F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 29/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 139/CSA del 18 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO SIRACUSA CALCIO S.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. SOTTIL ANDREA SEGUITO GARA SIRACUSA/VIRTUS FRANCAVILLA DEL 7.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 200/DIV del 09.05.2017)

RICORSO SIRACUSA CALCIO S.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. SOTTIL ANDREA SEGUITO GARA SIRACUSA/VIRTUS FRANCAVILLA DEL 7.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 200/DIV del 09.05.2017)

 

La Siracusa Calcio S.r.l. ha presentato in data 15.5.2017 ricorso avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitte al Signor Sottil Andrea, seguito gara Siracusa/Virtus Francavilla del 7.5.2017, per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara (espulso).

La ricorrente contesta l'eccessività della sanzione inflitta alla Società volendo ritenere la condotta ascritta al signor Sottil Andrea meramente irriguardosa e non offensiva.

A sostegno di quanto sopra contestato, la ricorrente elenca precedenti decisioni di codesta Corte in merito a fatti analoghi e chiede, in virtù di ciò, la riduzione della sanzione irrogata da due ad una giornata effettiva di gara.

La Corte, esaminati i documenti, il ricorso e sentito l'arbitro, rileva la sanzione inflitta alla reclamante dal Giudice Sportivo congrua in relazione ai fatti accaduti durante la gara.

La Corte, ascoltato l’arbitro, ritiene, infatti che la condotta tenuta, per come meglio circostanziata dal predetto, debba essere sicuramente qualificata ingiuriosa. Pertanto, alla luce dei limiti edittali previsti dall’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., reputa adeguata la sanzione inflitta dal primo giudice.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Siracusa Calcio di Siracusa.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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