stata adottata e sottoscritta (anche solo nel dispositivo) dal presidente e dal relatore del collegio giudicante. Costituisce poi un necessario adempimento, immediatamente successivo, quello del deposito della decisione presso la segreteria che provvede poi alla sua tempestiva comunicazione» (Sezioni Unite, n. 46, dell’11 ottobre 2016 e n. 13, del 22 marzo 2016).

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite : Decisione n. 62 del 13/12/2016 – www.coni.it

Decisione impugnata: decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, adottata a Sezioni Unite in data 19 aprile 2016 e pubblicata, in motivazione, con C.U. n. 010/CFA del 22 luglio u.s., che ha irrogato, in capo al ricorrente, la sanzione dell'inibizione per 5 anni, con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, più l'ammenda pari ad € 50.000,00

Parti: F. A. A./Federazione Italiana Giuoco CalcioG. L. I./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: L'art. 34 bis, comma 5, del C.G.S. della F.I.G.C. prevede che “ il corso dei termini di estinzione è sospeso nelle ipotesi previste dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI". A mente dell'art. 38 del C.G.S. CONI, in particolare, "il corso dei termini è sospeso: a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato ... si trova in stato di custodia cautelare...; d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpalo o del suo difensore".   Nel caso dì specie, come ha correttamente sottolineato la Federazione resistente, la Procura Federale ha esercitato l'azione disciplinare con atto di deferimento in data 28.7.2015; all'udienza dell'11.8.2015, su istanza di stralcio presentata dalla parte, in quanto "impossibilitato a partecipare al dibattimento per essere al momento sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari", il Tribunale Federale Nazionale ha rinviato la trattazione a nuovo ruolo con sospensione dei termini, ex art. 34 bis C.G.S.; alla successiva riunione del 19.10.2015 il Tribunale Federale ha disposto un ulteriore rinvio, sempre su richiesta dell'incolpato, al fine di provvedere sull'istanza di ricusazione; l'udienza del 4.2.2016 è stata, poi, rinviata, a causa di un impedimento del difensore dell'A., al 17.3.2016; in data 24.3.2016, infine, il Tribunale Federale Nazionale ha pubblicato la propria decisione. 11.3.- Non vi è dubbio, pertanto, che – avendo il Tribunale Federale Nazionale sempre legittimamente sospeso il procedimento su richiesta dell'incolpato e/o per l'impossibilità dello stesso o del suo difensore di essere presente in udienza – il giudizio di primo grado si è svolto nel rispetto del termine di 90 giorni previsto dalla normativa di settore.

Massima:…. i 90 giorni previsti per la conclusione del giudizio di primo grado devono farsi decorrere dall’atto di deferimento (del 6 ottobre 2015) e non dall’atto di conclusione delle indagini (del 6 agosto 2015 o del 21 luglio 2015), né dall’atto di separazione del fascicolo in data 28 luglio 2015.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.037/TFN del 06 Dicembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (98) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.F. (Dirigente della Società ASD Virtus Cesena 2010), Società AC CESENA Spa e ASD VIRTUS CESENA 2010 - (nota n. 5029/827 pf14-15 AA/mg del 20.11.2015).

Massima: Il TFN proscioglie i deferiti perché non può ritenersi comprovato ogni oltre ragionevole dubbio il comportamento antiregolamentare posto in essere dall’allenatore che ha dato origine al presente deferimento in quanto, questi essendo stato giudicato dalla CD del Settore Tecnico, tale decisione è stata annullata dal Collegio di Garanzia che ha dichiarato l’estinzione del procedimento disciplinare ex art. 34 bis CGS.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.035/TFN del 30 Novembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (79) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.G., M.M. - (Fallimento AS Lucchese Libertas 1905 Srl) - (nota n. 3182/889 pf11-12 GT/sds del 29.9.2016).

Massima: Deve, affermarsi che il termine di novanta giorni, posto a tutela delle anzidette esigenze di difesa e certezza della posizione dell’incolpato, comincia a decorrere dall’avvio originario dell’azione disciplinare, cioè dal primo atto con cui formalmente viene elevata l’accusa. L’errata individuazione, da parte della Procura del giudice cui deferire l’accusato non può determinare un allungamento dei termini previsti per la definizione del procedimento proprio in ragione della funzione garantistica cui detti termini sono preordinati. Alla luce del ragionamento sin qui condotto, deve, quindi, conclusivamente affermarsi che il termine di novanta giorni per l’emissione della decisione, di cui agli artt. 34 bis CGS F.I.G.C. e 38 CGS CONI, deve considerarsi perentorio a garanzia del soggetto incolpato, decorrendo dalla data del primo atto di esercizio dell’azione disciplinare. Dopo alcuni tentennamenti della giurisprudenza endofederale, si va affermando l’orientamento che può ritenersi consolidato alla luce anche della recentissima decisione n.58/2011 del 21 novembre 2016 del Collegio di Garanzia del Coni che, su fattispecie analoga a quella in esame, ha testualmente rilevato che “..non è meritevole di condivisione la decisione della Corte Federale d’Appello secondo la quale il dies a quo deve individuarsi non nel momento di esercizio dell’azione disciplinare, ma in quello diverso nel quale viene trasmesso il fascicolo al giudice competente. Ratio della norma non è, infatti, quella di consentire all’organo giudicante un tempo adeguato per la valutazione della vicenda sottoposta al suo esame, bensì quella di garantire e tutelare l’accusato, assicurando il suo diritto a non rimanere soggetto alla possibilità di essere sottoposto a sanzione per un tempo indeterminato. D’altra parte, la stessa Corte Federale d’Appello, con decisione assunta a Sezioni Unite (C.U. n. 63/CFA 28 maggio 2015), ha, sul punto, espressamente statuito che “è evidente che le inequivoche e innegabili esigenze di certezza dei tempi di definizione dei procedimenti disciplinari, e nel contempo di sollecita definizione degli stessi, perdono di significato ove non sia individuato con certezza il dies a quo per il decorso del termine di 90 giorni. Non sussistono dubbi che detto termine iniziale, che la disposizione riferisce alla data di esercizio dell’azione disciplinare, sia da individuare nella data in cui la Procura Federale deferisce con proprio formale atto al Tribunale il soggetto incolpato. La Corte è dell’avviso che il termine, allo stato, e quindi con riguardo alla normativa vigente, decorre dall’esercizio dell’azione disciplinare, sia detto esercizio validamente operato o meno. La finalità di garanzia del soggetto accusato, cui la disciplina dei termini prevista dagli artt. 34 bis CGS F.I.G.C. e 38 CGS CONI risponde, nonché la natura perentoria di tali termini, verrebbe irrimediabilmente travolta nel caso in cui si dovesse ritenere che il dies a quo per il decorso del termine dei 90 giorni potesse ricominciare a decorrere nuovamente in ragione della circostanza che l’esercizio dell’azione disciplinare non sia stato validamente operato dalla Procura. Ciò, come detto, contrasterebbe sia con l’interpretazione letterale delle norme in questione sia con la ratio legis sottesa alle stesse, rendendo così impossibile prevedere la durata del procedimento e il tempo di assoggettamento dell’incolpato allo stesso.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 041/CFA del 05 Ottobre 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CFA del 28 Novembre 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 4/TFN del 20.7.2016

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DEL SIG. D.L. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI ANNI 3 E MESI 6; - AMMENDA DI € 60.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS E 7 COMMA 1, 2, 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GALLIPOLI/REAL MARCIANISE DEL 17.5.2009 – (NOTA N. 10406/498 PF13-14 AM/SP/MA DEL 31.3.2016)

Massima: Il rinvio dell’udienza da parte della Corte per il mancato rispetto del termine dei 20 giorni liberi per la comparizione in udienza, previsto dall’art. 41, comma 1, C.G.S., applicabile anche al giudizio di appello ai sensi del successivo art. 42 non incide sui termini di estinzione del procedimento, rimanendo il periodo integralmente sospeso….Il rinvio dell’udienza dibattimentale è stato correttamente disposto per garantire il rispetto dei termini a difesa dell’incolpato, assicurando, al tempo stesso, anche la pienezza del contraddittorio con la Procura Federale in ordine alla valutazione di ogni possibile eccezione riguardante l’asserita estinzione del procedimento. Occorre allora stabilire se effettivamente il procedimento si sia estinto, come ritenuto dal reclamante, per non essersi il giudizio di appello conclusosi nell’indicato termine di sessanta giorni o se, piuttosto, non debba trovare applicazione la disciplina della sospensione del decorso dei termini, prevista dall’art. 34-bis, comma 5, del CGS: “5. Il corso dei termini di estinzione è sospeso nelle ipotesi previste dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, fatta salva la facoltà del Collegio giudicante di disporre la prosecuzione del procedimento disciplinare.” Al riguardo, occorre considerare due argomenti essenziali, anche prescindendo da ogni possibile approfondimento in ordine alla necessità di individuare altre ipotesi di sospensione obbligatoria o facoltativa dei termini di conclusione del procedimento disciplinare non espressamente contemplati dalle norme federali e dal codice di giustizia sportiva, ma ricavabili dal complesso del sistema. A tale ultimo proposito, infatti, il Collegio ritiene che sia quanto meno dubbio il postulato interpretativo da cui muove l’affermazione della difesa del reclamante, secondo cui, nell’art. 34-bis, vi sarebbe una tassativa previsione delle cause di sospensione dei termini di durata del procedimento disciplinare. Infatti, diversamente da quanto affermato dalla difesa, la formulazione letterale della norma potrebbe anche condurre alla conclusione secondo la quale, in via di interpretazione sistematica e teleologica, possano rinvenirsi nell’ordinamento altri casi in cui i termini del procedimento devono essere sospesi od interrotti (per esempio, per il compimento di attività istruttoria indispensabile). Tale esito potrebbe essere ricavato, sul piano logico e sistematico, dalla regola generale espressa dal comma 5 dell’art. 34-bis: se il collegio giudicante ha sempre il potere discrezionale di disporre la prosecuzione del giudizio anche in presenza di una causa di sospensione, se ne dovrebbe ricavare, a contrario, il simmetrico principio in forza del quale il giudice è ugualmente titolare del potere di disporre la sospensione del processo (e dei relativi termini di estinzione) in presenza di particolari ragioni obiettive (quali, appunto, l’esigenza di rispettare il diritto di difesa dell’incolpato), ancorché queste non siano analiticamente elencate dalla norma codicistica (la quale avrebbe il solo scopo di indicare le fattispecie esemplificative di maggiore occorrenza pratica). Ma, anche mettendo da parte questi profili di carattere generale, occorre considerare, in primo luogo, che, nelle vicenda procedimentale in esame, l’udienza dibattimentale è stata indiscutibilmente fissata nel termine previsto di sessanta giorni (con un atto di impulso del giudizio che ne ha impedito l’estinzione) e che il suo rinvio è dipeso unicamente da un rilievo formulato dalla difesa della parte. In tale quadro fattuale, a nulla rileva la circostanza che, in astratto, il rispetto dei termini dilatori a tutela delle parti avrebbe potuto essere rilevato anche di ufficio. Il codice di giustizia sportiva del CONI, infatti, nel citato art. 38, comma 5, lettera d), non distingue espressamente i casi in cui la richiesta di rinvio formulata dall’incolpato dipenda dall’esigenza di rispettare una disposizione procedurale da quelli in cui, invece, il differimento sollecitato dalla parte sia giustificato da ragioni meramente soggettive (istanze istruttorie, o riguardanti un impedimento personale della parte o del suo difensore). Osserva infatti la Corte Federale che il mancato rispetto del termine di comparizione previsto dall’art. 41, comma 1, C.G.S. può essere oggetto di specifica eccezione, ben potendo la parte processuale interessata alla spedita celebrazione del giudizio di appello rinunciarvi, in tutto o in parte, anche implicitamente (e cioè non sollevando la relativa eccezione), senza che ciò si ripercuota sulla legittimità del giudizio. Trattandosi quindi di termine a cui l’incolpato può rinunciare, anche la decisione della parte che, valutate le proprie esigenze difensive, ritenga di eccepirne la violazione, provocando, così un rinvio dell’udienza al fine di poter usufruire integralmente dell’ordinario termine di comparazione va opportunamente ricondotta, sul piano testuale e sistematico al caso previsto dall’art. 38, comma 5, lettera d), del C.G.S. del CONI, nella parte in cui prevede il rinvio del procedimento disciplinare. Del tutto legittima è pertanto la decisione con la quale la Corte Federale, nel disporre il rinvio dell’udienza al 5.10.2016, ha contestualmente disposto la sospensione del termine di cui all’art. 34 bis, comma 2, del CGSe, per conseguenza, nessuna estinzione del procedimento di primo grado si è dunque verificata nel caso di specie. Ma vi è un ulteriore e decisivo argomento che conduce, parimenti, alla sicura esclusione della prospettata estinzione del presente giudizio di appello. Come ampiamente illustrato in narrativa, il deferimento all’origine del presente giudizio si innesta in un complesso procedimento penale, per gravi fatti di criminalità organizzata, che coinvolge una pluralità di imputati e molteplici episodi delittuosi, ancora pendente, come ricordato anche dalla parte reclamante. Pertanto, nel caso di specie, si applica la puntuale previsione del CGS del CONI (art. 38, comma 5, lettera a), secondo la quale i termini sono in ogni caso sospesi quando per lo stesso fatto pende un procedimento penale (“se per lo stesso fatto è stata esercitata l’azione penale, ovvero l’incolpato è stato fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo restando che l’azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall’azione penale relativa al medesimo fatto”). È evidente la ratio della norma del codice di giustizia sportiva: l’esigenza della sollecita conclusione del procedimento disciplinare, tanto più avvertita nella fase di impugnazione (alla base delle regole sull’estinzione del procedimento), deve sempre coordinarsi con i tempi della giustizia ordinaria, ferma restando la tendenziale autonomia dei tuoi processi. In questo senso, la pendenza del procedimento penale è considerata dall’ordinamento sportivo come idonea a imporre un possibile “rallentamento” del procedimento disciplinare, impedendo il decorso dei termini di estinzione, ma lasciando sempre ferma la facoltà per il giudice sportivo che procede di portare comunque avanti la fase del giudizio in corso. La causa di sospensione, quindi, incide direttamente sui termini di conclusione del procedimento, senza però ostacolarne lo svolgimento, come è avvenuto nel presente giudizio, anche nella fase di appello. Ne deriva, in conclusione, che il breve rinvio dell’udienza dibattimentale, correttamente disposto per tutelare il diritto di difesa delle parti, non ha inciso sul decorso dei termini per la estinzione del giudizio di appello.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Seconda: Decisione n. 58 del 21/11/2016www.coni.it

Decisione impugnata: decisione della Corte d’Appello FIGC, di cui al C.U. n. 141/CFA del 16 giugno 2016

Parti: Luigi Piangerelli/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il procedimento disciplinare di primo grado va dichiarato estinto, perché a seguito a seguito dell’eccezione di incompetenza formulata dall’allenatore innanzi al TFN e remissione degli alla Commissione disciplinare, dall’esercizio dell’azione disciplinare alla data della delibera della Commissione sono intercorsi oltre 90 giorni e ciò ai sensi degli artt. 34 bis C.G.S. F.I.G.C. e dell’art. 38 C.G.S. CONI. Va osservato, infatti, che le disposizioni citate dal ricorrente, nel prevedere che tra l’esercizio dell’azione disciplinare e la decisione debba intercorrere un termine non superiore a novanta giorni, sono evidentemente poste a tutela della posizione dell’incolpato. La ratio immanente a tale previsione deve essere infatti individuata nel diritto dell’incolpato a non restare in una situazione di incertezza e a vedere definita la propria posizione entro un termine determinato e ragionevole, termine al quale deve riconoscersi natura perentoria proprio in quanto previsto a tutela e garanzia dell’accusato che, al contrario, resterebbe soggetto indeterminatamente o, comunque, per un tempo eccessivamente lungo all’accusa e alla possibilità di essere sottoposto a sanzione. Vengono in rilievo le fondamentali esigenze di certezza e ragionevole durata dei tempi di definizione dei procedimenti disciplinari, espressamente riconosciute nel CGS (art. 2, co. 3), le quali sarebbero inevitabilmente disattese da un’interpretazione della disciplina di riferimento che consentisse, all’opposto, di lasciare il soggetto accusato in attesa, “sine die”, della decisione.   Le rilevate esigenze di tutela del diritto di difesa dell’incolpato, cui le disposizioni in commento sono preordinate, impongono di individuare quale dies a quo, per il computo del termine, la data del primo atto di esercizio dell’azione disciplinare da parte della Procura, consistita nel deferimento innanzi al Tribunale Federale Nazionale: è questo, infatti, l’atto con il quale è stata elevata, per la prima volta, l’accusa a carico del Sig. – omissis -. Non è meritevole di condivisione la decisione della Corte Federale d’Appello secondo la quale il dies a quo deve individuarsi non nel momento di esercizio dell’azione disciplinare, ma in quello diverso nel quale viene trasmesso il fascicolo al giudice competente. Ratio della norma non è, infatti, quella di consentire all’organo giudicante un tempo adeguato per la valutazione della vicenda sottoposta al suo esame, bensì quella di garantire e tutelare l’accusato, assicurando il suo diritto a non rimanere soggetto alla possibilità di essere sottoposto a sanzione per un tempo indeterminato. D’altra parte, la stessa Corte Federale d’Appello, con decisione assunta a Sezioni Unite (C.U. n. 63/CFA 28 maggio 2015), ha, sul punto, espressamente statuito che “è evidente che le inequivoche e innegabili esigenze di certezza dei tempi di definizione dei procedimenti disciplinari, e nel contempo di sollecita definizione degli stessi, perdono di significato ove non sia individuato con certezza il dies a quo per il decorso del termine di 90 giorni. Non sussistono dubbi che detto termine iniziale, che la disposizione riferisce alla data di esercizio dell’azione disciplinare, sia da individuare nella data in cui la Procura Federale deferisce con proprio formale atto al Tribunale il soggetto incolpato. La Corte è dell’avviso che il termine, allo stato, e quindi con riguardo alla normativa vigente, decorre dall’esercizio dell’azione disciplinare, sia detto esercizio validamente operato o meno”. La finalità di garanzia del soggetto accusato, cui la disciplina dei termini prevista dagli artt. 34 bis CGS F.I.G.C. e 38 CGS CONI risponde, nonché la natura perentoria di tali termini, verrebbe irrimediabilmente travolta nel caso in cui si dovesse ritenere che il dies a quo per il decorso del termine dei 90 giorni potesse ricominciare a decorrere nuovamente in ragione della circostanza che l’esercizio dell’azione disciplinare non sia stato validamente operato dalla Procura. Ciò, come detto, contrasterebbe sia con l’interpretazione letterale delle norme in questione sia con la ratio legis sottesa alle stesse, rendendo così impossibile prevedere la durata del procedimento e il tempo di assoggettamento dell’incolpato allo stesso.   Deve, dunque, affermarsi che il termine di novanta giorni, posto a tutela delle anzidette esigenze di difesa e certezza della posizione dell’incolpato, comincia a decorrere dall’avvio originario dell’azione disciplinare, cioè dal primo atto con cui formalmente viene elevata l’accusa. D’altronde, l’errata individuazione, da parte della Procura - in possesso di tutti gli strumenti necessari all’accertamento della qualifica dell’incolpato - del giudice cui deferire l’accusato non può determinare un allungamento dei termini previsti per la definizione del procedimento proprio in ragione della funzione garantistica cui detti termini sono preordinati. Non può, infatti, ricadere sul Sig. – omissis - l’errore della Procura che lo ha deferito innanzi ad un giudicante sprovvisto di competenza. Alla luce del ragionamento sin qui condotto, deve, quindi, conclusivamente affermarsi che il termine di novanta giorni per l’emissione della decisione, di cui agli artt. 34 bis CGS F.I.G.C. e 38 CGS CONI, deve considerarsi perentorio a garanzia del soggetto incolpato, decorrendo dalla data del primo atto di esercizio dell’azione disciplinare.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 053/CFA del 21 Ottobre 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 057/CFA del 08 Novembre 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 61 del 9.9.2016

Impugnazione – istanza: 1.RICORSO SIG. C.S. AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER MESI 2; - AMMENDA DI € 2.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 2 E 11 C.G.S. E DELL’ART 94 N.O.I.F.

Massima: A seguito di declaratoria di incompetenza pronunciata dal TFN in favore della Commissione disciplinare del Settore Tecnico, il procedimento innanzi a questa si è estinto ex art. 34 bis CGS che prevede che il termine di 90 giorni per la pronuncia della decisione di primo grado decorre dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, ritiene che, nel caso di specie, tale termine iniziale coincide con la data del primo deferimento al T.F.N. come affermato  dalla Corte Federale di Appello – Sezioni Unite– nella riunione del 14.4.2015 (cfr. Com. Uff. n. 63/CFA 2014/2015), che, in un caso analogo, aveva ritenuto che il termine decadenziale previsto dall'art. 34 bis C.G.S., con riguardo alla normativa vigente, decorre dall'esercizio dell'azione disciplinare, cioè dal primo deferimento, che sia validamente o meno operato. Pur nella diversità del caso concreto, dovuta all'esercizio dell'azione disciplinare innanzi a due differenti organi giudicanti, ritiene la Corte che le “inequivoche ed innegabili esigenze di certezza dei tempi di definizione dei procedimenti disciplinari ed, al contempo, di sollecita definizione degli stessi”, che hanno ispirato le nuove norme del codice giustizia sportiva ed alle quali fa riferimento la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, siano presenti anche nella fattispecie oggetto del presente giudizio. Si ritiene, pertanto, conclusivamente, che il termine di decadenza di cui all'art. 34 bis C.G.S. sia maturato, tenuto conto che la data di esercizio dell'azione disciplinare coincide, nel caso di specie, con il (primo) deferimento innanzi al Tribunale Federale nazionale – Sez. Disciplinare.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.027/TFN del 27 Ottobre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (2) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.B. (all’epoca dei fatti Presidente della Società Real Marcianise), R.I. (all’epoca dei fatti calciatore della Società Real Marcianise) - (nota n. 49/498 pf13-14 AM/SP/ma del 1.7.2016).

Massima:Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara estinto il procedimento nei confronti di tutti i deferiti, ai sensi dell’art. 34 bis, comma 1 del CGS. Il computo dei termini previsti per la pronuncia della decisione di primo grado deve necessariamente decorrere dal momento in cui è stato elevato il primo deferimento, trattandosi della identica fattispecie. La rimessione degli atti alla Procura Federale da parte del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, è dipesa, infatti, solo ed esclusivamente da una irregolarità della Procura dovuta al fatto che l’addebito disciplinare contestato ai deferiti (illecito sportivo ex art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, CGS) era diverso e più grave rispetto a quello che era stato invece loro contestato con la comunicazione di conclusione delle indagini (violazione dell’obbligo di denuncia ex art. 7, comma 7, CGS). In considerazione di quanto sopra il presente procedimento, peraltro recante il medesimo numero del precedente (498 pf) – a conferma anche formale della identicità ed unicità del medesimo - deve dichiararsi estinto ex art. 34 bis, comma 1, CGS atteso e considerato che con il nuovo deferimento, sollecitato dal Tribunale, non si è instaurato un nuovo procedimento disciplinare bensì soltanto riformulata l’incolpazione per conformarla alla contestazione contenuta nella comunicazione di conclusione delle indagini. Una semplice riqualificazione che non ha comportato l’apertura di un nuovo e/o diverso giudizio. Ne consegue, in accoglimento delle eccezioni sollevate dai difensori, che il procedimento va dichiarato estinto. Ed invero, ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS tutti i termini previsti nel Codice sono perentori e, come tali, sono insuscettibili di sanatoria. La loro inosservanza è rilevabile altresì d’ufficio, non rientrando gli stessi nella disponibilità delle parti siccome posti a presidio dell’interesse superiore alla celere definizione del procedimento disciplinare e del rapporto dei tesserati con la Federazione. Il caso: Il TFN, con ordinanza accoglieva le eccezioni sollevate dalle difese di alcuni deferiti e pertanto, relativamente alle loro posizioni, rimetteva gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di sua competenza. Il procedimento proseguiva nei confronti degli altri deferiti e si concludeva come da comunicato ufficiale n. 4 (2016/2017). Quindi la Procura Federale, con atto del 1° luglio 2016, deferiva nuovamente i predetti dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare. All’udienza le difese dei soggetti deferiti hanno insistito nella eccezione secondo la quale, stante l’intervenuto decorso del termine massimo di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, coincidente con quella dell’originario deferimento (31 marzo 2016), per la pronuncia della decisione di primo grado, così come espressamente previsto dall’art. 34 bis, comma 1, del CGS, il procedimento in questione si sarebbe estinto.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.027/TFN del 27 Ottobre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (230) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.E.P. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AS Sancolombano), la Società AS SANCOLOMBANO - (nota n. 11944/852 pf14- 15/LG/pp del 29.04.2016).

Massima:Osserva il Collegio che sia la Procura Federale che lo stesso Tribunale hanno ritenuto di poter notificare gli atti di rispettiva competenza presso la sede della Società sportiva, sul presupposto da ritenersi erroneo che le comunicazioni agli interessati potessero essere effettuate in una qualunque delle modalità indicate nell’art. 38, comma 8 del CGS (già in vigore all’epoca dei fatti). Sennonché, le modalità “alternative” cui fa riferimento il citato articolo per le comunicazioni agli interessati non possono essere interpretate nel senso che il legislatore federale abbia rimesso alla discrezionalità insindacabile ed assoluta degli Organi di giustizia la relativa scelta. Coerentemente ai principi ordinamentali, in cui si inserisce l’Ordinamento sportivo, e che guidano pertanto anche l’ermeneutica delle disposizioni di giustizia sportiva, deve ritenersi che ogni qualvolta il deferito elegge domicilio ai fini del procedimento disciplinare e lo comunica formalmente agli Organi della giustizia sportiva, assolvendo all’onere di indicare nel primo atto difensivo l’indirizzo di recapito delle comunicazioni, detti Organi siano tenuti ad effettuare le notifiche secondo le modalità scelte ed indicate dal deferito medesimo. L’alternatività cui fa riferimento l’art. 38 citato attribuisce, dunque, una facoltà agli Organi di Giustizia sportiva che si arresta in presenza della elezione di domicilio fatta dal deferito nel rispetto delle modalità indicate nella norma. Diversamente opinando, si violerebbe frontalmente il diritto di difesa attribuendo agli Organi di giustizia sportiva un potere esorbitante e sproporzionato, lesivo anche del principio costituzionale della parità delle parti. Il caso: Il deferimento è stato formalizzato dalla Procura federale il 21 aprile 2016. Il Tribunale ha notificato gli avvisi di convocazione presso la sede legale della Società sportiva, comunicando la data della riunione per il giorno 23.6.2016. In prossimità della riunione, il difensore dei deferiti comunicò in data 23.6.2016, a mezzo posta elettronica, che le comunicazioni, sia della Procura Federale che del Tribunale, non erano stata effettuate presso il domicilio eletto dai deferiti ai fini del procedimento. Il Tribunale accolse la suddetta istanza e rinviò la discussione del procedimento a nuovo ruolo; successivamente il Tribunale provvedette a rinnovare le notifiche secondo le modalità indicate dai deferiti e per la riunione odierna.

Massima:Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara estinto il procedimento nei confronti di tutti i deferiti, ai sensi dell’art. 34 bis, comma 1 del CGS perché ovviando all’errore di notifica presso il domicilio non eletto dal deferito è decorso il termine di 90 giorni previsto dalla norma. Il caso: Il deferimento è stato formalizzato dalla Procura federale il 21 aprile 2016. Il Tribunale ha notificato gli avvisi di convocazione presso la sede legale della Società sportiva, comunicando la data della riunione per il giorno 23.6.2016. In prossimità della riunione, il difensore dei deferiti comunicò in data 23.6.2016, a mezzo posta elettronica, che le comunicazioni, sia della Procura Federale che del Tribunale, non erano stata effettuate presso il domicilio eletto dai deferiti ai fini del procedimento. Il Tribunale accolse la suddetta istanza e rinviò la discussione del procedimento a nuovo ruolo; successivamente il Tribunale provvedette a rinnovare le notifiche secondo le modalità indicate dai deferiti e per la riunione odierna.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.026/TFN del 27 Ottobre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (230) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.E.P. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AS Sancolombano), la Società AS SANCOLOMBANO - (nota n. 11944/852 pf14- 15/LG/pp del 29.04.2016).

Massima:Osserva il Collegio che sia la Procura Federale che lo stesso Tribunale hanno ritenuto di poter notificare gli atti di rispettiva competenza presso la sede della Società sportiva, sul presupposto da ritenersi erroneo che le comunicazioni agli interessati potessero essere effettuate in una qualunque delle modalità indicate nell’art. 38, comma 8 del CGS (già in vigore all’epoca dei fatti). Sennonché, le modalità “alternative” cui fa riferimento il citato articolo per le comunicazioni agli interessati non possono essere interpretate nel senso che il legislatore federale abbia rimesso alla discrezionalità insindacabile ed assoluta degli Organi di giustizia la relativa scelta. Coerentemente ai principi ordinamentali, in cui si inserisce l’Ordinamento sportivo, e che guidano pertanto anche l’ermeneutica delle disposizioni di giustizia sportiva, deve ritenersi che ogni qualvolta il deferito elegge domicilio ai fini del procedimento disciplinare e lo comunica formalmente agli Organi della giustizia sportiva, assolvendo all’onere di indicare nel primo atto difensivo l’indirizzo di recapito delle comunicazioni, detti Organi siano tenuti ad effettuare le notifiche secondo le modalità scelte ed indicate dal deferito medesimo. L’alternatività cui fa riferimento l’art. 38 citato attribuisce, dunque, una facoltà agli Organi di Giustizia sportiva che si arresta in presenza della elezione di domicilio fatta dal deferito nel rispetto delle modalità indicate nella norma. Diversamente opinando, si violerebbe frontalmente il diritto di difesa attribuendo agli Organi di giustizia sportiva un potere esorbitante e sproporzionato, lesivo anche del principio costituzionale della parità delle parti.Il caso: Il deferimento è stato formalizzato dalla Procura federale il 21 aprile 2016. Il Tribunale ha notificato gli avvisi di convocazione presso la sede legale della Società sportiva, comunicando la data della riunione per il giorno 23.6.2016. In prossimità della riunione, il difensore dei deferiti comunicò in data 23.6.2016, a mezzo posta elettronica, che le comunicazioni, sia della Procura Federale che del Tribunale, non erano stata effettuate presso il domicilio eletto dai deferiti ai fini del procedimento. Il Tribunale accolse la suddetta istanza e rinviò la discussione del procedimento a nuovo ruolo; successivamente il Tribunale provvedette a rinnovare le notifiche secondo le modalità indicate dai deferiti e per la riunione odierna.

Massima:Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara estinto il procedimento nei confronti di tutti i deferiti, ai sensi dell’art. 34 bis, comma 1 del CGS perché ovviando all’errore di notifica presso il domicilio non eletto dal deferito è decorso il termine di 90 giorni previsto dalla norma. Il caso: Il deferimento è stato formalizzato dalla Procura federale il 21 aprile 2016. Il Tribunale ha notificato gli avvisi di convocazione presso la sede legale della Società sportiva, comunicando la data della riunione per il giorno 23.6.2016. In prossimità della riunione, il difensore dei deferiti comunicò in data 23.6.2016, a mezzo posta elettronica, che le comunicazioni, sia della Procura Federale che del Tribunale, non erano stata effettuate presso il domicilio eletto dai deferiti ai fini del procedimento. Il Tribunale accolse la suddetta istanza e rinviò la discussione del procedimento a nuovo ruolo; successivamente il Tribunale provvedette a rinnovare le notifiche secondo le modalità indicate dai deferiti e per la riunione odierna.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.026/TFN del 27 Ottobre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (2) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.B. (all’epoca dei fatti Presidente della Società Real Marcianise), R.I. (all’epoca dei fatti calciatore della Società Real Marcianise) - (nota n. 49/498 pf13-14 AM/SP/ma del 1.7.2016).

Massima: L’eccezione di estinzione del procedimento va accolta. Il computo dei termini previsti per la pronuncia della decisione di primo grado deve necessariamente decorrere dal momento in cui è stato elevato il primo deferimento, trattandosi della identica fattispecie. La rimessione degli atti alla Procura Federale da parte del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, è dipesa, infatti, solo ed esclusivamente da una irregolarità della Procura dovuta al fatto che l’addebito disciplinare contestato ai deferiti (illecito sportivo ex art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, CGS) era diverso e più grave rispetto a quello che era stato invece loro contestato con la comunicazione di conclusione delle indagini (violazione dell’obbligo di denuncia ex art. 7, comma 7, CGS). In considerazione di quanto sopra il presente procedimento, peraltro recante il medesimo numero del precedente (498 pf) – a conferma anche formale della identicità ed unicità del medesimo - deve dichiararsi estinto ex art. 34 bis, comma 1, CGS atteso e considerato che con il nuovo deferimento, sollecitato dal Tribunale, non si è instaurato un nuovo procedimento disciplinare bensì soltanto riformulata l’incolpazione per conformarla alla contestazione contenuta nella comunicazione di conclusione delle indagini. Una semplice riqualificazione che non ha comportato l’apertura di un nuovo e/o diverso giudizio. Ne consegue, in accoglimento delle eccezioni sollevate dai difensori, che il procedimento va dichiarato estinto. Ed invero, ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS tutti i termini previsti nel Codice sono perentori e, come tali, sono insuscettibili di sanatoria. La loro inosservanza è rilevabile altresì d’ufficio, non rientrando gli stessi nella disponibilità delle parti siccome posti a presidio dell’interesse superiore alla celere definizione del procedimento disciplinare e del rapporto dei tesserati con la Federazione.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Seconda Sezione: Decisione n. 49 del 18/10/2016www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale della F.I.G.C., pubblicata, in motivazione, sul C.U. n. 12/CFA del 28 luglio 2016

Parti: Vincenzo Pastore/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: È giurisprudenza costante del Collegio di Garanzia che “per i giudizi collegiali, come quello in esame, il momento in cui la decisione è ‘pronunciata’ – in conformità alle disposizioni sopra indicate - è quello in cui, all’esito della camera di consiglio, la decisione è stata adottata e sottoscritta (anche solo nel dispositivo) dal presidente e dal relatore del collegio giudicante. Costituisce poi un necessario adempimento, immediatamente successivo, quello del deposito della decisione presso la segreteria che provvede poi alla sua tempestiva comunicazione” (così, Coll. Gar. CONI, Sez. Un., 22.3.2016, n. 13; Coll. Gar. CONI, Sez. Un., 11.10.2016, n. 46). Nella specie, il dispositivo è stato pubblicato il 26.5.2016, entro il termine di sessanta giorni dal reclamo (proposto il 19.4.2016)…..Né potrebbe indurre una diversa soluzione la circostanza che l’art. 34, 2° comma, C.G.S.- FIGC preveda che le decisioni “sono depositate entro 10 giorni dalla loro adozione e pubblicate, nella loro integrità, a mezzo di comunicato ufficiale, sul sito internet della Federazione”. Ai fini del rispetto del termine di 10 giorni è sufficiente il deposito della sola motivazione, mentre la successiva pubblicazione integrale a mezzo di comunicato ufficiale non perfeziona la “pronuncia”, ma attiene al, diverso, profilo della divulgazione della stessa.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 023/CFA del 04 Agosto 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 024/CFA del 04 Agosto 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 9/TFN del 29.7.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. F.V. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 8081/611 PF15-16 SP/BLP DEL 10.2.2016

Massima:Non può che concludersi che il termine di 90 giorni, previsto dal più volte menzionato art. 34 bis del C.G.S., ha iniziato irrimediabilmente a decorrere, nel caso che ci occupa, dalla data (25.3.2016) della, seppur erronea, notifica del primo atto di deferimento (e non dalla notifica della comunicazione di conclusione delle indagini come sostenuto, seppure in via alternativa, dal reclamante) e, pertanto, lo stesso era abbondantemente decorso alla data (29.7.2016) della pronuncia oggetto del presente gravame, con conseguente estinzione del procedimento; estinzione, peraltro, che appare inevitabile considerando anche che il TFN, come fatto invece in altre circostanze, nel rimettere gli atti alla Procura Federale non ha nemmeno auto-disposto la sospensione del termine di cui all’art. 34 bis C.G.S. Il caso: Nell’ipotesi in argomento la Procura Federale (per come ammesso dalla stessa nel secondo atto di deferimento) è incorsa in un evidente errore all’atto della notifica del primo deferimento, datato 25.3.2016, essendo stato, lo stesso, notificato ad un indirizzo diverso rispetto a quello dichiarato dal deferito, in sede di audizione. Pertanto, nel caso di specie, ritenere, come fatto da questa Corte con la decisione del 10.6.2016, che il secondo deferimento abbia fatto scattare un nuovo termine di 90 giorni ex art. 34 bis del C.G.S. per la pronuncia della decisione di primo grado significherebbe, proprio, attribuire alla Procura federale quel potere di rinnovare, senza limiti, l’atto di deferimento, al fine di porre rimedio ad un proprio evidente errore; il che deve essere escluso, pena l’evidente vanificazione delle esigenze di garanzia, e di contenimento dei tempi del giudizio in favore dell’incolpato, sottese alla previsione di cui al predetto art. 34 bis C.G.S..

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 142/CFA del 16 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CFA del 04 Agosto 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata:  Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Toscana - Com. Uff. n. 65 del 5.5.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO F.C.D. PIAGGE AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI ANNI 1 E MESI 6 AL SIG. S.R.(ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E CALCIATORE FCD LE PIAGGE); - INIBIZIONE DI ANNI 1 AL SIG. J.C. (ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE E CALCIATORE FCD LE PIAGGE); - INIBIZIONE DI ANNI 2 AL SIG. L.G. (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO FCD LE PIAGGE) PER VIOLAZIONE ART. 1 BIS IN RELAZIONE ART. 12, COMMA 5 E 6 CGS; - AMMENDA DI € 2.500,00 + SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 4 GIORNATE ALLA SOCIETÀ F.C.D. LE PIAGGE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4, COMMA 1 E 2 DEL CGS INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – RIF. N. 924 PF14-15 GC/VDB DEL 23.10.2015

Massima: Considerato che in caso di richiesta dell’applicazione della sanzione ex art. 23 C.G.S. si ha una vera e propria interruzione che fa ripartire il computo dei termini, come ritenuto da recente giurisprudenza; ed altresì che vi è stata una sospensione per un rinvio richiesto congiuntamente dalle parti, e deriva che non v’è stata alcuna violazione dell’art. 34 bis C.G.S.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 121/CFA del 11 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/CFA del 03 Agosto 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 59 del 7.4.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO G.S.D. CASALROMANO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE MESI TRE AL SIG. G.V., NELLA QUALITÀ DI DIRETTORE GENERALE; - AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO TESSERATO, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. ED ALL’ART. 111 N.O.I.F. - NOTA N. 6578/29 PF14- 15/GT/DL DEL 5.1.2016

Massima: Quanto alla pretesa nullità/inesistenza della decisione per la mancanza della sottoscrizione autografa del Giudice di prime cure occorre osservare che a norma del CGS le decisioni degli Organi della giustizia sportiva della FIGC sono depositate entro 10 giorni dalla loro adozione e pubblicate, nella loro integrità, a mezzo di comunicato ufficiale, sul sito internet della Federazione. Alcun riferimento viene fatto alla sottoscrizione del giudice come, al contrario, avviene nel codice di procedura civile (art. 132, comma 3). Ebbene, poiché per il principio di portata generale di cui all’art. 156 c.p.c. non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge, e poiché il CGS non stabilisce affatto che le decisioni degli organi della giustizia sportiva debbano recare la sottoscrizione autografa, né del Presidente del Collegio né del giudice estensore, tanto meno a pena di nullità, l’eccezione dei reclamanti è destituita di fondamento.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 121/CFA del 11 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/CFA del 03 Agosto 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 59 del 7.4.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO G.S.D. CASALROMANO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE MESI TRE AL SIG. G.V., NELLA QUALITÀ DI DIRETTORE GENERALE; - AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO TESSERATO, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. ED ALL’ART. 111 N.O.I.F. - NOTA N. 6578/29 PF14- 15/GT/DL DEL 5.1.2016

Massima: Quanto alla pretesa nullità/inesistenza della decisione per la mancanza della sottoscrizione autografa del Giudice di prime cure occorre osservare che a norma del CGS le decisioni degli Organi della giustizia sportiva della FIGC sono depositate entro 10 giorni dalla loro adozione e pubblicate, nella loro integrità, a mezzo di comunicato ufficiale, sul sito internet della Federazione. Alcun riferimento viene fatto alla sottoscrizione del giudice come, al contrario, avviene nel codice di procedura civile (art. 132, comma 3). Ebbene, poiché per il principio di portata generale di cui all’art. 156 c.p.c. non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge, e poiché il CGS non stabilisce affatto che le decisioni degli organi della giustizia sportiva debbano recare la sottoscrizione autografa, né del Presidente del Collegio né del giudice estensore, tanto meno a pena di nullità, l’eccezione dei reclamanti è destituita di fondamento.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.011/TFN del 03 Agosto 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (90 BIS) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: I.G.(all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AC Tuttocuoio 1957 – San Miniato Srl) - (nota n. 13581/859 pf15-16 SP/gb del 23.5.2015).

Massima: L’art. 34bis del CGS prevede che “Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare”. Dal 4/11/2015 (prima notifica) al 11/1/2016, sono trascorsi 68 giorni ai quali vanno sommati i successivi 66 giorni, calcolati dal 23/5/2016 (seconda notifica) al 28/7/2016, data della odierna riunione. In applicazione del principio statuito dalle Sezioni Unite della Corte Federale di Appello (CU 63/2015) si deve ritenere che sia stato superato il termine massimo di 90 giorni previsto dalla menzionata norma per la pronuncia della decisione di primo grado. Le suddette Sezioni Unite della Corte Federale di Appello hanno, infatti, stabilito che: “E’ tuttavia evidente che le inequivoche e innegabili esigenze di certezza dei tempi di definizione dei procedimenti disciplinari e, al contempo, di sollecita definizione degli stessi ..., perdono di significato ove non sia individuato con certezza il diesa quo per il decorso del ricordato termine di 90 giorni. Non sussistono dubbi che detto termine iniziale, che la disposizione stessa riferisce alla “data di esercizio dell’azione disciplinare”, sia da individuare nella data in cui la Procura Federale deferisce con proprio formale atto al Tribunale il soggetto incolpato. ....... La Corte, tuttavia, è dell’avviso che il termine, allo stato, e quindi con riguardo alla normativa vigente, decorre dall’esercizio dell’azione disciplinare (cioè, ripetesi, dal deferimento), che sia (detto esercizio) validamente o meno operato”. Nel caso di specie il Tribunale aveva rimesso gli atti alla procura con contestuale sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis, comma 5 del CGS, per procedere alla notifica del deferimento presso l’indirizzo corretto.

 

Decisione C.F.A. - Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 109-112/CFA del 19 Aprile 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CFA del 22 Luglio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 53/TFN del 15.2.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL SIG. I.G.L. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 E MESI 7; - DELL’AMMENDA DI € 115.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE ISCRITTO ALL’ALBO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3174/1064BIS PF14-15 SP/MG DEL 6.10.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE AI SIGG.RI: - D.C.D.; - I.G.L., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 3174/1064BIS PF14-15 SP/MG DEL 6.10.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL SIG. D.C.D. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4; - DELL’AMMENDA DI € 80.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA S.P.A., NONCHÉ ALLENATORE ISCRITTO ALL’ALBO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C., SOSPESO ED ISCRITTO ALL’ALBO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3174/1064BIS PF14-15 SP/MG DEL 6.10.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL SIG. A.F.(AGENTE DI CALCIATORI FINO AL 31.3.2015) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5, CON PRECLUSIONE, INFLITTA AL RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 1244/1064 PF 14-15 SP/AC DEL 28.7.2015

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. A.F., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 1244/1064 PF 14-15 SP/AC DEL 28.7.2015

Massima:….infondata è l’eccezione di violazione dell’art. 34 bis, comma 5, CGS e, per l’effetto, anche la correlata domanda di estinzione del procedimento disciplinare per decorso del termine di giorni 90. Ribadisce, il ricorrente D. C., l’eccezione già svolta in prime cure secondo cui la Procura federale avrebbe «inequivocabilmente espresso la propria volontà di esercitare l’azione disciplinare verso l’odierno appellante» già in data 28 luglio 2015 «e non nella successiva data del 6 ottobre 2015», con la conseguenza che «in data 26 ottobre 2015 il procedimento disciplinare a carico del sig. D. D.C. si è estinto». «L’atto di separazione del 28 luglio», si legge, ancora, nel ricorso D. C., «non presenta i crismi della ritualità, va dunque interpretato, e dalla sua lettura – tenuto altresì presente che nel medesimo giorno tutti i soggetti ritenuti concorrenti nell’illecito sono stati attinti da deferimento – non può che ricavarsi la volontà della Procura di esercitare l’azione». Nello stesso senso, anche secondo il ricorrente I. «l’atto di separazione emesso dal Procuratore federale in data 28 luglio 2015 deve intendersi come atto di esercizio dell’azione disciplinare» e, quindi, «i 90 giorni previsti dall'art. 34 bis CGS per lo svolgimento del giudizio disciplinare e per la pronuncia della decisione di primo grado devono farsi decorrere da tale atto e non invece dall’atto di deferimento del 6 ottobre 2015». Osserva, in fatto, questo Collegio. Dopo l’invio dell’avviso di conclusione delle indagini del 21 luglio 2015, risulta che la Procura federale, evidenziando di aver ricevuto apposita autorizzazione dal GIP di Catania, ha comunicato che la richiesta audizione sarebbe avvenuta in data 27 luglio 2015 nei rispettivi domicili dei richiedenti (D.C., c/o «il domicilio dove è attualmente ristretto»; I., c/o il proprio domicilio in S. Gregorio di Catania»). In data 23 luglio 2015, il difensore nominato da I.(nel procedimento disciplinare), premessa la volontà dello stesso «di avvalersi di tale facoltà riservatagli dal CGS e la contestuale 26 assoluta impossibilità a presenziare nella data indicata, in ragione dello status di detenuto in regime di arresti domiciliari», ha chiesto alla Procura federale di «voler posticipare l’audizione». In data 24 luglio 2015, il difensore nominato da D.C. (nel solo procedimento penale) rappresentava l’impossibilità del suo assistito di esercitare compiutamente le proprie facoltà difensive, «essendo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con divieto di comunicazione». Viste le istanze formulate dai predetti difensori, nelle quali si lamentava l’impossibilità di difesa dei rispettivi assistiti per i motivi meglio dedotti nelle relative istanze, il Procuratore federale, con provvedimento in data 28 luglio 2015, pur evidenziando di non condividere le deduzioni difensive, ha disposto, per ragioni di «mera cautela» e di opportunità, la separazione delle posizioni dei due incolpati, «con la formazione di un autonomo fascicolo che prenderà la numerazione 1064 bis». In data 6 agosto 2015 il Procuratore federale, vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 21 luglio 2015, viste le suddette istanze dei difensori di D. C. e I., visto il conseguente provvedimento di separazione del procedimento relativo ai predetti incolpati, ha avvisato gli stessi delle loro facoltà e, segnatamente, della possibilità di nominare difensore di fiducia, chiedere copia degli atti, «presentare memorie o di chiedere di essere sentiti, entro il termine di giorni 20 (venti) dalla notifica del presente avviso». In relazione a tale avviso, non risulta essere pervenuta alcuna richiesta di audizione. Con atto in data 6 ottobre 2015 il Procuratore federale ha, quindi, disposto il deferimento dei sigg.ri D.C. ed I.. Quanto al dato normativo, recita l’art. 32 ter, comma 4, CGS: «Quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore federale, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. In caso di impedimento dell’incolpando che abbia richiesto di essere sentito, o dei suoi difensori, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare una memoria sostitutiva. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all’incolpato e all’organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare». Orbene, questo essendo il quadro documentale e regolamentare di rilievo ai fini della decisione in ordine alla eccezione preliminare qui in esame, non nutre dubbio alcuno, questa Corte, che, nel caso di specie, la stessa sia infondata. Deve, in primo luogo, osservarsi che l’atto di separazione del procedimento in ordine alla posizione degli incolpandi D. C. e I. è sostanziale conseguenza di una formale ed espressa manifestazione di volontà degli stessi e che, correttamente, il Procuratore federale ha deciso di disporre la separazione del procedimento, dando, così, dimostrazione di aver prestato massima attenzione alle esigenze ed alle garanzie difensive dei medesimi, anche nella prospettiva della concreta attuazione dei principi del giusto processo e, segnatamente, del contraddittorio e dell’inviolabile effettivo diritto di difesa. Suscita perplessità, dunque, che gli interessati lamentino, oggi, il suddetto provvedimento o che, dallo stesso, ne vogliano trarre conseguenze di natura estintiva del procedimento. Ciò detto, non può che prendere atto, questo Collegio, che il Procuratore ha formalmente – e per quanto di rilievo ai fini del presente procedimento – esercitato l’azione disciplinare con il deferimento del 6 ottobre 2015. Il provvedimento di separazione adottato dal Procuratore federale non ha e non può avere la natura e la valenza ritenuta dalle suddette menzionate difese: non ne reca il contenuto, non ne rappresenta la volontà, ma, in ogni caso, per espressa previsione normativa, il Procuratore federale «esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio». Peraltro, precisa la medesima norma di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, già sopra riportata, che tale atto di deferimento deve indicare i fatti, le incolpazioni, le norme che si assumono violate, le fonti di prova acquisite e deve, altresì, contenere specifica istanza di fissazione del giudizio 27 disciplinare. Caratteristiche, queste, che non si riscontrano certamente, in alcun modo, nell'atto di separazione del 28 luglio 2015. Pertanto, letto l’art. 34 bis CGS («1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare. […] 4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l'incolpato non si oppone»), considerato che l’azione disciplinare è stata esercitata in data 6 ottobre 2015, visto il provvedimento con il quale il Tribunale federale nazionale ha disposto la sospensione del procedimento e la sospensione dei termini di estinzione del giudizio disciplinare ai sensi dell’art. 34 bis, comma 5, CGS, il procedimento non si è estinto.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.001/TFN del 01 Luglio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (125) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.S. (Presidente e Legale rappresentante della Società S.S.D. Terracina Calcio 1925 a r.l.) - (nota n. 11453/886 pf14-15/LG/pp del 19/04/2016).

Massima: Ai sensi dell’art. 34 bis comma 4 l’inosservanza del precetto, determinante l’estinzione del procedimento, può essere rilevata d’ufficio, se l’incolpato non si oppone, ma in mancanza di siffatta opposizione il deferimento deve essere trattato nel merito. Nel caso in esame il procedimento era estinto.

Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n. 139/CFA del 10 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 146/CFA del 23 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 78/TFN dell’11.5.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DOTT. B.I. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 94, COMMA 1 N.O.I.F. E IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 10 C.G.S. – nota n. 4424/430 pf13-14/AM/ma del 5.11.2015

Massima: Non si ha nel caso in esame la violazione dell’art. 34-bis del codice di giustizia sportiva della F.I.G.C., il quale prevede che il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare. Nella specie, invece, in seguito a diversi rinvii della discussione, la pronuncia è intervenuta ben 188 giorni dopo la data di esercizio dell’azione: la violazione dei termini perentori previsti determinerebbe, a suo dire, l’estinzione dell’azione disciplinare e la nullità della decisione appellata. L’eccezione è priva di fondamento. Infatti, la maggior durata del processo di primo grado si è resa necessaria per lo svolgimento di attività istruttorie (ordinanza pronunciata nella riunione dell’11.2.2016), in larga misura sollecitate dalle difese degli incolpati, dirette a chiarire alcuni aspetti della vicenda, riferiti alla destinazione degli assegni bancari indicati negli atti del procedimento penale da cui è scaturita l’azione disciplinare. Pertanto, nella specie trova applicazione la previsione dell’art. 34, comma 5, lettera b), C.G.S. del CONI, secondo cui “il corso dei termini è sospeso se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell’incolpato, e per tutto il tempo necessario”. Non ha pregio la replica del reclamante, secondo il quale si tratterebbe, in concreto, di accertamenti richiesti dalla difesa degli altri incolpati (avv. Calcagno e Malagnini), per cui il differimento della conclusione del giudizio non spiegherebbe effetti sul procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti. È evidente infatti l’unitarietà dell’azione disciplinare promossa in primo grado e l’inscindibilità dei relativi accertamenti di fatto, tutti originati da una complessa inchiesta correlata a vicende penali che hanno coinvolto tesserati della società Nocerina. Non sarebbe stato opportuno lo “stralcio” della posizione dello – omissis -, peraltro nemmeno richiesta in primo grado.

Massima: Il reclamante sostiene l’estinzione per prescrizione dell’azione disciplinare, ex art. 25 C.G.S. e art. 45 C.G.S. CONI, secondo cui il diritto di sanzionare si prescrive entro il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare la violazione. Anche prescindendo dai rilievi svolti dalla decisione di primo grado, incentrati sul sistema delle fonti della Giustizia Sportiva in ambito CONI e in ambito federale, l’eccezione di prescrizione è infondata, per le ragioni compiutamente illustrate dalla Procura Federale. Infatti, nel caso di specie, in ragione della natura dell’illecito contestato, trova piena applicazione la previsione dell’art. 45, comma 3, lettera b), secondo cui il termine della prescrizione dell’azione disciplinare è quello della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica. Non si può dubitare, infatti, che le violazioni contestate allo – omissis - (e agli altri tesserati) riguardano proprio la scorretta gestione economica dei compensi corrisposti ai dirigenti e ai calciatori della società Nocerina.

 

Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n. 140/CFA del 10 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 140/CFA del 16 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso Settore Tecnico F.I.G.C. - Com. Uff. n. 258 del 2.5.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. T.I. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. – nota n. 8705/515 pf 15-16 SS/us del 24.2.2016

Massima: Il procedimento disciplinare non viene dichiarato estinto per essere decorso il termine di 90 giorni dal deferimento allorquando il primo giudice ha dichiarato la propria incompetenza in favore di altra Commissione competente, riprendendo il suddetto termine a decorrere dal nuovo deferimento innanzi al giudice ritenuto competente. Il termine dettato dall’art. 34 bis CGS è un termine relativo al singolo segmento procedimentale e non all’intero grado di giudizio e ritiene, il Collegio, che il principio secondo cui il giudice di rinvio deve disporre di un “ragionevole lasso di tempo” per la pronuncia non possa che estendersi anche alla fattispecie oggetto del presente procedimento, nella quale vi è stata rimessione degli atti innanzi al Giudice competente a seguito dell’eccezione di incompetenza sollevata dal deferito davanti al primo organo giudicante. In altri termini, nel caso in cui il giudice proceda all’esame del merito a seguito di dichiarazione di incompetenza da parte del primo adìto organo di giustizia.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.085/TFN del 27 Maggio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (204) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ USD SAN SEVERO - (nota n. 10827/885pf14-15/LG/pp del 07.04.2016

Massima: L’eccezione di improcedibilità sollevata dalla deferita ex art. 34 bis del CGS è meritevole di essere accolta, in quanto un deferimento analogo è stato promosso già in data 2 febbraio 2016 e definito dal questo Tribunale con provvedimento del 7 aprile successivo e sono altresì trascorsi oltre 90 giorni 10 dalla data in cui è stato attivato dalla Procura Federale il summenzionato precedente deferimento

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.068/TFN del 12 Aprile 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:   (155) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.C.(Presidente del C.R. Campania dal 6.11.2000 al 5.12.2012), V.P.(Presidente del C.R. Campania dal 5.12.2012 al 14.09.2015), D.G.J.(Vice Presidente Vicario del C.R. Campania, membro del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza dal 5.12.2012 al 31.8.2015 – dimissionario), G.B.(Vice Presidente del C.R. Campania, membro del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza dal 5.12.2012 al 14.09.2015), P.F.(Presidente del Collegio dei revisori contabili del C.R. Campania dal 5.12.2012), S.C.(Componente Collegio dei revisori contabili del C.R. Campania dal 5.12.2012), D.L.(Componente del Collegio dei revisori contabili del C.R. Campania dal 5.12.2012) - (nota n. 8999/90 pf15-16 SP/gb del 2.3.2016).

Massima: Proprio l’art. 38 n. 5 CGS CONI, invocato dalla difesa del – omissis -, nello stabilire che il corso dei termini di estinzione del giudizio, è sospeso “se per lo stesso fatto è stata esercitata l’azione penale”, conferma anche il principio di assoluta autonomia degli ordinamenti sportivi: “... fermo che l’azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall’azione penale relativa al medesimo fatto”. La Corte d’Appello Federale a Sezioni Unite, poi – con specifico riferimento all’ordinamento calcistico - ha affrontato, in via generale e in modo assai approfondito, questa questione, non mancando di precisare come – alla luce della assoluta autonomia degli ordinamenti sportivi - diverse siano anche le esigenze di certezza probatoria sottese al processo penale, da cui derivano conseguenze di assoluta gravità, e al processo sportivo, la cui prioritaria esigenza di speditezza impone e consente un grado di pregnanza probatoria inferiore (CGF, S.U., 21.08.2012, in C.U. n. 037/CGF). Nel caso che ci occupa non vi è - comunque, e sotto più profili – alcun motivo per disporre la sospensione del processo in attesa degli esiti del procedimento in corso avanti la Procura della Repubblica di Napoli. Anzitutto il procedimento riguarda esclusivamente il responsabile amministrativo del C.R. campano – omissis - - autore materiale e unico responsabile (allo stato degli atti) delle condotte di appropriazione indebita perpetrate per anni in danno del C.R. – e, dunque, fatti sostanzialmente diversi da quelli di omessa vigilanza e violazione di procedura amministrativa qui contestati agli incolpati. Inoltre - e anche in dipendenza della diversità tra imputazione penale e odierne incolpazioni – è logico presumere che le indagini svolte e svolgende dalla Procura e dalla Polizia Giudiziaria, non investiranno – se non del tutto tangenzialmente – le posizioni e le condotte degli incolpati. Infine – e in via assorbente – le circostanze fondamentali che qui interessano, e, cioè, i reiterati fatti di appropriazione indebita di cui – omissis - si è reso responsabile per quasi 6 anni e le condotte di omessa vigilanza e violazione di procedure amministrative commesse dagli incolpati sono ampiamente provate, risultando, dunque, inessenziale, almeno nell’economia di questo procedimento, ricostruire con maggiore dettaglio e precisione tutte le modalità operative di questo illecito - del quale, peraltro, – omissis - è reo confesso - invero, già descritte, in modo circostanziato, dalla Società di revisione Labet.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 059/CFA del 10 Dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 093/CFA del 31 Marzo 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 63/LND del 6.10.2015

Impugnazione – istanza: 13. RICORSO SIG. E.G.AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 C.G.S. - nota 6187/199pf 14-15/GC/vdb del 18.2.2015 –

Massima: A seguito del giudizio di rinvio disposto dalla Corte, l’azione disciplinare ai sensi dell’art. 34 bis CGS previgente non si estingue nel termine “complessivo” di novanta giorni, utilizzando quindi, per questo secondo giudizio, i termini liberi residuati dal precedente….Il Tribunale Federale Territoriale, nella decisione adottata il 10.9.2015, di cui al Com. Uff. n. 63/LND del 6 ottobre successivo, ha già affrontato la problematica, reputando che la primitiva decisione, di cui al C.U. n. 258/LND del 15.05.2015, ancorché annullata, non poteva ritenersi giuridicamente inesistente e, per l’effetto, essa conservava la sua efficacia quanto alla possibilità di interrompere la decadenza dell’azione disciplinare. Termine interrotto che riprende a decorrere, non nella sua ampiezza residuale ma in quello integrale, decorrente dalla pubblicazione della decisione di annullamento pronunciata dalla Corte Federale di Appello. Al riguardo appare opportuno puntualizzare che la tesi di parte ricorrente appare cedevole soprattutto nel punto in cui pretende di creare una cesura tra due distinti procedimenti, quello di primo grado e quello di rinvio, unendoli in una sorta di continuità che, invece, non può sussistere. Non lo può perché l’art. 34 bis, vecchio testo C.G.S., dispone, con previsione espressa, che la decisione di primo grado deve intervenire entro novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare e che il termine in caso di rinvio per annullamento di quella decisione da parte del Collegio di garanzia dello sport è di sessanta giorni, decorrenti dalla restituzione degli atti. Effettivamente, solo con il nuovo testo si è introdotto il giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte di organo giudicante di 2° grado della FIGC e, ad avviso del ricorrente, questa “nova” sarebbe elemento dimostrativo della volontà di porre una diversa disciplina tra il rinvio prima susseguente solo a giudizio del Collegio di garanzia dello sport e quello, attuale, disposto anche da organo giudicante di appello endofederale. Ma se ciò fosse vero bisognerebbe ammettere che, in precedenza esisteva un vuoto normativo nel caso in cui, come nella specie, il rinvio fosse stato disposto, ex art. 37 C.G.S., dalla Corte federale di Appello; vuoto che non può ammettersi in base al principio che l’ordinamento non conosce fattispecie che sfuggono ad una disciplina normativa. Va invece riconosciuto che, nel caso che precede, deve farsi luogo ad un’interpretazione analogica della norma cosicché, trattandosi di rinvio al primo giudice, trova applicazione la regola, già posta, ossia che questa nuova fase procedurale ha un “tempus deliberandi” proprio, che non può essere quello residuato dal primo giudizio (ancorché il rinvio non sia stato disposto dal Collegio di Garanzia del CONI), ma avente una propria dimensione temporale decorrente dalla pubblicazione della decisione dell’organo giudicante di appello. In questo senso l’ermeneutica induce a ritenere che l’intervento modificativo della norma non può essere assunto quale volontà di introdurre, ex novo, una diversa disciplina ma solo quale espressione di puntualizzazione ed esplicitazione di una regola già esistente, ancorché di derivazione analogica. Diversamente opinando, si dovrebbe accettare che il giudice di rinvio era subordinato, nei suoi poteri di cognizione, all’attività di altro e diverso giudice, ancorché dello stesso grado e che se, per assurdo, il giudizio primigenio si fosse concluso nell’ultimo giorno utile per evitare l’estinzione del procedimento disciplinare, il giudice del rinvio non ne avrebbe avuto alcuno per esercitare la sua funzione. La qual cosa è, in tutta evidenza, inaccettabile. Preso atto, quindi, che il giudizio “a quo” si è celebrato e concluso nei termini di cui al previgente art. 34 bis C.G.S., come integrato da interpretazione analogica, il motivo di censura introdotto dalla difesa non può essere condiviso. Ma la tesi di parte ricorrente non può essere condivisa anche perché non tiene conto che il giudizio di rinvio è, a tutti gli effetti, un “nuovo procedimento” nel quale, posta la preclusione che non può ammettersi una modifica del quadro di contestazione già delineato in precedenza, si perviene ad una originale e non replicante cognizione. Se si ammettesse diversamente, ovvero che esso costituisce un mero “prolungamento” o “appendice” del primo, per assurdo non troverebbe spazio proprio la perplessità del ricorrente circa un possibile “pregiudizio” del nuovo giudice, perché di nuovo giudice non potrebbe parlarsi. Elemento di novità che invece esiste e che la difesa coglie e sottolinea proprio allorché si duole della composizione del “nuovo” collegio, quello del rinvio. Anche per questa via la censura non si dimostra efficace e non può essere accolta.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.052/TFN del 12 Febbraio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (54) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.F.  (delegato alla sicurezza per conto della Società AS Varese Calcio 1910) - (nota n. 5912/668 pf14-15 AM/SP/ma del 14.12.2015).

Massima:

Il deferimento La Procura Federale il 6 ottobre 2015 deferiva a questo Tribunale i Sigg.ri E. L., rappresentante federale antidoping e G. F., delegato alla sicurezza per conto della Società AS Varese Calcio 1910, ai quali contestava la violazione al primo dell’art. 1 bis comma 1 CGS ed al secondo del comma 5 dello stesso articolo, in quanto, nel corso della gara di campionato di Serie B ss 2014 – 2015 Varese - Perugia del 16 novembre 2015, il Lecci, pur non essendo stato designato per il controllo antidoping di tale gara, si tratteneva senza averne titolo all’interno del recinto di gioco e nell’area antistante gli spogliatoi ed il F., presente alla gara nell’espletamento delle proprie mansioni, consentiva l’indebito ingresso del Lecci all’interno del recinto di gioco ed in prossimità degli spogliatoi, pur essendogli noto che non era stato disposto alcun controllo della Commissione antidoping della FIGC, così venendo meno all’obbligo di controllo su di lui incombente. Veniva altresì deferita la Società AS Varese Calcio 1910 per rispondere della violazione dell’art. 4 commi 2 e 3 CGC in conseguenza di quanto ascritto al F.. Questo Tribunale, con decisione pubblicata sul CU n. 41 del 4 dicembre 2015, accoglieva il deferimento limitatamente alla posizione del Lecci e della Società Varese Calcio 1910, a cui infliggeva rispettivamente la inibizione di gg. 30 (trenta) e l’ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila) e, nel contempo, rimetteva gli atti alla Procura Federale affinchè fosse rinnovato il deferimento a carico del F. perché quest’ultimo era stato erroneamente indicato come F. D. anziché come F.G.. Siffatta decisione non risultava impugnata e costituiva, pertanto, cosa giudicata. Il dibattimento La Procura Federale, con atto del 14 dicembre 2015, ha rinnovato il deferimento a carico di G.F., al quale ha reiterato la violazione contestata nel precedente procedimento. Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento in una alla inibizione a carico del F. di gg. 30 (trenta). Il F. non è comparso, né ha fatto pervenire a questo Tribunale scritti difensivi. I motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue. Ai sensi dell’art. 34 bis CGS le decisioni dell’Organo di giustizia sportiva devono essere assunte nel termine, di natura perentoria, di gg. 90 (novanta) decorrente dalla data di esercizio dell’azione disciplinare. L’inosservanza del precetto è rilevabile d’ufficio e non necessita dell’eccezione di parte. Nel caso in esame risulta che l’azione disciplinare è stata esercitata il 6 ottobre 2015, data del deferimento iniziale, per cui il suddetto termine, ove rapportato alla data della riunione odierna, coincidente con quella della eventuale decisione, non è rispettato. Il che comporta la estinzione del procedimento. P.Q.M. Dichiara estinto il procedimento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.044/TFN del 15 Dicembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (10) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.M. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Hinterreggio Calcio Srl), Società HINTERREGGIO CALCIO Srl - (nota n. 378/753 pf14-15 SS/fda del 9.7.2015).

Massima: E’ improcedibile il deferimento per estinzione dell’azione disciplinare, atteso che il deferimento di che trattasi era stato già oggetto di discussione nella riunione del TFN in data 14 settembre 2015; in quella sede era stata disposta la restituzione degli atti del procedimento alla Procura federale per la rinnovazione del deferimento una volta individuati i corretti indirizzi cui effettuare la relativa notifica. Per ormai consolidata giurisprudenza di questo Tribunale, il deferimento oggi in discussione deve essere ritenuto improcedibile per mancata pronuncia della decisione di primo grado entro i 90 giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare ex art. 34 bis del CGS. In effetti il deferimento e la relativa azione disciplinare risalgono al 9 luglio 2015: di conseguenza è trascorso il termine indicato dalla normativa sopra richiamata.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite : Decisione n. 67 del 11/12/2015 www.coni.it

Decisione impugnata: decisione emessa in data 23 settembre 2015 (e pubblicata in data 1 ottobre 2015) dalla Corte Federale di Appello a Sezioni Unite presso la F.I.G.C. (C.U. n. 032/CFA 2015/2016), con la quale è stata confermata l'inibizione per 4 mesi comminata dalla Sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale (C.U. n. 3/TNF del 7 luglio 2015)

Parti: Luigi Repace /Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 34 bis C.G.S. e per manifesta illogicità della motivazione nei punti relativi alla mancata declaratoria della estinzione del procedimento disciplinare. Sostiene il ricorrente che la Corte Federale di Appello avrebbe errato nel non dichiarare estinto il procedimento disciplinare atteso che, al caso di specie, non potrebbe applicarsi il termine ulteriore per il giudizio di rinvio che l'art. 34 bis C.G.S. prevede solo nel caso in cui la decisione di merito sia annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. Segnatamente, considerata come dies a quo la data della pubblicazione della sentenza della Corte Federale di Appello che annullava con rinvio quella del T.N.F. (14 aprile 2015), necessariamente la nuova decisione di primo grado sarebbe dovuta intervenire entro il 26 aprile 2015. Di conseguenza il termine di giorni 90 per la celebrazione del giudizio di primo grado a carico del ricorrente era da considerarsi ampiamente spirato alla data del 7 luglio 2015, quando il T.N.F. si è nuovamente pronunciato. In definitiva il T.F.N. non avrebbe potuto beneficiare di un ulteriore termine stante la tassatività della previsione, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, che stabiliva l'ulteriore periodo di 60 giorni nel solo caso del rinvio disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport. La fondatezza della suesposta tesi sarebbe confermata dal successivo intervento del legislatore sportivo che, con CU 17/A del 17 luglio 2015, ha modificato l'art. 34 bis C.G.S., prevedendo un termine di 60 giorni anche in caso di giudizio di rinvio al primo grado disposto dalla C.F.A. Dunque il giudice di appello, con l’interpretazione data, avrebbe effettuato un intervento additivo sulla norma di cui all’art. 34 bis, in un ambito ove, tuttavia, vige il principio di tassatività omettendo di motivare in ordine agli effetti della successione nel tempo di norme e sulla necessità di applicare la legge antecedente alla novella del luglio 2015, in quanto più favorevole all'incolpato. Il motivo è infondato. Il ricorrente invoca l'art. 34 bis nel testo previgente alla modifica del comma 3 intervenuta nel luglio 2015; tale norma, non prevedendo nulla in ordine ad eventuali termini in caso di giudizio di rinvio disposto dall'Organo giudicante di secondo grado, sarebbe da interpretare a suo dire nel senso che il giudice di primo grado, in sede di rinvio disposto dal giudice di appello, disporrebbe soltanto della frazione residua dei 90 giorni assegnati dalla norma per la celebrazione di tale grado del giudizio. Il Collegio condivide l’impostazione data dalla C.F.A., con motivazione adeguata e sufficiente, secondo cui, anche nella disciplina previgente, il provvedimento di annullamento con rinvio al giudice di primo grado, travolgendo la decisione annullata e l'intero procedimento, determina la nuova decorrenza del termine. Il giudice di appello ha fatto applicazione dell'art. 37, comma 4, C.G.S. il quale stabilisce che la C.F.A. "se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di prima istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione, per l'esame del merito". Come correttamente osservato dalla C.F.A., la restituzione al primo giudice presuppone o che questi non abbia provveduto ad esaminare il merito, avendo ritenuto decisiva una questione pregiudiziale, o che l'esame del merito debba essere replicato nel rispetto del principio del contraddittorio. Il Collegio giudica in linea con i principi dell’ordinamento ritenere che, laddove il giudice di primo grado debba provvedere per la prima volta, ovvero riprovvedere all'esame del merito, il processo debba potersi svolgere in un tempo ragionevolmente adeguato alle attività da compiere. Diversamente opinando si finirebbe nel paradosso che, ove il primo processo di primo grado abbia utilizzato gran parte del segmento temporale fissato dalla norma, il giudizio di rinvio – ossia quello destinato a rendere effettivamente giustizia all’incolpato – debba svolgersi nella frazione residua che potrebbe consistere anche in pochi giorni o, addirittura, in nessuno. In definitiva, nel regime del previgente testo dell'art. 34 bis C.G.S., il periodo di tempo per celebrare il giudizio di rinvio non poteva che coincidere, in assenza di diversa previsione, con il periodo di 90 giorni stabilito per la pronuncia della decisione di primo grado. Non può essere condiviso l’assunto del ricorrente secondo cui l’intervento del legislatore sportivo, effettuato medio tempore sull’art. 34 bis in discorso, confermerebbe la fondatezza della sua tesi difensiva: sostiene, infatti, il ricorrente che il suo caso, o meglio la censura sul punto svolta nel suo ricorso, avrebbe fatto scuola tanto che il legislatore si sarebbe avveduto del vuoto normativo e sarebbe immediatamente corso ai ripari. Tale assunto, pur suggestivo, è privo di fondamento. Ciò da una parte perché, come già rilevato, la tesi propugnata dal ricorrente contrasta con i principi immanenti all’ordinamento per i quali qualunque processo deve svolgersi in tempi “ragionevoli”, dovendosi riferire tale aggettivo non soltanto alla necessità di evitare tempi tanto lunghi da privare di utilità concreta la decisione, ma anche alla esigenza che il giudice disponga del tempo minimo funzionale agli accertamenti necessari per pervenire ad una decisione che renda realmente giustizia. Dall’altra perché, come correttamente ha ritenuto la C.F.A., l'integrazione apportata dal legislatore sportivo al testo dell'art. 34 bis (Com. Uff. n. 17/A del 17 luglio 2015), non è stata mossa da un intento additivo, ossia dalla esigenza di colmare un vuoto normativo, quanto, piuttosto, dalla avvertita necessità di uniformare il termine per la celebrazione del giudizio di rinvio davanti al primo giudice (sessanta giorni) indipendentemente dall'identità dell'Organo giudicante che tale rinvio operi (Giudice endofederale di secondo grado o Collegio di Garanzia dello Sport).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.040/TFN del 04 Dicembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (33) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.F.(all’epoca dei fatti dirigente con poteri di rappresentanza della Società US Triestina Spa), L.P. (all’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC) - (nota n. 2532/488 pf12-13 SP/GT/dl del 16.9.2015).

Massima: Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, ritiene fondata l’eccezione formulata in via preliminare dal difensore della deferita, di improcedibilità del deferimento per mancata pronuncia della decisione di primo grado entro i 90 giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare ex art. 34 bis del CGS. In effetti il deferimento e la relativa azione disciplinare risalgono al 15 Giugno 2015, e di conseguenza è trascorso il termine indicato dalla normativa sopra richiamata. Tale eccezione è rilevabile d’ufficio.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 004/CFA del  16 Luglio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 054/CFA del 27 Novembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 22/TFN – Sez. Disc. del 09.12.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO PARMA F.C.AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 E AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA EX ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. VIGENTE; - INIBIZIONE PER MESI 2 E AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. T.G., PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S., E DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. A), PARAGRAFO VI, N.O.I.F.; - INIBIZIONE PER MESI DI 2 E AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. P.L. PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1, E 8, COMMA 1, C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 2750/43PF14-15/SP/BLP DEL 30.10.2014) -

Massima: La Corte dichiara estinto il procedimento perché non riassunto dalla società, a seguito del fallimento, entro 3 mesi dal provvedimento di interruzione emesso dalla stessa Corte

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.024/TFN del 01 Ottobre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (242) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.F.  (all’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC) - (nota n. 12876/336 pf14-15 SP/blp del 30.6.2015).

Massima: Devesi premettere come il CGS del Coni e il CGS di questa Federazione abbiano statuito la indipendenza dell’azione disciplinare da ogni altro procedimento giudiziario, stabilendo, da un lato, che – in presenza di specifici fatti, nel novero dei quali è ricompreso “l’esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto” – resta sospeso il corso dei termini di estinzione del giudizio, ma, dall’altro, che “l’azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall’azione penale relativa al medesimo fatto” (art. 38.5 a)), e ribadendo come - ferma la sospensione dei termini disposta dalla norma di cui sopra – sia sempre “fatta salva la facoltà del Collegio giudicante di predisporre la prosecuzione del procedimento preliminare” (art. 34 bis. punto 4 CGS FIGC). La ratio di questo distinguo – tra sospensione dei termini e sospensione del procedimento – risiede, con tutta evidenza, da un lato, nella esigenza di acquisire, nel corso del procedimento disciplinare, le risultanze naturalmente più approfondite dell’eventuale processo penale in corso per il medesimo fatto, anche al fine di non dar luogo a un contrasto di giudicati in punto di fatto, dall’altro, nella autonomia e diversità dei precetti sostanziali dei due ordinamenti, e nella correlata possibilità che un fatto identico - e identicamente accertato - giudicato come penalmente irrilevante, sia invece sanzionabile alla stregua delle regole del diritto sportivo. In buona sostanza, ove vi sia incertezza nell’accertamento dei fatti, è opportuno avvalersi dei più approfonditi accertamenti svolgibili all’interno del procedimento penale, ma ove il fatto sia sostanzialmente incontroverso, il giudizio sportivo resta del tutto indipendente da quello penale. Alla luce delle considerazioni che precedono, è evidente, come nella specie – avendo il – omissis - ammesso l’invio degli sms di cui è deferimento, e non dedotto altre circostanze di fatto rilevanti ai fini del decidere – l’odierno procedimento possa proseguire senza attendere gli accertamenti e la decisione del giudizio penale pendente a carico del deferito ai sensi dell’art. 660 c.p.

 

Decisione C.F.A.- Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 029/CFA del 24 Settembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 032/CFA del 01 Ottobre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 3/TFN del 7.7.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. R.L., PRESIDENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) -

Impugnazione – istanza:2. RICORSO SIG. C.M., COMPONENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) –

Impugnazione – istanza:3. RICORSO SIG. E.C., COMPONENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) -

Impugnazione – istanza:4. RICORSO SIG. F.N., COMPONENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) -

Impugnazione – istanza:5. RICORSO SIG. P.G., COMPONENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) -

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO SIG. L.R., COMPONENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) -

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO SIG. P.L., ALL’EPOCA DEI FATTI COMPONENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) -

Massima: La Corte condivide anche il giudizio del T.F.N. con riguardo alla infondatezza dell’eccezione di estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 34 bis C.G.S. sollevata dai deferiti per essere intervenuta la pronuncia del T.F.N. solo una volta decorso il termine di 90 giorni stabilito dal C.G.S. per la celebrazione dei giudizi di primo grado. Si tratta di eccezione formulata in ragione del testo originario dell’art. 34 bis il quale, nel testo previgente alla modifica del comma 3 intervenuta nel luglio 2015, nulla prevedeva in ordine ad eventuali proroghe dei termini in caso di giudizio di rinvio disposto dall’Organo giudicante di secondo grado. Solo con la novella del luglio 2015 (Com. Uff. n. 17/A del 17.7.2015), infatti, è stato espressamente previsto che “se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso all’Organo giudicante di 2° grado o al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell’eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento al giudicante che deve pronunciarsi nel giudizio di rinvio”). Ebbene, la Corte ritiene perfettamente condivisibile la considerazione secondo la quale, anche nella disciplina previgente, il provvedimento di annullamento con rinvio al giudice di primo grado, travolgendo la decisione annullata e l’intero procedimento, determina la nuova decorrenza del termine. Ed infatti l’art. 37, comma 4, C.G.S. stabilisce che la C.F.A. “se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di prima istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all’Organo che ha emesso la decisione, per l’esame del merito”; la restituzione al primo giudice presuppone pertanto o che questi non abbia provveduto ad esaminare il merito, avendo ritenuto decisiva una questione pregiudiziale; o che l’esame del merito debba essere replicato nel rispetto del principio del contraddittorio. Dovendo provvedere ab imis all’esame del merito, il giudice di primo grado deve necessariamente disporre di un ragionevole periodo di tempo; periodo che, nel regime del vecchio testo dell’art. 34 bis C.G.S., non poteva che coincidere, allora, con il periodo di 90 giorni stabilito per la pronuncia della decisione di primo grado. La rimessione degli atti al primo giudice per il compimento di tale esame senza che sia consentito al medesimo di disporre di quello stesso periodo di tempo che il Codice prevede per lo svolgimento del giudizio di primo grado equivarrebbe a depotenziare in radice il principio di effettività e del giusto processo di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 2 C.G.S. CONI (“1. Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”). Del resto l’integrazione apportata dal legislatore sportivo al testo dell’art. 34 bis (Com. Uff. n. 17/A del 17.7.2015) muove proprio da questa chiave di lettura e dalla avvertita necessità di uniformare il termine per la celebrazione del giudizio di rinvio davanti al primo giudice (sessanta giorni) indipendentemente dall’identità dell’Organo giudicante che tale rinvio operi (Giudice di secondo grado o Collegio di garanzia dello sport).

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Seconda Sezione: Decisione n. 45 del 21/09/2015 www.coni.it

Decisione impugnata: delibera della Commissione di Disciplina Nazionale d’Appello della FIGC – AIA del 20 maggio 2015 che, rigettando l’appello ex art. 10 delle Norme di Disciplina dell’Associazione Italiana Arbitri, ha confermato il provvedimento di “ritiro tessera” irrogato nei confronti del ricorrente

Parti: S.S./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Associazione Italiana Arbitri

Massima: Al procedimento innanzi agli Organi disciplinari dell’AIA non si applica l’art. 38 CGS. Innanzitutto, occorre osservare che al caso di specie non può trovare applicazione l’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva. Depone in questa direzione, come osservato dalla difesa della parte resistente, un argomento di carattere sistematico. In particolare, la norma è collocata all’interno del Titolo III del Codice - rubricato Giudici Federali - e, insieme con le altre disposizioni del medesimo titolo, disciplina i procedimenti che si svolgono dinanzi a quest’ultimi. La disposizione attiene, specificatamente, ai termini di estinzione del giudizio disciplinare. Il perimetro soggettivo di applicazione della disposizione non può che essere rinvenuto nell’art. 24 C.G.S. che individua i Giudici Federali presso ciascuna Federazione nel Tribunale Federale e nella Corte Federale di Appello. Ebbene, non può affermarsi che gli organi di giustizia dell’A.I.A. possano essere considerati “Giudici Federali” in ragione delle peculiarità dell’Associazione, della circostanza che le decisioni da esse pronunciate hanno effetto esclusivamente all’interno dell’Associazione senza alcuna rilevanza esterna nell’ambito della Federazione e, infine, delle particolari caratteristiche del procedimento disciplinare che si articola, sostanzialmente, in tre fasi. La prima, costituita dall’atto di deferimento della Procura; la seconda, dalla delibazione di tale atto ad opera del Presidente della Commissione arbitrale che mette capo all’atto di contestazione dell’addebito disciplinare; la terza, dalla fase decisoria del merito. Su tale ultimo profilo si fonda un ulteriore argomento che conduce al rigetto del motivo in esame. Infatti, se anche si volesse applicare l’art. 38 C.G.S. al caso di specie, il termine di estinzione del giudizio dovrebbe essere computato non già dall’atto di deferimento della Procura arbitrale, bensì dall’atto con il quale, a’ sensi dell’art. 5, comma 2, delle Norme di Disciplina dell’A.I.A. il Presidente della Commissione destinataria dell’atto di deferimento, esaurita la delibazione di cui al medesimo comma citato, invia l’atto di deferimento all’associato. In questa prospettiva, considerato che tale invio è avvenuto, nel caso di specie, in data 29 novembre 2014, la decisione di primo grado è da considerare, comunque, tempestiva e nessuna estinzione del giudizio ex art. 38 C.G.S. può essere predicata.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Sezione Unite: Decisione n. 35 del 10/08/2015 www.coni.it

Decisione impugnata: delibera della Corte Federale d’Appello della F.I.G.C., a Sezioni Unite, adottata in data 22 maggio 2015 (in Comunicato ufficiale n. 58/CFA), con motivazioni pubblicate il 5 giugno 2015 (in Comunicato ufficiale n. 69/CFA)

Parti: Mario Macalli /Federazione Italiana Giuoco Calcio/Sergio Briganti

Massima: Il Presidente - omissis -, con il suo ricorso, ha pregiudizialmente sostenuto che la Corte Federale non ha considerato che si erano oramai consumati i termini per l’esercizio dell’azione disciplinare. Infatti l’azione disciplinare era stata avviata a seguito di un esposto presentato dal signor - omissis - il 19 settembre 2012. In conseguenza, ai sensi dell’art. 32, comma 11, del CGS del 2007, le indagini, che erano state tempestivamente avviate, dovevano giungere a conclusione, con l’archiviazione o con l’esercizio dell’azione disciplinare, entro il 30 giugno 2013. Mentre, nella fattispecie, l’atto di chiusura indagini è stato notificato il 3 ottobre 2014 e l’atto di deferimento al Tribunale Federale Nazionale è stato adottato solo il 9 marzo 2015. Il Presidente - omissis - ha, quindi, sostenuto che la Corte Federale d’Appello, nel respingere il motivo, ha errato nell’affermare che i termini indicati nelle note del 28 settembre 2012 e del 26 marzo 2013 del Procuratore Federale (che dettavano i tempi per la conclusione delle indagini) hanno un carattere ordinatorio, ineriscono ad aspetti organizzativi interni dell’ufficio e sono privi di rilevanza esterna, non considerando che l’art. 32, comma 11, del previgente CGS prevedeva comunque un termine massimo per lo svolgimento dell’indagine.  Si deve, al riguardo, ricordare che l’art. 32, comma 11, del previgente CGS prevedeva che le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva dovevano «concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva», salvo proroga concessa dalla Corte di Giustizia federale. Considerato che, come risulta pacificamente dagli atti, la Corte di Giustizia federale ha, nella fattispecie, concesso la proroga delle indagini, il motivo, come ha già ritenuto la Corte Federale d’Appello, non è fondato. Correttamente poi la Corte Federale ha aggiunto che non potevano comunque incidere sul rispetto dei termini di conclusione delle indagini le citate note, in data 28 settembre 2012 e 26 marzo 2013, con le quali il Procuratore Federale aveva assegnato ai procuratori incaricati di effettuare le indagini i termini entro i quali dovevano provvedere, trattandosi di atti organizzativi interni dell’ufficio. Mentre i termini procedimentali per lo svolgimento dell’azione si dovevano rinvenire nel citato art. 32, comma 11, dell’allora vigente C.G.S. che, come ha affermato la Corte Federale, consentiva alla Procura Federale di richiedere e ottenere dalla Corte di giustizia federale le proroghe ritenute necessarie. Si deve peraltro aggiungere che la vicenda che ha determinato l’incolpazione (e poi la sanzione) per il Presidente Macalli non si è esaurita con un’unica condotta tenutasi in un singolo determinato momento, ma si è svolta in un ampio arco temporale che ha riguardato diverse stagioni sportive. E ciò ha giustificato il protrarsi delle indagini svolte dalla Procura Federale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.003/TFN del 07 Luglio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (52) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.R. (Presidente p.t. del Comitato Regionale Umbria), C.E., N.F., G.P., R.L. e M.C. (Componenti p.t. del C.R. Umbria) - (nota n. 3671/896 pf12-13 SP/blp del 25.11.2014).

Impugnazione Istanza:   (191) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.P.(all’epoca dei fatti componente p.t. del Comitato Regionale Umbria - (nota n. 10020/250 pf14-15 SP/gb del 6.5.2015).

Massima: In ordine logico va poi esaminata l’eccezione di estinzione del procedimento disciplinare ex art 34 bis CGS. Anche in questo caso l’interpretazione data alla norma dai difensori dei deferiti non può essere condivisa. La ratio della norma è quella di porre un termine acceleratorio, determinato per fasi, entro il quale gli organi di Giustizia devono pronunciarsi. Il termine di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare  inizia nuovamente a decorrere ove il procedimento torni all’esame del TFN in seguito ad annullamento con rinvio da parte della Corte Federale d’appello che travolge non solo la decisione annullata ma tutto il procedimento svoltosi dinnanzi il TFN. In questo caso il dies a quo è quello della pubblicazione della decisione di annullamento della CFA che riporta il procedimento all’esame del TFN che dovrà nuovamente pronunciarsi entro lo stesso termine acceleratorio di novanta giorni. Non si tratta quindi di sospensione dei termini di estinzione bensì di nuovo decorso del termine. L’art. 34 bis comma 3 prevede invece che se l’annullamento con rinvio proviene dal Collegio di Garanzia dello Sport il nuovo termine è di sessanta giorni al pari di quello per la decisione di secondo grado. Ogni altra interpretazione viola non solo il principio di conservazione degli atti ma anche la logica, la ragionevolezza e ogni canone ermeneutico. Tra l’altro se il termine di novanta giorni per la pronuncia della decisione dovesse essere conteggiato tenendo conto dei giorni già intercorsi tra il deferimento e la prima decisione poi annullata, esso sarebbe impossibile da rispettare e introdurrebbe una abnorme causa di sospensione dei termini. Si pensi al caso di una decisione legittimamente assunta dal TFN all’ottantanovesimo giorno dal deferimento. In tal caso, adottando il criterio proposto dalla difesa dei deferiti, in caso di annullamento con rinvio da parte della CFA la decisione dovrebbe essere assunta entro un giorno.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 045/CFA del 16 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 077/CFA del 24 Giugno 2015 e  suwww.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 35 dell’11.3.2015

Impugnazione – istanza:4. RICORSO SIG. A.E. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 12 DA SCONTARE NEL MOMENTO IN CUI DOVESSE TESSERARSI A QUALSIASI TITOLO PRESSO LA F.I.G.C., INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 E 3, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 43, COMMA 2 REGOLAMENTO L.N.D. E AGLI ARTT. 29 E 94, COMMA 1, LETT. A) N.O.I.F.

Massima: L’art. 34 bis C.G.S. prevede che entro 90 giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare l’Organo di giustizia competente per il primo grado debba pronunciare la sua decisione. Non si tratta quindi di un termine di prescrizione che estingue l’illecito disciplinare ma di un termine di decadenza della potestas iudicandi degli Organi di giustizia federale. Tale termine non può che decorrere dal momento in cui il deferimento viene concretamente proposto e mette quindi l’Organo di giustizia in condizione di esercitare la potestas iudicandi (cfr., in tali termini, Corte d’Appello Federale - Sezioni Unite, decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 44/CFA del 14.4.2015 e Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, decisione pubblicata sul C.U. n. 30/TFN del 17.2.2015). Nel caso di specie, il termine di cui all’art. 34-bis del C.G.S. ha iniziato a decorrere dalla data del deferimento della Procura Federale, ed era ampiamente decorso allorché è intervenuta, la pronuncia del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.057/TFN del 05 Giugno 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (186) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: K.C.F.(Agente di calciatori con licenza rilasciata dalla Federazione Svizzera), O.O. (Calciatore tesserato attualmente per la Società SS Lazio Spa), A.A.C. (Segretario della Società SS Lazio Spa), I.T. (Direttore Sportivo della Società SS Lazio Spa), Società SS LAZIO Spa - (nota n. 9642/1199 pf12-13/SP/gb del 28.4.2015).

Massima: Quanto al lamentato difetto di giurisdizione di questo TFN, sul punto viene in soccorso il pronunciamento della Corte di Giustizia Federale – V Sezione, che ha affrontato una questione avente la stessa natura (cfr. Com. Uff. n. 012/CGF del 20.7.2012), connessa proprio con la presenza, tra i deferiti di un agente appartenente ad una federazione estera. Puntuale l’excursus normativo nella fattispecie operato dalla CGF, secondo il cui giudizio, ampiamente condivisibile, l’agente dei calciatori quale rappresentante, e non anche parte contrattuale, deve essere ritenuto nulla di più che “un alter ego di una delle parti contrattuali, che agisce in suo nome e per conto – art. 1703 cc”. Lì dove, per parte contrattuale, sul piano sostanziale, deve intendersi unicamente la Società o il calciatore coinvolti nella transazione (“conclusione…rinnovo del contratto...trasferimento di un calciatore fra una Società e l’altra”). Transazione, qualificabile nazionale se conclusa “dalle parti contrattuali che appartengono tutte alla medesima federazione”, internazionale se conclusa “da contraenti appartenenti a federazioni diverse”. Ecco che nel primo caso, indipendentemente dal fatto che nella vicenda possa avere avuto un ruolo un agente, titolare di licenza rilasciata all’estero, dovrà affermarsi “la giurisdizione degli organi di giustizia domestica della F.I.G.C.. Giurisdizione in capo a questo Collegio, supportata anche dall’art. 33, comma 1 del Regolamento F.I.F.A., che nell’indicare le sanzioni in danno degli agenti dei calciatori, al successivo comma 3 precisa che limitatamente alla sospensione e revoca della licenza, da ciò arguendo che con riferimento alle altre sanzioni, quali la censura, la deplorazione, la sanzione pecuniaria, nella ipotesi di transazione nazionale e “a prescindere dalla federazione di appartenenza dell’agente”, la competenza a giudicare resta ancorata dinanzi al Giudice della federazione di appartenenza delle parti contrattuali. Pertanto, nel caso che ci occupa, trattandosi di rapporto intercorrente tra parti contrattuali (Società e calciatore, e non anche l’agente che, come prima evidenziato, riveste la figura del rappresentante della parte appartenenti alla federazione italiana, la competenza resta legittimamente radicata dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale.

Massima: Il Tribunale Federale, nel confermare l’ordinanza di rigetto relativa all’eccepito difetto di giurisdizione, precisa che sul punto i precedenti richiamati dalla difesa del – omissis - (comunicati ufficiali nn. 73/CDN del 19.03.2012, 90/CDN del 26.04.2012 e 95/CDN del 14.05.2012) risultano, per certi aspetti, superati dal Com. Uff. n. 012/CGF del 20.07.2012, contenente il testo integrale della delibera da cui l’odierno Collegio ha estratto il principio in virtù del quale ha ritenuto di affermare la propria giurisdizione. Quanto al C.U. n. 100/CDN del 12.06.2013, ricordato con particolare slancio dalla difesa del deferito – omissis -, occorre far presente che il pronunciamento richiamato, così come gli altri che lo hanno preceduto, non afferma alcun principio in tema di giurisdizione se non quello di rimettere la decisione dinanzi alla Commissione disciplinare della Federazione Internazionale, affinché decida quale sia l’organo di giustizia competente ad espletare la procedura ed adottare le conseguenti delibere. Pertanto, con riferimento ai casi evidenziati, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte, non è stata adottata alcuna decisione in merito alla giurisdizione degli Organi disciplinari nazionali. Ed allora, in mancanza di decisioni da parte della F.I.F.A., l’odierno Collegio, anche in discontinuità con i menzionati precedenti - si ribadisce, dal contenuto assolutamente interlocutorio, data la natura controversa della questione trattata -, ritiene, riguardo al presente procedimento, e sulla scorta del principio ripreso dalla ricordata delibera della Corte di Giustizia Federale, di affermare la propria giurisdizione.

Massima: Il TFN, preso atto della delibera riportata dal Com. Uff. n. 044/CFA, con la quale le Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello hanno statuito che il termine per il computo dei 90 giorni per la pronuncia della decisione di primo grado decorre dall’esercizio dell’azione disciplinare (ergo, dal deferimento), indipendentemente dal fatto che detto esercizio sia stato operato validamente, ritiene, nella fattispecie, che nonostante il susseguirsi dei formali atti di contestazione - datati rispettivamente 10.09.2014, 24.02.2015, 28.04.2015 -, il dies a quo comunque decorre dal primo deferimento (ancorché invalido), dato che già con esso, a prescindere dalla sua validità, si è esercitata per la prima volta l’azione disciplinare (deferimento, tra l’altro, recante lo stesso numero di protocollo degli altri due, a conferma proprio della inscindibilità dei deferimenti stessi). Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dichiara la estinzione del procedimento disciplinare de quo.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.: Decisione n. 18 del 03/06/2015 www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte Federale della F.I.G.C., a Sezioni Unite, in data 27 marzo 2015

Parti: Reggina Calcio S.p.A./ Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Le richieste di rinvio dell’udienza da parte dell’incolpato sospendono i termini di estinzione del procedimento disciplinare. La Corte Federale della F.I.G.C. ha ricordato che lo stesso art. 34 bis del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C. prevede, al quinto comma, che il termine di estinzione è sospeso nelle ipotesi previste dall’art. 38 del Codice della giustizia sportiva del CONI, fatta salva la facoltà del Collegio giudicante di disporre la prosecuzione del procedimento disciplinare. Nella fattispecie, vi erano state ben due cause di sospensione del termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento fra quelle previste dall’art. 38, quinto comma, del Codice della giustizia sportiva del CONI. Ai sensi della lettera c) del citato art. 38, quinto comma, il corso dei termini è, infatti, sospeso se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell’incolpato o del suo difensore o per impedimento dell’incolpato o del suo difensore. Come si rileva dagli atti, la riunione del Tribunale Federale, in un primo tempo fissata per il 28 novembre 2014, era stata poi rinviata al 19 gennaio 2015, a seguito della espressa richiesta del presidente della società, che aveva rappresentato di non poter presenziare alla riunione per documentati motivi di salute. Come ha già ritenuto la Corte Federale non vi può essere, quindi, alcun dubbio sul fatto che «tale richiesta di rinvio ed il suo conseguente accoglimento abbiano comportato una sospensione dei termini del procedimento ai sensi della predetta lett. c), atteso che, essendo state tassativamente codificate le ipotesi di sospensione, la stessa consegue ipso jure all’inverarsi di una delle fattispecie, risultando del tutto pleonastica l’adozione di un atto che disponga formalmente in tal senso». Con la conseguenza che la sospensione del procedimento deve ritenersi contenuta nel rinvio della riunione disposto su richiesta dell’incolpato. Nella fattispecie, peraltro, come ha già ricordato la Corte Federale, ricorre anche l’ipotesi di cui alla lett. b) dell’art. 38, quinto comma, del Codice della giustizia sportiva del CONI, in quanto, nella riunione del 19 gennaio 2015, il Tribunale ha disposto che i deferiti producessero copia autentica, entro la data del 5 febbraio 2015, del ricorso, con i relativi allegati, presentato dalla società al Tribunale di Reggio Calabria, nel procedimento per omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’ art. 182 bis della legge fallimentare, ed ha fissato per il prosieguo la riunione del 16 febbraio 2015. Considerato che la lett. b) del citato art. 38, quinto comma, del Codice della giustizia sportiva prevede che il corso dei termini di estinzione è sospeso (anche) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell’incolpato, e per tutto il tempo necessario, ne consegue che avendo l’organo di giustizia di primo grado proceduto ad accertamenti che hanno richiesto la collaborazione dell’incolpato, il procedimento doveva ritenersi sospeso anche per tale motivo.  Considerato che, detratti i periodi di sospensione citati, il procedimento si è concluso nei termini dettati dall’art. 34 bis, primo comma, del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C. (e dell’art. 38, primo comma del C.G.S. del CONI), la censura deve essere pertanto respinta.

Massima: Con la pubblicazione del dispositivo deve ritenersi, infatti, pienamente rispettato il termine entro il quale la Corte Federale doveva provvedere alla decisione della controversia sottoposta al suo esame. Il termine per la pubblicazione della motivazione di una decisione deve, invece, ritenersi meramente ordinatorio ed è, quindi, possibile anche il deposito della motivazione in un termine superiore a quello dettato per l’adozione della decisione. Del resto la motivazione ha solo la funzione di rendere esplicite le ragioni che hanno indotto la Corte a decidere il ricorso in un determinato modo, anche al fine di consentire alla parte interessata di far valere le proprie ragioni in una eventuale ulteriore impugnazione.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 044/CFA del 14 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 063/CFA del 28 Maggio 2015 e  suwww.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Nazionale Federale - Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 30/TFN del 17.2.2015

Impugnazione – istanza:1. RICORSO DEL BOLOGNA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. A), PARAGRAFO VII), N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S., ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE (NOTA N. 5129/25 PF14-15 SP/BLP DEL 20.1.2015)

Impugnazione – istanza 2. RICORSO DEL SIG. A.G. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. A), PARAGRAFO VII, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 5129/25 PF 14-15SP/BLP DEL 20.1.2015)

Massima: La Corte ricorda preliminarmente che ai sensi dell’invocato art. 34 bis C.G.S., rubricato “Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”, “Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare…Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l'incolpato non si oppone…L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta…” Può convenirsi con il primo giudice laddove statuisce che il termine di 90 giorni previsto dal citato art. 34 bis “non può che decorrere dal momento in cui il deferimento viene concretamente proposto”, essendo indubbio - ad avviso di questa Corte - che detto termine, proprio perché gravato dalla “sanzione” della estinzione del giudizio disciplinare ove non rispettato, non può che riguardare che la sola fase del giudizio di primo grado. Sarebbe dunque errato riferire il detto termine al procedimento disciplinare nella sua interezza, essendo di contro letteralmente e logicamente riferito alla fase tecnica del giudizio di primo grado. E’ tuttavia evidente che le inequivoche e innegabili esigenze di certezza dei tempi di definizione dei procedimenti disciplinari e, al contempo, di sollecita definizione degli stessi (esigenze che, unitamente a quelle di effettiva tutela del diritto di difesa e di completezza del contraddittorio, sono alla base delle novelle recate al C.G.S.), perdono di significato ove non sia individuato con certezza il dies a quo per il decorso del ricordato termine di 90 giorni. Non sussistono dubbi che detto termine iniziale, che la disposizione stessa riferisce alla “data di esercizio dell’azione disciplinare”, sia da individuare nella data in cui la Procura Federale deferisce con proprio formale atto al Tribunale il soggetto incolpato. A ciò consegue che erroneamente il Tribunale Federale Nazionale ha, con la decisione qui reclamata, ritenuto di poter procedere avendo a riferimento non già l’originario deferimento in data 21.8.2014, ma il successivo deferimento in data 20.1.2015. E’ agevole, infatti, rilevare che solo assumendo la data del secondo riferimento, quale dies a quo per il computo dei 90 giorni (termine entro il quale – pena l’estinzione del procedimento disciplinare – deve intervenire la decisione di prime cure), la decisione del Tribunale che irroga le sanzioni di cui trattasi risulta “tempestiva”. La Corte, tuttavia, è dell’avviso che il termine, allo stato, e quindi con riguardo alla normativa vigente, decorre dall’esercizio dell’azione disciplinare (cioè, ripetesi, dal deferimento), che sia (detto esercizio) validamente o meno operato. La circostanza per cui il deferimento in data 21.8.2014 fosse (peraltro verosimilmente in ragione della circostanza per cui le norme con lo stesso violate fossero – all’epoca - di recentissima introduzione) illegittimo, per come del resto conclamato dal Tribunale, non leva che con quel deferimento è stata comunque esercitata l’azione disciplinare. Diversamente opinando, nel senso cioè di consentire alla Procura Federale di ripetutamente formulare deferimenti fino alla formulazione di un deferimento legittimo ovvero validamente operato, condurrebbe alla inaccettabile conclusione di non avere certezza in ordine ai tempi di definizione dei procedimenti disciplinari, con grave vulnus alle ragioni della “difesa” dei soggetti deferiti, per di più in casi in cui, come nella specie, il deferimento si è rivelato fallace con riguardo alle garanzie procedimentali da riservare agli stessi incolpati. L’esposta conclusione non muta in ragione del rilievo per cui il secondo deferimento è intervenuto non essendo prescritto l’illecito disciplinare, atteso che mentre il termine di prescrizione dell’illecito rileva ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare, il termine per la decisione di prime cure è ancorato (in una logica decadenziale) al momento in cui detto esercizio è stato concretamente posto in essere. Il che, nel caso di specie, è avvenuto il 21 agosto2014. In questo senso è errata la tesi del Tribunale per avere con la decisione reclamata ritenuto che non fosse decorso il termine per la decisione di prime cure, invero in questo senso riproducendo l’erroneità della tesi già sostenuta con la prima decisione con cui il primo deferimento era dichiarato improcedibile. Ad avviso della Corte, infatti, la “improcedibilità” del deferimento, peraltro riveniente dall’accertamento della sua illegittimità per violazione di puntuali disposizioni del C.G.S., è in contraddizione logica con la rimessione in termini della Procura Federale, per quanto motivata con la così riconosciuta possibilità per i deferiti di avvalersi compiutamente del diritto di difesa già in quella fase. Giova rilevare, in fatto, come sia il primo che il secondo deferimento rechino il medesimo numero di protocollo, a conferma della non scindibilità dei deferimenti stessi e, del resto, gli illeciti contestati sono ovviamente gli stessi.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 039/CFA del 27 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CFA del 06 Maggio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN del 17.2.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. R.G., LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ; - PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART.4, COMMA 1, C.G.S., INFLITTE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA C), PUNTO 1); LETTERA D), PUNTI 4) E 7) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014 AI FINI DELL’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2014/2015 (NOTA N. 2846/41 PF14-15/SP/BLP DEL 3.11.2014)

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. R.G., LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ; - PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART.4 COMMA 1 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA C), PUNTO 1); LETTERA D), PUNTI 4) E 7) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014 AI FINI DELL’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2014/2015 (NOTA N. 2846/41 PF14-15/SP/BLP DEL 3.11.2014) ()

Massima: L’art. 34 bis, primo comma, del Codice di giustizia sportiva della FIGC indica che il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare; il successivo quinto comma stabilisce che il corso dei termini di estinzione è sospeso nelle ipotesi previste dal Codice della giustizia sportiva del CONI, fatta salva la facoltà del Collegio giudicante di disporre la prosecuzione del procedimento disciplinare. L’art. 38, quinto comma, del Codice della giustizia sportiva del CONI dispone che il corso dei termini è sospeso: a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l’azione penale, ovvero l’incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l’azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall’azione penale relativa al medesimo fatto; b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell’incolpato, e per tutto il tempo necessario; c) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell’incolpato o del suo difensore o per impedimento dell’incolpato o del suo difensore; d) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione. Nel caso di specie il deferimento è avvenuto in data 3 novembre 2014 e la decisione è stata pubblicata in data 17 febbraio 2015. Tuttavia, ricorrono due delle ipotesi che l’art. 38, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI ha previsto per la sospensione dei termini del procedimento. La riunione era stata in un primo tempo fissata per il 28 novembre 2014, ma il presidente, ritenendo necessaria ed opportuna la sua presenza, con nota del 27 novembre 2014, ha rappresentato di non poter presenziare alla riunione, come da certificazione medica che ha allegato, ed ha chiesto il rinvio della riunione e della trattazione del procedimento ad altra data. Di talchè, il TFN ha accolto l’istanza e rinviato la trattazione a nuovo ruolo. Non può sussistere dubbio sul fatto che tale richiesta di rinvio ed il suo conseguente accoglimento abbiano comportato una sospensione dei termini del procedimento ai sensi della predetta lett. c), atteso che, essendo state tassativamente codificate le ipotesi di sospensione, la stessa consegue ipso jure all’inverarsi di una delle fattispecie, risultando del tutto pleonastica l’adozione un atto che disponga formalmente in tal senso. In altri termini, la sospensione del procedimento deve ritenersi implicitamente contenuta nel rinvio della riunione su richiesta dell’incolpato. Nella fattispecie, peraltro, ricorre anche l’ipotesi di cui alla detta lett. b) in quanto, nella riunione del 19 gennaio 2015, il Tribunale ha disposto che i deferiti producessero copia autentica, entro la data del 5 febbraio 2015, del ricorso, con i relativi allegati, presentato dalla società al Tribunale, nel procedimento per omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., ed ha disposto per il prosieguo la riunione del 16 febbraio 2015. Ne consegue che l’organo di giustizia di primo grado ha proceduto ad accertamenti che hanno richiesto indispensabilmente la collaborazione dell’incolpato, per l’adempimento dei quali il procedimento risulta ipso jure sospeso. In conclusione, il procedimento, in quanto sospeso per due volte, si è certamente concluso nel termine di novanta giorni di cui all’art. 34 bis, primo comma, del CGS della FIGC.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.030/TFN del 17 Febbraio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(84) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.G.(Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società Bologna FC 1909 Spa), Società BOLOGNA FC 1909 Spa - (nota n. 5129/25 pf14-15 SP/blp del 20.1.2015).

Massima: L’eccezione di intervenuta estinzione del giudizio disciplinare è infondata. L’art. 34 bis CGS prevede che entro 90 giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare l’Organo di giustizia competente per il primo grado debba pronunciare la sua decisione. Non si tratta quindi di un termine di prescrizione che estingue l’illecito disciplinare ma di un termine di decadenza della potestas iudicandi degli Organi di giustizia federale. Tale termine non può che decorrere dal momento in cui il deferimento viene concretamente proposto e mette quindi l’Organo di giustizia in condizione di esercitare la potestas iudicandi. Il decorso del termine non può certo discendere dall’inerzia (vera o presunta) di altro Organo diverso da quello titolare di detta potestas. Nello specifico il termine decorre quindi dal secondo deferimento con il quale la Procura federale ha validamente esercitato azione disciplinare ponendo concretamente questo Tribunale nelle condizioni di giudicare la controversia. Il precedente deferimento ha cessato i suoi effetti (tamquam non esset) con la dichiarazione di improcedibilità in seguito alla quale la Procura ha proposto il secondo deferimento nel rispetto dei termini di prescrizione dell’illecito disciplinare, che hanno tutt’altra natura rispetto al termine previsto dall’art. 34 bis CGS. Non appare pertanto condivisibile ed accoglibile la dissertazione della difesa dei deferiti sulla unicità del procedimento disciplinare.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 Gennaio 2010 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 163/CGF del 7 aprile 2009

Parti: SIG. P.G./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (5) Al riguardo il principio, questo sì di carattere generale e valido per tutti i procedimenti giurisdizionali o giustiziali, secondo il quale il termine per il deposito così del dispositivo, così come quello per il deposito della sentenza, non è, in mancanza di tassative prescrizioni, considerato dalla legge come perentorio, così che la sua violazione non incide sulla validità della sentenza, ma può rilevare, eventualmente, solo sotto il profilo disciplinare per il magistrato ritardatario ovvero quello della responsabilità dell'Amministrazione, ai fini dell'azione di cui alla l. 24 marzo 2001 n. 89 (Cassazione Civile, sez. un., 12 maggio 2008, n. 11655; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5357): ciò vale anche ai fini della valutazioni della (non) perentorietà del termine per introdurre l’arbitrato.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 Gennaio 2010 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 163/CGF del 7 aprile 2009

Parti: SIG. F.Z./FEDERAZIONE ITALIANA GIUCO CALCIO

Massima TNAS: Al riguardo il principio, questo sì di carattere generale e valido per tutti i procedimenti giurisdizionali o giustiziali, secondo il quale il termine per il deposito così del dispositivo, così come quello per il deposito della sentenza, non è, in mancanza di tassative prescrizioni, considerato dalla legge come perentorio, così che la sua violazione non incide sulla validità della sentenza, ma può rilevare, eventualmente, solo sotto il profilo disciplinare per il magistrato ritardatario ovvero quello della responsabilità dell'Amministrazione, ai fini dell'azione di cui alla l. 24 marzo 2001 n. 89 (Cassazione Civile, sezioni unite, 12 maggio 2008, n. 11655; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5357): ciò vale anche ai fini della valutazioni della (non) perentorietà del termine per introdurre l’arbitrato.

 

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