F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 29/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 139/CSA del 18 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO DELFINO PESCARA 1936 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BENALI AHMAD SEGUITO GARA PESCARA/CROTONE DEL 7.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 202 del 09.05.2017)
RICORSO DELFINO PESCARA 1936 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BENALI AHMAD SEGUITO GARA PESCARA/CROTONE DEL 7.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 202 del 09.05.2017)
La società Delfino Pescara 1936 ha presentato, in data 11.5.2017, preannuncio di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A che, con Com. Uff. n. 202 del 09.05.2017, infliggeva la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Benali Ahmad, seguito gara Pescara/Crotone del 7.5.2017, “per avere al 31° del secondo tempo, a seguito del provvedimento di ammonizione, contestato l’operato arbitrale e rivolto al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa”.
La ricorrente contesta l'eccessività della sanzione inflitta, qualificando l’espressione del calciatore come irrispettosa o irriguardosa e non certamente come qualificata dal Giudice Sportivo ingiuriosa.
A sostegno di quanto sopra contestato, la ricorrente elenca precedenti decisioni di codesta Corte in merito ad episodi di espressione ingiuriosa e chiede, in virtù di ciò una riduzione della sanzione comminata.
La Corte, esaminato il ricorso, rileva che il referto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in relazione ai fatti accaduti durante la gara e ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Benali Ahmad congrua in relazione ai fatti stessi e, in considerazione del fatto che lo stesso calciatore già prima dell’episodio in questione aveva protestato nei confronti degli Ufficiali di gara.
Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Delfino Pescara 1936 di Pescara.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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