F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 24/CSA del 12 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 111/CSA del 06 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. SPINACETO 70 AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ; – SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DEL SIG. BALDINI ANDREA, INFLITTE SEGUITO GARA U21 SPINACETO/AEMME SAVIO C5 DEL 26.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 822 del 29.3.2017)
RICORSO A.S.D. SPINACETO 70 AVVERSO LE SANZIONI:
-
- AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ;
- SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DEL SIG. BALDINI ANDREA,
INFLITTE SEGUITO GARA U21 SPINACETO/AEMME SAVIO C5 DEL 26.3.2017
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 822 del 29.3.2017)
Con decisione del 29.3.2017 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 ha inflitto la squalifica per 4 giornate effettive di gara all’allenatore Baldini Andrea della A.S.D. Spinaceto 70 “per aver rivolto all’arbitro frasi offensive” e perché “dalla tribuna per la parte residuale dell’incontro impartiva direttive ai propri calciatori e continuava a protestare avverso l’operato arbitrale”.
Il medesimo Giudice ha poi inflitto la sanzione di € 2.000,00 alla A.S.D. Spinaceto 70 “perché l’allenatore ed il dirigente accompagnatore ufficiale della società, allontanati dall’arbitro, assistendo al prosieguo dell’incontro dalla tribuna, il primo impartiva direttive ai propri calciatori e protestava avverso le decisioni arbitrali, in ciò imitato dal dirigente accompagnatore”. Anche il comportamento dei tifosi della società è stato all’origine della condanna inflitta. Infatti, “a fine gara l’arbitro non effettuava il saluto fair play in quanto sostenitori della società penetravano indebitamente sul terreno di gioco tenendo un comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e sputando loro contro senza attingerli. Per tutta la durata dell’incontro, inoltre, i suddetti sostenitori ingiuriavano ripetutamente gli arbitri. A fine gara persona non identificata tentava di sfondare con ripetuti calci e pugni la porta dello spogliatoio arbitrale prima di essere allontanato dal gestore dell’impianto”.
In particolare dal referto arbitrale del sig. Roberto Di Fonzo della Sezione di Bra si legge che l’allenatore Baldini Andrea e il dirigente responsabile Pratesi Claudio indirizzavano proteste ed ingiurie all’arbitro e al cronometrista sia dal campo che dalla tribuna dopo l’allontanamento e, a seguito dell’espulsione inflitta al calciatore Nanni Gabriele per offese al minuto 18:47 del II tempo regolamentare, i due entravano sul terreno di gioco dalla tribuna per protestare ancora vivacemente a ridosso del tavolo del corno. Per quanto concerne il comportamento dei supporters, l’arbitro riporta che questi impedivano lo svolgimento del terzo tempo, con l’intenzione di aggredire lui e il cronometrista, ma “senza riuscirci perché tenuti dal dirigente di casa e dall’allenatore già precedentemente espulsi che sedevano in tribuna”. Nel passaggio verso gli spogliatoi il direttore di gara e il suo assistente erano oggetto di sputi e di ingiurie. Infine, l’arbitro conferma l’episodio della tentata irruzione a calci e pugni nel suo spogliatoio da parte di uno sconosciuto, sventata dal gestore del campo.
Propone reclamo Baldini Andrea, in qualità di amministratore della A.S.D. Spinaceto 70, per difendere sé stesso e la società.
In punto di fatto nel reclamo si è posto l’accento sulle particolari “attenzioni” che il direttore di gara avrebbe riservato alla reclamante, riportando sul referto insulti che non sarebbero mai stati proferiti né dall’allenatore né dal dirigente. Secondo la difesa della società, anche l’arbitro avrebbe rivolto espressioni ingiuriose ai calciatori della A.S.D. Spinaceto 70, sia a quelli schierati in campo che a quelli rimasti in panchina, ed è questo il motivo dell’ingresso in campo dell’allenatore e del dirigente, finalizzato esclusivamente a calmare gli atleti ed evitare che la situazione degenerasse.
Il reclamo evidenzia, inoltre, che l’allenatore non ha impartito disposizioni dalla tribuna, ma ha semplicemente incoraggiato e fatto il tifo per i suoi ragazzi, insieme ai tifosi presenti nel palazzetto dello sport.
Come circostanza attenuante si invoca la specchiata condotta anteatta dell’allenatore e dei tifosi nel corso delle ultime due stagioni.
Sull’episodio della tentata irruzione negli spogliatoi arbitrali, infine, la difesa eccepisce che un solo tesserato della società ha bussato alla porta dei predetti spogliatoiper chiedere spiegazioni al direttore di gara in merito al suo operato.
La società chiede la riduzione della squalifica, irrogata al BALDINI, da quattrogiornate a una giornata e la cassazione dell’ammenda di € 2.000,00, in quanto, a suo avviso, non vi sarebbe stata alcuna violenza nei confronti dell’arbitro.
Il ricorso è parzialmente fondato e, per l’effetto, va parzialmente accolto per le seguenti considerazioni in
DIRITTO
La condotta ingiuriosa viene definita dalla giurisprudenza sportiva secondo il concetto tipicamente penalistico cui deve farsi riferimento per qualificare l’ingiuria; ne deriva che essa si configura in presenza di espressioni «idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 121/CGF). Si ha ingiuria, quindi, anche in presenza di «espressioni […] che tacciano gli ufficiali di gara di avere tenuto nell’esercizio delle loro funzioni di direzione della gara comportamenti non lineari di cui dovrebbero vergognarsi o addirittura di essere in malafede nell’esercizio di tali funzioni, [in quanto] lesive dell’onore degli ufficiali di gara» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 marzo 2013, n. 212/CGF).
La condotta tenuta dall’allenatore Baldini si sussume in tale fattispecie.
Su di essa vi è poco da aggiungere, trattandosi di un comportamento inopportuno per una manifestazione sportiva, la quale deve ruotare intorno ai valori della sana competizione e del rispetto dell’avversario e del direttore di gara. Urla, minacce e ingiurie rivolte in direzione dell’arbitro e dei suoi assistenti superano il normale limite del diritto di critica, in quanto tali espressioni non consistono in un mero dissenso motivato alle decisioni arbitrali, espresso in termini misurati e necessari, ma in attacchi personali lesivi della dignità morale delle persone offese.
Peraltro, accertata l’illegittimità della forma delle proteste, dal rapporto dell’arbitro emerge anche la loro infondatezza. Da tale rapporto si evince che nel secondo tempo il portiere della società, Nanni Gabriele veniva espulso per aver utilizzato linguaggio offensivo e ingiurioso nei confronti dell’arbitro, mentre questi si trovava a ridosso della panchina dei padroni di casa.
L’espulsione, quindi, appare correttamente comminata all’atleta.
Alla fattispecie, oggetto del presente giudizio, si applica l’art. 19, comma 4, lettera a) C.G.S., che commina due giornate di squalifica “in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”.
Seppure tale norma fissi solo la sanzione-base, lasciando libero il giudice sportivo nell’aumentare o nel ridurre la squalifica, valorizzando le circostanze aggravanti o attenuanti del caso concreto, appare iniqua la scelta del giudice di prime cure di sanzionare con ben quattro giornate di squalifica l’allenatore della Sinaceto. In tal modo, infatti, la condotta ingiuriosa sarebbe punita più gravemente rispetto alla condotta violenta, per la quale la sanzione-base consiste in 3 giornate di squalifica.
Pertanto, alla luce del principio di proporzionalità delle pene, appare congruo ridurre la squalifica inflitta all’allenatore da 4 a 2 giornate di squalifica.
Non possono operare, invece, le circostanze attenuanti invocate dalla difesa della società. La giurisprudenza sportiva è concorde nell’escludere valenza attenuante all’assenza di precedenti del tesserato, in quanto “la dedotta irreprensibilità della condotta anteatta nel settore sportivo dell’istante non può costituire elemento sintomatico dell’irragionevolezza o erroneità della decisione della Commissione” (cfr. Trib. naz. arb. sport, 23 aprile 2012, ist. n. 17/12, P.M. c. FIGC, in www.coni.it).
Infine, la sanzione di € 2.000,00 irrogata alla Spinceto dev’essere dimidiata, in quanto è vero che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S. “le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5”, ma è altrettanto vero che può essere valorizzata l’attenuante della cooperazione da parte degli stessi dirigenti e tesserati della società.Ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., infatti, “la responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell’articolo 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1”, tra cui rientrano l’aver“adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi” (la società, infatti, aveva richiesto per la gara in oggetto “adeguata forza pubblica”, come emerge dal referto arbitrale) e l’aver “al momento del fatto (…) immediatamente agito per (…) far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza” (basti pensare all’intervento pacificatore dell’allenatore e del dirigente nei confronti di calciatori e supporters, che ha evitato conseguenze ben più gravi per l’arbitro e il cronometrista).
Pertanto, la responsabilità oggettiva della società per comportamento dei propri dirigenti e tesserati, che sicuramente sussiste nel caso di specie, risulta controbilanciata dalla cooperazione degli stessi dirigenti e tesserati nel caso di responsabilità oggettiva della società per comportamento dei tifosi, che parimenti sussiste in questo caso ma che risulta attenuata.
Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Spinaceto 70 di Roma, così riduce le sanzioni:
- ad € 1.000,00 l’ammenda inflitta alla società;
- a 2 giornate effettive di gara la squalifica inflitta al Sig. Baldini Andrea;
Dispone rimettersi gli atti alla Procura Federale per l’accertamento di eventuali profili di responsabilità.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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