Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 8 Novembre 2004 n. 11,12 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 33 del 25.10.2004
Impugnazione - istanza:Reclamo della U.S. Gricignano Calcio avverso la sanzione della penalizzazione di n. 4 punti in classifica dei quali punti 2 da scontare nella stagione sportiva 2003/2004 e punti 2 da scontare nella stagione sportiva 2004/2005 in relazione alla gara Gricignano/Giovani Recale del 14.3.2004, per violazione degli artt. 9 comma 3 ed 1 comma 1. Reclamo del sig. D.A.G. avverso la sanzione dell’inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi 6 in relazione alla gara Gricignano/Giovani Recale del 14.3.2004, per violazione degli artt. 6 commi 1 e 2 ed 1 comma 1 C.G.S. per illecito sportivo, a seguito di deferimento del Procuratore Federale
Massima: E’ destituita di fondamento l’eccezione relativa alla erronea e/o incompleta verbalizzazione degli atti del procedimento per essere la stessa fondata su mere asserzioni, prive di positivo riscontro probatorio, ma anche soprattutto per l’assorbente circostanza che gli appellanti, nel formulare l’eccezione in esame, non specificano affatto, né d’altronde avrebbero potuto farlo, quale concreto pregiudizio di natura processuale essi abbiano risentito dall’ipotetica (e comunque non provata) circostanza allegata, né l’eventuale lesione o compressione del diritto di difesa, che dalla stessa sarebbe loro derivata. Senza contare, ad ogni buon conto, che le denunciate omissioni, anche laddove si fossero effettivamente verificate, non apparirebbero comunque poste in essere in violazione di alcuna specifica norma federale.