Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0006/CFA del 16 Luglio 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione della Corte d’appello territoriale del Comitato regionale dell’Abruzzo, pubblicata sul  CU n. 78 del 14 aprile 2025

Impugnazione – istanza:  Presidente federale-Sig. W.C.-ASD Civitaquana

Massima: Rigettata la richiesta di rinvio per la discussione presentata dalla difesa della Società. Secondo l’art. 50, comma 2, del Codice di giustizia sportiva FIGC “Il giudice non può rinviare la pronuncia né l’udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all’uopo necessarie.”. Tale disposizione reitera testualmente l’art. 9, comma 3, primo periodo, del Codice della giustizia sportiva CONI. Ne deriva, in generale, l’impossibilità nel processo sportivo di rinvii dell’udienza non strettamente necessari in rito o in merito, in quanto in ambito sportivo esigenza primaria è quella di una celere definizione delle controversie contenziose, onde assicurare il bene primario della regolarità delle competizioni e dell’ordinato sviluppo della vita federale (CFA, Sez. I, n. n. 108/2024-2025). Pertanto, a fronte di tale univoco dettato normativo, appare evidente che il rinvio dell’udienza o della decisione costituisce fatto eccezionale, ammissibile esclusivamente nelle limitate ipotesi previste dalla norma appena citata. Nel caso che ora occupa, la causa è palesemente matura per la decisione, essendo stati acquisiti al fascicolo tutti i necessari elementi; le difficoltà della parte reclamata appaiono poi dovute non a cause di forza maggiore ma a problemi organizzativi interni a essa, che hanno impedito la sua tempestiva costituzione in giudizio e la stessa preparazione della discussione.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0231/TFN - SD del 20 Giugno 2025  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza:  - F.M. - Reg. Prot. 210/TFN-SD

Massima: Deve essere, in apicibus, dichiarata l’inammissibilità dell’istanza formulata dal deferito, che ha chiesto il rinvio dell’odierna riunione. Essa istanza non risulta, invero, depositata nelle modalità previste dal processo sportivo telematico, oltre ad appalesarsi manifestamente generica e sprovvista della necessaria documentazione a suffragio.

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0113/CFA del 13 Giugno 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Calabria, di cui al Com. Uff. n. 165 del 6 maggio 2025

Impugnazione – istanza:  A.S.D. San Mauro Marchesato-Sig.ri G.B., G.D.L., G.I.

Massima: Per un verso, occorre riconoscere che il mandato difensivo conferito dai soggetti deferiti era presente negli atti di primo grado, come riconosciuto dallo stesso rappresentante della Procura federale nel corso dell’udienza dinanzi a questa Corte. Per altro verso, tuttavia, il Collegio, condividendo l’ulteriore rilievo svolto dalla Procura federale in udienza, rileva che, con la decisione reclamata, non è stata accolta l’istanza di differimento presentata dal legale dei soggetti deferiti, oltre che per l’assenza del mandato difensivo, anche per l’omessa documentazione relativa alla causa dell’impedimento dichiarato dal legale. Al riguardo, osserva in via preliminare il Collegio che, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del CGS, “Il giudice non può rinviare la pronuncia né l’udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all’uopo necessarie”. Appare evidente la ratio di tale disposizione: la necessità di garantire certezza e celerità al processo in armonia con i principi generali della giustizia sportiva che prevedono la massima restrizione dei tempi di risoluzione delle controversie in ragione dell'incalzare delle competizioni. Nonostante il rigore di tale disposizione, com’è noto, la giurisprudenza di questa Corte ha ragionevolmente ammesso il rinvio dell’udienza sempre che la parte richiedente dimostri la sussistenza di un legittimo impedimento a partecipare all’udienza di cui si chiede il rinvio ovvero che sussista una impossibilità di partecipazione dovuta a forza maggiore o caso fortuito. Con la conseguenza che è legittima la reiezione della richiesta di rinvio dell’udienza, proposta della parte adducendo un impedimento, ove il giudice accerti l’insussistenza delle ragioni addotte o la parte non assolva ai correlati oneri probatori (CFA, Sez. I, n. 56/2024-2025). Nel caso di specie, a nulla vale la dichiarata disponibilità del medesimo legale a documentare gli elementi a supporto della richiesta. Né è stata esposta dal medesimo legale la ragione per la quale non abbia provveduto subito a produrre la documentazione relativa all’impedimento. Ne consegue che, sebbene possa essere riconosciuto che era stata documentato il mandato difensivo, il primo motivo non è comunque in grado di vincere la prova di resistenza, essendo sufficiente l’altro profilo indicato nella decisione del TFT (l’omessa documentazione della causa di impedimento) a legittimare comunque la reiezione della richiesta di rinvio dell’udienza avanzata dal legale dei deferiti.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0108/CFA del 22 Maggio 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al comunicato n. 165 del 06.05.2025

Impugnazione – istanza: ASD Castrovillari Calcio - Sig.ra H.C.P.H./PFI

Massima: Il mancato accoglimento da parte del Tribunale della richiesta di differimento dell’udienza di discussione presentata dai loro legali non ha leso la regolarità del contraddittorio.…. avendo il Tribunale fissato l’udienza di discussione per la data del 5/5/2025, l’avvocato … (difensore della signora …) e l’avvocato … (codifensore della predetta nonché della società) ne hanno chiesto il rinvio, rappresentando di aderire all’astensione dalle attività giudiziarie proclamata per i giorni 5,6 e 7 maggio dall’Unione delle camere Penali. Inoltre, lo stesso avv. …, essendo stato nominato solo in data recente, ha chiesto ulteriormente il rinvio dell’udienza onde poter prendere piena conoscenza del fascicolo di causa. In proposito, è innanzi tutto da condividere quanto statuito dal Tribunale in ordine alla non rilevanza nel procedimento disciplinare regolato dal CGS della astensione proclamata dalla Unione delle camere penali in quanto la relativa delibera adottata dalla Giunta dell’organismo in data 13/4/2025 ben chiarisce come l’astensione riguardasse unicamente l’attività giudiziaria penale, per tale dovendosi intendere – in base al criterio logico e formale – esclusivamente il complesso delle attività giudiziarie disciplinate dal codice di rito penale. Ai fini che qui interessano è dunque evidente che – come esattamente statuito dal Tribunale - l’astensione non potesse riguardare i procedimenti di giustizia federale, in quanto regolati da ben diversa normativa. Per quanto riguarda invece il rinvio c.d “di cortesia” chiesto dall’avvocato … n.q. di difensore neonominato dell’ASD Castrovillari onde poter prendere piena conoscenza del fascicolo di causa, deve ricordarsi che ai sensi dell’art. 50, comma 2, del CGS “Il giudice non può rinviare la pronuncia né l’udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all’uopo necessarie.”. Ne deriva, in generale, l’impossibilità nel processo sportivo di rinvii dell’udienza non strettamente necessari in rito o in merito, in quanto come è noto in ambito sportivo esigenza primaria è quella di una celere definizione delle controversie contenziose, onde assicurare il bene primario della regolarità delle competizioni e dell’ordinato sviluppo della vita federale. Nel caso all’esame, come ben evidenziato dal Tribunale, il rinvio richiesto dall’avvocato …non era imposto da circostanze di cogente necessità, in quanto la società era assistita da altro codifensore nella pienezza delle sue funzioni con conseguente integrità sostanziale del contraddittorio.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0077/TFN - SD del 17 Ottobre 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: A.R. - Reg. Prot. 63/TFN-SD

Massima:…. il Tribunale ha respinto l’istanza di rinvio dell’udienza formulata dal difensore…. a mezzo pec. Come noto, la FIGC, con atto del 29 gennaio 2021, ha deliberato le Regole tecnico-operative del Processo Sportivo Telematico, in forza delle quali gli atti introduttivi del procedimento, le memorie autorizzate, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo devono essere redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale, ove vi è l’assistenza del difensore, e depositati nel relativo fascicolo telematico (CFA, Decisione 86/CFA-2023-2024), il quale, come riporta l’art. 1 delle suddette Regole, ha l’obiettivo di raccogliere e condividere informazioni e documenti nell’ambito dei procedimenti dinnanzi agli organi di Giustizia sportiva della Federazione, al fine di consentire la consultazione della documentazione dematerializzata e la gestione del processo sportivo mediante l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. E’ evidente, dunque, che l’inoltro dell’istanza di rinvio dell’udienza a mezzo pec e, dunque, senza il rispetto delle regole operative del processo sportivo, rende l’istanza inammissibile e/o irricevibile.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite :  Decisione n. 13/2020 del 28 febbraio 2020

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello c/o la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 119/CFA del 14 giugno 2019, che, in parziale accoglimento del gravame proposto dal ricorrente, ha ridotto la sanzione allo stesso irrogata dal Tribunale Federale, con decisione di cui al C.U. n. 38/TFN del 6 dicembre 2018, rideterminandola nella inibizione pari a 3 anni e 6 mesi, in luogo della inibizione di 5 anni, per la violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, CGS FIGC, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF, "per avere determinato [in solido con altri dirigenti del Modena FC] con il proprio comportamento, sotto il profilo strutturale, il dissesto della Società [Modena FC], provocandone la decozione e la conseguente dichiarazione di fallimento; sotto il profilo sportivo, la revoca dell'affiliazione".

Parti: A. C./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il ricorrente ha lamentato, poi, una lesione del proprio diritto di difesa per un vizio procedurale avente ad oggetto la mancata comunicazione, da parte del TFN, di risposta ad una richiesta espressa del sig. C.di breve rinvio per motivi di salute (richiesta effettuata il 28 novembre 2018), con contestuale richiesta di sospensione dei termini di prescrizione. Secondo il ricorrente, la Corte Federale d’Appello avrebbe disatteso le censure alla sentenza di primo grado relative alla lesione del diritto di difesa, non tenendo debitamente conto delle circostanze occorse ed esposte dal sig. C. Ritiene questo Collegio che la sentenza della Corte Federale d’Appello abbia correttamente argomentato sull’asserita lesione del diritto di difesa eccepita dal sig. C., muovendo da un giusto contemperamento tra le esigenze di speditezza dei procedimenti disciplinari sportivi e l’impossibilità di comparire in udienza a causa di motivi di salute. Ad avviso di questo Collegio, infatti, la Corte Federale ha correttamente rilevato che, in assenza di certificazione medica che attesti la reale condizione di salute del sig. C., il processo non poteva di certo essere rinviato. Non ricorre, allora, né una violazione di legge, né tantomeno una omessa o insufficiente motivazione.

 

Decisione C.F.A.: C. U. n. 116/CFA del 04 Maggio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico - Com. Uff. n. 256/TFN del 21.3.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. C.N. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 18 E DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO E AGLI ARTT. 37, COMMA 1 N.O.I.F. E 22, COMMA 8 C.G.S., COME RICHIAMATO DALL’ART. 19, COMMA 11.4 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6180/124 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 18.1.2018

Massima: La Corte annulla la decisione della Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico che aveva sanzionato l’allenatore professionista di 2^ cat. UEFA A”, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Federale con la squalifica di mesi 18 e per l’effetto rimette gli atti alla stessa per il nuovo esame nel merito, atteso che la stessa ha violato il principio del contraddittorio processuale laddove non ha concesso il brevissimo rinvio richiesto dal procuratore dell’allenatore  per la discussione fissata a causa di un’oggettiva impossibilità alla partecipazione alla discussione. Al di là della condivisibilità della motivazione addotta, è indubbio, ad avviso di questa Corte che, sul punto, richiama e fa proprie le argomentazioni addotte da CFA Sezioni Unite nel Com. Uff. n. 025/CFA (2015/2016) ric. Sant’Elia Fiumerapido - che la partecipazione del soggetto direttamente interessato dalla cognizione dell’organo giudicante collegiale si atteggi a vero e proprio diritto. Recita l’art. 34 comma 6 C.G.S.- che “E’ diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti, con eccezione di quelli presso i Giudici Sportivi”. Lo stesso principio è ribadito dall’art. 37 comma 2 C.G.S. nonché, in termini, dagli artt. 23 e 35 Codice di Giustizia Sportiva del CONI. Escluso, ad avviso di questa Corte, che la presentazione della richiesta avesse un mero (e non accettabile) intento dilatorio, stante anche l’indicazione di un rinvio a brevissimo termine, questa Corte reputa, anche alla luce dei ricordati principi riaffermati dalle Sezioni Unite nella decisione di cui sopra, ovvero che “i principi del giusto processo e quindi del contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti ad un giudice imparziale, già esistenti nell’art. 24 della Costituzione e confermati ed esplicitati con assoluta chiarezza ed immediata cogenza nei primi due commi del novellato art. 111 Cost. sono principi generali applicabili ad ogni procedimento con le garanzie giurisdizionali,… e quindi anche nel settore della giustizia sportiva…” (conforme anche C.N.F. dec. n. 59 dell’11.4.2003), che il sig. …. avesse diritto ad essere presente al dibattimento e ad esplicare nel modo più efficace consentito, le sue difese. Ciò, stante la non rilevata pretestuosità della sua richiesta e l’irrilevanza (a fini della concretizzazione di un convincimento in questo senso) dell’assenza dei suoi difensori (assenza che non ha l’univoca lettura effettuata dalla Commissione).

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 086/CFA del 07 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CFA del 29 Aprile 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale  Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL SIG. D.N.E. AVVERSO LA SANZIONE, IN CONTINUAZIONE, DELLA INIBIZIONE DI ANNI 5 E AMMENDA DI € 100.000,00.

Massima: In ordine alla nullità dell’ordinanza di rigetto della richiesta di stralcio per legittimo impedimento la Corte ritiene che non meriti alcuna censura…Come correttamente ha ritenuto il TFN, infatti, l’esistenza di misure cautelari personali del tenore di quelle indicate dal … risulta circostanza non rilevante in maniera decisiva in ordine alla integrità del diritto di difesa esercitato dal … nella fattispecie; tali misure, infatti, non sono state in grado di incidere - come di fatto non ha inciso - sull’attività difensiva dello stesso svolta dal momento che il medesimo è sempre stato assistito dai propri difensori i quali hanno correttamente esercitato tutte le prerogative messe loro a disposizione dall’ordinamento sportivo e dal CGS; in secondo luogo, è stato appurato, per averne dato conferma lo stesso deferito, che il medesimo …. non aveva esercitato la facoltà di avanzare apposita istanza all’Autorità giudiziaria competente affinché la stessa gli consentisse di partecipare al procedimento sportivo che si andava celebrando nei suoi confronti; avendo al contrario deciso di proporre istanza di revoca delle misure cautelari personali all’Autorità giudiziaria la quale, con provvedimento evidentemente insindacabile in questa sede dagli Organi della giustizia sportiva, aveva deciso tuttavia di rigettarla stante, evidentemente, la permanenza delle ragioni cautelari presupposte che, con ogni probabilità, avrebbero potuto essere comunque conservate mediante un provvedimento specifico, di carattere permissivo, che, qualora richiesto ed ottenuto, avrebbe consentito al ….la sola partecipazione al processo sportivo. Anche il secondo motivo non merita accoglimento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.048/TFN del 01 Febbraio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (90) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.E. + ALTRI - (nota n. 4327/859 pf14-15 SP/blp del 4.11.2015).

Massima:…l’istanza di stralcio non è accoglibile, in quanto la circostanza che il deferito debba adempiere a misure coercitive giornaliere, per un verso, non incide, né ha inciso, sulla possibilità dello stesso di attivarsi al fine di poter comparire personalmente nel presente dibattimento, avvalendosi della facoltà di rivolgere apposita richiesta in questo senso all’Autorità Giudiziaria competente, richiesta che non risulta essere stata avanzata, essendo stata invece richiesta la revoca delle suddette misure; e, per altro verso, il deferito è ritualmente costituito a mezzo dei propri difensori con i quali ha potuto conferire, non essendo in atto impedimenti assoluti di colloqui e contatti ai fini dell’espletamento del diritto di difesa.

Massima:….l’istanza di stralcio non è accoglibile, in quanto la circostanza che il deferito sia sottoposto all’obbligo di dimora, non preclude allo stesso la possibilità di attivarsi al fine di poter comparire personalmente nel presente dibattimento, avvalendosi della facoltà di rivolgere apposita istanza in questo senso all’Autorità Giudiziaria competente, richiesta che non risulta essere stata avanzata; e, per altro verso il deferito è ritualmente costituito a mezzo del proprio difensore, con il quale ha potuto conferire, non essendo in atto impedimenti assoluti di colloquio e contatto ai fini dell’espletamento del diritto di difesa.

Massima: Viste le istanze di rinvio, ritenuto che nel procedimento sportivo l’impedimento del difensore costituisce motivo di rinvio del processo solo allorquando si tratti di impedimento assoluto, sopraggiunto in termini temporali tali da non consentire obiettivamente una sostituzione, osserva: ….. il contestuale svolgimento di altro processo non legittima di per sé la richiesta; …. l’impedimento fisico del difensore risulta intervenuto in data 29.12.2015 e quindi con una ampia possibilità di disporre una sostituzione processuale; …. il certificato medico prodotto dall’incolpato è generico e non documenta un impedimento assoluto

 

Decisione C.F.A.- Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 004/CFA del 16 Luglio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CFA del 16 Settembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 258/LND del 15.5.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S.D. SANT’ELIA FIUMERAPIDO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER ANNI 3 AL SIG. G.E.; - AMMENDA DI € 2.000,00 E PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SANT’ELIA FIUMERAPIDO/FONTANA LIRI DEL 21.9.2014(NOTA 6187/199PF 14-15/GC/VDB DEL 18.2.2015) -

Massima: Annullata la decisione del TFT per violazione del principio del contraddittorio non avendo questi rinviato l’udienza per impedimento in presenza di oggettivi motivi di carattere medico…Va ricordato che all'art. 2 dei principi di giustizia sportiva (così come deliberati dal Consiglio Nazionale CONI del 15 luglio 2014) si afferma che "il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo". Al riguardo va richiamata anche la giurisprudenza della stessa giustizia sportiva e, in particolare, la decisione n. 15 del 2011 dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva laddove afferma che "i principi del giusto processo e quindi del contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti ad un giudice imparziale, già esistenti nell'art. 24 della Costituzione e confermati ed esplicitati con assoluta chiarezza ed immediata cogenza nei primi due comma del novellato art. 111 Cost. (l. cost. 23 novembre 1999, n. 2) sono principi generali applicabili ad ogni procedimento con le garanzie giustiziali (organo indipendente con garanzie procedimentali ed in contraddittorio) e quindi anche nel settore della giustizia sportiva, regolata dall'ordinamento sportivo e in ogni caso rispettosa dei principi della Costituzione". Per questi motivi la C.F.A., visto l'art. 37, comma 4 C.G.S., accoglie e, per l'effetto annulla, il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sant'Elia Fiumerapido di Broccostella (Frosinone) per violazione del principio del contraddittorio e rimette gli atti al Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio per l'esame del merito garantiti i diritti dell’incolpato.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 06 Giugno  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 07 Ottobre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale  – Com. Uff. n. 87/CDN del 10.5.2013

Impugnazione – istanza:  2. RICORSO CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:  - INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. M.C.;  - AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI  RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LE  VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE  RAPPRESENTANTE,  INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER  VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 12, COMMA 2, C.G.S. - NOTA N.  4305/196 PF12-13/SP/BLP DEL 21.1.2013 -

Massima: La Corte annulla la decisione e rimette gli atti alla CDN per violazione del diritto di difesa con riferimento ai diritti previsti dall’art. 23 e dall’art. 34,  comma 6, C.G.S. per aver rigettato l’istanze di rinvio avanzate e con  riguardo alla medesima causa di impedimento – la misura di restrizione della libertà personale in  carcere emessa a carico della persona fisica deferita e legale rappresentante  della Società deferita.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 066/CFA del 03 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 079/CFA del 24 Giugno 2015 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 42/TFN del 27.3.2015

Impugnazione – istanza:1. RICORSO SIG. C.G. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 5 (ALL’EPOCA DEI FATTI RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA DELLA SOCIETÀ A.S. VARESE 1910 S.P.A.); - AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., E ART. 7, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO ELENCO SPECIALE DIRETTORI SPORTIVI (NOTA N. 4825/139 PF14-15 SP/MA DEL 12.1.2015)

Massima: In ordine al rigetto della richiesta di rinvio, il Collegio osserva che tale provvedimento non preclude l’attuazione dei principi del giusto processo, della sua ragionevole durata e dell’effettività della tutela difensiva di cui all’art. 111, primo e secondo comma Costituzione, e ciò in quanto l’udienza fissata al 03.06.2015 risulta caratterizzata da pubblicità legale e, quindi, tempestivamente conoscibile e conosciuta tramite pubblicazione, in data 29.05.2015, sul sito Internet della Federazione, del Com. Uff. 65/CFA, contenente la fissazione della riunione della Corte, in tal modo consentendo alla parte di predisporre ogni opportuna ed adeguata attività difensiva. Concorre, inoltre, a legittimare il pronunciato rigetto, l’esigenza del Giudicante di rendere la propria decisione nei termini di cui all’art. 34 bis.2 C.G.S., restando preclusa, per ovvi motivi d’opportunità processuale, ulteriore sospensione del detto termine. Infine, non può trascurarsi che il difensore di fiducia dell’incolpato era stato sostituito anche in tutte e tre le precedenti sedute degli Organi di giustizia, e non v’è quindi certezza che un eventuale differimento avrebbe consentito la sua presenza in giudizio. Quanto ai motivi di gravame, gli stessi non appaiono meritevoli di accoglimento.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 11 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 09 Luglio 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della  Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n.59/CDN del 16.1.2013

Impugnazione – istanza: 1) RICORSO POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI:  INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. C.F.;  AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI  RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER LA CONDOTTA  ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE  INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER  VIOLAZIONE DELL’ART. 1,COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AI TITOLO II “CRITERI INFRASTRUTTURALI” LETT. A) PUNTO 2), DI CUI AL COM. UFF. N.  146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 2595/85 PF12-13/SP/PP DEL 6.11.2012)

Massima: Non può trovare accoglimento l’ulteriore  richiesta di rinvio formulata dal difensore della società reclamante, motivato con riferimento allo  stato di salute del padre, ricoverato presso una struttura ospedaliera. Infatti, non emerge, allo stato,  un impedimento assoluto del difensore.  Non va trascurato, poi, che si tratta della quarta richiesta di rinvio e che la data della  riunione della Sezione è stata fissata con larghissimo anticipo, proprio allo scopo di consentire alla  difesa di organizzare i propri impegni nel modo più opportuno.

 

 

 

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