Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.010/TFN del 02 Agosto 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (256) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.E.C. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Foggia Calcio Srl), D.G.P. (all’epoca dei fatti AD e Legale rappresentante della Società Foggia Calcio Srl), G.F., A.S., D.A. e A.P.M. (all’epoca dei fatti dirigenti accompagnatori della Società Foggia Calcio Srl), Società FOGGIA CALCIO Srl - (nota n. 12966/382 pf14-15 FDL/gb del 12.5.2016).

adempiere l’obbligo scolastico.

Massima: L’errore scusabile, è suscettibile di trovare applicazione sia quando siano ravvisabili situazioni di obiettiva incertezza normativa, connesse a difficoltà interpretative o ad oscillazioni giurisprudenziali, sia di fronte a comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti provenienti dalla medesima Amministrazione, da cui possano derivare difficoltà interpretative ed un'effettiva diminuzione della tutela giustiziale. La stessa Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 232 del 6.04.2011 a Sezioni Unite) nel confermare una decisione resa dall’allora Commissione Disciplinare Nazionale che aveva riconosciuto l’esistenza di un errore scusabile, affermava il principio che nel diritto sportivo può trovare ingresso l’errore scusabile quando in fase di prima applicazione della norma, sussiste il convincimento della legittimità dell’operato da parte della Società deferita e dei suoi rappresentanti. Ebbene, nel caso di specie, le norme sul tesseramento dei giovani calciatori sono molto precise, categoriche e consolidate, non esistendo nessun dubbio interpretativo di sorta, prevedendo l’art. 40 comma 3 delle NOIF che il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età è autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo famigliare da almeno 6 mesi nella regione sede della Società sportiva per la quale si chiede il trasferimento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. Al successivo comma 3 bis è prevista la possibilità di poter richiedere, entro un termine perentorio, una deroga al Presidente Federale per poter proseguire gli studi al fine di adempiere l’obbligo scolastico.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 25 Luglio 2011 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul C.U. n. 91/CDN del 26/05/2011

Parti: A.S.D. SAN GIUSEPPE PIACENZA/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (2) Non è, neppure, configurabile un errore scusabile - derivante, tra l’altro, da una difficoltà ermeneutica generata dal testo della disposizione di cui all’art. 22, comma 6, del CGS – in quanto la pubblicazione della squalifica sul C.U. del Comitato regionale Emilia Romagna ha determinato una presunzione legale di conoscenza della sanzione anche per la società istante.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 19 Luglio 2011  –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 308/CGF del 16/06/2011

Parti: POL. VIGOR PERCONTI, SIG. ANGELO CONTI, SIG. CARLO CONTI E SIG. RAFFAELE TRINCHERA/ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (2) A’ sensi dell’art. 40, comma 3, delle NOIF il tesseramento di atleti infra-sedicenni è possibile «[…] solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento […]» (s.d.r.). La disposizione presidia valori di indubbio rilievo, in quanto è volta ad evitare che lo svolgimento dell’attività sportiva da parte di atleti in giovane età possa comportare uno sradicamento dagli affetti familiari e pregiudicare un sano sviluppo degli (atleti) adolescenti. In quest’ottica deve essere valutata anche la novella federale che ha aggravato gli oneri informativi a carico delle società che intendono avvalersi di tali giovani atleti; in particolare, prevedendo una compiuta attività di verifica del mero dato anagrafico della residenza. Non può, neppure, configurarsi un errore scusabile che possa giustificare la negazione della responsabilità: la disposizione ha un contenuto lapidario che non si espone a dubbi ermeneutici.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 19 Maggio 2011 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera dellaCorte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 110/CGF del 2 dicembre 2010

Parti: ON. SIRO MARROCU e VILLACIDRESE CALCIO Srl/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (1) Nessuno degli adempimenti in cui è incorsa la società ricorrente è configurabile un errore scusabile e a una pluralità di inadempimenti consegue una pluralità di sanzioni. Nell’ipotesi in cui nell’ordinamento sportivo siano prescritti determinati adempimenti da svolgere entro un termine perentorio, grava sul soggetto tenuto a porre in essere le diverse condotte l’onere di attivarsi tempestivamente e diligentemente per realizzare le condizioni sulle quali si basa l’adempimento.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 23 Novembre 2009 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Decisione Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 21 CND del 24 settembre 2009

Parti: SIG. STEFANO MORANDI/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) Obiettiva incertezza circa l’obbligatorietà del requisito della sottoscrizione dell’istanza di arbitrato da parte del difensore che rende scusabile l’errore in cui può incorrere il ricorrente.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 12 Agosto 2009  –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Provvedimento con il quale il Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C. - L.N.D. ha stilato la graduatoria finale dei play-off del campionato di seconda categoria, assegnando alla A.S. Buguggiate la posizione N° 20

Parti: A.S. BUGUGGIATE/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, LEGA NAZIONALE DILETTANTI,

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA e F.C. LONATESE

Massima TNAS:  (2) L'errore scusabile può essere riconosciuto dal Giudice anche in assenza di specifica domanda della parte, purché si versi (come nel caso di specie) in fattispecie caratterizzate da condizioni d’incertezza oggettiva.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 07 maggio 2009  –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della Corte di giustizia federale, la quale, però e con decisione pubblicata nel C.U. n. 53/CGF del 27 ottobre 2008

Parti: SIG. T.P. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (4) Non può non esser riconosciuto al ricorrente l’errore scusabile in relazione ad un mutamento di competenza e di contestuale nuovo e diverso rito rispetto al precedente sistema, conseguente alla soppressione della CCAS ed alla sua sostituzione con il TNAS, in ordine alla mancanza di perpetuatio jurisdictionis discendente da siffatta sostituzione, oltre che dalle vicende descritte in tal caso nel ripetuto art. 33, comma 3.

 

 

 

 

 

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