Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0086/CFA del 16 Febbraio 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato regionale Puglia n. 104 del 22 dicembre 2023

Impugnazione – istanza: –  Sig. G.V.-Manduria Sport/Procura federale interregionale

Massima: Fondata è l’eccezione di irricevibilità degli appelli perché depositati oltre il termine previsto dall’art. 115, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, secondo cui “Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.”in quanto i gravami, relativi alla decisione del Tribunale federale territoriale notificata alle parti in data 22 dicembre 2023, pur essendo stati trasmessi alla Procura federale in data 29 dicembre 2023, sono stati depositati in via telematica presso la Segreteria della Corte federale d’appello solo in data 8 gennaio 2024. Al riguardo, è ben vero che – secondo il costante orientamento - i procedimenti di giustizia sportiva hanno il carattere dell’informalità e che, in tali procedimenti, i vizi formali ordinariamente non costituiscono causa di invalidità dell’atto poiché il fine principale dell’ordinamento sportivo, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo e quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori (Collegio di garanzia dello sport, Sezione I, n. 56/2018).  Senonché tali principi non possono applicarsi nel caso in esame là dove il mancato rispetto del termine previsto dall’art. 115, comma 2, del CGS (o di quello omologo di cui all’art. 101, comma 2) incide sulla regolare costituzione del rapporto processuale in appello e, pertanto, viene in rilievo una disposizione espressiva di principi di ordine pubblico processuale, sottratti, in quanto tali, alla disponibilità delle parti. E, d’altro canto, a seguito dell’approvazione delle “Regole tecnico-operative del Processo Sportivo Telematico della FIGC”, da parte del Consiglio federale nella riunione del 29 gennaio 2021 – e superata da tempo la fase transitoria di cui all’art. 14 di tale provvedimento – sono ormai pienamente efficaci le regole riguardanti – tra l’altro – il deposito telematico a mezzo PEC (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 117/2022-2023/A).

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 011 CFA DEL  07/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 112CFA DEL  08/05/2018 (DISPOSITIVO)

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 26.4.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. R.F., ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 13 NOIF E ART. 8, COMMI 9 E 10 C.G.S.; - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA  SCONTARSI  NELLA  CORRENTE  STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 9224/612 PF 17-18 AA/GP/MG DEL 27.3.2018

Massima: Ritiene la Corte di dover in primo luogo dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione per violazione delle disposizioni di cui al Com. Uffi. n. 16/A dell’8.3.2018. In tale provvedimento, infatti, è espressamente disposto che “le impugnazioni  dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Corte federale di appello o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta, accompagnata dalla relativa tassa se dovuta, di ottenere copia degli atti ufficiali”. Nella fattispecie de qua, invece, l’appello è stato trasmesso tramite posta elettronica certificata ma non vi è stato il deposito nel termine previsto presso la Segreteria della Corte federale di appello.

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