Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0080/CFA del 30 Gennaio 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0084/TFNSD del 02.11.2023
Impugnazione – istanza: – Procura Federale Nazionale dello Sport/sig. M.F.
Massima: Infondata è l’eccezione di illegittimità del provvedimento di avocazione per illegittimo e, in particolare, immotivato esercizio del relativo potere, con conseguente pretesa inammissibilità dell’azione disciplinare….Dal punto di vista normativo, devono essere presi in esame l’art. 51, 6° e 7° co., CGS CONI; l’art. 12 quater, 4° co., del vigente Statuto CONI (indicato, ratione temporis, come art. 12 ter nel testo dell’art. 51, 6° co., CGS CONI); e l’art 52, 1° co., CGS CONI. L’art. 51, 6° e 7° co. Codice di giustizia sportiva CONI disciplina il potere di avocazione nei seguenti termini: «6. La Procura generale dello sport può disporre, per atto motivato sottoscritto dal Procuratore generale, l’avocazione nei casi previsti dall’art. 12 ter dello Statuto del Coni. La motivazione deve dare conto delle ragioni specifiche per le quali la proroga del termine per le indagini del procuratore federale non appare misura adeguata ovvero della concreta omissione che espone a pregiudizio la concludenza dell’azione disciplinare o, infine, delle circostanze la cui gravità e concordanza fanno escludere la ragionevolezza dell’intendimento di procedere all’archiviazione. L’avocazione non può essere disposta se non dopo che la Procura generale dello Sport abbia invitato il Procuratore Federale ad adottare, entro un termine ragionevole, specifiche iniziative o concrete misure ovvero, in generale, gli atti in difetto dei quali l’affare può essere avocato. Nel caso di superamento della durata stabilita per le indagini preliminari, la Procura generale dello Sport, con tale invito, può rimettere in termini il Procuratore federale per un tempo ragionevole e comunque non superiore a venti giorni, ove ritenga utilmente praticabili nuovi atti.» Il rinvio dell’appena riportato art. 51, 6° co., all’art. 12 ter dello Statuto CONI al fine di individuare i casi di avocazione deve essere ora riferito all’art. 12 quater, 4° co., del vigente Statuto CONI, che così recita: «Nei casi di avvenuto superamento dei termini per la conclusione delle indagini, oppure di richiesta di proroga degli stessi, la Procura generale dello sport può avocare, con provvedimento motivato, l’attività inquirente non ancora conclusa. Il potere di avocazione può essere altresì esercitato nei casi in cui emerga un’omissione di attività di indagine tale da pregiudicare l’azione disciplinare e nei casi in cui l’intenzione di procedere all’archiviazione sia ritenuta irragionevole». Infine, l’art 52, 1° co., CGS CONI, già ricordato nell’esame della procedibilità dell’azione disciplinare, prevede che: «In tutti i casi in cui è disposta l’avocazione il Procuratore generale dello sport applica un Procuratore nazionale dello sport alla Procura federale per la trattazione del procedimento della cui avocazione si tratta. L’applicazione, limitatamente al procedimento al quale si riferisce, determina il decorso di un nuovo termine per il compimento delle indagini preliminari pari alla metà di quello ordinariamente previsto per le medesime indagini e, in ogni caso, legittima l’esercizio di poteri corrispondenti a quelli del Procuratore federale sostituito. Il Procuratore nazionale dello sport in applicazione rimane soggetto nei confronti della Procura generale dello sport, in quanto compatibili, ai doveri del Procuratore federale sostituito. L’applicazione, nei casi in cui è disposta l’avocazione di cui al presente comma, si intende cessata quando il procedimento o il processo viene definito in sede federale». I tre gruppi di norme appena indicati hanno la capacità di individuare: i) i casi in cui può essere disposta la avocazione (art. 12 quater, 4° co., del vigente Statuto CONI); ii) le modalità secondo cui la Procura Generale dello Sport deve disporre l’avocazione (art. 51, 6° e 7° co., CGS CONI); iii) il potere attribuito al Procuratore nazionale dello sport che è applicato per la trattazione del procedimento della cui avocazione si tratta e al quale, per effetto dell’applicazione, è attribuito, in tutti i casi di avocazione indicati dall’art. 12 quater, 4° co., Statuto CONI - dunque non soltanto in caso di attività inquirente non ancora conclusa e superamento dei termini per la conclusione delle indagini o di richiesta di proroga degli stessi o in caso di omissione di un’attività di indagine, ma anche quando l’intenzione di procedere all’archiviazione sia ritenuta irragionevole - un nuovo termine «per il compimento delle indagini preliminari».
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0033/CFA del 6 Settembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Veneto, di cui al Com. Uff. n. 12 del 26.07.2023
Impugnazione – istanza: Sig. S.B./Procura Federale
Massima: Prosciolto il dirigente accompagnatore dalla contestata violazione dell’art.4, comma 1, CGS “per avere lo stesso in data 6.11.2022, al termine della gara del campionato di Eccellenza del Comitato regionale Veneto, inserito in distinta di gara, consentito e non impedito l’accesso prima nel recinto di gioco e successivamente nell’area spogliatoi dell’impianto sportivo di Garda Risare (VR), di un sostenitore della società S.S.DARL F.C. Clivense S.M. che colpiva con un calcio alla schiena il sig. …., dirigente tesserato per la società AC Garda, procurandogli un trauma contusivo alla regione lombare destra” , in quanto il Tribunale ha irrogato la sanzione disciplinare per fatti radicalmente diversi da quelli descritti nel capo di incolpazione contenuto nell’atto di deferimento, integrando così la violazione degli artt.125, comma 4 e 44, comma 1, CGS…Anche una superficiale lettura della decisione impugnata consente, dunque, di rilevare che l’affermazione di responsabilità a carico del signor … è intervenuta per avere proferito una frase villana e anti sportiva all’indirizzo del dirigente della squadra avversaria, poco prima malmenato dai tifosi, mentre il Tribunale esclude esplicitamente che egli abbia avuto alcun ruolo nel consentire l’accesso dei tifosi alla zona adiacente il campo di gioco (il sig. …, al contrario di quanto riferisce la Procura, non aveva ruoli autorizzativi all’interno del recinto di gioco della società Clivense). Del resto, l’attenta lettura degli atti di inchiesta non consente di individuare altre condotte, ascrivibili all’odierno reclamante e rilevanti sotto un profilo disciplinare, se non quella di avere apostrofato il dirigente della squadra avversaria con una frase assolutamente impropria. Se ne deve dedurre che il fatto per cui è intervenuta l’affermazione di responsabilità (essersi rivolto con toni impropri al signor …che aveva appena subito un’aggressione da parte dei tifosi) è radicalmente differente da quello contestato nel capo di incolpazione (avere consentito o non impedito ai tifosi l’accesso al campo di gioco ed all’area spogliatoi), in ordine al quale la responsabilità dell’incolpato viene addirittura esplicitamente esclusa. Il Codice di giustizia sportiva, all’art.125, comma 4, modula il contenuto dell’atto di deferimento in termini simili a quelli che nel processo penale delineano gli atti conclusivi delle indagini preliminari, con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale. Analogamente al capo di imputazione, quindi, il deferimento deve descrivere “i fatti che si assumono essere accaduti “...” le norme che si assumono violate”. Anche nel processo sportivo si pone quindi un problema di corrispondenza fra l’accusa, cristallizzata nell’imputazione nel processo penale e nel deferimento in quello sportivo, e l’affermazione di responsabilità, in adesione ai principi di difesa, del contraddittorio e di parità fra le parti. Il problema è anche maggiormente sentito nell’ordinamento sportivo, nel quale accanto ad illeciti disciplinari ben tipizzati vi sono fattispecie disciplinari elastiche, come quelle che si fanno rientrare nella violazione del principio di lealtà e correttezza o probità. Il diritto di difesa dell’incolpato può essere, quindi, garantito solo da un atto di deferimento che contenga una chiara e completa contestazione delle condotte ascritte. Infatti, i doveri di lealtà e probità sono canoni valutativi del contegno dei tesserati, che non sono suscettibili di essere individuati e specificati una volta per tutte, ma devono essere di volta in volta rielaborati in base alle specifiche circostanze del caso concreto (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 76/2017). In totale analogia con la giurisprudenza processual penalistica, ci si è quindi attenuti, anche nel procedimento sportivo, al principio per cui per aversi mutamento del fatto – tale da inficiare irrimediabilmente la necessaria corrispondenza fra quanto viene contestato e ciò per cui interviene l’affermazione di responsabilità - occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti di difesa (SS.UU. n.3655/10, più di recente Cass. pen. Sez. V, n. 7534/22). Si è così affermato che la descrizione dei fatti contestati è funzionale alla corretta instaurazione del contraddittorio affinché la difesa dell’incolpato possa essere consapevolmente ed efficacemente svolta. L’atto di deferimento, quindi, assolve la funzione essenziale di informare l’interessato dei fatti materiali posti a suo carico, i quali esprimono e delimitano l’ipotesi accusatoria formulata dall’organo inquirente. La corretta e completa descrizione delle circostanze fattuali sulle quali fonda la contestazione costituisce presupposto essenziale ai fini del rispetto delle garanzie difensive; il cambiamento della fisionomia dell’ipotesi accusatoria lede il diritto di difesa dell’inquisito che deve essere assicurato in ogni stato del procedimento. La giurisprudenza sportiva riconosce il potere del giudice di riqualificare il fatto giuridico e, quindi, sussumere il fatto all’interno di una fattispecie normativa differente da quella descritta dalla Procura nell’atto di deferimento, ma non consente di assumere a fondamento della responsabilità disciplinare un fatto non considerato nella condotta ascritta all’incolpato (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 57/2022-2023). La necessita ̀ di garantire all’incolpato la possibilità ̀ di impostare fin dall’inizio una corretta difesa è, infine, coerente con il principio del giusto processo, accolto anche nell’ambito sportivo dall’art. 44 del C.G.S., e con le posizioni assunte in sede europea ove si e ̀ piu ̀ volte affermato che il diritto ad un processo equo impone alle autorita ̀ di informare l’interessato dei fatti materiali posti a suo carico - oltre che della qualificazione giuridica ad essi attribuita - cosi ̀ da riconoscergli un’occasione concreta ed effettiva di difendersi in relazione ad essa (in particolare, sentenza del 2007 Drassich c. Italia; C. eur. dir. uomo, 11.12.2007, ricorso n. 25575/04). Tutto ciò premesso, non sfugge che, nel caso in esame, si esula completamente dalla problematica della riqualificazione giuridica del fatto o della possibilità di sussumere diverse condotte all’interno di una stessa norma sanzionatoria la cui violazione è stata contestata in maniera pertinente (così come ha sostenuto la Procura federale). Sono mutati, e in termini radicali, i contorni del fatto sicché l’azione disciplinare è stata esercitata per una condotta agevolativa dell’operato di altri (l’avere consentito o non impedito l’accesso dei facinorosi che aggredirono la parte lesa ) e l’affermazione di responsabilità è intervenuta per tutt’altro (l’essersi rivolto alla parte lesa con toni impropri), così da determinare, in applicazione dei principi sopra enunciati, un radicale vizio della decisione impugnata, che va annullata con conseguente proscioglimento del reclamante.
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite - Decisione n. 40 del 08/05/2023
Decisione impugnata: decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022- 2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023, nell’ambito del procedimento Prot. 15097/233pf21-22/GC/GR/blp e n. 0077/CFA/2022-2023, nei confronti del sig. F.B. e altri, all’esito del procedimento di revocazione ex art. 63 CGS FIGC, che ha dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione e, pertanto, ha revocato la propria pronunzia n. 0089/CFA/2021-2022 del 27 maggio 2022 e, per l'effetto, nel respingere i reclami incidentali, ha accolto parzialmente il reclamo della Procura Federale FIGC avverso la decisione n. 0128/TFN/2021-2022 - Sezione Disciplinare - del 22 aprile 2022 ed ha irrogato, in parte qua, nei confronti della ricorrente, F.C. Juventus S.p.A., la sanzione della penalizzazione di 15 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nei confronti del ricorrente, dott. A.A., la sanzione della inibizione temporanea di 24 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, nei confronti del ricorrente, sig. F.P., la sanzione della inibizione temporanea di 30 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, nei confronti del ricorrente, sig. F.C., la sanzione della inibizione temporanea di 16 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, nei confronti del ricorrente, sig. E.V., la sanzione della inibizione temporanea di 8 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, nei confronti di tutti i suddetti ricorrenti (P.N., P.G., A.G.-V., C.M.H., D.M., F.R.), la sanzione della inibizione temporanea di 8 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, nei confronti del ricorrente, sig. M.A., la sanzione della inibizione temporanea di 24 mesi a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
Impugnazione Istanza: F.C. Juventus S.p.A. / FIGC / Procura Federale FIGC - dott. A.A. / FIGC / Procura Federale FIGC - sig. F.P. / FIGC / Procura Federale FIGC
Massima: Infondato è il motivo con il quale si impugna la decisione sostenendo la violazione dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, in relazione agli artt. 111 e 24 della Costituzione e dell’art. 6 del C.E.D.U., nonché degli articoli 2 del CGS CONI e 44 del CGS FIGC, per la violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo, nonché per la violazione del diritto di difesa, in ragione della modifica del thema decidendum, con la conseguente mancata correlazione tra la contestazione, avvenuta con l’atto di deferimento del 1° aprile 2022, e la decisione del 30 gennaio 2023. …La questione che aveva condotto al deferimento degli attuali ricorrenti era la ritenuta avvenuta reiterata alterazione delle evidenze contabili per effetto di numerose plusvalenze i cui valori erano stati ritenuti fittizi. Il Tribunale Federale, in primo grado, e la Corte Federale d’Appello, nella precedente fase del giudizio, avevano prosciolto i deferiti perché non era stato possibile accertare l’effettiva alterazione dei valori indicati a causa della mancanza di elementi certi di riferimento sul valore dei calciatori. Non erano, infatti, stati ritenuti sicuramente attendibili i dati indicati anche dalla Procura acquisiti dal sito “Transfermarkt”. Dopo il proscioglimento dei deferiti la Procura Federale ha, tuttavia, ricevuto una rilevantissima documentazione dalla Procura della Repubblica di Torino, dalla quale è emerso che effettivamente, come la Procura aveva sostenuto sin dal suo iniziale deferimento, vi era stata una voluta reiterata alterazione delle evidenze contabili per effetto di numerose plusvalenze i cui valori erano fittizi. Non vi è, quindi, alcun mutamento del thema decidendum, come hanno sostenuto i ricorrenti, né la conseguente mancata correlazione tra la contestazione, avvenuta con l’atto di deferimento, e la sanzione irrogata. Gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Torino e acquisiti dalla Procura Federale hanno solo consentito di dare piena contezza del sistema che era stato posto in essere dai deferiti per alterare le operazioni di trasferimento dei calciatori con plusvalenze sostanzialmente sganciate dai valori di mercato e con alterazione delle evidenze contabili. Dalla nuova documentazione acquisita è, peraltro, emerso con chiarezza che tali alterazioni non erano frutto di operazioni isolate, ma vi era una preordinata sistematicità delle condotte, con il “disvelamento della intenzionalità sottostante all’alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori” e “l’assenza di un qualunque metodo di valutazione delle operazioni di scambio”. Come ha correttamente ricordato la Corte Federale (alle pagg. 24/25), “La decisione n. 0089/CFA/2021-2022 aveva affermato del tutto condivisibilmente che “l’assenza di parametri normativamente sanciti rende particolarmente delicata l’operazione di sceverare operazioni (plusvalenti) che, con ragionevole certezza giudiziale, possano essere considerate rilevanti sotto il profilo disciplinare”. Ciò, ovviamente, nel presupposto - mai messo in discussione dalla decisione - che la realizzazione di una plusvalenza fosse effetto legittimo di una operazione di vendita o scambio, non potendo l’interprete affidarsi al solo sospetto di una eventuale (appunto) fittizietà. Per questo la decisione qui revocata precisava anche che eventuali contestazioni disciplinari dovessero basarsi sulla ragionevole certezza dell’illecito e non sulla probabile verificazione di esso. Inoltre, la decisione rilevava che l’assenza di un unico metodo codificato di valutazione non poteva “legittimare l’iscrizione in bilancio di diritti per qualsiasi importo, svincolati da considerazioni inerenti all’utilità futura del diritto nonché [da] elementi di coerenza della transazione” posto che altrimenti argomentando si “renderebbe legittima qualsiasi plusvalenza e [si] introdurrebbe un’anarchia valutativa che nessun sistema - e quindi neanche quello federale - può tollerare”. Un metodo vi deve essere. E deve essere razionale, verificabile e ovviamente non discrezionale”. Un simile arresto, ha aggiunto la Corte Federale, “è condivisibile anche oggi. Ma ciò che oggi è mutato è proprio il quadro fattuale nel quale ci si muove, che è radicalmente diverso da quello esaminato dalla decisione revocata. Non si tratta di discutere della legittimità di un determinato valore in assoluto. Né di operare una valutazione del prezzo scambiato. Si tratta invece di valutare comportamenti (scorretti) e gli effetti di tali comportamenti sistematici e ripetuti sul bilancio. La Corte federale n. 0089/CFA/2021-2022, però, proprio su un tale profilo, aveva avvertito che non qualsiasi plusvalenza è legittima. Aveva poi segnalato il fatto che la carenza di parametri non consentiva di tradurre il sospetto in violazione, per questo chiedendo l’introduzione di disposizioni che operassero da sentinella anticipata rispetto a fenomeni che invece di essere fisiologici si trasformino in patologici”. Ma, ha ancora aggiunto la Corte Federale, “avere affermato un tale principio non legalizzava qualunque comportamento. Sotto tale profilo, la decisione revocata non ha nulla a che vedere con una preordinata intenzione di non utilizzare alcun metodo se non quello di una ricerca artificiale di plusvalenze come obiettivo e non come effetto delle operazioni condotte”. Non è, quindi, mutato il thema decidendum, come sostengono i ricorrenti, ma è il quadro probatorio emerso dai documenti trasmessi dalla Procura della Repubblica che si è rafforzato in modo decisivo (e con elementi nuovi e non conosciuti), tanto da poter giustificare la richiesta di revocazione della sentenza di assoluzione già emessa sulla base del materiale probatorio all’epoca a disposizione della Procura Federale e sulla base del quale gli organi della Giustizia Federale avevano pronunciato l’assoluzione dei ricorrenti. Dai nuovi elementi emersi e, quindi, dai nuovi “fatti” che hanno giustificato la revocazione della precedente sentenza di assoluzione, si è potuto rilevare l’esistenza di comportamenti non corretti “sistematici e ripetuti”, frutto di un disegno preordinato di alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori, che hanno prodotto chiari effetti (che erano voluti dagli stessi attori) sui documenti e sui valori contabili della società e, quindi, considerata la rilevanza degli elementi emersi, anche sulla sua leale partecipazione alle competizioni sportive. Tali nuovi elementi, di cui non disponevano gli organi della Giustizia Federale nella precedente fase del giudizio, non hanno, quindi, mutato il reale oggetto dell’incolpazione, ma hanno solo arricchito in modo decisivo il quadro fattuale e ne hanno definito molto meglio i contenuti, dando contezza della fondatezza del deferimento che si basava (e non poteva essere diversamente) sugli atti e i fatti all’epoca a disposizione degli organi della Giustizia Federale. Acquisita tale nuova documentazione, peraltro, la Procura Federale non avrebbe potuto avviare un nuovo procedimento, sebbene confortato da tale consistente nuovo materiale probatorio, e non avrebbe potuto quindi contestare nuovamente l’avvenuta reiterata alterazione delle evidenze contabili per effetto di numerose plusvalenze i cui valori erano stati ritenuti fittizi, poiché sarebbe incorsa inevitabilmente nel vizio del “ne bis in idem”. Correttamente, quindi, la Procura Federale ha ritenuto di riaprire, attraverso la revocazione prevista dall’art. 63, comma 1, del CGS della FIGC, il giudizio che si era concluso, per la questione delle plusvalenze, con l’assoluzione dei deferiti. Mentre per altre e diverse questioni, pure emerse dagli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Torino, la Procura Federale ha avviato un nuovo procedimento, ancora in corso, a carico anche di gran parte dei soggetti ora ricorrenti. Peraltro, nella fase del giudizio di revocazione le parti hanno potuto far valere, davanti alla Corte Federale d’Appello, tutte le loro eventuali ragioni, con ciò dovendosi escludere qualsiasi violazione dei principi del giusto processo, del contraddittorio e della parità delle parti. Non è poi fondata la questione riguardante la tipologia di sanzione irrogata in concreto dalla Corte Federale d’Appello nella contestata decisione (per la Juventus la penalizzazione di punti in classifica e non la semplice ammenda per la violazione dell’art. 31 del R.G.S.), tenuto conto che è nelle prerogative dell’organo giudicante non solo dare l’esatta qualificazione giuridica dei fatti contestati, ma anche (in concreto) irrogare una sanzione adeguata, fra quelle previste, per l’illecito accertato, dal Codice di Giustizia. In conseguenza, non ha rilievo la circostanza che alla Juventus era stata contestata, in sede di deferimento, solo la violazione dell’art. 31, comma 1, del Regolamento di Giustizia, con la conseguente possibile applicazione di una semplice ammenda, avendo poi la Corte Federale chiaramente indicato nelle sue motivazioni le ragioni per le quali, sulla base dei nuovi fatti, doveva essere applicata la sanzione prevista per la violazione dei principi di lealtà e correttezza di cui all’art. 4, comma 1, del CGS della FIGC. Peraltro, la Juventus, in quanto società, risponde comunque, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Giustizia della FIGC, per le azioni commesse dai suoi rappresentanti e dirigenti nei confronti dei quali era stata contestata anche la violazione dell’art. 4 del CGS della FIGC, che impone ai soggetti di cui al precedente art. 2 (società, dirigenti, atleti, tecnici, e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale) il rispetto delle norme federali e l’osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. Né ha alcun rilievo la circostanza che, nella decisione impugnata, non risulterebbe richiamato il suddetto articolo 6 del CGS, posto che tale articolo è comunque quello che detta la disciplina per la responsabilità delle società sportive che, ai sensi del comma 1, rispondono direttamente dell’operato di chi la rappresenta e, al comma 2, rispondono, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e degli altri soggetti indicati nel precedente articolo 2, comma 2.
Massima: Infondato è il motivo con il quale si impugna la decisione sostenendo la “Violazione di norma di diritto (ex art. 54 CGS CONI) per la condanna della società per l’illecito di cui all’art. 4 CGS FIGC senza fare riferimento alcuno all’art. 6 CGS FIGC”…Secondo il principio di contestazione, sancito dall'art. 125, comma 4, CGS FIGC, "nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare". Esso presiede al rispetto di una corretta instaurazione del contraddittorio e, conseguentemente, della garanzia, per il deferito, di svolgere una consapevole difesa, che solo la chiara informazione dell'addebito può consentirgli. Non è, tuttavia, corollario di tale principio quello secondo cui gli specifici particolari della condotta in contestazione debbano essere tutti contenuti ed esplicitati nella parte “letterale” del capo di incolpazione. Il principio della correlazione tra accusa (fatto contestato) e difesa (possibilità di esercitare il diritto di difesa) va inteso non in senso “meccanicistico formale”, come ha sottolineato la giurisprudenza anche penale, ma in funzione della finalità cui è ispirato, quella, cioè, della tutela del diritto di difesa, sicché l'indagine sulla sua osservanza dev'essere condotta attraverso l'accertamento della possibilità per il deferito di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto. Nel caso in esame, il fatto è stato contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali, anche dopo il ricorso per revocazione, in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa con riferimento a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, hanno posto la società deferita in condizione di conoscere in modo ampio le violazioni contestate. La giurisprudenza, peraltro, pacificamente riconosce il potere del giudice di riqualificare il fatto giuridico in sede giudiziale sportiva e, quindi, di sussumere il fatto all’interno di una fattispecie normativa differente da quella descritta dalla Procura nell’atto di deferimento (ex multis Decisione C.F.A. – Sezioni Unite, pubblicata sul CU n. 0057/CFA del 19 dicembre 2022; Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, n. 26/2018); la riqualificazione giuridica del fatto costituisce, infatti, un potere intrinsecamente devoluto alla giurisdizione. Ne consegue che la verifica dell'osservanza di detto principio non può esaurirsi alla luce di un mero esame formale della lettera dell’imputazione, essendo necessario che l’indagine venga condotta attraverso l'accertamento della possibilità per l'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto. La suddetta conclusione è supportata, oltre che dal principio di informalità del procedimento sportivo (posto dalla disposizione di cui all’art. 2, comma 6, del Codice di giustizia sportiva del CONI), anche dai principi del giusto processo costituzionalmente codificati e dal principio di effettività della tutela giurisdizionale, affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha rimarcato le esigenze connesse alla domanda di giustizia, evidenziando come, dunque, occorra, per quanto possibile, interpretare la norma processuale nella prospettiva di garantire una effettiva risposta da parte degli organi di amministrazione della giustizia. L’obbligo di contestazione degli addebiti deve ritenersi assolto con la specifica e precisa enunciazione del fatto di cui si ritiene che un soggetto si sia reso responsabile, non essendo indispensabile la qualificazione del fatto sotto il profilo giuridico. E’, quindi, necessario e sufficiente individuare e indicare i fatti addebitati nel loro nucleo materiale con chiarezza, manifestando formalmente la precisa volontà di far derivare da essi un'eventuale responsabilità disciplinare. In tal senso, pertanto, deve intendersi, il c.d. principio di immutabilità (o immodificabilità) della contestazione. D’altro canto, dall’art. 125 del Codice della giustizia sportiva - che al comma 4 prevede che “Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare” - non può desumersi in alcun modo il principio di immutabilità delle norme che si assumono violate, ma solo la previsione dell’indicazione delle stesse. La pronuncia della Corte Federale d’Appello fonda la responsabilità della ricorrente sulla base delle condotte delineate nell’atto di deferimento la cui rilevanza disciplinare è stata poi evidenziata dagli atti acquisiti al giudizio anche dopo le iniziali pronunce di proscioglimento, quindi, il correlato diritto di difesa della Società deve ritenersi pienamente rispettato e assicurato. Infondato, comunque, risulta il dedotto mancato riferimento nelle motivazioni della sentenza all’art. 6 del CGS FIGC, tenuto conto che, come si è già esposto in precedenza, tale disposizione è quella che disciplina proprio la responsabilità disciplinare delle società che risponde dell’operato dei suoi rappresentanti e dei suoi dirigenti e tesserati, come nella fattispecie.
Massima: Infondato è il motivo con il quale si impugna la decisione sostenendo la violazione di norme di diritto in cui incorre la sentenza, per aver applicato al club una sanzione non prevista dalla fattispecie contestata, bensì da una norma diversa (l’art. 4 C.G.S. FIGC, cui si riferisce l’applicazione della penalizzazione in classifica, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo), vale a dire una norma mai formalmente addebitata al club, destinatario, in sede di deferimento, oltre che dell’art. 6 CGS, della contestazione centrale di cui all’art. 31, comma 1, dello stesso Codice, violazione, che, tuttavia, non prevede la sanzione della penalizzazione. In tal modo, la Corte avrebbe ampliato ex officio la contestazione a carico della Società (ritenendo integrata la violazione ex art. 4 C.G.S. FIGC, seppur la stessa non fosse prevista nel deferimento); inoltre, avrebbe applicato alla ricorrente una norma che si pone quale norma generale e residuale rispetto alla violazione ex art. 31, comma 1, CGS, norma speciale viceversa contestata.… si osserva che la sentenza impugnata è ampiamente motivata anche sulla necessità di irrogare una sanzione severa a causa della gravità dei fatti emersi e che la penalizzazione in classifica è fra le sanzioni previste, all’art. 8, lett. g), del CGS della FIGC per il caso di violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS e che, ai sensi della stessa disposizione, la sanzione deve essere afflittiva.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0091/CFA del 21 Aprile 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Riforma della decisione del Tribunale federale nazionale-sezione disciplinare n. 0115 del 27.01.2023
Impugnazione – istanza: – ASD Olimpus Roma-T. G.-B.F.C.J.-J.H.F.R.D.S.-A.S.D. Todis Lido di Ostia/Procura Federale
Massima: Infondata è l’eccezione di indeterminatezza della contestazione ex art. 125 CGS: 1) Non vi è dubbio alcuno sul principio di contestazione sancito dall'art. 125, comma 4, CGS, secondo il quale " nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare". Esso presiede al rispetto di una corretta instaurazione del contraddittorio e, conseguentemente, della garanzia, per il deferito, di svolgere una consapevole difesa, che solo la chiara informazione dell'addebito può consentirgli (Decisione n. 57/CFA/2022-2023/A). 2) Non è tuttavia corollario di tale principio quello secondo cui gli specifici particolari della condotta in contestazione debbano essere tutti contenuti ed esplicitati nella parte 'letterale' del capo di incolpazione, anche quando dalla sua enunciazione non derivino incertezze. E ciò considerandosi anche la possibile estensione per relationem della contestazione stessa ad atti di indagine, posti con certezza a disposizione dei deferiti e da questi ampiamente conosciuti. Ciò perché "il principio della correlazione tra accusa (fatto contestato) e difesa (possibilità di esercitare il diritto di difesa) va inteso non in senso 'meccanicistico formale', ma in funzione della finalità cui è ispirato, quella cioè della tutela del diritto di difesa", sicchè l'indagine sulla sua osservanza dev'essere condotta attraverso l'accertamento della possibilità per l'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto (cfr. Cassazione, Sez. VI penale, 8 novembre 1995, n. 618; nonché Sez. 3, Sentenza n. 35964 del 04/11/2014 Rv. 264877 - 01, secondo cui "Non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa, non essendo necessaria una indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione stessa"). 3) Il richiamo operato dal TFN agli atti indagine come 'operazione' utile alla definitiva comprensione dell'addebito è, dunque, in linea di principio, legittimo, proprio perché "la contestazione non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito" (cfr. Cass. Pen. Sez. 2, Sentenza n. 2741 del 11/12/2015 Rv. 265825 - 01). 4) Neanche l'ipotesi di contestazione 'alternativa' - evidenziata in particolare nel reclamo proposto per il Grippi - costituisce eccezione alle considerazioni di cui ai punti che precedono. Ed anzi, come la pacifica e costante giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito "tale metodo non solo è legittimo, ma risponde anche ad un'esigenza della difesa, atteso che l'incolpato, da un lato, è messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito e, dall'altro, non si vede costretto, come sarebbe possibile, a rispondere della sola ipotesi criminosa più grave, rinviandosi poi all'esito del dibattimento la risoluzione della questione attraverso la successiva riduzione dell'imputazione originaria" (Sez. 5, Sentenza n. 38245 del 18/03/2004 Rv. 230373 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 6018 del 23/01/1997 Rv. 208084 - 01 nonché - sempre sulla legittimità della contestazione alternativa - Sez. 5, Sentenza n. 27930 del 01/07/2020 Rv. 279636 - 01). Tanto chiarito si osserva: la condotta ascritta ai tre calciatori deferiti è, per tutti (con la ricordata 'alternativa' per il solo G.i), così precisata (dopo il riferimento alla violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’articolo 30 del Codice di Giustizia Sportiva) : "nell'aver compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Olimpus Roma – Todis Lido di Ostia del 21.05.22 ore 18:00, valevole per il campionato di C5 Serie A Girone Unico, stagione sportiva 21/22, accertati dalla visione ed analisi dei messaggi scambiati tra lo stesso sig…. e il sig. …, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la ASD Olimpus Roma, poco prima dell’inizio della gara in esame ed aventi ad oggetto il risultato della stessa". Risultano dunque chiariti in modo inequivoco: A) la natura e lo scopo della condotta (diretta ad alterare lo svolgimento ed il risultato di una gara); B) la gara stessa (partita del campionato di C5 Serie A Girone Unico, stagione sportiva 21/22 Olimpus RomaTodis Lido di Ostia); C) tempo e luogo (Roma, 21 maggio 2022, poco prima delle ore 18,00). Si aggiunge poi che (D) le condotte sono quelle che si evincono "dalla visione ed analisi dei messaggi scambiati tra il sig. …. e il sig. ….". E negli atti esiste la documentazione di un solo scambio di messaggi tra costoro nelle circostanze di tempo citate, documentato dalla foto dello 'screen shot' ad esso relativo ed estratto dal cellulare del Fonseca (al verbale della cui audizione è allegato), con i quali questi chiede al … "…. pareggio allora e primo gol vostro ok?”, e l'altro immediatamente risponde "Aspetta un attimo … sta andando lì”. E ciò palesemente evidenzia -contestandosi un'attività solo diretta all'alterazione del risultato della gara (senza dunque 'la consumazione' del fatto) - che al Fonseca si addebita la richiesta di conferma di un accordo illecito, al … una risposta per così dire 'possibilista' in attesa di conferma ed al … l'attività di verifica, propedeutica a tale conferma. In termini conclusivi: il …ed il … devono difendersi dall'accusa di avere raggiunto un accordo per alterare il risultato della gara, con i loro messaggi avviando una verifica finale di tale illecito patto; il …deve difendersi invece dall'accusa di aver preso contatto con i suoi compagni di squadra subito dopo il messaggio ricevuto dal … e su incarico di costui, al fine di verificare l'illecita intesa. Le società, infine, devono rispondere delle condotte dei rispettivi calciatori a titolo di responsabilità oggettiva.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 115/TFN - SD del 27 Gennaio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 12730/844pf 21-22/GC/PM/mg del 22 novembre 2022 nei confronti dei sig. B.F.C.J. + altri - Reg. Prot. 89/TFN-SD
Massima: Infondata è l’eccezione di inammissibilità del deferimento per violazione dell’art. 125 CGS perché sarebbe stata omessa, nell’atto di deferimento, la condotta specificamente ascritta ai deferiti ritenuti responsabili di illecito sportivo….Dall’insieme dell’atto di deferimento e delle risultanze della relazione è dato evincere in cosa consista il comportamento contestato… Quello che è stato contestato, pertanto, altro non è che la violazione dell’art. 30 CGS in ragione di quanto emerso dal complesso delle indagini, su cui le difese hanno ampiamente dedotto ed eccepito, così esercitando appieno il loro diritto di difesa, di cui non è dato ravvisare alcuna lesione.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0057/CFA del 19 Dicembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 0087/TFNSD 2022-2023 del 24 novembre 2022
Impugnazione – istanza: – Sig. C.S.- sig.ra D.S. - A. C. PRATO SSD a RL/Procura Federale
Massima: La disamina muove dalla lettera dell’art. 125, quarto comma, CGS, il quale descrive il contenuto essenziale dell’atto di deferimento stabilendo che, “nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare”. La descrizione dei fatti contestati, in particolare, è funzionale alla corretta instaurazione del contraddittorio affinché la difesa dell’incolpato possa essere consapevolmente ed efficacemente svolta. L’atto di deferimento, quindi, assolve la funzione essenziale di informare l’interessato dei fatti materiali posti a suo carico, i quali esprimono e delimitano l’ipotesi accusatoria formulata dall’organo inquirente. Va da sé che la corretta e completa descrizione delle circostanze fattuali sulle quali fonda la contestazione costituisce presupposto essenziale ai fini del rispetto delle garanzie difensive e che il cambiamento della fisionomia dell’ipotesi accusatoria lede il diritto di difesa dell’inquisito che deve essere assicurato in ogni stato del procedimento. La giurisprudenza riconosce il potere del giudice di riqualificare il fatto giuridico e, quindi, di sussumere il fatto all’interno di una fattispecie normativa differente da quella descritta dalla Procura nell’atto di deferimento, ma non consente di assumere a fondamento della responsabilità disciplinare un fatto non considerato nella condotta ascritta all’incolpato. Tanto premesso, la Corte osserva che il deferimento di cui trattasi imputa ai soggetti deferiti di “aver sottoscritto un accordo economico contenente una clausola compromissoria elusiva del c.d. vincolo di giustizia, proponendo di derogare dalla competenza del Collegio Arbitrale devolvendola al Tribunale di Prato, quindi al Giudice Ordinario, contravvenendo in tal modo ai principi dell’Ordinamento Federale e in particolare all’art 8 dei principi deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI rubricato Clausola Compromissoria in cui si legge che “gli Statuti e i regolamenti federali prevedono che gli affiliati e i tesserati accettino la giustizia sportiva così come disciplinata dall’ordinamento sportivo”. La condotta contestata è quindi rappresentata dal rifiuto della giustizia sportiva, di cui è espressione la clausola compromissoria contenuta nell’accordo economico, volta a trasferire all’AGO la definizione delle vertenze che dovessero insorgere tra le parti, con la conseguenza che il deferimento è idoneo a sussumere nell’ipotesi accusatoria ogni condotta finalizzata a realizzare l’effetto prefigurato dalle parti con la sottoscrizione della clausola di cui trattasi.
Decisione C.F.A. – Sezione IV : Decisione pubblicata sul CU n. 0018/CFA del 19 Agosto 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare – n. 0001/TFNSD-2021-2022 del 07.07.2022 nella parte in cui il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare mandava prosciolti i deferiti
Impugnazione – istanza: Procura Federale/sig. D.M.C.S. - ASD Ducato Spoleto
Massima: Rigettata l’eccezione difensiva di improcedibilità del reclamo dell’appello della procura federale per modifica della contestazione …. In particolare, la parte appellata espone che la Procura Federale, con il proprio originario atto di deferimento, aveva contestato il doppio incarico di allenatore in costanza di tesseramento durante la stessa stagione sportiva 2021-2022, mentre con l’atto di gravame avrebbe contestato all’allenatore di aver svolto la propria attività, in assenza di tesseramento, a favore di una società nel periodo da settembre a dicembre 2021 e poi di essersi tesserato con lo stesso incarico per altra società nella stessa stagione sportiva. L’eccezione deve essere rigettata. La Procura Federale ha contestato al deferito la violazione dell’art. 40 Reg. Settore-Tecnico, che prevede un divieto generale di doppia attività nella medesima stagione sportiva a prescindere dal tesseramento presso due società. L’atto di reclamo non contiene modifiche sostanziali rispetto all’originario capo di incolpazione. Questo collegio richiama la decisione n. 71/CFA/2021/2022, “L’art. 125 C.G.S. descrive il contenuto essenziale dell’atto di deferimento stabilendo che, “nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare”. La descrizione dei fatti contestati, in particolare, è funzionale alla corretta instaurazione del contraddittorio affinché la difesa dell’incolpato possa essere consapevolmente ed efficacemente svolta. È pur vero che, in base alla consolidata giurisprudenza in ambito sportivo, sulla scorta dell’orientamento della Cassazione penale, “per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione (Cass. pen. SS.UU., sentenza n. 35551 del 15.7.2010)” (ex multis CFA- Sezione I, decisione n. 58/CFA/2020-2021). A sostegno di detta conclusione si pone anche la giurisprudenza penale più recente, che così interpreta l’art. 521 c.p.p.: “Questa Corte ha già chiarito che "in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione" (In tal senso, Cass. pen. Sez. V, Sent., 02-03-2022, n. 7540; cfr anche SS.UU. n. 36551 del 15/07/2010). Peraltro, il mutamento del fatto deve essere contemperato con altri principi generali, quali il rispetto del contraddittorio e il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Sulla base della stessa giurisprudenza richiamata, infatti, "sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato" (Cass. Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012; idem, Cass. pen. Sez. V, Sent., 02-03-2022, n. 7534). Viene in rilievo, al riguardo, la necessità di garantire all’incolpato la possibilità di impostare fin dall’inizio una corretta difesa, contribuendo a chiarire i fatti e a valutare le condotte alla luce delle reciproche posizioni. Quanto sopra, sia in coerenza con il principio del giusto processo, accolto anche nell’ambito sportivo dall’art. 44 del C.G.S., sia alla luce delle posizioni assunte in sede europea ove si è più volte affermato che il diritto ad un processo equo impone alle autorità di informare l’interessato dei fatti materiali posti a suo carico - oltre che della qualificazione giuridica ad essi attribuita - così da riconoscergli un’occasione concreta ed effettiva di difendersi in relazione ad essa (in particolare, sentenza del 2007 Drassich c. Italia; C. eur. dir. uomo, 11.12.2007, ricorso n. 25575/04)”. Nella specie, quindi, nell’atto di reclamo non vi è stato alcun mutamento sostanziale che abbia pregiudicato i diritti della difesa.
Massima: Rigettato il ricorso della procura federale e confermata la decisione che aveva prosciolto i deferiti per mancanza di prova in ordine al doppio tesseramento dell’allenatore….Infatti, dagli atti non emerge la prova della contestata doppia attività di allenatore con due squadre diverse riferite al deferito., In particolare, manca una “ragionevole certezza” in ordine alla commissione dell’illecito e alla colpevolezza del ….Il TFN ha fatto buon uso del materiale istruttorio ritenendo che quanto contestato al …. non configura attività disciplinarmente sanzionabile, nella specie dagli atti d’indagine e dalle dichiarazioni testimoniali discordanti e contraddittorie non emerge un coinvolgimento diretto, una partecipazione attiva, una costante interazione attiva con le atlete da parte del ….. Tali fatti contestati, in assenza di ulteriori elementi decisivi, ad avviso del Collegio non necessariamente devono essere interpretati come espletamento di attività tecnica…..L’accertata insussistenza dell’elemento materiale del contestato illecito disciplinare, rende superflua l’approfondita disamina degli ulteriori argomenti esposti nel reclamo. Al proposito, la Procura sostiene l’erroneità della pronuncia impugnata, nella parte in cui ha escluso, in ogni caso, la responsabilità disciplinare del deferito per il periodo precedente il tesseramento con l’ASD Ducato. La tesi non è condivisibile. È pur vero che l’art. 40 del Reg. Sett. Tecnico prevede un divieto generale di doppia attività nella medesima stagione sportiva a prescindere dal tesseramento presso due società, in quanto ciò che rileva, ai fini dell’illecito in questione, è la circostanza che il tecnico abbia svolto la propria attività per due società nella medesima stagione sportiva. Tuttavia, anche tale residuale possibilità non risulta minimamente acclarata in quanto ciò che è emerso non può considerarsi idoneo a dimostrare l’esercizio da parte del … di un’attività di allenatore vietata dal regolamento federale. Come motivato dal TFN tutte le calciatrici hanno categoricamente escluso la partecipazione tecnica del … all’attività della propria squadra, non si è una ragionevole certezza che i contatti del … con la…., allenatrice del ASD Foligno fossero interpretati come esercizio di attività tecnica in assenza del tesseramento. Peraltro anche il materiale fotografico, contestato dalla difesa dei deferiti, anche in tema di riconducibilità di alcune foto alla persona del deferito, inducono a ritenere non adeguatamente provati i fatti dedotti in deferimento. A parere del Collegio, tali rapporti ove non concretizzatisi in alcuna specifica interazione con le calciatrici o con gli altri componenti dello staff tecnico, non sono idonei a fondare la violazione dell’art. 4 CGS, contestata in relazione agli artt. 37, comma 1 e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico. Ritiene il Tribunale che l’art. 40, comma 1 del Regolamento richiamato, nel vietare ai tecnici di tesserarsi o svolgere, indipendentemente dal tesseramento, attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, presuppone un minimo substrato di concretezza delle due diverse attività svolte, di guisa che - ove tale substrato concreto manchi o non ne risulti la prova nei termini previsti dal codice di giustizia sportiva - la condotta non può dirsi sussumibile nella fattispecie...Si osserva, infine, che il Collegio non intende in tal modo discostarsi dal consolidato orientamento secondo cui lo standard probatorio nel processo sportivo non deve spingersi fino alla certezza assoluta della commissione dell’illecito e il superamento di ogni ragionevole dubbio, come invece è previsto dall’ordinamento penale. Risulta, infatti, al contempo osservato che il grado di prova deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, anche se inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio (Collegio di Garanzia del Coni, S.U., decisione 2 agosto 2016, n. 34 e, in precedenza, S.U., decisione 10 febbraio 2016 n. 6). In sostanza, in ambito disciplinare, occorre comunque che, attraverso la libera valutazione delle prove, quanto meno l’organo di giustizia sportiva raggiunga una ragionevole convinzione della fondatezza degli addebiti sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti. (in tal senso CFA SSUU n. 95-2019/2020, ove si richiama l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza federale “secondo cui «per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/GCF del 23/08/2012). Nel caso in esame, tuttavia, proprio alla luce dello standard probatorio indicato, non può ritenersi raggiunto un ragionevole convincimento in quanto, per le ragioni evidenziate, il deferimento è sorretto da meri elementi indiziari, non sufficienti a sostenere, con un adeguato grado di probabilità, la colpevolezza dei deferiti.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 19/TFN - SD del 9 Agosto 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 672/791pf 21-22/GC/blp dell’8 luglio 2022 nei confronti del sig. F.R. e della società Paganese Calcio 1926 Srl - Reg. Prot. 2/TFN-SD
Massima: Non è ammessa una nuova contestazione del deferimento in udienza, neanche come chiarimenti….Osserva altresì il Tribunale che la contestazione disciplinare di cui al presente procedimento, così come devoluta al Collegio, non possa che essere quella oggetto di contraddittorio tra le parti, anche alla luce dell’espresso richiamo nell’atto di deferimento ai CC.UU n. 131/A del 21.12.21 e 154/A del 31.1.2022 che attengono al versamento delle “mensilità” di novembre e dicembre 2021. Quanto dedotto solo in fase dibattimentale dalla Procura Federale, peraltro non documentato, non è mai stato oggetto di discovery, con conseguente violazione del principio del contraddittorio garantito dalla normativa federale. Deve rilevarsi, infatti, che della “precisazione” resa in udienza dal rappresentante della Procura Federale secondo la quale sarebbe emersa, come si evince dalla dichiarazione verbalizzata, l’esistenza di un’ulteriore rateazione “di euro 152.470,00 e riferita ai mesi di cui sopra, era composta da 24 rate mensili, di cui le rate n.6 e 7 di importo pari a euro 6.358,00 ciascuna avevano come scadenza 27 novembre 2021 e 27 dicembre 2021. Queste due rate, di cui alle scadenze appena citate, sono quelle che non sono state pagate”, non è però stata data contezza alcuna alle parti, né, tantomeno, la predetta contestazione è stata formalizzata nell’atto di deferimento. Per quanto al Tribunale non sfugga che la società fosse pienamente consapevole di precedenti ratei non onorati (per i quali infatti sarebbe intervenuto un atto di transazione, anche in questo caso citato, ma non documentato), non ritiene comunque integrabile in sede dibattimentale la contestazione mossa ai deferiti sulla base di documentazione acquisita dalla Procura, citata in sede dibattimentale e mai prodotta. Né tantomeno appare condivisibile l’impostazione della Procura Federale laddove ritiene sufficiente il richiamo nell’atto di deferimento a “rateazioni” (al plurale) per estendere il thema decidendum su qualsivoglia omesso versamento di contributi INPS (mensilità o ratei), sanzionabile ai sensi dell’art. 85 NOIF. Occorre evidenziare che la Paganese Calcio, a seguito della notifica della CCI, produceva, in sede di audizione, la documentazione relativa al puntuale adempimento, in forma rateizzata, delle mensilità dei contributi INPS di novembre e dicembre 2021; alla luce di tale produzione documentale, la Procura Federale non riteneva, così come avvenuto in udienza, di integrare la contestazione nell’atto di deferimento, (né, tantomeno di notificare nuova CCI per la quale era comunque nei termini), mettendo a disposizione di tutte le parti per la necessaria discovery la documentazione successivamente acquisita e citata in dibattimento. Questo Tribunale ritiene che il legislatore federale, nel mutuare dal codice di procedura penale le norme sulla comunicazione di conclusione indagini e sull’esercizio dell’azione disciplinare, ne ha recepito anche la ratio e la terminologia: l’art. 123 CGS prescrive che l’avviso debba contenere “una sommaria enunciazione del fatto”..la data e il luogo nel quale è stato commesso e le norme che si assumono violate..”, mentre l’art. 125 CGS richiede che siano “ descritti i fatti che si assumono accaduti,...enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite...”. Non può non rilevarsi che la diversa forma lessicale utilizzata “ sommaria enunciazione del fatto” nella CCI e “descritti i fatti che si assumono violati...indicate le fonti di prova”, nel deferimento, (integralmente mutuata dalle analoghe norme del codice di procedura penale) valorizzi le diverse fasi del procedimento disciplinare. La comunicazione di conclusione delle indagini preliminari, analogamente all’avviso ex art. 415 bis c.p.p., è finalizzata a compulsare, nell’ambito delle indagini preliminari e prima dell’esercizio dell’azione disciplinare, un contraddittorio endoprocedimentale teso a porre il soggetto avvisato nella condizione, se lo ritiene, di proporre argomenti, temi difensivi ed elementi di prova a discarico. Si tratta, dunque, di un atto il cui scopo resta quello di consentire alla Procura di assumere le più ampie determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale che giustifica la formulazione di un’incolpazione c.d. “fluida” o comunque “sommaria”. Diversamente, nel deferimento, analogamente alla richiesta di rinvio a giudizio ex art. 417 c.p.p., il soggetto deferito deve essere messo in grado di conoscere, con determinatezza, le accuse mosse nei suoi confronti al fine di poter esercitare, in modo concreto, le scelte difensive; quale atto di esercizio dell’azione disciplinare, nel quale la Procura cristallizza la pretesa punitiva con l’incolpazione in essa descritta, il deferimento ha la duplice funzione di circoscrivere l’oggetto del giudizio di responsabilità ̀ disciplinare e di consentire all’incolpato di esercitare il suo diritto di difesa, sulla base delle fonti di prova acquisite. Ne consegue che la genericità ̀ o la semplice indeterminatezza dell’incolpazione incide sul diritto di difesa del deferito, che non sarà ̀ in grado di effettuare scelte meditate sulla linea difensiva da assumere. Nel caso di specie, la stessa Procura Federale, a seguito delle argomentazioni difensive addotte in sede di audizione, ha avvertito la necessità, solo in sede dibattimentale, di chiarire l’ambito oggettivo del deferimento, omettendo però di riversare i chiarimenti ottenuti dalla Co.Vi.So.C. nell’atto di deferimento e di mettere a disposizione delle parti la documentazione supporto. Alla luce di tali evidenze, la violazione disciplinare, così come contestata, non appare ascrivibile agli odierni deferiti.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 16/TFN - SD del 5 Agosto 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 1197/454pf 21-22/GC/gb del 14 luglio 2022 nei confronti del sig. L. S. - Reg. Prot. 7/TFN-SD
Massima: Non è ammissibile la nuova contestazione in udienza….In sede di udienza…. il rappresentane della Procura ha sostenuto che l’attività svolta dal deferito, così come emergerebbe dalle dichiarazioni da questi rese in sede di audizione, andrebbero ben oltre le funzioni rientranti nell’attività di un tecnico, sì da sconfinare nell’attività svolta dal collaboratore nella gestione sportiva della società. Anche sotto tale profilo va confermato il proscioglimento del deferito. Quanto sostenuto dal rappresentante della Procura federale, invero, costituisce un fatto nuovo, non oggetto di contestazione ed estraneo al presente procedimento, avente ad oggetto la mancata dichiarazione, all’atto del tesseramento quale allenatore della squadra juniores, della esistenza di una presunta causa di incompatibilità. La contestazione, pertanto, non può trovare ingresso nel presente procedimento. Deve ancora osservarsi, per quanto possa occorrere e a tutto voler concedere, che l’art. 22 bis NOIF non prescrive l’obbligo di dichiarare l’esistenza di una causa di incompatibilità, come previsto dal capo di incolpazione, quanto l’obbligo di dichiarare l’inesistenza di una causa di incompatibilità e che tale obbligo, per le società ed associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale, grava esclusivamente sui presidenti di tali sodalizi, i quali debbono anche dichiarare l’assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e collaboratori (art. 22-bis, comma 6, NOIF), onde il presente procedimento, anche a volere accogliere la tesi avrebbe della procura, ma così non è, avrebbe dovuto vedere quali parti deferite anche il legale rappresentante della società e, per i fatti ascritti al primo, anche la società. In accoglimento dell’istanza formulata in sede di udienza, infine, il Tribunale, ritenuta la sussistenza dei motivi di opportunità rappresentati dall’interessato, in analogia a quanto previsto dal Codice della Privacy in materia di oscuramento della indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo e di ogni altro interessato con riferimento alla redazione ed al contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali, per quanto qui applicabili, dispone che nella redazione e svolgimento del procedimento, della motivazione e del dispositivo, i dati identificativi delle parti siano riportati limitatamente alla prima lettera del nome e cognome e del deferito e della denominazione societaria.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 14/TFN - SD del 4 Agosto 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 732/6pf 21-22/GC/blp dell'8 luglio 2022 nei confronti della società ASD Futsal Rionero - Reg. Prot. 4/TFN-SD
Massima: La società va prosciolta dalla contestata violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, per non aver adempiuto all’accordo ex art. 126 CGS, a seguito del quale avrebbe dovuto corrispondere l'ammenda di € 300,00 nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del predetto Comunicato Ufficiale. Invero come detto, ai sensi dell’art. 126 CGS, la mancata completa esecuzione nei tempi previsti dell’accordo comporta la risoluzione dell’accordo medesimo con conseguente avvio del procedimento disciplinare innanzi questo Tribunale, che nell’eventuale irrogazione della sanzione potrà certamente tenere conto del comportamento processuale dei soggetti deferiti irrogando, se del caso, una sanzione maggiore di quella posta come base dall’accordo inadempiuto. Alla luce di ciò irrogare un’ulteriore sanzione e contestare una specifica ipotesi disciplinare per il mancato rispetto dell’accordo 126 CGS risulterebbe troppo gravoso per i deferiti con l’effetto pratico di duplicare la sanzione per la medesima vicenda. Va, inoltre, considerato che il mancato rispetto dell’art. 126 CGS - FIGC, contestato autonomamente dalla Procura Federale mediante il richiamo alla fattispecie di cui all’art. 4, comma 1, CGS, non è stato preceduto da alcuna Comunicazione di conclusione indagini, che, invece, ha avuto - ovviamente – ad oggetto la sola violazione di cui all’art. 6, comma 1, CGS. Ritiene il Tribunale tuttavia, che, qualora la Procura intenda procedere ad una specifica contestazione disciplinare conseguente alla mancata applicazione dell’accordo di cui all’art. 126 CGS – ed alla conseguente valutazione della stessa quale fonte di ulteriore autonoma violazione disciplinare da parte degli organi di giustizia sportiva - debba concedere al presunto responsabile tutte le garanzie procedimentali previste dall’ordinamento sportivo. La violazione contestata conseguente al mancato adempimento dell’accordo, sebbene latu sensu connessa con quella “principale” in quanto sopravvenuta nel corso dell’iter procedimentale oggetto dell’odierna trattazione, dovrebbe, quindi, formare oggetto di un nuovo procedimento onde consentire al deferito, all’esito della relativa attività di indagine, di poter esercitare le facoltà previste dall’art. 123 CGS - FIGC ivi compreso, quindi, la facoltà di presentare memorie, ovvero di essere audito sul punto, prima che la Procura Federale possa procedere all’eventuale deferimento.
Decisione C.F.A. – Sezione II : Decisione pubblicata sul CU n. 0006/CFA del 18 Luglio 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 0148/TFNSD/2021-2022 del 27/05/2022
Impugnazione – istanza: Sig.ri F.G. – C.A./Procura Federale
Massima: Con riferimento alla mancata contestazione dell’elemento associativo ex art. 17 CGS, sebbene gli atleti siano stati definiti “uomini di fiducia” del sig. …. ed al fatto che la posizione di quest’ultimo è stata stralciata, per poi essere definita con patteggiamento ex art. 126 CGS, occorre rilevare come nessuna ipotesi di associazione finalizzata alla commissione di illeciti sia stata accertata, mentre le posizioni dei singoli calciatori sono state valutate autonomamente, sia pure nella logica relazionale alla quale il deferimento e la successiva decisione di primo grado hanno fatto riferimento.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 168/TFN - SD del 24 Giugno 2022 (motivazioni)
Impugnazione: Deferimento n. 17565/284pf21-22/GC/GR/ff del 18 maggio 2022 nei confronti di sig. V.S.M.A. + altri - Reg. Prot. 161/TFN-SD
Massima: Relativamente alle modalità dell’atto di deferimento alcune difese ne hanno eccepito l’irritualità in quanto “cumulativo”, citando a sostegno un precedente di questo Tribunale sezione Tesseramenti (17 TFNST 21/22). Ritiene il Collegio che l’eccezione, così come formulata, non possa trovare accoglimento, non configurandosi alcuna violazione procedurale comportante improcedibilità o inammissibilità del deferimento qualora la Procura Federale provveda, con un unico atto, a contestare diverse violazioni disciplinari ascritte ad altrettanti tesserati risultati coinvolti, pur a diverso titolo, nella medesima indagine. La stessa decisione citata a sostegno della doglianza difensiva appare del tutto inconferente rispetto al caso di specie, essendo informata a diversa ratio, in quanto relativa ad un ricorso cumulativo riguardante soggetti distinti, destinatari di autonomi provvedimenti, adottati in data diversa e per motivi differenti, che, pertanto, avrebbero dovuto condurre alla proposizione di separati reclami, ciascuno corredato dal versamento del richiesto contributo. Pur rilevando l’infondatezza dell’eccezione, il Tribunale concorda però sulla evidenziata autonomia delle singole violazioni ascritte ai diversi deferiti, ai fini dell’individuazione della competenza.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0071/CFA del 18 Marzo 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, di cui al Com. Uff. n. 72 del 03.02.2021
Impugnazione – istanza: G.S./Procura federale
Massima: Fondata è l’eccezione relativa alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato con conseguente inammissibilità del deferimento….Osserva il Collegio che l’art. 125, comma 4, C.G.S. descrive il contenuto essenziale dell’atto di deferimento stabilendo che, “nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare”. La descrizione dei fatti contestati, in particolare, è funzionale alla corretta instaurazione del contraddittorio affinché la difesa dell’incolpato possa essere consapevolmente ed efficacemente svolta. E’ pur vero che in base alla consolidata giurisprudenza in ambito sportivo sulla scorta dell’orientamento della Cassazione penale “per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione (Cass. pen. SS.UU., sentenza n. 35551 del 15.7.2010)” (ex multis CFA- Sezione I, decisione n. 58/CFA/2020-2021). Giurisprudenza richiamata anche dalla sentenza di primo grado. A sostegno, anche la giurisprudenza penale più recente che così interpreta l’art. 521 c.p.p.: “ Questa Corte ha già chiarito che "in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione" (In tal senso, Cass. pen. Sez. V, Sent., 02-03-2022, n. 7540; cfr. anche SS.UU. n. 36551 del 15/07/2010). Tale orientamento deve essere confermato anche in questa sede. Peraltro, nel particolare caso in esame, il tema di indagine da parte della sentenza di primo grado ha indubbiamente superato i limiti segnati dalla giurisprudenza sopra richiamata che, comunque, ritiene pur sempre che il mutamento del fatto debba essere contemperato con altri principi generali quali il rispetto del contraddittorio e il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Sulla base della stessa giurisprudenza richiamata infatti, "sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato" (Cass. Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012; idem, Cass. pen. Sez. V, Sent., 02-03-2022, n. 7534). Viene, invero, qui in rilievo la necessità di garantire all’incolpato la possibilità di impostare fin dall’inizio una corretta difesa contribuendo a chiarire i fatti e a valutare le condotte alla luce delle reciproche posizioni. Quanto sopra, sia in coerenza con il principio del giusto processo, accolto anche nell’ambito sportivo dall’art. 44 del C.G.S., sia alla luce delle posizioni assunte in sede europea ove si è più volte affermato che il diritto ad un processo equo impone alle autorità di informare l’interessato dei fatti materiali posti a suo carico - oltre che della qualificazione giuridica ad essi attribuita - così da riconoscergli un’occasione concreta ed effettiva di difendersi in relazione ad essa (in particolare, sentenza del 2007 Drassich c. Italia; C. eur. dir. uomo, 11.12.2007, ricorso n. 25575/04). Nel caso in esame, a ben vedere, le ulteriori condotte sanzionate dal Tribunale sono difficilmente riconducibili al perimetro fattuale indicato dal pur generico atto di deferimento mentre altre sono del tutto estranee, quali ad esempio, il “trattamento di dati personali”, l’ingresso non autorizzato sul campo di gioco, la violazione delle norme Aia in funzione di prevenzione della pandemia in corso. Quanto poi alla qualificazione giuridica del fatto, il deferimento non può considerarsi alla stregua di una formula aperta cui ricollegare ogni possibile violazione di norme, sulla base del principio iura novit curia. Come ricordato dalla stessa giurisprudenza di questa Corte federale e in particolare dalla decisione CFA Sezione IV, decisione n. 94/CFA/2019-2020, ai sensi dell’art. 125, comma 4, C.G.S. “Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate...”, chiarendo che è onere dell’Organo procedente individuare le norme di riferimento. Al riguardo non vale invocare il principio “iura novit Curia”; tale principio, nell’ambito del diritto sportivo, non può estendersi fino a porre rimedio a errori del procedente nel dare luogo al deferimento, considerata anche la peculiare posizione della Procura Federale, organo inquirente e requirente e, come tale, anch’esso organo tecnico tenuto alla conoscenza esatta delle norme da proporre all’attenzione del decidente. Valga richiamare le conclusioni della giurisprudenza, secondo la quale l’applicazione di tale principio trova comunque un limite nel principio di correlazione tra il “chiesto ed il pronunciato”, quest’ultimo pure da considerare principio “cardine” dell’attività giurisdizionale (Cass. Civ., Sezione V, ord. n.15184/20 nonché sent. n. 8645/18 e n. 30607/18). In sostanza, l’esatto contenuto delle norme ritenute violate costituisce un elemento del fatto costitutivo del diritto che la parte attrice ha l’onere di allegare nel processo (Cass., n. 1760/18); né può essere richiesto al giudice di sopperire a errori materiali della parte promuovente il giudizio, arrivandosi altrimenti al paradosso che – a seguire il ragionamento del Procuratore Interregionale – sarebbe sufficiente a quest’ultimo descrivere i fatti materiali riscontrati e lasciare al giudicante l’onere di individuare le eventuali norme violate e procedere alla loro applicazione”. Nel caso di specie, ferma restando la possibilità per il Giudice di qualificare i fatti ascritti, la formulazione dell’atto di deferimento è tale da non consentire all’Organo giudicante di ricomprendervi anche la violazione di norme del tutto sganciate rispetto all’iniziale contestazione, incentrata sulla violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, ma in esclusiva “relazione” con l’art. 55 del Regolamento tecnico di organizzazione.
Decisione C.F.A. – Sezione IV: Decisione pubblicata sul CU n. 0021/CFA del 20 Ottobre 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. - Com. Uff. n 112 del 10.09.2021
Impugnazione – istanza: Sig. C.C.F. -Procura Federale
Massima:…..proprio in ordine alla qualificazione del fatto in sede giudiziale sportiva, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che costituisce principio generale - peraltro non solo del diritto sportivo - il potere del giudice di riqualificare il fatto giuridico e, quindi, sussumere il fatto all’interno di una fattispecie differente da quella descritta dalle parti o dalla Procura nell’atto di deferimento; la riqualificazione giuridica del fatto costituisce un potere intrinsecamente devoluto alla giurisdizione, con la condizione che la difesa non subisca un reale pregiudizio e possa interloquire in ordine alla stessa (CFA, SSUU, n. 12/CFA/20212022).
Decisione C.F.A. – Sezione IV: Decisione pubblicata sul CU n. 0020/CFA del 20 Ottobre 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. - Com. Uff. n 112 del 10.09.2021
Impugnazione – istanza: Sig. L.N.-Procura Federale
Massima:…..proprio in ordine alla qualificazione del fatto in sede giudiziale sportiva, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che costituisce principio generale - peraltro non solo del diritto sportivo - il potere del giudice di riqualificare il fatto giuridico e, quindi, sussumere il fatto all’interno di una fattispecie differente da quella descritta dalle parti o dalla Procura nell’atto di deferimento; la riqualificazione giuridica del fatto costituisce un potere intrinsecamente devoluto alla giurisdizione, con la condizione che la difesa non subisca un reale pregiudizio e possa interloquire in ordine alla stessa (CFA, SSUU, n. 12/CFA/20212022).
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite: Decisione n. 84 del 29/09/2021
Decisione impugnata: Sentenza della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 103/CFA 2020-2021, assunta in data 7 maggio 2020 e comunicata in pari data, con la quale è stato respinto il reclamo proposto per la riforma della decisione emessa dal Tribunale Federale Nazionale della FIGC in data 26 marzo/6 aprile 2021 n. 132 TFN/SD e, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Federale, sono state inflitte al dott. I. P. la sanzione dell’inibizione per dodici mesi; al dott. F. R.la sanzione dell’inibizione per dodici mesi; alla società S.S. Lazio S.p.A. l’ammenda pari ad euro 200.000,00 e al dott. C.L. la sanzione dell’inibizione per dodici mesi.
Impugnazione Istanza: I. P. – F. R. - S.S. Lazio S.p.a./Procura Federale Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Rigettata l’eccezione di parte ricorrente che ha lamentato che la CFA, nel censurare le condotte dei ricorrenti avrebbe modificato l’elemento essenziale della contestazione relativo alla fonte normativa delle stesse condotte censurate, là dove ha fondato la responsabilità dei ricorrenti sulla violazione del C.U. n. 8 dell’art. 5 e T.U. leggi sanitarie e dell’art. 8 del codice deontologico. Sul punto si rileva che la pronuncia della CFA fonda la responsabilità dei ricorrenti sulle medesime condotte delineate nell’atto di deferimento, i cui referenti normativi vengono, peraltro, espressamente richiamati nella stessa pronuncia della CFA e, per ciò che concerne, in particolare, il C.U. n. 78/A, fatti oggetto di specifica valutazione in ordine alla sua efficacia e portata applicativa.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0012/CFA del 31 Agosto 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera decisione del Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare n. 0014 del 23 luglio 2021
Impugnazione – istanza: Sig. M.Z./Procura Federale
Massima: ……anche nel processo sportivo la mera erronea indicazione della norma violata (nel capo d’incolpazione) si risolve in un errore materiale che non può essere causa di nullità dell’atto di deferimento, purché tale errore non abbia leso il diritto di difesa dell’incolpato. Nello stesso senso è orientata anche la giurisprudenza penale di legittimità, con orientamento costante, pienamente condivisibile ed espressivo di un principio generale applicabile anche nel processo sportivo. È stato infatti ritenuto che la mera erronea indicazione della norma violata si risolve in un mero errore materiale che non può essere causa di nullità del decreto di citazione (in senso sostanzialmente conforme si vedano, tra le altre: Cass. pen., 25 novembre 1999, n. 5415; Cass. pen., sez. VI, 16 settembre 2004, n. 437 secondo cui “Ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto, non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati”; Cass. pen., sez. III, 19 febbraio 2013, n. 22434; Cass. pen., sez. III, 5 dicembre 2013, n. 5469, secondo cui “In tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia precisato in modo puntuale, la mancata individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa.”; Cass. pen., sez. I, 5 aprile 2019, n. 30141; Cass. pen., sez. V, 2 marzo 2020, n. 16993). Nel caso di specie, a fronte dell’erronea indicazione di alcune delle norme violate, nell’atto di deferimento sono indicate in modo sufficientemente chiaro le condotte ascritte all’incolpato, con conseguente adeguata descrizione del fatto e mancanza di violazione del diritto di difesa, avendo potuto il reclamante, sia in primo che in secondo grado, prendere posizione e difendersi sulle condotte allo stesso ascritte. D’altro canto, anche a prescindere dalla presenza di errori materiali, costituisce principio generale, non solo del diritto sportivo, il potere del giudice di riqualificare il fatto giuridico e, quindi, sussumere il fatto all’interno di una fattispecie differente da quella descritta dalle parti o dalla procura nell’atto di deferimento. Sul punto, il Collegio di garanzia dello sport (sez. IV, decisione 3 maggio 2018, n. 23) ha ritenuto che per principio generale, sancito in ambito penale ed estendibile al giudizio sportivo, l’attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione non determina la violazione dell’art. 521 c.p.p., qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, qualora l’imputato e il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa. La riqualificazione giuridica del fatto costituisce un potere intrinsecamente devoluto alla giurisdizione con la condizione che la difesa non subisca un reale pregiudizio e possa interloquire in ordine alla stessa. Nel caso di specie, pertanto, è dato riscontrare un errore materiale nell’atto di deferimento nella parte in cui vengono richiamate, in correlazione con l’art. 4, comma 1, CGS della FIGC, alcune disposizioni non attinenti all’illecito contestato, ma non si riscontra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato essendo adeguatamente descritti nel medesimo atto di deferimento i fatti contestati al reclamante.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 14/TFN - SD del 23 Luglio 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 12939 /481pf20-21/GC/gb del 18 giugno 2021 nei confronti di M.Z. - Reg. Prot. 142/TFN-SD
Massima: La non corrispondenza tra le norme di cui la Procura federale ha assunto la violazione ed i fatti ascritti dall’incolpato non incidono sulla nullità del deferimento….Per vero, le norme di cui si assume l’avvenuta violazione, non hanno alcuna correlazione con i fatti ascritti all’incolpato. Pur tuttavia, la compiuta ed analitica specificazione dei comportamenti ascritti a quest’ultimo, così come esposti nell’atto di deferimento, non ne ha in alcun modo leso il diritto di difesa, essendosi lo stesso difeso con dovizia di argomentazioni ed avendo contraddetto in ordine a tutti i fatti puntualmente contestatigli. Tale principio trova puntuale conferma anche nelle decisioni della Corte di Cassazione. Il Supremo Collegio, infatti, ha da tempo stabilito che l'erronea indicazione della norma violata si risolve in un mero errore materiale (qualora il fatto ascritto all'imputato sia contestato con chiarezza), atteso che "ciò che rileva è non già l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, bensì la compiuta descrizione del fatto", ed ha sostenuto che "l'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato: la nozione strutturale di fatto contenuta nelle disposizioni in questione, va quindi coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata e decisione giurisdizionale risponde all'esigenza di evitareche l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi" (Cassazione, Sez. IV pen., sent. n. 49828/2012). Non va sottaciuto, poi, quanto alla fattispecie qui trattata, che il legislatore sportivo, nella impossibilità di prevedere astrattamente ogni e qualunque ipotesi di comportamento illecito, con il richiamato art. 4, ha introdotto una norma di chiusura di carattere generale onde potere sanzionare ogni comportamento contrario ai “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva” e, tanto, anche ove non definite specificamente le ipotesi di violazione, assumendo rilevanza, ai fini disciplinari, ogni comportamento “riferibile all’attività sportiva” contrario a quei principi.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 117/CFA del 30 Giugno 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale. Sez. disciplinare del giorno 11 maggio 2021
Impugnazione – istanza: G.H./Procura Federale
Massima: Il capo d’incolpazione deve essere correttamente formulato circa la condotta ascritta, in mancanza la decisione viene annullata….Annullata la decisione del TFN che aveva sanzionato il presidente del CdA della società per l’illecito di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 5 del Regolamento sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico, come modificato in data 7.11.2019 (C.U. 112/A), per non aver depositato presso la FIGC la documentazione richiesta, con le note in data 24.10.2020 (prot. 5330), 20.11.2020 (prot. 6522), 3.12.2020 (prot. 7032), dalla Commissione acquisizioni partecipazioni societarie in ambito professionistico, note aventi ad oggetto, appunto, proprio l’acquisizione di partecipazioni della A.S. Livorno Calcio srl….La materia delle “acquisizioni” è regolata dal C.U. 90/A, come modificato dal CU 112/A. Ebbene, tale normativa pone a carico degli “acquirenti”, come correttamente rilevato dal Difensore di H., l’onere di segnalazione alla FIGC (nel caso le quote acquisite superino il 10% del capitale sociale). Alla pregnanza di tale dato normativo - già di per sé rilevante - va aggiunta la considerazione che le comunicazioni cui sono tenuti gli “acquirenti”, per altro in forma di autocertificazione, sono anche di natura strettamente personale (esse vanno dalla attestazione delle propria solidità finanziaria, alla attestazione del possesso di requisiti di “onorabilità”, alla “illibatezza” penale, almeno con riferimento alle condanne per determinati reati e alla disponibilità a sottoporsi a verifiche antimafia), di talché sarebbe quantomento singolare che la trasmissione delle predette informazioni fosse di competenza (anche) di altri soggetti, oltre ai diretti interessati. È pur vero che l’art. 31, comma 1 CGS sanziona, tra l’altro, la mancata produzione della documentazione contabile e amministrativa, ma il punto dirimente consiste nella individuazione dei soggetti tenuti a tale produzione. Nel caso in esame, è stato addebitato ad H., in quanto presidente e legale rappresentante della A.S. Livorno Calcio srl, di aver tenuto condotta omissiva per non avere egli stesso (in persona) provveduto a tale trasmissione, nonostante i ripetuti solleciti ricevuti dalla FIGC. Orbene, premesso che, per le ragioni specificate sub 2, Heller non aveva tale onere, gli si sarebbe potuto addebitare, al più, di non essersi attivato - proprio in quanto vertice della società sportiva - affinchè altri (gli acquirenti) ottemperassero; e ciò anche in ragione dei ripetuti solleciti provenienti dalla FIGC. In tal caso, tuttavia, la contestazione avrebbe dovuto essere confezionata in modo diverso; essa avrebbe dovuto contenere la precisa descrizione della condotta addebitata al reclamante. Lo stesso, invero, avrebbe dovuto essere indicato come il soggetto che, per la sua posizione apicale, aveva il potere-dovere di controllare che tale adempimento venisse soddisfatto. Non si tratta, ovviamente, di una questione puramente formale in quanto la contestazione - com’è noto - segna il perimetro entro il quale l’addebito disciplinare è contenuto e, conseguentemente, consente all’incolpato di articolare la sua difesa. Ebbene H. è stato chiamato a difendersi dall’addebito di non aver trasmesso la documentazione più volte ricordata; da tale addebito egli si è difeso sostenendo (fondatamente) che ciò non gli competeva. Non aveva ragione alcuna di difendersi da altro (ipotizzabile) addebito: quello di non essersi attivato perché gli “acquirenti” trasmettessero la documentazione o, addirittura, di non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta da altri. Non vale a “sanare” l’incompletezza della contestazione (rectius: la sua irrilevanza per indeterminatezza: cfr. ex multis Cass. pen. sez. 6, sentenza n. 44394 del 25.9.2019, dep. 30.10.2019, in riferimento agli artt. 429, comma 2 e 552, comma 2, cpp), il richiamo, pur contenuto nel capo di incolpazione, all’art. 4 CGS. Tale norma pone a carico dei soggetti indicati dall’art. 2 (tra i quali certamente rientra il presidente della società aderente alla FIGC) l’obbligo (per altro ovvio) del rispetto dello Statuto, del CGS e del NOIF; contiene anche la prescrizione di osservare “i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva”. Ebbene, come si vede, si tratta di “imperativi comportamentali” molto ampi e generici; essi sono certamente compatibili con l’impianto (e si vorrebbe dire con lo “spirito” stesso) di un ordinamento sportivo, atteso che lealtà, correttezza e probità devono connotare tutte le condotte che in tale ambito si sviluppano (dal sano agonismo degli atleti, alla puntuale attività amministrativa e contabile dei dirigenti, dalla correttezza degli arbitri fino – naturalmente – alla assoluta indipendenza degli organi di giustizia). Invero, la volontaria inclusione nell’universo sportivo comporta (o addirittura presuppone) l’accettazione di tali regole. Quando, tuttavia, si tratta di formulare un addebito disciplinare, è necessario - proprio per assicurare l’effettivio esercizio del diritto di difesa - indicare quale tra le predette direttrici di condotta sia stata violata e in qual modo. In sintesi: non basta la mera citazione dell’art. 4 nel capo di incolpazione, ma occorre indicare in concreto la condotta tenuta, così come, ad esempio, in campo penale, nel formulare un addebito di responsabilità per colpa, non basta affermare che il soggetto ha agito con negligenza, imprudenza o imperizia, ma occorre descrivere le condotte che in concreto integrano tali atteggiamenti psicologici. Ciò che non è stato fatto nella vicenda in scrutinio, nella quale la difesa, strettamente tecnica, di H., ha efficacemente contrastato un addebito non correttamente formulato. Né può trovare applicazione “sanante” il dettato dell’art. 106 CGS. Esso, invero, consente a questa Corte, tra l’altro, di valutare diversamente (scil. da quanto fatto in primo grado) le risultanze in fatto o in diritto ed eventualmente anche di aggravare la sanzione, non vigendo il divieto della reformatio in pejus (comma 2). Tuttavia, a parte il fatto che la rivalutazione deve avvenire, come appena detto, sulle “risultanze” del primo grado (dovendo quindi anche il secondo giudice agire nel perimetro della contestazione), resta il fatto che, in base al comma 1, la Corte “ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione impugnati” secondo il principio del tantum devolutum quantum appellatum; ebbene l’impugnazione è stata proposta dal solo H. e nei termini sopra ampiamente illustrati.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV: DECISIONE N. 049 CFA del 10 Novembre 2020
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, di cui al C.U. n. 114/2020 in data 2.10.2020;
Impugnazione – istanza: Procura Federale-Sig. G.D.
Massima: Infondata è l’eccezione di genericità dell’atto di deferimento…la Procura ha analiticamente descritto tutte le condotte imputate al D., corrispondenti a 21 post e articoli e ha descritto successivamente, con carattere grassetto, le specifiche parti degli articoli e degli scritti del deferito idonee a determinare un procedimento disciplinare a carico dello stesso. La condotta della Procura appare pertanto coerente con quanto disposto dall’art. 125 CGS, in base al quale, nell’atto di deferimento devono essere descritti i fatti che si assumono accaduti, devono essere enunciate le norme che si assumono violate, devono essere indicate le fonti di prova acquisite e deve essere formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
Massima: Infondata è l’eccezione di improcedibilità del deferimento ex art. 37, comma 2, del regolamento del settore tecnico perché questi sarebbe riferito ai soli rapporti con i colleghi e, quindi, non ai rapporti tra il reclamato ed il non è iscritto nell’apposito albo del settore tecnico. L’art. 37 prevede che “1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali. 2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale. 3. In caso di violazione delle norme deontologiche, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari”. Dall’interpretazione letterale della disposizione emerge che la prima parte del secondo comma dell’articolo in esame si riferisce ai rapporti tra tecnici e tutti gli altri consociati, mentre la sola seconda parte del periodo che segue la congiunzione “e”, relativa al principio di deontologia professionale, riguardi i rapporti tra colleghi. In particolare, dalla citata disposizione emergono due regole: i tecnici devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva; i tecnici, nei rapporti con i colleghi, devono ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale. Ne discende che il richiamo all’art. 37, comma 2, nell’atto di deferimento non è qualificabile come erroneo, dovendo ritenersi applicabile la disposizione ai rapporti tra il reclamato e Tisci, così come nei confronti di tutti gli organi e soggetti dell’ordinamento sportivo.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 172/TFN del 03.08.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 13929/358 pf19-20/GC/blp del 25.06.2020 nei confronti del sig. Z.M. + altri - Reg. Prot. n. 188/TFN-SD) 03 Agosto 2020
Massima: Rigettato il deferimento per generica contestazione. Ex multis questo il capo d’incolpazione relativo al componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo Spa dal 7.3.2017 al 7.11.2017 e consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza della stessa società dall’8.11.2017 al 3.5.2018: della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale il sig. … è stato dapprima componente del consiglio di amministrazione e poi consigliere delegato della società, infatti, la stessa è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2018 una reale perdita di esercizio pari ad € 25.161.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di euro 9.487.000 circa)…Dal contenuto dell’atto di deferimento, infatti, è dato cogliere una ricostruzione degli eventi causativi degli illeciti contestati che si pongono in maniera concatenante e consequenziale fra loro in maniera tale che ciascuno dei deferiti avrebbe contribuito causalmente, mediante condotte prevalentemente omissive, al fallimento del sodalizio societario palermitano. I comportamento contestati, tuttavia, sono tutti individuabili nella affermazione, praticamente simile per tutti dell’ “aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019”. Il Collegio ritiene che, al di là di tale generica contestazione, agli odierni deferiti non viene censurata alcuna specifica condotta, né attiva, né omissiva, che abbia influito in maniera determinante e decisiva al fallimento della società, e soprattutto alcuna specifica condotta posta a base delle motivazioni della sentenza dichiarativa del fallimento societario o che può essere addotta quale motivazione dominante della predetta statuizione giudiziale. Invero appare evidente che anche la ben nota operazione della cessione del credito vantato nei confronti della società … non era stata in prima battuta ritenuta sufficiente per addivenire ad una pronuncia di fallimento. Pertanto, la responsabilità non può essere correlata a generici obblighi di posizione ovvero a presunte omissioni in ordine a mancati interventi di ricapitalizzazione ovvero a mancati solleciti in ordine all’effettuazione di siffatti interventi se non vi è la dimostrazione che tali solleciti avrebbero potuto concretamente impedire il fallimento per la presenza di soggetti disposti a porre in essere tali operazioni. A tal riguardo, tuttavia, deve evidenziarsi che l’analisi specifica delle singole condotte attive o omissive poste in essere trova, a parere del Collegio, un indubbio limite se si analizza nel dettaglio la sentenza dichiarativa di fallimento laddove emerge che il contributo causale determinante alla dichiarazione di fallimento è stato fornito dall’amministratore in carica nel periodo successivo all’11 Agosto 2019, non deferito, che ha posto in essere degli atti in frode ex art.173 della legge fallimentare, precludendo in maniera assoluta e tassativa il ricorso al concordato preventivo ex art.161 della legge fallimentare al quale, pure la società era stata ammessa, sebbene con riserva che, di fatto, avrebbe evitato il fallimento. Vale la pena ripercorrere alcuni passaggi delle pronuncia n. 112 del 18 ottobre 2019 del Tribunale di Palermo nella quale si legge che “ritenuto che non può revocarsi in dubbio l’idoneità gravemente pregiudizievole per i creditori del pagamento eseguito dalla US Città di Palermo s.p.a. in favore della Struttura s.r.l., tenuto conto dei seguenti elementi: l’ingente importo convenuto a titolo di compenso, gravemente sproporzionato rispetto alla tariffa professionale di riferimento (art. 27 D.M.140/2012); la pattuizione che il compenso si intendeva interamente maturato alla data di sottoscrizione dell’incarico, con corresponsione in due soluzioni di € 280.000,00 oltre IVA ciascuna, di cui la prima versata immediatamente; la pacifica riconducibilità della società … s.r.l. al …, e, precisamente, alla … s.r.l., titolare dell’intero capitale della US Città di Palermo s.p.a., tramite la controllata Palermo Football Club s.p.a. (ricostruzione non contestata dalla proponente, che, anzi, ha fondato proprio sul rapporto fiduciario la motivazione della scelta della società Struttura quale soggetto incaricato della redazione del piano); d) soprattutto, la circostanza che la società Struttura risulta essersi limitata a svolgere un mero ruolo di intermediazione rispetto alla scelta dei professionisti chiamati a redigere il piano (individuati dalla stessa società Struttura nei Dott.ri … e …, giusta scrittura del 3/9/2019), pattuendo con la US Città di Palermo, sostanzialmente per lo svolgimento del solo ruolo di intermediaria, una somma (€ 560.000,00 più IVA, oltre spese di trasferta e vacazioni) notevolmente superiore rispetto a quella (€ 300.000,00 oltre IVA e CP) convenuta con i predetti due professionisti per lo svolgimento dell’intero incarico loro conferito; considerato che tale operazione ha palesemente determinato, in maniera del tutto ingiustificata, una notevole lievitazione dei costi e, quindi, un notevole danno per i creditori della US Città di Palermo s.p.a., la quale ben avrebbe potuto affidare l’incarico direttamente ai predetti due professionisti, senza alcun passaggio di denaro in favore della società collegata Struttura e senza l’assunzione di rilevanti obbligazioni astrattamente prededucibili nei confronti della stessa; ritenuto che, in proposito, la società proponente, sebbene espressamente sollecitata a rendere chiarimenti, è venuta meno all’onere – impostole dal sopra richiamato autorevole insegnamento giurisprudenziale – di dimostrare la necessaria funzionalità e utilità del pagamento (e del sottostante contratto di conferimento dell’incarico) rispetto alla procedura concordataria, funzionalità contraddetta in radice – giova ripeterlo – dall’eccessività del compenso pattuito e, soprattutto, dal ruolo svolto dalla società Struttura, mera intermediaria nell’affidamento dell’incarico a professionisti terzi; ritenuto che analogo incremento ingiustificato del passivo, con conseguente danno per il ceto creditorio, si è determinato per effetto dell’omesso licenziamento dei dipendenti, il cui mantenimento in forza alla società, seppur almeno in parte inizialmente giustificato, si è del tutto svuotato di utilità a seguito dello sgombero dalla sede eseguito dal Comune di Palermo l’1/8/2019 e della decisione dell’organo di giustizia amministrativa di esclusione della società dal campionato di calcio di serie B, circostanze che hanno determinato la società a cessare di fatto la propria attività ed a maturare la decisione di proporre un concordato meramente liquidatorio: tale omissione ha di certo aggravato la dispersione di risorse in pregiudizio degli altri creditori, senza che la società ne abbia ricevuto alcuna utilità, tenuto conto che, successivamente alla presentazione della domanda di concordato, i dipendenti non risultano avere svolto alcuna attività lavorativa; considerato che le condotte fin qui descritte denotano un abuso dello strumento del concordato preventivo: la società US Città di Palermo, invero, approfittando del proprio permanere nell’esercizio dell’impresa (caratteristico della procedura concordataria) e sottraendosi all’obbligo della preventiva autorizzazione giudiziale, ha disperso notevoli risorse economiche, di ragionevole difficile recupero, depauperando il proprio attivo e alterando la par condicio creditorum, con una gestione, per di più, astrattamente produttiva di ingenti debiti prededucibili (cfr. Cass. n. 25471/2019); ritenuto che, alla luce di quanto fin qui evidenziato, le condotte poste in essere dalla società US Città di Palermo s.p.a., stigmatizzate dai Commissari nelle citate relazioni – non reggendo né all’argomento c.d. di proporzione, data la già evidenziata eccessività di quanto fuoriuscito dalle casse sociali rispetto all’entità del passivo e del prevedibile fabbisogno concordatario, né all’argomento c.d. di coerenza funzionale, in considerazione della acclarata non rispondenza dei pagamenti eseguiti alle finalità della procedura (v. Cass. n. 25458/2019; sul richiamo al criterio di proporzione, cfr. anche Cass. n. 11958/2018) – vanno inquadrate nell’ambito degli “atti in frode” di cui all’art. 173 L.F.; osservato, inoltre, che la società è venuta meno agli obblighi informativi imposti con il decreto collegiale del 4/9/2019, avendo esposto, nella prima relazione periodica, dati non aggiornati, non avendo tempestivamente messo a disposizione dei Commissari le scritture contabili (adempimento funzionale all’espletamento dei compiti di vigilanza incombenti sui Commissari stessi), ed avendo altresì omesso di rendere i necessari chiarimenti in ordine alle discrasie di appostazioni contabili evidenziate dai Commissari; ritenuto, pertanto, che la domanda di concordato va dichiarata improcedibile” In altri termini la pur rilevante esposizione debitoria non è stata la causa decisiva che ha portato alla dichiarazione di fallimento, ma ha avuto un ruolo determinante l’attività fraudolenta posta in essere successivamente e non specificatamente contestata nell’atto di deferimento. La mancata contestazione (anche) di tali specifiche e concrete condotte, a parere del Collegio, interrompe il nesso causale e, impedisce una lineare e completa valutazione delle condotte concatenanti e connesse che avrebbero, qualora accertate, concorso alla causazione del fallimento societario. Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio rigetta il deferimento e per tale motivo ha proceduto a rigettare anche la proposta di patteggiamento in quanto non ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti, dovendosi procedere al proscioglimento dell’incolpata, analogamente agli altri deferiti.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 70 CFA del 15 Giugno 2020
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, pubblicata con C.U. n. 192, del 23 Gennaio 2020 (solo dispositivo), con motivazioni pubblicate con C.U. n. 217, del 3 Febbraio 2020
Impugnazione Istanza: Sig. G.R./Procura Federale
Massima: Il richiamo al solo art. 1 bis, comma 1, CGS in vigore all’epoca dei fatti è sufficiente ai fini del deferimento…Il deferimento rispecchia tutti i requisiti richiesti dall’art. 125, comma 4 CGS (descrizione dei fatti, enunciazione delle norme violate e indicazione delle fonti di prova (analogamente art. 32 ter, comma 4, vecchio CGS). L’art. 1 bis CGS in vigore all’epoca dei fatti, inquadrato nel Titolo I bis, rubricato “norme di comportamento”, non è una norma contenitore che necessita ai fini di una sua applicazione dell’indicazione di una specifica disposizione normativa violata. In tal senso correttamente il giudice di primo grado ha già respinto la censura. L’art. 1 bis introdotto nel vecchio CGS con decreto del 30 Luglio 2014, con il richiamo ai principi di “lealtà, correttezza e probità”, costituisce uno dei punti cardine per tutti coloro che operano in ambito federale e rappresenta uno dei valori fondamentali ai quali deve ispirarsi il comportamento dei singoli e dei gruppi nei rapporti con gli altri soggetti della comunità sportiva e nell’applicazione delle regole del gioco. Detto principio ha un’intrinseca connotazione giuridica e autonoma valenza, la cui violazione origina l’attivazione di un ben definito procedimento sanzionatorio. In altri termini, costituisce un’incontestabile regola comportamentale di indubbio valore giuridico. Il principio non è un generico invito al rispetto delle regole, ma ha un’autonoma ed indiscussa valenza nell’ordinamento sportivo e statale ed essendo diretto a tutti coloro che latu senso operano nel sistema sportivo, ha carattere generale ed è inviolabile. In disparte a quanto appena chiarito, in ordine alla valenza autonoma della norma, va comunque sottolineato che il deferimento richiama anche la violazione dell’art. 19 del Regolamento FIFA che in linea generale vieta il trasferimento internazionale dei calciatori minorenni. Tale divieto prevede una espressa deroga, consentendo il tesseramento nel caso in cui la famiglia del minore si trasferisca nel territorio nazionale della società calcistica che chiede il tesseramento per ragioni non legate alla pratica sportiva del figlio minore. In altri termini non è consentito dal regolamento federale un ingresso di minori per essere tesserati in squadre di calcio Fifa, cosicché per tesserare un minore straniero in squadre Fifa, occorre che il minore sia entrato in Italia unitamente alla famiglia o per ricongiungimento familiare. Gli atti di indagini hanno invece fatto emergere comportamenti del deferito, in concorso con altri, volti ad aggirare il già menzionato divieto di cui al citato art. 19 Regolamento Fifa.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 055CFA del 4 Marzo 2020
Decisione Impugnata: Decisione assunta dal Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Puglia della LND, di cui al Com. Uff. n. 66 del 23 Gennaio 2020 del predetto Comitato, con la quale sono state inflitte le seguenti sanzioni: “ammenda di 1000 euro, nonché 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso
Impugnazione Istanza: A.S.D. U.G. MANDURIA SPORTO - PROCURA FEDERALE)
Massima: «In tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia precisato in modo puntuale, la mancata individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa» (Cassazione, sez. III penale, 5 Dicembre 2013, n. 5469; in senso conforme, tra le altre: Cassazione, sez. I penale, 19 Marzo 2004, n. 18027; Cassazione, sez. VI penale, 16 Settembre 2004, n. 437; Cassazione, sez. V penale, 9 Novembre 2005, n. 44707; Cassazione, sez. IV penale, 17 Ottobre 2006, n. 39533). Insomma, «ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto e non anche l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati» (Cassazione, sez. III penale, 19 Febbraio 2013, n. 22434). Del resto, il principio della correlazione tra accusa (fatto contestato) e difesa (possibilità di esercitare il diritto di difesa) va inteso non in senso "meccanicistico formale", ma in funzione della finalità cui è ispirato, quella cioè della tutela del diritto di difesa. Ne consegue che la verifica dell'osservanza di detto principio non può esaurirsi alla luce di un mero esame formale della lettera dell’imputazione, essendo necessario che l’indagine venga condotta attraverso l'accertamento della possibilità per l'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto (cfr. Cassazione, sez. VI penale, 8 Novembre 1995, n. 618). La suddetta conclusione è supportata, oltre che dal principio di informalità del procedimento sportivo (posto dalla disposizione di cui all’art. 2, comma 6, del codice di giustizia sportiva del Coni), anche dai principi del giusto processo costituzionalmente codificati e dal principio di effettività della tutela giurisdizionale, più volte affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha rimarcato le esigenze connesse alla domanda di giustizia, evidenziando come, dunque, occorra, per quanto possibile, interpretare la norma processuale nella prospettiva di garantire una effettiva risposta da parte degli organi di amministrazione della giustizia. Tali principi sono stati recentemente ribaditi da questa Corte Federale che ha ritenuto che l'obbligo di contestazione degli addebiti “è assolto con la specifica e precisa enunciazione del fatto di cui si ritiene che un soggetto si sia reso responsabile, non essendo indispensabile la qualificazione del fatto sotto il profilo giuridico, salvo che dalla mancata o inesatta indicazione della norma che si assume violata non derivino incertezze sul fatto addebitabile, tali da compromettere il diritto di difesa. [….] E’ quindi necessario e sufficiente individuare ed indicare i fatti addebitati nel loro nucleo materiale con chiarezza, manifestando formalmente la precisa volontà di far derivare da essi un'eventuale responsabilità disciplinare. In tal senso, pertanto, deve intendersi, in questo procedimento giustiziale, il cd. principio di immutabilità (o immodificabilità) della contestazione […]. D’altro canto, dall’art. 125 del vigente Codice della giustizia sportiva - che al comma 4 prevede che “Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare” - non può desumersi in alcun modo il principio di immutabilità delle norme che si assumono violate ma solo la previsione dell’indicazione delle stesse (CFA n. 45-2019/2020).
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE N. 0038/CFA del 23 Dicembre 2019
Decisione Impugnata: Decisione n. 53/TFN –SD 2019/2020, pronunciata dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, assunta nella riunione del 14 Novembre 2019 e pubblicata il 20 Novembre 2019, concernente l’irrogazione della sanzione per quindici giorni in seguito a deferimento per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del previgente Codice di Giustizia Sportiva
Impugnazione Istanza: (SIG. C.M./PROCURA FEDEARLE) n. 70/2019 – 2020 Registro Reclami
Massima: …nel presente procedimento viene in considerazione la violazione dei doveri di condotta indicati nell’art. 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva, il cui contenuto è sostanzialmente sovrapponibile a quello dell’art. 4, del Codice di Giustizia attualmente in vigore. Poiché il Tribunale federale nazionale richiama entrambe le disposizioni a sostegno della decisione di primo grado, si impone un chiarimento al riguardo. Tenuto conto che, a quanto emerge dagli atti, il procedimento risulta iscritto nei registri della Procura in data 17 Giugno 2019, dovrebbero ritenersi applicabili ratione temporis le disposizioni introdotte dal nuovo Codice, entrato in vigore il 16 Giugno 2019, secondo il criterio intertemporale di cui all’art. 142 intitolato “Disposizioni transitorie”, così come da ultimo interpretato dalla decisione di questa Corte Federale di appello, SS.UU., n. 31 del 12 Dicembre 2019 in C.U. del 16 Dicembre 2019 (per cui, la nozione di “pendenza” del procedimento disciplinare va valutata con riferimento alla data di iscrizione del procedimento nei registri dell’organo inquirente, in tal caso avvenuta il 17 Giugno 2019). La questione dell’applicabilità dell’art. 4 del Nuovo Codice in luogo dell’art. 1 bis della precedente disciplina sportiva, tuttavia, non ha rilievo ai fini della presente decisione in quanto, al di là del fatto che il contenuto delle due norme è sostanzialmente identico, così come le sanzioni irrogabili, sia l’atto di deferimento che la decisione di primo grado fanno riferimento ad entrambe le disposizioni e, in ogni caso, il profilo non risulta sollevato in sede di reclamo. Il dovere di comportarsi secondo il principio della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, rappresenta il principale parametro di condotta per tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano sottoposti all’ ordinamento federale ed alla cui osservanza, dunque, è tenuto anche il reclamante, nella qualità di consigliere della Divisione Calcio a 5 della L.N.D. L’obbligo in esame, sebbene solitamente riconducibile al canone di lealtà sportiva (c.d. fair play), già sotto il vigore del Codice previgente ha assunto una dimensione più ampia, riferibile anche al di là dell’ambito della competizione sportiva e della corretta applicazione delle regole di gioco, traducendosi in una più generale regola di condotta in ambito associativo, alla cui osservanza sono tenuti tutti i soggetti comunque facenti parte dell’ordinamento federale, e tale da ricomprendere in essa ogni violazione delle generali regole di correttezza e di lealtà da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, entrino in contatto con l’ordinamento federale (sul valore di regola generale di condotta deontologica, con riferimento all’attuale art. 4 del Codice vigente, cfr. la recente: Corte di Giustizia Federale, decisione n. 13/2019 del 24 Ottobre 2019).
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III : DECISIONE N. 0035/CFA del 18 Dicembre 2019
Decisione Impugnata: Decisione del 12 Novembre 2019 emessa dal Tribunale Federale Territoriale della Calabria, pubblicata con C.U. n. 70 del Comitato Regionale Calabria del 12-11-2019
Impugnazione Istanza: ASD FC ISOLA CAPO RIZZUTO/PROCURA FEDERALE INTERREGIONALE) n. 67/2019 – 2020 Registro Reclami
Massima: Annullata la decisione, perché il deferimento è stato attuato sulla base di una incolpazione basata su una normativa non più in vigore al momento della instaurazione del procedimento, l’intero procedimento va ritenuto radicalmente nullo, con conseguente riforma della decisione di primo grado….La sanzione nei confronti della società è stata infatti emessa per relationem rispetto alla condotta tenuta dal Presidente, che non avrebbe pagato nei termini i compensi ad un proprio calciatore. Il richiamo contenuto nel capo di incolpazione, che ha condotto al deferimento e quindi alla condanna, è all’art. 1 bis, comma 1 del CGS vigente ratione temporis, ossia del codice previgente rispetto all’attuale Codice di Giustizia sportiva. Orbene, la parte ricorrente ritiene che il deferimento della società, notificato il 23 Luglio 2019, sia avvenuto sotto la vigenza del Nuovo Codice, entrato in vigore il 12 Giugno 2019 in quanto l’art. 140 di detto Codice prevede che "Il Codice entra in vigore a far data dal giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera 1) dello Statuto CONI e ne è data immediata pubblicazione con comunicato ufficiale della Federazione». Essendo l’approvazione avvenuta l’11 Giugno 2019, ne discende che l’entrata in vigore è certamente il 12 Giugno 2019 (laddove la sola pubblicazione è avvenuta con il Comunicato Ufficiale n. 139/A del 17 Giugno 2019). Peraltro, sempre il 12 Giugno 2019 il procedimento n. 1438pf1 8-19 è stato iscritto nel registro dei procedimenti da parte della Procura federale. Deve ritenersi che la tesi della parte ricorrente sia corretta. Come pure evidenziato dalla difesa di parte ricorrente, già il Parere n. 1, anno 2016, prot. n. 00124/16, del Collegio di garanzia, Sezione consultiva, del CONI, aveva stabilito che il principio ispiratore del sistema di giustizia sportiva risulta essere quello della giurisdizionalizzazione del procedimento. L’art. 2, comma 2, del CGS del CONI, infatti, ripreso nei suoi contenuti precettivi dall’art. 44, comma 1, CGS FIGC, stabilisce espressamente che “Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”, mentre il comma 6 dello stesso articolo dispone che “per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Di conseguenza, trovando attuazione la previsione di cui all’art. 142 del CGS, secondo la quale “i procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell’entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti”, e ritenendo, in base ai principi sopra esposti, che la pendenza sia data dal momento della iscrizione del procedimento nel registro della Procura federale (vedi ora anche decisione SSUU CAF n. 30/2019 del 12 Dicembre 2019, intervenuta nelle more), ne discende che il momento nel quale deve intendersi instaurato il procedimento nei confronti della società ricorrente è il 12 Giugno 2019, data coincidente con l’entrata in vigore del CGS. Pertanto, è errato il riferimento, da parte della corte di primo grado (e prima ancora da parte della Procura federale), a disposizioni del Codice previgente che non risultano più esistenti nel Codice attuale. Non regge, peraltro, la motivazione addotta sul punto: evitando di pronunciarsi sulla data di instaurazione del procedimento in questione rispetto a quello di entrata in vigore del nuovo CGS, il giudice di primo grado ha sostenuto che “il deferimento indica le norme contestate “ratione temporis”, consentendo di individuare esattamente le violazioni commesse con riferimento al vecchio codice”; e che “ se è vero che l’incolpazione è il presupposto logico dell’azione sostenuta dalla Procura, non essendo proponibile alcuna accusa senza una sua antecedente formulazione, nella specie l’incolpazione stessa contiene tutti gli elementi idonei a consentire il diritto di difesa, dal momento che è perfettamente descritta l’enunciazione del fatto, al di là dell’indicazione delle norme violate.” Inoltre “ritiene il Tribunale che ciò che rileva è non l’individuazione degli articoli che si assumono violati, ma la compiuta descrizione del fatto, poiché l’obbligo di correlazione tra l’accusa e la decisione non può ritenersi violata da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell’incolpazione pregiudichi la possibilità di difesa.” Il Collegio ritiene che tale interpretazione sostanzialistica sia errata, in quanto il diritto di difesa dell’incolpato è del tutto pregiudicato laddove questi non abbia il riscontro normativo della contestazione nonché della conseguente sanzione. In un sistema di diritto positivo, in cui la relazione tra incolpazione e norma è assolutamente biunivoca, non può valere un ragionamento modellato (in modo peraltro del tutto originale e neppure esplicitato) sul diverso principio di una sorta di raggiungimento dello scopo, per cui ciò che rileva è che la parte conosca che tipo di contestazione gli si sta muovendo, restando irrilevante il “ titolo” formale della incolpazione. In realtà, la conoscenza della norma sostanziale che si assume violata è assolutamente fondamentale per evitare il pregiudizio del diritto di difesa, che, nel caso concreto, risulta chiaramente leso. Il Tribunale, infatti, oltre ad aver enunciato un principio che non ha riscontro nel diritto positivo, non ha neppure spiegato quali sarebbero le norme del nuovo Codice alle quali, astrattamente, la parte dovrebbe fare riferimento: se è vero che le vecchie non esistono più, non si vede come possa essere esercitato il diritto di difesa se neppure viene indicato all’incolpato quale sia la nuova disposizione alla quale relazionarsi, anche solo per capire se la sanzione comminata sia giusta. Peraltro, la fattispecie astratta che sta alla base della norma del Codice previgente ben potrebbe essere stata abrogata o modificata dal Nuovo Codice. Questa sola semplice constatazione evidenzia la palese erroneità della decisione di primo grado, corroborata dalla accertata pendenza del procedimento alla data di entrata in vigore del CGS. Va altresì rilevato che l’applicazione del vecchio Codice di Giustizia sportiva ha impedito in nuce l’adozione di strategie difensive diverse da parte del reclamante quali, ad esempio, quelle previste dagli artt. 126 e 127 CGS.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 0031/CFA del 12 Dicembre 2019
Decisione Impugnata: decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, pubblicata solo dispositivo – sul C.U. n. 114 del 31 Ottobre 2019
Impugnazione Istanza: (SIG. S.B./PROCURA FEDERALE) n. 59/2019 – 2020 Registro Reclami
Massima: Circa la nullità del deferimento per mancanza e/o difetto di contestazione della violazione dell'articolo 5 CGS La censura è infondata. L’art. 5 precedente CGS riguarda esclusivamente giudizi o rilievi offensivi della reputazione sportiva “espressi pubblicamente”. La norma, con il riferimento al divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi dell’altrui reputazione, sembra richiamare la previsione dell’art. 595 c.p. in tema di diffamazione, laddove l’offesa dell’altrui reputazione, per essere considerata reato deve avvenire “comunicando con più persone”. Tale ultimo aspetto che manca nel caso di specie, esclude in radice l’applicazione dell’art. 5 precedente CGS. Infatti, il Savarese nella missiva dell’8/5/2019 si limitava ad inviarla al solo sig. Giuliano Ragonesi, facendo venir meno il requisito della natura pubblica del giudizio. Correttamente pertanto la Procura federale ha sanzionato il reclamante per violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 2 vecchio CGS.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 0017/CFA del 31 Ottobre 2019
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, assunta con dispositivo depositato in data 20.09.2019 e con motivazioni depositate in data 24.09.2019 – Decisione n. 9/TFN-SD 2019/2020, Deferimento n. 2325/1259 pf18-19 GC/MS/gb del 22.08.2019, Reg. Prot. 39/TFN-SD e notificata a mezzo p.e.c. in data 24.09.2019 che, in parziale accoglimento del deferimento, ha irrogato all’incolpato la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione
Impugnazione Istanza: SIG. D.L.F./ PROCURA FEDERALE) n. 45/2019 – 2020 Registro Reclami
Massima: Circa l’eccezione del reclamante di declaratoria di nullità/inammissibilità del deferimento, questa Corte ritiene che il Tribunale, nel rigettare l’eccezione in parola, abbia statuito correttamente sul presupposto, innanzitutto, che l’erronea indicazione nel deferimento della norma violata (l’art. 22 dello Statuto anziché l’art. 24) sia stato il frutto di un mero errore materiale, inidoneo a compromettere il diritto di difesa del reclamante. Il Tribunale ha, giustamente, escluso l’idoneità dell’errore in parola a limitare o compromettere il diritto dell’incolpato a conoscere i fatti imputatigli e ad articolare, conseguentemente, la miglior difesa e ciò ha fatto sul presupposto – condiviso da questa Corte Federale - che la comunicazione riportava chiaramente ed inequivocabilmente i fatti e le circostanze poste a fondamento del deferimento così da permettere al deferito non solo di conoscere perfettamente il contenuto dell’imputazione ma anche di articolare, in relazione ad essa, le migliori difese e di argomentare la linea difensiva che, dall’esame degli atti del giudizio di primo grado, risulta in effetti coerente – seppur infondata – rispetto alla norma violata che la Procura Federale intendeva effettivamente richiamare. Ciò, del resto, è conforme ai principi generali in materia di procedimento disciplinare secondo cui l'obbligo di contestazione degli addebiti è assolto con la specifica e precisa enunciazione del fatto di cui si ritiene che un soggetto si sia reso responsabile, non essendo indispensabile la qualificazione del fatto sotto il profilo giuridico, salvo che dalla mancata o inesatta indicazione della norma che si assume violata non derivino incertezze sul fatto addebitabile, tali da compromettere il diritto di difesa. Il che non è, con tutta evidenza, nel caso di specie. E’ quindi solo necessario e sufficiente individuare ed indicare i fatti addebitati nel loro nucleo materiale con chiarezza, manifestando formalmente la precisa volontà di far derivare da essi un'eventuale responsabilità disciplinare. In tal senso, pertanto, deve intendersi, in questo procedimento giustiziale, il cd. principio di immutabilità (o immodificabilità) della contestazione, cui fa riferimento la difesa del reclamante. D’altro canto, dall’art. 125 del vigente Codice della giustizia sportiva - che al comma 4 prevede che “Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare” - non può desumersi in alcun modo il principio di immutabilità delle norme che si assumono violate ma solo la previsione dell’indicazione delle stesse. Del resto, dall’esame della memoria difensiva depositata dall’incolpato agli atti del giudizio di primo grado non si evince che le argomentazioni difensive dell’odierno reclamante siano state in qualche misura fuorviate o rese inefficaci dall’errore materiale in questione. Inoltre, come giustamente rilevato dal Tribunale, l’erronea indicazione dell’articolo contenuta nella comunicazione di chiusura delle indagini è stata prontamente corretta in sede di deferimento, dovendosi pertanto ritenere che tale circostanza abbia consentito all’interessato di conoscere non solo i fatti imputatigli (dettagliatamente e puntualmente riportati già nella comunicazione di chiusura delle indagini) ma anche la norma effettivamente violata, impedendo così che venisse compromesso il diritto costituzionalmente garantito alla difesa. Né, a ben vedere, il reclamante ha indicato quali diverse difese o argomentazioni difensive avrebbe articolato nel giudizio di primo grado ove la comunicazione di chiusura delle indagini avesse riportato l’esatta indicazione della norma violata, riducendosi la sua eccezione ad una generica doglianza che appare pertanto del tutto infondata.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 9/TFN del 24.9.2019
Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 2325/1259 pf18-19 GC/MS/gb del 22.8.2019 a carico di F.D.L. - Reg. Prot. 39/TFN-SD)
Massima: Infondata è l’eccezione con la quale si lamenta la nullità/inammissibilità del deferimento in quanto, nella comunicazione di conclusione delle indagini la Procura Federale ha contestato al predetto la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del Codice di giustizia sportiva FIGC in vigore all’epoca dei fatti, in relazione ai principi fissati dall’art. 24 dello Statuto della Lega Nazionale dilettanti (d’ora in poi LND), imputazione poi corretta in sede di deferimento, per mero errore materiale, nell’art. 22 dello Statuto della LND. Al riguardo è stato evidenziato che la non corrispondenza della norma violata rispetto alle condotte contestate si ripercuote inevitabilmente sul diritto di difesa atteso che, anche l’art. 22 sopra indicato non conterrebbe alcuna indicazione agli obblighi ed alle funzioni dei revisori; tali obblighi sarebbero indicati, invece, nell’art. 14 del Regolamento L.N.D la cui violazione non è stata contestata… Infatti dall’esame del deferimento, a prescindere dalla specifica indicazione della disposizione violata, emergono chiaramente i fatti e le circostanze poste a fondamento dello stesso e non sembra al Collegio che il deferito non sia stato posto nelle condizioni di esercitare la propria difesa. Al riguardo si ricorda che la Corte Suprema ha affermato che “….Inoltre, in tesi generale, per la contestazione dell’accusa si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all’indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia precisato in modo puntuale, persino la mancata individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina di per se stessa una nullità, neppure in sede penale (es. Cass. pen., 19 febbraio - 24 maggio 2013, n. 22434, appello; conf. 5 dicembre 2013 - 4 febbraio 2014, n. 5469, Russo) così come nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati (Cass., Sez. Un., 6 dicembre 2012, n. 21913). Mentre l’addebito di per se stesso non esige neanche una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito, essendo, invece, sufficiente che l’avvocato incolpato, con la lettura dell’imputazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascritti (Cass., Sez. Un., 14 dicembre 2016, n. 25633; 28 maggio 2015, n. 21948; 18 novembre 2013, n. 25795)…” (Cass., Sez. Un. 29 maggio 2017, n.13456). Tali principi devono ritenersi applicabili anche al procedimento disciplinare sportivo. Ad ogni buon conto il richiamo alla violazione dell’art. 22 dello Statuto della LND ed ai connessi obblighi legati alla funzione tipica di controllo dei revisori dei conti, unitamente all’esposizione dei fatti, appare sufficiente, a questo Collegio, a ritenere non leso il diritto di difesa del deferito.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N.22/CFA del 30/08/2019 motivi CON RIFERIMENTO AL Comunicato n° 17/CFA del 06/08/2019
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 3 dell’11.7.2019
Impugnazione Istanza: RECLAMO DELLA SOCIETÀ ASD MONTEMIGNAIO AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL SIG. A.G.C. ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 39 NOIF;SQUALIFICA PER 10 GARE INFLITTA AL CALC. C.F. ALL’EPOCA DEI FATTI NON TESSERATO PER LA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S.; INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. BARTOLI LUIGI ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 61, COMMI 1 E 5 NOIF; INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. C.E.ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 61, COMMI 1 E 5 NOIF; INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. F.G. ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 61, COMMI 1 E 5 NOIF;INIBIZIONE PER GIORNI 15 INFLITTA AL SIG. C.L. ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 61, COMMI 1 E 5 NOIF;PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/20 E AMMENDA DI € 700,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 13366/803 PFI 18-19 /MS/MF DEL 24.5.2019
Massima: …..ove è stata contestata l’applicazione di una fattispecie giuridica diversa da quella originariamente contestata – osserva che la qualificazione giuridica del fatto con la norma da applicare appartiene all’Organo Giudicante sulla scorta del principio iura novit curia e per tanto sul punto la decisione del Tribunale appare assolutamente immune dagli invocati vizi.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/FTN del 05 Luglio 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.A.D. (Presidente del consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della società sportiva US Città Di Palermo Spa), SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA - (nota n. 13930/1095 pf18-19 GP/GC/blp del 5.6.2019).
Massima: Palesemente infondata si rivela anzitutto l’eccezione di inammissibilità del deferimento per asserita omessa indicazione delle fonti di prova. Dall’esame letterale dell’atto con cui è stata esercitata l’azione disciplinare emerge infatti come lo stesso si fondi e richiami l’integralità degli atti acquisiti e letteralmente - per quel che qui rileva - la decisione di condanna del Tribunale Arbitrale dello Sport (e il relativo decreto ex art. 839 c.p.c.), rimasta inadempiuta. Tanto basta per ritenere correttamente esposta l’ipotesi accusatoria e indicate le prove dalle quali essa deriva e per ritenere che gli incolpati siano stati posti in grado di conoscere in maniera completa da quali fatti sono chiamati a difendersi nel presente procedimento. Del resto, a fronte di una contestazione afferente il mancato adempimento di una decisione arbitrale dichiarata efficace nello Stato, non si vede quali altri elementi oltre a questa avrebbero dovuto essere indicati nel deferimento che pure richiama, correttamente, tutti gli atti acquisiti al fascicolo.
Massima: .. palesemente infondata è l’ulteriore eccezione di inammissibilità del deferimento derivante, si sostiene, dall’omessa allegazione agli atti della proposta del sostituto procuratore incaricato. Anche a voler ammettere che la formulazione della proposta debba essere necessariamente documentata per iscritto e inserita nel fascicolo processuale, adempimento che - come rilevato in udienza dal rappresentante della Procura - non risulta affatto prescritto dal codice, in ogni caso l’inosservanza di questa formalità non è in alcun modo sanzionata, con la conseguenza che nessun vizio deriva al successivo deferimento. Né peraltro si vede quale vulnus possa essere derivato ai deferiti dalla lamentata mancanza, considerato che l’accusa nei loro confronti risulta dettagliatamente descritta nella comunicazione di conclusione delle indagini prima e nel deferimento poi.
Massima: … la lamentata discrasia tra la comunicazione di conclusione delle indagini e l’incolpazione contenuta nel deferimento non è idonea ad inficiare la validità di quest’ultimo atto. Ed infatti, posta la sostanziale identità della condotta fattuale contestata alla società, sempre ed unicamente attinente al mancato adempimento della decisione sopra ricordata, diversa essendo unicamente la valutazione di sussumibilità nelle diverse norme indicate nel deferimento, l’esercizio del diritto di difesa non risulta in alcun modo menomato.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 122 CFA DEL 18 Giugno 2019 CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 108/CFA DEL 29 Maggio 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 13.5.2019
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ US CITTA’ DI PALERMO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO DI SERIE B STAGIONE SPORTIVA 2018/19 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 12055/816 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.4.2019
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. G.G.(ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA DALL’8.11.2017 ALL’8.8.2018) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8 C.G.S., NONCHÉ ART. 85 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 12055/816 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.4.2019
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. M.A. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE EX ART. 19, COMMA 3 C.G.S. INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8 C.G.S., NONCHÉ ARTT. 84, COMMI 1 E 3 E 85 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 12055/816 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.4.2019
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG. Z.M. ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE CDA DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA SINO AL 7.3.2017 E, SUCCESSIVAMENTE, CONSIGLIERE CDA DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA SINO AL 3.5.2018 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 12055/816 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.4.2019
Massima: Accolto il ricorso della procura federale eper l’effetto dichiata l’ammissibilità del deferimento anche nei confronti del presidente della società…Orbene, ciò rilevato, occorre, anzitutto, osservare come il primo avviso di conclusione indagini, ritualmente – nei termini – notificato al sig. …, non sia stato annullato o sostituito dal secondo, che ha soltanto integrato il primo, nella sola parte relativa alla formale indicazione della norma del codice sportivo ritenuta violata e soltanto con riferimento ai capi di incolpazione sopra indicati. Pertanto, la prima comunicazione conserva la sua efficacia. Ciò premesso ritiene, questa Corte, che l'errata o mancata indicazione di una norma nel corpo del deferimento non possa, di per sé, costituire causa di inammissibilità o nullità dello stesso, laddove nel contesto della vocatio in ius possa evincersi, in modo inequivoco – come è effettivamente avvenuto nel caso di specie – quale sia la contestazione e, segnatamente, il fatto contestato (cfr., per una fattispecie analoga, seppur non sovrapponibile alla presente, Cassazione, sezioni unite, 24 luglio 2013, n. 17931). In altri termini, laddove – come nel caso di specie – nell’avviso di conclusione indagini o nello stesso deferimento la condotta sia compiutamente descritta ed inequivocabilmente ascrivibile ad una sola fattispecie normativa, il capo di incolpazione non può considerarsi viziato ed il relativo deferimento non può essere giudicato inammissibile, specie laddove l’interessato abbia avuto, come ha avuto, ampia possibilità di difesa ed abbia specificamente contestato – anche nel merito – seppur solo in sede processuale, le incolpazioni allo stesso ascritte. «In tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia precisato in modo puntuale, la mancata individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa» (Cassazione, sez. III penale, 5 dicembre 2013, n. 5469. In senso conforme, tra le altre: Cassazione, sez. I penale, 19 marzo 2004, n. 18027; Cassazione, sez. VI penale, 16 settembre 2004, n. 437; Cassazione, sez. V penale, 9 novembre 2005, n. 44707; Cassazione, sez. IV penale, 17 ottobre 2006, n. 39533). Insomma, «ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto e non anche l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati» (Cassazione, sez. III penale, 19 febbraio 2013, n. 22434) Del resto, il principio della correlazione tra accusa (fatto contestato) e difesa (possibilità di esercitare il diritto di difesa) va inteso non in senso "meccanicistico formale", ma in funzione della finalità cui è ispirato, quella cioè della tutela del diritto di difesa. Ne consegue che la verifica dell'osservanza di detto principio non può esaurirsi alla luce di un mero esame formale della lettera dell’imputazione, essendo necessari che l’indagine venga condotta attraverso l'accertamento della possibilità per l'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto (cfr. Cassazione, sez. VI penale, 8 novembre 1995, n. 618). La suddetta conclusione è supportata, oltre che dal principio di informalità del procedimento sportivo (posto dalla disposizione di cui all’art. 2, comma 6, del codice di giustizia sportiva del Coni), anche dai principi del giusto processo costituzionalmente codificati e dal principio di effettività della tutela giurisdizionale, più volte affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha rimarcato le esigenze connesse alla domanda di giustizia, evidenziando come, dunque, occorra, per quanto possibile, interpretare la norma processuale nella prospettiva di garantire una effettiva risposta da parte degli organi di amministrazione della giustizia. Peraltro, ad ogni buon conto, per quanto sopra evidenziato, anche laddove il Tribunale avesse ritenuto di seguire l’impostazione difensiva del sig. …. il deferimento nei suoi confronti restava, comunque, valido ed ammissibile con riferimento ai capi di incolpazione diversi da quelli – sub. 5a), 5b), 5c) – per i quali nella prima comunicazione di conclusione indagini era stata omessa l’indicazione dell’art. 8 CGS. Deve, pertanto, essere, in parte qua, accolto, il ricorso della Procura Federale e, per l’effetto, in parziale riforma della impugnata decisione, deve dichiararsi l’ammissibilità del deferimento anche nei confronti del sig. …. Per l’effetto, visto l’art. 37, comma 4, ultimo periodo, CGS, restituisce gli atti al Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 68/FTN del 17 Giugno 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.S. - (nota n. 11862/289 pf18-19 GP/MS/blp del 19.4.2019).
Massima: L'eccezione preliminare spiegata dal difensore del deferito in sede dibattimentale ed estranea alla memoria difensiva, trae ragionevolmente origine da un inciso contenuto nel solo primo addebito, nel quale dopo avere richiamato come norma asseritamente violata l'art. 1 bis, comma 1, CGS, si legge che il deferito avrebbe proferito pubblicamente nel suo intervento espressioni ingiustamente denigratorie dell'operato della LND e che ipotizzerebbero un uso non corretto, da parte di quest'ultima, delle risorse economiche provenienti dalle società affiliate, cui segue l'elencazione. Orbene, al di là del tenore letterale del suddetto inciso, in grado di provocare potenziali equivoci, la corretta interpretazione dell'addebito, derivante anche dalla complessiva lettura dell'atto, consente di ritenere che la norma asseritamente violata è individuata dalla Procura Federale, in ossequio alla previsione di cui all'art, 32 ter, comma 4, CGS ("nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate ed indicate le fonti di prova acquisite...") nel solo disposto di cui all'art. 1bis, comma 1, CGS e non nell'art. 5 del medesimo codice, mai menzionato. Ne consegue che le espressioni di cui al primo addebito non saranno valutate sotto l'ipotetica violazione del disposto dell'art. 5 citato, non solo perché si incorrerebbe nella sollevata eccezione preliminare, ma anche perché è preclusa all'Organo giudicante ogni modificazione dell'addebito.
Decisione C.F.A.: C. U. n. 106/CFA 27 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 49/TFN dell’8.3.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD KAOS REGGIO EMILIA CALCIO A 5 (GIÀ KAOS FUTSAL ASD) AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DELLA STAGIONE SPORTIVA IN CORSO; AMMENDA DI € 8.000,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S, IN RELAZIONE ALL’ART. 18, COMMA 1, INCISO G) C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE N.T.L.F.(ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE U.M.H. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD REAL ROGIT) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE R.M.S. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI MONTESILVANO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE F.L.F. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE A.Z.G.(ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE C.D.A.R.(ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE B.L.(ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE F.D.L.T.(ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE N.G.M. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE F.D.S.P.H. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. B.A.A. (all’epoca dei fatti Presidente della società SSD KAOS REGGIO EMILIA CALCIO A 5 già Kaos Futsal ASD) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 2; AMMENDA DI € 10.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017
Massima: E’ improcedibile il deferimento nei confronti della società, per essere stata la stessa accusata di violazione a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S. e non a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S essendo i fatti addebitati al proprio Presidente. La motivazione dell’impugnato provvedimento, secondo la quale, come sopra ricordato, l’errato riferimento normativo in sede di contestazione degli addebiti sarebbe frutto di un semplice errore, pertanto totalmente trascurabile, non soltanto risulta smentita dalla precisa scelta della Procura Federale, ma in ogni caso non consente di pronunciare statuizione di condanna ai sensi di una disposizione normativa diversa da quella addebitata. Non è consentito, invero, violando principi generali di ogni ordinamento processuale, infliggere condanne per violazioni diverse da quelle contestate in giudizio. Conseguentemente, la società deve essere prosciolta da ogni addebito a causa dell’errato deferimento dal momento che il Presidente del Club, può rispondere soltanto a titolo di responsabilità diretta, non anche a quello di responsabilità oggettiva.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 49/TFN-SD del 08 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARBI ANGELO (Presidente all’epoca dei fatti della ASD Kaos Futsal), CALZOLARI MARCO (Dirigente accompagnatore), FIUZA LUAN FELIPE (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), ARRUDA ZONTA GUILHERME (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), NAIBO TURMENA LUIS FELIPE (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), CIAVOTELA DO AMARAL RAFAEL (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), BARONI LUCA (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), FORTUNA DE LEMOS TIAGO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), NEUHAS GARCIA MATEUS (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), FIGLIERO DA SILVA OEDRO HENRIQUE (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), ASD KAOS FUTSAL, CONVERSO GIANLUCA (presidente dell’ASD Real Rogit all’epoca dei fatti), URIO MARCELO HENRIQUE (calciatore dell’ASD Real Rogit), ASD REAL ROGIT, GIANNINI CARLO (presidente dell’ASD Cioli Cogianco Futsal all’epoca dei fatti), DARELLI GIOVANNI (calciatore dell’ASD Cioli Cogianco Futsal all’epoca dei fatti), ASD CIOLI COGIANCO FUTSAL, IERVOLINO ANTONIO (Presidente all’epoca dei fatti dell’ASD Città di Montesilvano), ROSA MATIAS SEBASTIAN (calciatore dell’ASD Città di Montesilvano all’epoca dei fatti), ASD CITTÀ DI MONTESILVANO, ARDUINI CRISTIAN (presidente dell’ASD Insieme AM Ferentino all’epoca dei fatti), DARELLI GIOVANNI (calciatore dell’ ASD Insieme AM Ferentino all’epoca dei fatti), ASD INSIEME AM FERENTINO, CORSINI BRUNO HENRIQUE (calciatore dell’ US Città di Palermo Spa all’epoca dei fatti) - (nota n. 4737/1083 pf 16-17/GM/GP/ma del 30.11.17).
Massima: L’eccezione della società, sulla improcedibilità del deferimento perché contestato dalla Procura Federale in relazione al comma 2 dell’art. 4 CGS e non anche al comma 1 dello stesso articolo, non ha pregio. Infatti, se è vero che il deferimento ha fatto riferimento al detto comma 2 (responsabilità oggettiva, che non può riguardare il Presidente, ma semmai il dirigente ed i calciatori tesserati per la Società), è altrettanto vero che l’inciso “per i fatti di cui sopra, addebitabili sia al proprio Presidente che al proprio Patron e Dirigente accompagnatore”, che si legge nel deferimento, lascia chiaramente intendere che l’omesso riferimento al comma 1 dell’art. 4 CGS costituisce una semplice omissione o meglio un mero errore materiale, che non vizia la sostanza della incolpazione.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 41/TFN-SD del 12 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASTORE VINCENZO (ex Presidente del Comitato Regionale Campania – LND), SOCIETÀ ASD ANTONIO ESPOSITO - (nota n. 4350/1300 pf16-17 CS/gb del 21.11.2017).
Massima: Va dichiarata, inammissibile la richiesta formulata dalla Procura Federale per la prima volta solo in udienza di applicazione della sanzione di inibizione di mesi 3 (tre) per omessa presentazione del deferito dinanzi alla Procura Federale, sebbene ritualmente convocato. Dagli atti versati in giudizio risulta che il soggetto, in data 4 luglio 2017, abbia trasmesso una nota con la quale ha chiesto l’archiviazione del procedimento per impossibilità di essere sottoposto a giudizio disciplinare. L’oggetto della missiva fa riferimento ad un’audizione da tenersi il giorno successivo, alle ore 10, presso la sede della Procura Federale. Agli atti, tuttavia, non vi è traccia di alcuna convocazione, né vi é alcun verbale attestante la mancata presentazione nel giorno successivo. Orbene, se anche in astratto si dovesse ipotizzare la violazione della disposizione di cui all’art. 1 bis, comma 3 del CGS da parte dell’odierno deferito (circostanza che in fatto non è stata sufficientemente comprovata), ciò che rileva in via dirimente è la circostanza per cui la divisata condotta non è mai stata contestata con le modalità di rito dalla Procura Federale, non risultando la stessa né dall’avviso di conclusione delle indagini, né dall’atto di deferimento.
Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 043/CFA del 20 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 98 del 06.04.2017
Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VILLARICCA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA; AMMENDA DI € 600,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 9175/391 PF 16-17/CS/MB/CF SP/GB DEL 27.2.2017 RICORSO DEL SIG. NICOLA TAMBARO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD VILLARICCA CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE: INIBIZIONE PER MESI 6; INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 9175/391 PF 16-17/CS/MB/CF SP/GB DEL 27.2.2017
Massima: La Corte annulla la decisione per quanto concerne la società perchè nell’atto firmato dalla Procura federale non risulta essere stato effettuato il deferimento della suddetta società, pertanto, non essendo mai stato formalizzato alcun deferimento non poteva essere pronunciata alcuna condanna della società. Tale circostanza, seppur non eccepita dalla parte nei due gradi di giudizio né rilevata dal giudice di primo grado, costituisce causa di nullità del procedimento proposto nei confronti della parte medesima e come tale deve ritenersi rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 020/CFA del 01 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 80 del 3.5.2017
Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. REPACE LUIGI (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA F.I.G.C. - L.N.D.) AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 18; - AMMENDA € 3.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 6005/307 PF16-17 GP/GT/VG DEL 3.12.2016
Massima: Da ultimo, occorre esaminare la doglianza – che fonda la domanda di nullità/annullamento della decisione del TFN e di retrocessione a quest’ultimo per il nuovo esame del merito ai sensi dell’art. 37 CGS – relativa al vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. e di violazione del contraddittorio, per aver la decisione impugnata pronunciato su un oggetto non contestato, doglianza mossa con riferimento al tema del pagamento di “somme in contanti” sul quale, a dire del ricorrente, il TFN ha incentrato la valutazione di gravità della condotta ascritta al dott. – omissis -, nonostante la circostanza dei pagamenti in contanti non fosse non solo oggetto di contestazione ma neppure incidentalmente menzionata nell’atto di deferimento. Al riguardo, questa Corte ritiene di poter condividere la considerazione svolta in sede di discussione dalla Procura federale, secondo la quale la presunta diversità, oggetto di contestazione, tra fatti oggetto di deferimento e fatti posti dal TFN a fondamento della impugnata decisione, in realtà non sussiste. In vero, l’oggetto sostanziale degli addebiti mossi al dott. – omissis - con il deferimento è la non corretta gestione della contabilità del Comitato Regionale Umbria (di seguito “CRU”), di cui costituiscono indici sintomatici talune circostanze e determinati elementi illustrati nel deferimento e rilevabili dal corredo probatorio a quest’ultimo allegato, tra i quali si rinviene, nella valutazione di essi operata dal TFN, anche quello dell’uso del denaro contante. Il vizio dedotto dunque non sussiste, viepiù ove si consideri che, ai sensi dell’art. 37, comma 4, CGS, a questa Corte è consentito, qualora valuti diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, di riformare in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, anche con possibilità di aggravare le sanzioni a carico del reclamante.
Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 012/CFA del 19 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 38 del 20.10.2016
Impugnazione - istanza: RICORSO SIG. DELLA CROCE DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 CGS, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2 C.G.S., 39 N.O.I.F. E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 2686/1288 PF15-16 AA/AC/CF DEL 15.9.2016
Massima: Quanto poi alla eccepita violazione dell’art. 32 ter comma 4 C.G.S., dalla semplice lettura dell’atto di deferimento si ricava immediatamente la sussistenza quanto meno dei requisiti minimi richiesti dalla norma.
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 080/CFA del 14 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 102/CFA del 07 Febbraio 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 24/TFN del 12.10.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO DELSIG. P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 25.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BRESCIA/CATANIA DEL 9.5.2015 – NOTA N. 919/17PF15-16/SP/AC DEL 20.7.2016; PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/CATANIA DEL 27.4.2015 - NOTA N. 924/86PF15-16/SP/CC DEL 20.7.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. A. FERNANDO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 3; - AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BRESCIA/CATANIA DEL 9.5.2015 – NOTA N. 919/17PF15-16/SP/AC DEL 20.7.2016;PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/CATANIA DEL 27.4.2015 - NOTA N. 924/86PF15-16/SP/CC DEL 20.7.2016
Massima: Non meritano condivisione anche le eccezioni di nullità dell’atto di deferimento per la sua presunta indeterminatezza e per violazione dei diritti fondamentali della difesa ex art. 111 Cost. e violazione e falsa applicazione dell’art.2 del C.G.S., atteso che, conformemente all’art. 32-ter, comma 4, ultimo periodo, C.G.S., il deferimento che ha dato avvio al presente giudizio reca precisa descrizione dei fatti contestati, chiara indicazione delle norme violate e degli elementi di prova acquisiti e sui quali si fondano le incolpazioni ascritte all’A.. E’ appena il caso, poi, di riaffermare qui il consolidato principio di libera e legittima utilizzazione in sede sportivo- disciplinare degli elementi di prova acquisiti in procedimenti diversi ed in particolare delle risultanze dell’attività captativa posta in essere dagli organi inquirenti della Procura della Repubblica di Catania, fermo restando che tali risultanze investigative devono essere autonomamente valutate dagli organi della giustizia sportiva “nella loro fenomenica consistenza e nella loro capacità rappresentativa di circostanze storiche rilevanti, senza necessità (e perfino di possibilità giuridica, sottratta al Giudice sportivo a fronte di fonti probatorie formatesi nell’ambito della giurisdizione statale) di sindacato sulla loro origine e sul modo della loro acquisizione” (Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, 18 agosto 2011, C.U. 043/CGF del 19 settembre 2011).
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 150/CFA del 24 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CFA del 28 Luglio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Molise - Com. Uff. n. 110 dell’1.6.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL DOTT. T.V. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI ANNI 1; - AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. – N. 11582/583 PF15-16 AM/US DEL 21.4.2016
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL SIG. D.G.AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI ANNI 1; - AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. – N. 11582/583 PF15-16 AM/US DEL 21.4.2016
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELLA POL. GIOVENTU’ CALCIO DAUNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA REVOCA DEL TITOLO DI VINCENTE IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA, STAG. SPORT. 2015/2016, INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PRESIDENTE ED AL PRESIDENTE ONORARIO DELLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – N. 11582/583 PF15-16 AM/US DEL 21.4.2016
Massima: La questione preliminare posta dall’organo federale requirente, in ordine alla nullità di un atto giudiziario notificato o depositato in modo incompleto non è, sotto il profilo giuridico-processuale di semplice soluzione, come dimostra anche il contrasto, sul punto, della stessa giurisprudenza ordinaria di legittimità. Ciò premesso, sul piano generale, ritiene, questa Corte, che, avuto riguardo al caso di specie ed alla luce delle disposizioni del codice di giustizia sportiva, possa giungersi ad una convinta decisione di rigetto della eccezione di cui trattasi. Dall’esame degli atti emerge che, nei termini di rito, i sigg.ri T. e D.hanno proposto ricorso avverso la decisione del TFT, inviando telematicamente, tuttavia, solo le pagine dispari dell’atto di gravame. Successivamente, l’atto è stato ritrasmesso in modo completo, ossia comprensivo di tutte le pagine (pari e dispari) di cui lo stesso risulta composto. Orbene, anche ad un esame sommario dell’atto d’appello inizialmente inviato (contenente, comunque, sia le conclusioni, sia la sottoscrizione) emergono in modo sicuro, tanto la volontà di impugnare il provvedimento del TFT, quanto le ragioni di censura mosse verso lo stesso, seppur alcune di esse (causa, appunto, la mancanza delle pagine pari) non esposte con argomentare completo. Nulla toglie, in generale, tuttavia, che i motivi di reclamo possano essere anche succintamente illustrati nel relativo atto scritto e, poi, eventualmente sviluppati nel corso del dibattimento. Ciò considerato, tenuto presente che la Procura Federale e la società terza intervenuta si sono ampiamente difese anche nel merito, avuto riguardo al principio di conservazione dell’atto di impugnazione (laddove il contenuto dello stesso sia in qualche modo comprensibile), questa Corte non ritiene integrata, nel caso di specie, una ipotesi di nullità dell’atto di appello, né, tantomeno, una ipotesi di inammissibilità dello stesso. Sotto quest’ultimo profilo, peraltro, occorre tenere presente che, ai sensi della norma di cui all’art. 33, comma 6, C.G.S., sono inammissibili soltanto i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica. Nel caso di specie, come detto, il reclamo non è generico e non è privo di motivazione e, pertanto, non può essere dichiarato inammissibile, salvo fatto, invece, il diritto delle parti resistenti, di chiedere un termine congruo per poter esaminare compiutamente il ricorso dal giorno in cui lo stesso è stato integrato con le pagine mancanti al momento della proposizione del gravame.
Decisione C.F.A. - Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 109-112/CFA del 19 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CFA del 22 Luglio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 53/TFN del 15.2.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL SIG. I.G.L. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 E MESI 7; - DELL’AMMENDA DI € 115.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE ISCRITTO ALL’ALBO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3174/1064BIS PF14-15 SP/MG DEL 6.10.2015
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE AI SIGG.RI: - D.C.D.; - I.G.L., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 3174/1064BIS PF14-15 SP/MG DEL 6.10.2015
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL SIG. D.C.D. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4; - DELL’AMMENDA DI € 80.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA S.P.A., NONCHÉ ALLENATORE ISCRITTO ALL’ALBO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C., SOSPESO ED ISCRITTO ALL’ALBO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3174/1064BIS PF14-15 SP/MG DEL 6.10.2015
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL SIG. A.F.(AGENTE DI CALCIATORI FINO AL 31.3.2015) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5, CON PRECLUSIONE, INFLITTA AL RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 1244/1064 PF 14-15 SP/AC DEL 28.7.2015
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. A.F., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 1244/1064 PF 14-15 SP/AC DEL 28.7.2015
Massima: Deve essere respinta, ancora, l’eccezione, svolta dall’appellante A., di nullità dell’atto di deferimento per la sua indeterminatezza, basata sull’utilizzo, da parte della Procura federale, di attività investigativa esterna, ossia quella relativa alle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Catania. L’eccezione è priva di fondamento, in fatto e in diritto. Per verificare la regolarità e la non genericità del deferimento occorre unicamente avere riguardo alla norma di cui all’art. 32 ter, comma 4, ultimo periodo, CGS che così recita: «Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare». Ebbene, nel deferimento relativo al sig. A. l’incolpazione è stata compiutamente effettuata: è stata richiesto procedersi al giudizio disciplinare con relativa fissazione dell’udienza; sono stati, specificamente, descritti i fatti contestati; sono state, analiticamente, indicate le norme che si assumono violate; sono state, dettagliatamente, indicate le fonti di prova. Pertanto, il deferimento non è affetto da alcun vizio, tantomeno di genericità o indeterminatezza. Ancora, a prescindere che nessuna disposizione osta a che il materiale a supporto dell’assunto accusatorio sia quello acquisito dagli organi investigativi della giustizia statale, nella fattispecie appare evidente come gli elementi derivanti dalle risultanze investigative della Procura della Repubblica di Catania siano stati riesaminati e riconsiderati, per i fini di rilievo ai fini del presente procedimento disciplinare, ed anche integrati dall’autonoma attività di indagine svolta dalla Procura federale, comprese le disposte audizioni dei tesserati. Da questo punto di vista, non rappresenta violazione alcuna, tantomeno del diritto di difesa, apprezzabile in sede di giudizio di impugnazione, la circostanza che il procedimento si svolga sulla base degli atti acquisiti e, più in generale, nel rispetto delle norme del Codice di giustizia sportiva: il che è indubbiamente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado. A rafforzare il convincimento appena espresso sta, infine, la considerazione che alla difesa non è mai precluso il concorso alla formazione della prova, anche mediante produzione documentale, come è accaduto nel presente procedimento. Non possono essere, poi, condivise le deduzioni difensive svolte in ordine alla pretesa inutilizzabilità di tutte o di parte delle risultanze delle intercettazioni telefoniche. Così, ad esempio, secondo la difesa I. il TFN avrebbe errato, in modo clamoroso, ad affermare «la irrilevanza dell’accertamento della illegittimità di dette captazioni», così ponendosi «al di fuori del circuito giurisdizionale, oltre che in aperto contrasto anche con le già richiamate norme dell’art. 2 del CGS CONI e del giusto processo di cui all’art. 111 della Costituzione». In relazione a tutte le intercettazioni raccolte nel presente procedimento e, comunque, a quelle «dichiarate inutilizzabili con provvedimento coperto da giudicato cautelare nel procedimento ordinario a seguito del provvedimento della Corte di Cassazione acquisito agli atti dell’odierno procedimento», occorre «anzitutto ricordare che il procedimento disciplinare, come sancito dalla sentenza nr. 71 del 1995 della Corte Costituzionale, è anch’esso sottoposto all’applicazione di criteri giurisdizionali, riguardando beni essenziali della vita del cittadino, anche per le ricadute sul piano personale e lavorativo delle persone». In breve, non sarebbe applicabile il principio male captum bene retentum, ma, «molto più logicamente» quello del fruits of poisoned tree, anche perché, si legge nell’atto di appello di I., diversamente opinando, «e perpetuando il principio sposato dal Tribunale […] si giungerebbe a dover utilizzare anche una confessione ottenuta sotto tortura, così conclamando la valorizzazione dei “frutti dell’albero avvelenato”, al contrario pacificamente esclusa oltre che dalla corte europea dei diritti umani, anche dal nostro stesso Giudice delle leggi». Sotto siffatto profilo, occorre, ancora una volta, riaffermare, il principio della libera utilizzazione, in questa sede sportivo-disciplinare, degli elementi di prova acquisiti in procedimenti diversi. Viene, pertanto, in modo del tutto legittimo, utilizzato a fondamento dell’assunto accusatorio, il contenuto delle risultanze dell’attività captativa posta in essere dagli inquirenti della Procura della Repubblica di Catania e, in genere, degli atti e documenti acquisiti al relativo procedimento penale. Ferma restando, ovviamente, l’autonoma attività valutativa propria dell’organo di giustizia sportiva, le risultanze probatorie di cui trattasi devono essere considerate, «secondo la costante giurisprudenza sportiva (endo ed esofederale), nella loro fenomenica consistenza e nella loro capacità rappresentativa di circostanze storiche rilevanti, senza necessità (e, perfino, di possibilità giuridica, sottratta al Giudice sportivo a fronte di fonti probatorie formatesi nell’ambito della giurisdizione statale) di sindacato sulla loro origine e sul modo della loro acquisizione» (Corte di giustizia federale, sez. un., 18 agosto 2011, C.U. 043/CGG del 19 settembre 2011). Sul piano della giustizia ordinaria occorre, anzitutto, ricordare il consolidato orientamento della Corte costituzionale secondo cui l’art. 270 c.p. attua «il bilanciamento di due valori costituzionali fra loro contrastanti: il diritto dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni e l’interesse pubblico a reprimere i reati e a perseguire in giudizio coloro che delinquono» (Corte cost., 3 luglio 1991, n. 366; Corte cost., 17 luglio 1988, n. 281). Ad ogni buon conto, tuttavia, la questione della utilizzabilità delle intercettazioni appare, ancor prima che infondata, improponibile nell’ambito dei procedimenti disciplinari che si svolgono innanzi al giudice sportivo, anche considerato che esula dai poteri dello stesso qualsiasi valutazione sulla legittimità dell’operato dell’autorità giudiziaria, alla cui esclusiva competenza è rimesso il controllo sia formale che sostanziale degli atti trasmessi. Ai fini del presente giudizio ciò che rileva è la provenienza istituzionale del materiale investigativo, da cui discende la presunzione di legittimità, autenticità e genuinità degli atti stessi. Insomma, secondo il costante orientamento della giurisprudenza federale, ai fini dell’acquisizione e dell’utilizzo delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche e ambientali è sufficiente la provenienza delle stesse dall’Autorità giudiziaria, dovendosi presupporre, da tale derivazione, la legittimità della loro assunzione in conformità dell’art. 268 c.p.p. In tal ottica, peraltro, la stessa Suprema Corte ha statuito che il divieto di utilizzazione di intercettazioni in procedimenti diversi da quello in cui le intercettazioni stesse sono state disposte non è applicabile ai procedimenti disciplinari (cfr. Cassazione pen., sez. un., 29 maggio 2009, n. 12717). Così definita la questione in termini di ammissibilità delle risultanze dell’attività di captazione di cui si è detto, sul piano della valenza probatoria «ciò che rileva è l’esame critico delle conversazioni intercettate che tenga conto nella valutazione del loro contenuto della conoscenza, diretta o indiretta, che gli intercettati dimostrano di avere delle situazioni sulle quali s’intrattengono, quando tali situazioni non si riferiscono a comportamenti propri, e di altri elementi, quali il contesto fattuale, logico e temporale, in cui le conversazioni sono avvenute, tenuto conto dell’ambiente del quale fanno parte gli intercettati, operando comunque valutazioni complessive delle conversazioni intercettate senza interpretazioni conseguenti ad indebite estrapolazioni» ( CAF, C.U. n. 7/C del 2004). Argomentazioni, queste, pienamente condivisibili e coerenti con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni qualora siano gravi (cioè consistenti e resistenti alle obiezioni), precisi (cioè non generici e non suscettibili di diverse interpretazioni), concordanti (cioè non contrastanti tra loro). In altri termini, per ritenere provato l’illecito sportivo contestato «gli organi di giustizia sportiva possono basarsi sulle intercettazioni telefoniche raccolte in un procedimento penale, a prescindere dalla loro utilizzabilità in quella sede, ove il contenuto delle conversazioni intervenute tra il soggetto deferito e i suoi interlocutori sia stato sottoposto a vaglio critico e venga considerato espressivo di un comune intento fraudolento» (TAR Lazio, Roma, sez. III, 19 marzo 2008, n. 2472). In definitiva, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza, tanto sportiva, quanto ordinaria, le trascrizioni delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche provenienti dal materiale acquisito ai paralleli procedimenti penali sono pienamente utilizzabili nei procedimenti disciplinari, in funzione degli elementi suscettibili di valutazione che le stesse sono in grado di fornire. Pertanto, a prescindere dalla circostanza che si tratta, quasi sempre, di conversazioni telefoniche non disconosciute dai deferiti, diretti interessati, ed al di là degli eventuali riscontri esterni, si pone solo una questione di attendibilità, che impone all’organo di giustizia sportiva un attento controllo dei contenuti delle conversazioni, avuto riguardo alla tipicità del contesto settoriale (sportivo) di riferimento. Siffatto controllo deve essere effettuato con particolare riguardo alla distinzione tra circostanze riferite dall’interlocutore per cognizione diretta e circostanze riferite de relato, tenendo presente la circolarità delle informazioni assunte e il linguaggio criptico utilizzato. Di rilievo, ai fini dell’esame di cui trattasi, la collocazione dell’interlocutore telefonico nella catena conoscitiva organizzata per l’acquisizione e l’utilizzo di notizie per scopi illeciti, così come necessaria una lettura delle conversazioni telefoniche intercettate non avulsa dal contenuto logico e temporale di riferimento, al fine di una valutazione complessiva e non parcellizzata. In conclusione, le risultanze delle captazioni telefoniche acquisite al procedimento sono pienamente e liberamente utilizzabili, ferma restando la necessità di una loro attenta lettura e di una meditata valutazione delle stesse nell’ambito del contesto logico-temporale cui si inseriscono, allo scopo di raggiungere una organica rappresentazione dei fatti sottoposti a giudizio (cfr. CGF, C.U. n. 48/CGF del 27 settembre 2011).
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 122/CFA del 13 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CFA del 18 Luglio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 69/TFN del 18.4.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’A.C. PISA 1909 SRL AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. F.L., ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ; - AMMENDA DI € 50.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL SIG. L., RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMI 1, 2 E 4, C.G.S. – NOTA N. 10322/633 PF15-16 SP/AM/BLP DEL 30.3.2016
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE AL SIG. F.L.ED ALLA SOCIETÀ A.C. PISA 1909 SRL, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMI 1, 2 E 4, C.G.S. – NOTA N. 10322/633 PF15-16 SP/AM/BLP DEL 30.3.2016
Massima: Preliminarmente ad ogni esame, in rito e nel merito della vicenda posta alla sua cognizione dispone la riunione dei giudizi per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva. Ciò posto, dev’essere affrontata l’eccezione formulata dalla difesa del dott. – omissis - e dell’A.C. Pisa 1909 S.r.l. relativa alla corretta instaurazione del contraddittorio limitatamente alla contestazione, asseritamente fatta dalla Procura Federale solo nell’atto di appello, circa la commissione dei fatti addebitati al dott. – omissis - non più a titolo di colpa ma di dolo eventuale. Con questo, ad avviso della difesa, mutando il capo d’incolpazione già formulato in punto di elemento psicologico e, in quanto tale, non ammissibile per la prima volta in grado di appello. E’ convincimento di questa Corte che la doglianza della difesa sia erronea in punto di fatto e infondata in diritto. Sotto il primo profilo la difesa del dott. – omissis -e della società A.C. Pisa 1909 addebita alla Procura di aver contestato al dirigente una condotta gravemente manchevole per non aver effettuato alcun controllo preventivo sulla genuinità del documento fideiussorio depositato e, quindi, elevando un’imputazione a titolo di “colpa in vigilando”. A suo avviso, non avendo il Tribunale Federale accolto l’impostazione accusatoria, il Requirente avrebbe inaccettabilmente mutato il contestato elemento psicologico da colpa a dolo, seppur sub specie “eventuale”. Quanto lamentato, però, non trova oggettivo riscontro nell’atto di deferimento (atto che fissa i perimetri della domanda come petitum sostanziale) cosicché ritenere che la Procura Federale abbia proceduto alla contestazione di una condotta colposa è valutazione autonoma della difesa in quanto, come esattamente affermato in replica dal rappresentante di quell’Ufficio, nell’atto di deferimento non vi è contenuta alcuna specifica affermazione circa la natura dell’elemento psicologico che avrebbe contraddistinto il comportamento del dirigente – omissis - ma solo la prospettazione dei fatti e il convincimento che lo stesso avrebbe agito “senza effettuare alcun adeguato controllo preventivo”. Peraltro, ritenere che allo stesso – omissis - possa essere addebitata una “culpa in vigilando” è impostazione giuridicamente sbagliata in quanto la “culpa in vigilando” è colpa per fatto altrui, addebitabile a coloro che sono legalmente tenuti a vigilare sulla condotta di soggetti dotati di una capacità giuridica ridotta (art. 2047/2019 c.c.) o legati da un rapporto giuridicamente rilevante con il soggetto che ne viene chiamato a rispondere mentre, nella fattispecie, al Lucchesi è addebitata una responsabilità per fatto proprio, essendo egli – e non altri - il soggetto tenuto a depositare la fideiussione in nome e per conto della società; è irrilevante, per l’ordinamento sportivo e a questo fine, il rapporto che lega(va) il – omissis - con le persone cui si è liberamente affidato. Ma dal punto di vista giuridico la Corte non ritiene neanche che la Procura, anche volendo aderire alla prospettiva censurata dalla difesa, abbia violato il divieto di nova in appello. In disparte il fatto che la prospettazione giuridica manifestata da tale Ufficio nel suo ricorso va fatta rientrare nei motivi di censura della decisione del Tribunale Federale e le sue argomentazioni appaiono unicamente finalizzate a contrastare la tesi del Giudice di prime cure, va detto che non si è assistito ad un’indebita variazione di petitum e causa petendi da parte della Procura in sede di appello e che, dopo tutto, rientra nei poteri del giudice la corretta qualificazione giuridica dei fatti portati alla sua cognizione, non essendo vincolata a quella che è una mera prospettazione dell’attore. Peraltro, essendo il procedimento sportivo regolato sul modello civilistico, la regola posta dall’art. 345 c.p.c. è intesa nel senso che debbono essere considerate come “domande nuove” quelle che introducono un mutamento dei “fatti” costitutivi del diritto e conducono ad un oggetto di indagine diversa da quella condotta in primo grado (ex multis Cass. Civ. sez. Lav. n. 15506/2015, n. 8842/2013) mentre non incorrono, invece, nel divieto che precede, le domande che comportino una 7 diversa qualificazione giuridica di quei fatti (Cass. Civ. n. 23669/2014, n. 14599/2004). Ora, anche volendo ammettere che la censura della difesa abbia un effettivo riscontro nel raffronto tra appello e deferimento, il che non è, si deve ribadire che il “fatto”, inteso nella materialità della condotta contestata non è stato minimamente mutato in questo grado di giudizio, cosicché il petitum sostanziale sottoposto a questa Corte è esattamente il medesimo di quello portato alla cognizione del Giudice di primo grado.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.085/TFN del 27 Maggio 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (163) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.C. (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASC Atletico Biancavilla) A.Z. (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Città di Siracusa) e le SOCIETA’ ASD ATLETICO BIANCAVILLA E ASD CITTA’ DI SIRACUSA - (nota n. 9435/378pf15-16/GR/mg del 11/03/2016).
Massima: Ancorché l’atto di deferimento riporti quale organo di giustizia competente il “Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio”, in luogo del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, la costituzione dei deferiti sana il vizio. Infatti, tenuto conto che l’art. 2 del “Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. ”dispone che (testualmente) “per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norma generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”, per il combinato disposto degli artt. 156, comma 3 e 164, comma 3 Codice di procedura civile, applicabile al caso in tema, la costituzione in questo procedimento dei deferiti ha sanato il citato vizio dell’atto di deferimento che ha raggiunto lo scopo cui era destinato.
Massima: Il deferimento va rigettato per l’omessa indicazione della norma che si assume violata in ordine alla contemporaneità del doppio trasferimento. Si richiama il principio di diritto enunciato in proposito, per un caso analogo, dalla Corte di Giustizia Federale, secondo cui “in assenza di una norma che espressamente sancisca il divieto di un determinato comportamento, questo non può che essere ritenuto lecito” (così, testualmente, in CU n. 26/CGF 2010/2011 del 27.07.2010). La punibilità è esclusa quando l’oggetto è inesistente, cioè quando non è possibile porre in relazione tra loro il “fatto” ed il “valore”, quale oggetto di tutela, s’impone affermare che il fatto non costituisce violazione di alcuna norma. Infatti, l’art. 96, comma 2, delle NOIF, testualmente recita “qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società.”. E’ di tutta evidenza, quindi, che alcun nocumento economico avrebbe potuto patire, in astratto, la società in conseguenza del contemporaneo tesseramento del citato calciatore, considerato che era salvaguardato il suo diritto a pretendere e ad esigere il complessivo premio di preparazione, rapportato alla superiore categoria di appartenenza.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 079/CFA del 10 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 127/CFA del 19 Maggio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 42/TFN del 9.12.2015
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. L.G., ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ; - PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA B), PUNTO 1) DEL C.U. N. 238/A DEL 27.4.2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI SERIE B 2015/2016 - NOTA N. 2733/40 PF 15-16 SP/BLP DEL 22.09.2015
Massima: La C.F.A. annulla le sanzioni inflitte per la violazione di cui all’art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera B), punto 1) del Com. Uff. n. 238/A del 27.4.2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2015/2016 per non aver provveduto la società, entro il termine del 7 luglio 2015, al ripianamento complessivo della carenza patrimoniale risultante dal parametro PA al 31 dicembre 2014 attesa la genericità delle accuse messe nell’atto di deferimento, ex articolo 32 ter comma 4 C.G.S. e 2 comma 2 del Codice Coni, che non fanno comprendere a quali operazioni si riferiscano e perché una o più operazioni sono state considerate non conformi ai fini del rilascio della licenza. E’, infatti, di tutta evidenza, come già sopra anticipato, che l’addebito contenuto nell’atto di deferimento abbia ricalcato pedissequamente la lettera della norma di riferimento, senza provvedere ad attualizzarne (tutti) gli elementi qualificanti ed omettendo di descriverne specificamente la condotta e gli altri elementi costitutivi in concreto verificatisi. Di contro, la specifica indicazione del fatto costituisce uno dei requisiti formali irrinunciabili dell’atto di deferimento, volto giustappunto a recepire la formalizzazione dell'enunciato che dovrà essere verificato nella dialettica delle parti davanti ad un organo decidente terzo (il cd. thema decidendum). Tale enunciato è dato dalla combinazione dell’astratta previsione normativa di un illecito con un concreto episodio di vita idoneo, nella prospettazione dell’organo d’accusa, ad integrare lo schema normativo di riferimento: la trama di vita cioè che, nell’impostazione dell’accusa, integra l’illecito. L’in sé dell’imputazione si coglie, dunque, nella descrizione del fatto storico qualificato giuridicamente secondo la traccia offerta dalla norma. E’ di tutta evidenza che, affinchè l'addebito sia sufficientemente differenziato, sì da consentirne l’apprezzamento nella sua unicità, si rende necessario descriverlo analiticamente: il quid ed il quomodo devono cioè essere riferiti con chiarezza e precisione. E’ questa, infatti, la pre – condizione irrinunciabile che, sul piano strutturale, consente all’atto di deferimento di assolvere, sul piano funzionale, alla sua intrinseca missione: la compiuta perimetrazione della successiva verifica dell’ipotesi accusatoria dinanzi ad un organo terzo. Dalla compiuta descrizione degli addebiti dipende, in definitiva, l’ammissibilità di un valido procedimento contenzioso, costituendo l’incolpazione la misura che governa, quale ineludibile paradigma di riferimento, ogni passaggio della successiva verifica giustiziale: dalla selezione delle prove ammissibili fino alla decisione finale che dovranno essere strettamente correlate all’incolpazione. D’altro canto, e sotto diverso profilo, appare di tutta evidenza che solo un’incolpazione chiara e precisa consente la piena espansione della garanzia del contraddittorio, precipitato tecnico dell’incomprimibile diritto di difesa che trova ampio riconoscimento anche all’interno dell’ordinamento federale. Non può, infatti, revocarsi in dubbio come l’atto di deferimento assolva, nell’economia della disciplina di settore, anche ad una funzione di garanzia nei confronti dell’incolpato consentendogli di orientare in modo utile le proprie difese rispetto al contenuto degli addebiti in esso compendiati. Appare, dunque, di tutta evidenza che, per il pieno conseguimento del fine cui è preordinato, l’atto di deferimento deve essere non generico ma contenere precisi riferimenti ad un’azione od omissione che deve, pertanto, essere chiaramente individuata e univocamente percepibile, nei suoi risvolti fattuali e giuridici, sia dall’incolpato che dall’organo decidente.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.087/TFN del 10 Maggio 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (200) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.D. (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Gallipoli Calcio Srl), G.G. (all’epoca dei fatti allenatore della Società Gallipoli Calcio Srl), S.B. (all’epoca dei fatti Presidente della Società Real Marcianise), M.M. (all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Real Marcianise), M.R.(all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Real Marcianise), R.I. (all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Real Marcianise), C.G. (all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Gallipoli Calcio Srl), S.G. (all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Real Marcianise) - (nota n. 10406/498 pf13-14 AM/SP/ma del 31.3.2016).
Massima: L’eccezione di irretroattività della norma disciplinare sportiva risulta superata dalla precisazione effettata in udienza dal rappresentante della Procura federale il quale ha chiarito che i fatti illeciti contestati nell’atto di deferimento riguardano le fattispecie di illecito sportivo e di omessa denuncia previsti come fattispecie disciplinari dal CGS vigente all’epoca dei fatti.
Massima: Va accolta l’eccezione relativa alla regolarità dell’atto di deferimento in quanto la comunicazione di conclusione delle indagini spedita nei loro confronti conteneva la contestazione della fattispecie illecita di omessa denuncia ai sensi dell’art. 7 comma 7 CGS, mentre l’atto di deferimento successivamente notificato prevede non una diversa qualificazione giuridica di quel fatto bensì un fatto diverso di illecito sportivo di cui all’art. 7 comma 1 CGS.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I - Sezioni Unite: Decisione n. 16 del 01/04/2016 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, pubblicata, con C.U. n. 072/CFA in data 26 gennaio 2016
Parti: P. G./Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Non produce la nullità del deferimento l’incompletezza del fascicolo d’ufficio messo a disposizione del deferito….Nessuna norma del Codice di Giustizia sportiva prevede la nullità e/o l’invalidità del deferimento per l’omessa consegna di copia integrale degli atti del procedimento nella fase delle indagini, sicché l’eccezione sollevata si scontra con il principio di tassatività delle cause di nullità. Dall’altro, costituisce comunque principio generale del nostro ordinamento quello per cui la nullità non può essere eccepita o rilevata dalla parte che vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa. Ebbene, risulta dagli atti come a seguito della notificazione della comunicazione della conclusione delle indagini, con l’istanza del 2.11.2015 il deferito, oltre a richiedere copia degli atti, abbia presentato una memoria difensiva e chiesto di essere sentito personalmente. Risulta altresì come la relativa audizione sia avvenuta il successivo 15.1.2016 e dunque quando la parte era già in possesso e a conoscenza di tutti gli atti contenuti nel CD, ivi compresa la relazione 5.1.2015 i cui allegati, espressamente indicati in una dettagliata ed esaustiva elencazione alle pagg. da 2 a 12 dell’atto, si eccepiscono ora come mancanti (cfr. relazione 5.1.1015). Dal ritiro del CD asseritamente incompleto e fino alla data dell’audizione (e anche successivamente), il deferito o la sua difesa ben avrebbero potuto richiedere l’integrazione delle copie informatiche ricevute poiché perfettamente a conoscenza degli atti eventualmente mancanti, descritti in dettaglio nella relazione 5.1.2015 medesima, sempreché li avessero ritenuti utili e/o rilevanti. E che il deferito avesse precisa cognizione degli atti del procedimento e delle contestazioni mossegli dalla Procura Federale risulta evidente, ad avviso del Tribunale, dal tenore letterale del verbale di audizione del 15.1.2016, in cui, oltre a respingere dettagliatamente gli addebiti, il F. ha sollevato addirittura eccezioni di natura procedurale. Peraltro, anche nell’ambito del procedimento penale, dove sussiste un vero e proprio obbligo del pubblico ministero di depositare tutti gli atti relativi alle indagini, sancito dall’art. 416 c.p.p., la Suprema Corte ha ritenuto insussistente qualsivoglia ipotesi di nullità o inutilizzabilità nel caso di mancato deposito al giudice di atti qualora – analogamente al caso di specie – “nel fascicolo (…) vi è comunque traccia di tutte le indagini espletate (…) essendo ciò sufficiente a porre la parte interessata nella condizione di difendersi” (così, Cass. Pen. Sez. I, 26.9.2003, Ced 255786), richiedendo se del caso una integrazione del fascicolo con gli atti mancanti. Va poi considerato che la violazione in sé, nel nostro caso neppure prevista espressamente, non sarebbe comunque sufficiente a ravvisare una violazione del diritto di difesa, non essendosi in concreto verificata la lesione di una delle facoltà ad esso riconducibili: il deferito ha avuto modo di offrire la propria versione dei fatti non solo dopo la conclusione delle indagini ma anche nel loro corso, essendo stato sentito in data 20.12.2014 come risulta dal relativo verbale (indicato, peraltro, tra gli allegati alla già menzionata relazione). Nessuna facoltà difensiva risulta in conclusione pregiudicata nella fase delle indagini. A fortiori nella fase successiva alla notifica del deferimento, poiché gli atti di cui oggi si lamenta l’omesso inserimento nel CD sono stati certamente messi a disposizione delle parti nella nuova versione dello stesso.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.062/TFN del 22 Marzo 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (135) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.D.P. (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), E.S. (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), S.G. (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), Società SAVONA FBC Srl - (nota n. 8282/702 pf15-16 SP/blp del 15.2.2016).
Massima: Nessuna norma contenuta nel CGS sancisce la nullità (anche parziale) di un atto di deferimento che non riproponga, oltre al puntuale riferimento ai capi di incolpazione, anche la contestazione della recidiva. In ogni caso, qualsivoglia profilo di nullità deve essere necessariamente previsto e stabilito dalle norme e non può essere eventualmente desunto sulla base di criteri interpretativi. Per costante giurisprudenza endofederale, vanno comunque evitate interpretazioni formalistiche (cfr. ad esempio CU n. 46/CFA del 25.5.2015).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.041/TFN del 04 Dicembre 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (54) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: E.L. (all’epoca dei fatti tesserato per la FIGC quale Ispettore federale antidoping), D.F. (delegato per la sicurezza per conto della Società AS Varese Calcio 1910), Società AS VARESE CALCIO 1910 - (nota n. 3161/668 pf14-15 AM/SP/ma del 6.10.2015).
Massima: Preso atto che sia l’avviso di conclusione indagini che l’atto di deferimento, pur essendo stati ritualmente notificati, nelle premesse e nella parte motiva indicano come soggetto deferito – omissis - e non – omissis - e, ritenuta sussistente una nullità dell’atto non sanabile in questa sede, con una dichiarazione di correzione di errore materiale, rimette gli atti alla Procura Federale per la corretta indicazione del deferito e la conseguente notifica dei relativi atti.
Decisione C.F.A.- Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 016/CFA del 29 Agosto 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CFA del 08 Settembre 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL SIG. N.C.(ALL’EPOCA DEI FATTI TECNICO TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 2
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL SIG. G.P. (ALL’EPOCA DEI FATTI ISCRITTO NELL’ELENCO SPECIALE DI DIRETTORI SPORTIVI C/O F.I.G.C.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 3 E MESI 6 E AMMENDA DI € 50.000,00
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELLA LUPARENSE SAN PAOLO FC SSD ARL (ALL’EPOCA DEI FATTI SSDARL ATLETICO SAN PAOLO PADOVA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL CALC. M.D.(ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO IN FAVORE DELLA SCOIETÀ SSDARL ATLETICO SAN PAOLO PADOVA OGGI SDARL LUPARENSE SAN PAOLO FC) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 E L’AMMENDA DI € 60.000,00
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DE L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
Impugnazione – istanza: 6. RICORSO DEL SIG. E.D.N. (ALL’EPOCA DEI FATTI RESPONSABILE AREA TECNICA TESSERATO PER LA SOCIETÀ L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 5 E PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., E AMMENDA DI € 100.000,00
Impugnazione – istanza: 7. RICORSO DEL SIG. F.D.L. (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DI BASE ISCRITTO NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 2 E MESI 6 E AMMENDA DI € 40.000,00
Impugnazione – istanza: 8. RICORSO DEL SAVONA FBC S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 E AMMENDA DI € 30.000,00
Impugnazione – istanza: 9. RICORSO DEL SIG. A.D.P. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SAVONA FBC S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 4 E AMMENDA DI € 100.000,00
Impugnazione – istanza: 10. RICORSO DEL CALC. C.M. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SAVONA FBC SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 E AMMENDA DI € 30.000,00
Impugnazione – istanza: 11. RICORSO DEL SIG. C.E. (ALL’EPOCA DEI FATTI COLLABORATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SAVONA FBC S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 E AMMENDA DI € 30.000,00
Impugnazione – istanza: 12. RICORSO DEL SIG. B.M.(ALL’EPOCA DEI FATTI ISCRITTO NELL’ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI DELLA F.I.G.C., NONCHÉ SOGGETTO DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMA 5 C.G.S., OPERANTE ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ SAVONA FBC S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 3 E MESI 6 E AMMENDA DI € 60.000,00
Impugnazione – istanza: 13. RICORSO DEL S.S. TERAMO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 E AMMENDA DI € 30.000,00
Impugnazione – istanza: 14. RICORSO DEL SIG. L.C. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA S.S. TERAMO CALCIO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 4 E AMMENDA DI € 100.000,00
Impugnazione – istanza: 15. RICORSO DEL SIG. M.D.G. (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO TESSERATO PER LA S.S. TERAMO CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 4 E AMMENDA DI € 100.000,00
Massima: Va disattesa l’eccezione di inadeguatezza dell’indagine e/o del materiale istruttorio versato in atti,….la Corte ritiene opportuno affrontare la questione della legittimità dell’ordinanza di primo grado da più parti agitata in sede di dibattimento, con la quale negata pregiudiziale influenza del procedimento penale su quello disciplinare sportivo e riaffermata l’applicabilità in questo di regole autonome di formazione e valutazione delle prove secondo le linee direttrici dettate dal Codice di Giustizia Sportiva, sono state rigettate le richieste difensive – in qualche modo oggetto di riferimento anche negli atti di appello qui specificamente esaminati – di ammissione di mezzi di prova. La Corte non ha dubbi nel ritenere che l’ordinanza non meriti alcuna censura, essendosi motivatamente mossa nel solco della costante giurisprudenza federale. Ed infatti, è storicamente radicato il principio secondo cui all’autonomia degli ordinamenti settoriali riconosciuti, come l’ordinamento sportivo, da quello generale debba corrispondere la libera determinazione dei criteri regolatori dell’ammissione della permanenza in essi di chi ne abbia interesse. L’organizzazione, la struttura, il plesso normativo dell’ordinamento settoriale devono, pertanto, riflettere il sistema di valori e fini eletti dall’ordinamento stesso al momento della sua costituzione: proprio il fatto che l’ordinamento generale abbia tradizionalmente ed energicamente, con inequivoche disposizioni legislative e con non meno espliciti orientamenti giurisprudenziali, riconosciuto l’autonomia del diritto sportivo rappresenta la più chiara manifestazione dell’approvazione del sistema di valori e fini posti a fondamento del settore. Come già in precedenti pronunce affermato, il logico corollario dell’autonoma scelta degli obiettivi da perseguire nell’ambito endofederale è l’omologa libertà nella redazione delle tavole delle condotte incompatibili con l’appartenenza soggettiva ad esso e, in via strumentale e necessaria, dei mezzi e delle forme di tutela dell’ordinamento sportivo dalle deviazioni che si dovessero verificare al suo interno. È, infatti, da reputare intimamente ed immancabilmente connessa con l’autonomia dell’ordinamento sportivo la sua idoneità a munirsi in via indipendente di un circuito normativo che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport: anche questa pronta capacità di replica alla rottura delle regole interne è implicita condizione del riconoscimento e della salvaguardia provenienti dall’ordinamento statale. Questa premessa, che riassume decenni di conforme indirizzo giurisprudenziale sportivo, porta ad affermare, in linea generale, la niente affatto obbligata permeabilità dell’ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell’ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l’ordinamento sportivo, da un canto, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti svolgentisi in ambito generale, quali quelli civili, amministrativi, disciplinari ecc.); esso, d’altro canto, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva nei confronti degli appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell’ordinamento statale, fatta ovviamente salva l’osservanza del diritto di difesa, costituzionalmente protetto. Non vi è, quindi, alcun bisogno di disporre ulteriori accertamenti ed acquisizioni testimoniali se la pretesa punitiva federale viene esercitata sulla scorta di un materiale probatorio già giudicato dagli organi di giustizia sportiva congruamente espressivo del livello di infrazioni contestate. Alle relative richieste istruttorie formulate da più parti nel corso della prima fase del giudizio, ha dunque esattamente, ed in omaggio ad una giurisprudenza che ha resistito nel corso di lunghi anni, replicato il Tribunale federale nazionale, implicitamente evidenziando che le regole del procedimento sportivo, cui gli organi di giustizia sono tenuti ad uniformarsi, non prevedono il dovere del giudicante di allargare l’orizzonte del materiale probatorio già acquisito, se questo soddisfa a suo avviso le esigenze del giudizio, né di sottoporre – come nel caso di specie – ad interrogatorio altri coincolpati, in ipotesi indisponibili a sostenerlo, anche considerato che essendo gli stessi, appunto, anch’essi parti del giudizio o, comunque, destinatari dell’atto di deferimento, non potrebbero, in ogni caso, assumere la veste di teste. Da questo punto di vista, non rappresenta in alcun modo violazione del diritto di difesa, apprezzabile in sede di giudizio di impugnazione, la circostanza che il procedimento si svolga sulla base degli atti acquisiti e, più in generale, nel rispetto delle norme del Codice di Giustizia Sportiva: il che è indubbiamente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado. A rafforzare il convincimento appena espresso sta, infine, la considerazione che alla difesa non è mai precluso il concorso alla formazione della prova mediante produzione documentale, come è reiteratamente accaduto nel presente procedimento. Sempre sotto un profilo generale devono, poi, essere rigettate le eccezioni di nullità dell’impugnata decisione con riferimento al vizio di omessa o insufficiente motivazione, agitate da numerose difese. In un contesto più generale di progressiva “dequotazione” delle forme e delle modalità della motivazione, anche in funzione del crescente rilievo attribuito dalla giurisprudenza amministrativa alle ragioni sostanziali dei provvedimenti ed alla obiettiva idoneità e giustificabilità degli stessi, anche le pronunce degli organi di giustizia sportiva devono mostrarsi in linea con le finalità teleologiche dell’istituto: pertanto, la motivazione, che deve essere correlata alle risultanze istruttorie acquisite al procedimento e che costituisce il momento formativo della decisione, deve essere articolata nei due momenti essenziali, rappresentati dall’esposizione dei presupposti di fatto e di diritto e dall’indicazione delle ragioni sulle quali si basa la decisione stessa. Orbene, ciò premesso ritiene, questa Corte, che il Tribunale di prime cure abbia adeguatamente motivato la propria decisione, argomentando per ciascuna posizione, seppur in modo sintetico, come, peraltro, previsto e richiesto dalle disposizioni federali e dalla norma di cui all’art. 2, comma 5, del codice di giustizia sportiva del Coni, le ragioni che hanno condotto all’accoglimento del deferimento, con specificazione dei principali elementi probatori a supporto del proprio convincimento. Pertanto, la sentenza impugnata dagli odierni reclamanti potrà essere giudicata corretta o meno, come meglio sarà indicato più avanti, ma, di certo, la stessa non è priva di motivazione.
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 022/CFA del 22 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 054/CFA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 31/TFT del 27.11.2014
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO SIG. A.S. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 7225/705PF11-12/AM/MA DEL 5.6.2014
Massima: E’ di tutta evidenza che il richiamo effettuato nella decisione del Tribunale Federale e nel deferimento della Procura all’art. 1 comma 1 costituisce un mero errore materiale che non inficia la decisione stessa (e neppure il deferimento) in quanto sia il richiamo che il differimento si fondano su specifici addebiti mossi al ricorrente avverso i quali, come rilevato nella decisione, “il sig. – omissis - non ha effettuato alcuna puntuale contestazione né ha prodotto in giudizio documenti che in qualche modo potessero scalfire quanto accertato dalla Procura Federale”.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 27 Aprile 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione della Corte di giustizia federale della FIGC pubblicata sul C.U. n. 109/CGF del 12 febbraio 2009 – www.figc.it
Parti: DOTT. GIANLUCA BARABINO, SIG. FRANCESCO MUSUMECI e DERTHONA F.B.C. 1908 SRL /FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (1) Non è ammissibile che la Corte Federale, senza preventiva formulazione nella contestazione degli addebiti da parte della Procura Federale, individui illecito, incorrendo in un’inammissibile emendatio libelli e in via ordinaria nel contraddittorio.
Decisione C.D.N.: Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 14/01/2010 n. 3 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (139) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M. M. calciatore attualmente tesserato per la Soc. US Sambenedettese 2009 SSDRL) (nota n. 3375/156pf09-10/AM/ma del 15.12.2009).
Massima: Il capo di imputazione non può essere ritenuto generico, essendo ben delineato, preciso e perfettamente atto a rendere edotto l’incolpato delle violazioni ascritte. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 39/CDN del 26 Novembre 2009 n. 1 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Molise CU n. 29 del 30.9.2009 Impugnazione - istanza: (75) Appello della Procura Federale avverso la delibera nei confronti della soc. US Campobasso 1919 e dei sigg. D. P. (dirigente accompagnatore), G. F. e G. M.(calciatori), emessa a seguito di proprio deferimento
Massima: La tesi della Procura Federale che opera in secondo grado un mutamento dei fatti contestati in primo grado, deve essere ritenuta inammissibile. Né tale mutamento può definirsi correzione di mero errore materiale in quanto la condotta ascritta agli incolpati nel gravame, è del tutto diversa, se non opposta a quanto contestato nel deferimento che ha dato origine al presente procedimento e, se del caso, avrebbe dovuto essere oggetto di un autonomo procedimento. E’ assolutamente certo che i fatti così come contestati nel deferimento non sussistono e ciò comporta necessariamente il rigetto del ricorso.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 Ottobre 2009 n. 1- 2 – 3 - 4 – 5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 28 Aprile 2010 n. 1- 2 – 3 - 4 – 5 e su www.figc.it
Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 20/CDN del 23.9.2009
Impugnazione – istanza: 21) Ricorso del sig. P.F. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota 831/202pf09-10/sp/blp del 5.8.2009 – per violazione dell’art. 8, comma 5 C.G.S., in relazione al paragrafo iii, lett. b) punto 4 dell’allegato a del c.u. 142/a del 28.5.2009. 22) Ricorso del sig. F.G. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota 831/202pf09-10/sp/blp del 5.8.2009 – per violazione dell’art. 8, comma 5 C.G.S., in relazione al paragrafo iii, lett. b) punto 4 dell’allegato a del c.u. 142/a del 28.5.2009 2009, 23) Ricorso del sig. C.M. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota 831/202pf09-10/sp/blp del 5.8.2009 – per violazione dell’art. 8, comma 5 C.G.S., in relazione al paragrafo iii, lett. b) punto 4 dell’allegato a del c.u. 142/a del 28.5.2009 2009, 24) Ricorso del sig. G.S. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota 831/202pf09-10/sp/blp del 5.8.2009 – per violazione dell’art. 8, comma 5 C.G.S., in relazione al paragrafo iii, lett. b) punto 4 dell’allegato a del c.u. 142/a del 28.5.2009 2009, 25) Ricorso del sig. C.G. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota 831/202pf09-10/sp/blp del 5.8.2009 – per violazione dell’art. 8, comma 5 C.G.S., in relazione al paragrafo iii, lett. b) punto 4 dell’allegato a del c.u. 142/a del 28.5.2009 2009
Massima: L’elemento che assume rilevanza ai fini della legittimità e della perfezione formale dell’atto di deferimento sia quello relativo alla descrizione degli elementi fattuali che integrano la condotta oggetto del deferimento medesimo, descrizione la cui sussistenza non può nella fattispecie revocarsi in dubbio. Vieppiù, nel caso di specie il richiamo operato dalla Procura Federale, nel proprio atto di deferimento, al solo comma 5 dell’art. 8 C.G.S. trova giustificazione nel fatto che la descrizione della condotta costituente illecito disciplinare è contenuta proprio in tale norma, laddove il successivo comma 10 del medesimo articolo non fa altro che estendere la responsabilità per gli illeciti “di cui ai commi precedenti” anche ai dirigenti ed ai soci delle società sportive che si siano rese responsabili delle violazioni disciplinari di cui al medesimo art. 8 C.G.S.. Pertanto, il mancato riferimento all’art. 8, comma 10, C.G.S. non appare assolutamente in grado di inficiare la validità dell’atto di deferimento, né, per altro verso, la legittimità della gravata statuizione della Commissione Disciplinare Nazionale, avendo potuto i deferiti avanti a tale organo di Giustizia Sportiva esercitare con pienezza il proprio diritto di difesa sulla base dei fatti allegati e descritti dalla Procura Federale nel ridetto atto di deferimento.
Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 21/CGF Riunione del 11 settembre 2008 n. 1- 2- 3 – 4 -5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 - con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 53/CGF Riunione del 27 ottobre 2008 n. 1- 2- 3 – 4 -5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. D.A. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 2) Ricorso del sig. C.S. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S.. 3) Ricorso del sig. A.M. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 4) Ricorso del sig. B.P. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 5) Ricorso del sig. G.M. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 6) Ricorso del sig. D.S.M. avverso la sanzione della squalifica per mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 7) Ricorso del sig. R.S. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 8) Ricorso del sig. F.M.(già dirigente F.C. Messina Peloro S.r.l.)avverso la sanzione dell’inibizione per anni 4 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 9) Ricorso del sig. P.T. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 10) Ricorso del sig. M.L. (all’epoca dei fatti tesserato Juventus F.C. S.p.A.) avverso la sanzione dell’inibizione per anni 1 e mesi 2 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S.
Massima: E’ priva di fondamento e va rigettata l’eccezione relativa all’omessa comunicazione agli incolpati della conclusione dell’indagini. La comunicazione agli incolpati, infatti, si è verificata con l’atto di deferimento, non essendo previsto dal C.G.S. un dettato normativo analogo a quello fissato ex art. 415 bis, C.p.p.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 06/CDN del 16 Luglio 2008 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:– Deferimento del Procuratore Federale a carico di: R.F. (direttore sportivo US Città di Palermo SpA) e della società US Città di Palermo SpA (nota n. 4077/602nonies pf06-07/SP/ad del 10.4.2008) Massima: E’ ammissibile l’integrazione del capo di incolpazione depositato in udienza dal Procuratore Federale.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 54/CGF Riunione del 5 dicembre 2007 n. 3,4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 198/CGF Riunione del 04 giugno 2008 n. 3,4 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 28.9.2007
Impugnazione - istanza:Ricorso del sig. M.G. presidente e legale rappresentante dell’A.S. Melfi S.r.l., avverso la sanzione dell’inibizione inflittagli per mesi 8 a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art.7, comma 3bis del vigente C.G.S. all’epoca dei fatti oggi art. 8, comma 5 C.G.S. in relazione all’art. 90 N.O.I.F. e al par. III), lett. b) prima parte e punto 4) dell’allegato b) al com. uff. n. 6/a del 3.5.2007 - Ricorso dell’A.S. Melfi S.r.l. avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 2, comma 4 C.G.S. all’epoca vigente oggi art. 4, comma 1 C.G.S. anche in riferimento all’art. 7 comma 3bis del vigente C.G.S. all’epoca dei fatti, oggi art. 8, comma 5 C.G.S.
Massima: Non sussiste alcuna violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa degli incolpati, in quanto nell’atto di deferimento i fatti contestati sono descritti analiticamente e con ricchezza di particolari. Massima: Non sussiste alcuna nullità dell’atto di deferimento stante l’enunciazione in forma chiara e precisa dei fatti stessi.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 54/CDN del 15 maggio 2008 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (175) - Deferimento del Procuratore Federale a carico di: E.P. (legale rappresentante e attuale socio di riferimento della società Genoa Cricket And Football Club SpA), A.L. D’O. (già presidente del consiglio d’amministrazione Calcio Como SpA) e M.D’A. (già amministratore unico Calcio Como SpA) per violazione art. 1 comma 1 CGS e della società Genoa Cricket And Football Club SpA per violazione art. 2 comma 4 CGS (nota n. 603/232pf/sp/ma del 24.11.2006)
Massima: Nonostante si verta in fase di rinvio, l’esame del merito, di fatto, inizia ex novo e nessuna violazione del diritto di difesa si è verificata, attesa la concessione dei relativi termini a difesa e rilevato infine che non sussiste norma alcuna che impedisca l’ulteriore contestazione suppletiva (alla cui firma è legittimato il rappresentante della Procura in udienza), direttamente in sede dibattimentale. Infine si osservi che gli atti e documenti su cui si fonda la contestazione suppletiva sono gli stessi su cui è fondata quella iniziale. Da ultimo va detto che la fattispecie reale oggetto della contestazione suppletiva, risulta individuare chiaramente i comportamenti ritenuti illeciti ed il loro periodo di riferimento, consentendo così ai deferiti di articolare le loro difese, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. Il giudizio di rinvio, quindi, analizzerà anche la fattispecie relativa alla presunta violazione, dell’art. 16 bis NOIF.
Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 221/CGF Riunione del 12 aprile 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 255/CGF Riunione del 23 giugno 2008 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – com. uff. n. 54/cdn del 15.5.2008
Impugnazione - istanza:Reclamo del sig. P.E. (legale rappresentante e attuale socio di riferimento del Genoa Cricket And Footbal Club S.p.A.) avverso la sanzione dell’inibizione inflittagli per anni 5 a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. Reclamo del sig. M. D’A.(già amministratore unico Calcio Como SpA) avverso la sanzioni dell’inibizione inflittagli per anni 2 seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S.
Massima: La contestazione suppletiva è ammissibile e nel caso di specie trasse legittima origine dall’annullamento con rinvio disposto a tal fine dalla CGF a Sezioni Unite della originaria decisione di primo grado e, d’altro canto, che in conformità al principio di economia degli atti giuridici ed in sostanziale corrispondenza con i principi propri del processo penale costituenti generale parametro di riferimento, in quanto compatibili, anche in sede di giustizia sportiva, le nuove contestazioni nascenti da violazioni connesse con quelle originarie sono ammissibili, rientrano nella consolidata prassi e non trovano alcun ostacolo nelle norma procedimentali che qui rilevano. Nel caso di specie non può, peraltro, dimenticarsi che opportunamente la Commissione Disciplinare Nazionale dispose il rinvio di circa un mese dell’udienza dibattimentale all’espresso scopo di consentire la difesa degli incolpati. Né può negarsi che la persona fisica investita del potere delegato di rappresentare in udienza l’ufficio della Procura Federale sia contestualmente titolare di tutte le facoltà strumentali al sostenimento dell’accusa, tra le quali ricade quella di proporre contestazioni suppletive.
Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 72/CGF Riunione del 9 gennaio 2008 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera C.D. Com. Uff. n.75/C del 10.11.2006
Impugnazione - istanza:Ricorso ai sensi dell’art.33, comma 2, C.G.S (previgente). della Sassari Torres 1903 S.r.l. avverso la decisione della Commissione Disciplinare della LPSC che ha inflitto alla società due punti di penalizzazione
Massima: Quando gli addebiti mossi alla società non sono stati modificati, bensì è stata manifestamente “corretta” l’indicazione della norma violata, si versa in un’ipotesi di emendatio libelli e non di mutatio libelli, che l’ordinamento processuale pienamente ammette e verso la quale non prevede discenda alcuna sanzione processuale.
Massima: Le norme recate dai commi 4 e 5 dell’allora vigente articolo 28 C.G.S. obbligano (la Procura federale) – ai fini della formulazione del deferimento – alla “formulazione di specifici addebiti”, i quali, nei confronti della società, non sono stati mutati nella loro consistenza fattuale, avendo riguardato la correzione la sola norma di riferimento alla quale essi dovevano essere collegati.
Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 8/CGF Riunione del 1 agosto 2007 n. 1,2,3 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.P. C.U. n. 379 dell’11.6.2007
Impugnazione - istanza:Ricorso del Genoa Cricket And Football club S.p.A. ex art. 33, comma 2, lett. a), Codice di Giustizia Sportiva, avverso la sanzione dell’ammenda di € 150.000,00 inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. ricorso del sig. P.E. ex art. 33, comma 2, lett. a), Codice di Giustizia Sportiva, avverso la sanzione dell’inibizione per anni cinque inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. ricorso del sig. A.D.’O. ex art. 33, comma 2, lett. a), Codice di Giustizia Sportiva, avverso la sanzione dell’inibizione per mesi sei inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale
Massima: In base alla consolidata giurisprudenza della Commissione d’Appello Federale, di cui la Corte di Giustizia Federale - costituisce la naturale prosecuzione, nel sistema delineato dall’entrata in vigore dei nuovi Statuto e Codice di Giustizia Sportiva - seppur la configurazione giuridica dei fatti contestati, operata della Procura Federale nell’atto di deferimento, non vincola l’Organo giudicante nella decisione, quest’ultimo è competente a conoscere soltanto di tali fatti storici, siccome enucleati nell’atto di incolpazione e delle eventuali violazioni disciplinari che essi comportino. In altre parole, al Procuratore Federale spetta di ricostruire i fatti in ordine ai quali sono ipotizzabili illeciti disciplinari, laddove all’organo giudicante è assegnato dall’ordinamento il compito di inquadrare la fattispecie concreta in quella astrattamente prevista da una norma, individuando il precetto violato e la sanzione, che da esso discenda.
Massima: La Corte di Giustizia Federale, annulla, a norma dell’art. 37, comma 4, C.G.S., la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Disciplinare Nazionale perché provveda ad un nuovo esame del merito, nel corretto rispetto del contraddittorio quando quest’ultima ha posto a fondamento della propria decisione fatti storici diversi da quelli contenuti nell’atto di deferimento, dovendosi ribadire che ciò “che conta nell’atto di incolpazione è il fatto, inteso come evento materiale e naturalistico, e non già la qualificazione giuridica di esso o la precisa indicazione della norma violata” (C.U. n. 4/C s.s. 1999/2000 – Appello della Fratellanza Sport Sestrese; C.U. n. 28/C s.s. 1999/2000 – Appello dell’A.C. Arezzo e del Sig. Walter Sabatini). Pertanto, seppur libero di ricondurre i fatti descritti dalla Procura Federale alla norma ritenuta applicabile, l’Organo giudicante è vincolato a conoscere soltanto degli accadimenti storici oggetto del deferimento. Ne consegue che, sulla base del deferimento, cui ha fatto seguito l’avviso di convocazione delle parti, con assegnazione dei conseguenti termini a difesa, la Commissione Disciplinare avrebbe dovuto prendere cognizione e giudicare dei comportamenti postulati come antidoverosi descritti nel capo d’incolpazione. (Nel caso di specie avendo la Commissione Disciplinare non solo avuto cognizione, ma addirittura fondato la propria decisione su fatti diversi rispetto a quelli dei quali i deferiti erano stati chiamati a rispondere, la decisione promanata dal procedimento di primo grado viola il principio del contraddittorio, inteso nella sua più ampia ed onnicomprensiva portata, e, quindi, deve essere annullata ai sensi dell’art. 37, comma 4, C.G.S. - norma che, va detto per inciso, riproduce pedissequamente, sul punto che qui interessa, quella contenuta nell’art. 33 dell’ante vigente Codice di Giustizia Sportiva, ciò esimendo la Corte da ogni disamina relativa all’applicabilità alla fattispecie della vecchia o della nuova disciplina codicistica - con necessità di rinviare il giudizio alla Commissione Disciplinare Nazionale, affinché provveda ad un nuovo esame del merito, nel corretto rispetto del contraddittorio)
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 16/C Riunione del 10 novembre 2005 n. 3 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 10 del 6.10.2005
Impugnazione - istanza: Appello della S.C. Carioca avverso la sanzione dell’inibizione inflitta al presidente, signor P.M. per mesi 6 e la sanzione dell’ammenda di € 800,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale
Massima: Deve essere annullata la decisione della commissione disciplinare che ha condannato il presidente della società per la violazione dell’art. 94 lett.b) NOIF, quando è stata contestata la violazione di una norma che punisce una condotta esattamente contraria a quella accusatoria e cioè quella di corrispondere (e non richiedere) somme non dovute ai calciatori. Invero il presidente è stato condannato per un fatto diverso da quello per il quale è stato deferito. (Il caso di specie: Al genitore del calciatore era stata richiesta nell’occasione della domanda di svincolo la somma si danaro a titolo di “rette” scadute. Da ciò il deferimento per violazione degli artt. 24 e 33 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con riferimento all’art. 94, lettera b), N.O.I.F.) a carico del presidente della società, mentre l’art. 94, lettera b), N.O.I.F.), vieta “…la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni…”).
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 8/C Riunione del 13 Settembre 2004 n. 3,4,5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004
Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Gricignano avverso la sanzione della penalizzazione di n. 4 punti da scontare 2 nella stagione sportiva 2003/2004 e 2 nella stagione sportiva 2004/2005 in relazione alla gara Gricignano/ Giovani Recale del 14.3.2004, per violazione degli artt. 6 commi 1 e 2 ed 1 comma 1 C.G.S. per illecito sportivo, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello della Pol. Succivo avverso la sanzione della penalizzazione di n. 1 punto da scontare nella stagione sportiva 2004/2005 e l’ammenda di e 1.000,00 in relazione alla gara Gricignano/Giovani Recale del 14.3.2004, per violazione dell’art. 2 comma 4 C.G.S. per illecito sportivo, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello del sig. D’A.G. avverso la sanzione dell’inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi 6 in relazione alla gara Gricignano/Giovani Recale del 14.3.2004, per violazione degli artt. 6 e commi 1 e 2 ed 1 comma 1 C.G.S. per illecito sportivo, a seguito di deferimento del Procuratore Federale
Massima: E’ nullo l’atto di deferimento da parte della Procura Federale in ordine al titolo della responsabilità della società, quando solo in grado d’appello è stata correttamente contestata la natura delle violazioni e ciò per violazione delle norme sul contraddittorio. La precisazione in ordine alla natura della responsabilità della società per i fatti oggetto del presente giudizio svolta in udienza dalla Procura Federale, indipendentemente da qualsiasi valutazione circa la fondatezza di tale nuova contestazione, importa effettivamente un radicale mutamento del titolo della responsabilità ascrivibile alla società, in precedenza definita, tanto dalla Procura Federale nell’atto di deferimento, quanto dalla Commissione Disciplinare nella citata ordinanza, come oggettiva, e non presunta. Ciò ha comportato una palese compressione del diritto di difesa della società appellante, alla quale, solo in grado di appello, è stato contestato tale ultimo titolo di responsabilità, con conseguente violazione delle norme sul contraddittorio. S’impone dunque, a norma dell’art. 33, comma 5, C.G.S., l’annullamento della decisione impugnata, con rinvio alla medesima Commissione Disciplinare che l’ha emessa, per un nuovo esame del merito del giudizio.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 58/C Riunione del 21 Giugno 2004 n. 9 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 54 del 26.5.2004
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Santa Sofia Licata avverso le sanzioni dell’inibizione fino al 31.12.2004 inflitta al sig. F.G. per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., dell’ammenda di e 1.000,00 inflitta alla stessa A.S. Santa Sofia Licata, per responsabilità oggettiva, a seguito di deferimento del Procuratore Federale
Massima: L’erronea formulazione della incolpazione comporta l’annullamento della delibera dell’organo disciplinare.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 16/Cf del 16 Aprile 2004 n. 3 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:Procedimento interpretativo d’ufficio sull’art. 25, commi 4 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione ad atti di deferimento
Interpretazione: Il deferimento, come promozione dell’azione disciplinare, deve essere sorretto dagli accertamenti istruttori che lo giustificano (cfr. anche l’art. 28, comma 4, lett. b/ C.G.S.). Naturalmente la valutazione del grado di completezza o meno degli elementi raccolti al fine di fondare una responsabilità disciplinare attiene alla fondatezza del deferimento, che dovrà essere valutata dall’organo di giustizia sportiva.
Interpretazione: Il deferimento deve avere alla sua base tutti gli elementi costitutivi dell’illecito sui quali si pronuncerà il giudice sportivo. Non è dunque ammissibile né valido un accertamento generico, condizionato o con riserva, se con questo si vuole intendere un deferimento che rinvii ad un momento successivo (che sarebbe del tutto indeterminato) la produzione dei necessari elementi di valutazione.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 11/C Riunione del 13 Ottobre 2003 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 38/C del 24.9.2003
Impugnazione - istanza: Reclamo del Varese Football Club avverso l’inibizione di mesi quattro ai signori C.T. e C.S. e l’ammenda di e 2.000,00 alla società Varese F.C. per violazione dell’art. 8 commi 2, 3 e 4 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale
Massima: Esattamente i primi giudici hanno argomentato che la condotta oggetto del deferimento (aver omesso la formalizzazione del trasferimento dei calciatori, disattendendo gli accordi economici e sportivi già conclusi) non è estranea alla previsione normativa dell’art. 8 comma 2 C.G.S., il quale impone che le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe, compreso ovviamente l’art. 1 comma 1 C.G.S. Per cui qualora l’atto di deferimento non conteneva alcun riferimento alla violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. la Commissione Disciplinare, motivando la propria decisione con il richiamo di tale norma, non va oltre i limiti insuperabili dell’atto di deferimento quando sono rimasti inalterati il fatto contestato, esaurientemente descritto nel deferimento, sia la qualificazione giuridica dello stesso.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 4/C Riunione del 16 Luglio 2003 n. 3/4/5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 499 del 27.6.2003
Impugnazione - istanza: Reclamo della P.C.F. Aosta Calcio a Cinque avverso la sanzione dell’esclusione dal campionato di competenza, con assegnazione al campionato di serie B per responsabilità oggettiva nelle violazioni di cui all’art. 1 C.G.S. commesse dai suoi calciatori, a seguito di deferimento della Procura Federale. Reclamo della P.C.F Aosta Calcio a cinque avverso le sanzioni rispettivamente inflitte: della squalifica per anni tre e mesi sei al calciatore O.S.V., della squalifica per anni tre ai calciatori D.S.M.F. e D.T., della squalifica per anni uno e mesi sei al calciatore A.F.S.S., della squalifica per anni uno al calciatore R.D.S., per violazione dell’art. 1 C.G.S., a seguito di deferimento della Procura Federale. Reclamo del procuratore federale avverso il rigetto del deferimento relativo ai sigg.ri A.C. e F.G., rispettivamente presidente e allenatore della P.C.F. Aosta Calcio a Cinque, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S.
Massima: Quando i comportamenti contestati nell’atto di deferimento sono antecedenti all’entrata in vigore della novella del 2002, gli stessi sfuggono dall’ambito di efficacia normativa del contestato art. 8, commi 6 ed 8 C.G.S. e di conseguenza la Commissione Disciplinare può qualificare i fatti portati al suo giudizio alla luce del principio generale di cui all’art. 1 del C.G.S.. Non si è trattato, dunque, di modifica del fatto in relazione ai quali i tesserati sono stati chiamati a rispondere, ma di una diversa loro qualificazione, di talché la tesi secondo cui i deferiti si sono trovati nell’impossibilità di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto appare del tutto priva di fondamento.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 9/C Riunione del 7 ottobre 2002 n. 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 /15 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Comunale Gonars avverso la sanzione dell’ammenda di € 4.500,00 inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appelli dell’A.P. Morsano Al Tagliamento e del sig. T.A. avverso le sanzioni rispettivamente dell’ammenda di € 5.000,00 con diffida e dell’inibizione per mesi 2, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello della Pro Gorizia Calcio avverso la sanzione dell’ammenda di € 14.500,00 con diffida, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello del sig. M.R. avverso la sanzione della inibizione per anni 5, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello del sig. T.L. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 5, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello della S.S. Sangiorgina avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 con diffida, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello del sig. T.G. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 2, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello dell’U.S. Palazzolo avverso la sanzione dell’ammenda di € 7.500,00 con diffida, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello del calciatore P.M. avverso la sanzione della squalifica per mesi 2, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appelli della Pol. Varmo e del sig. C.L. avverso le sanzioni rispettivamente dell’ammenda di € 1.000,00 con diffida e dell’inibizione per mesi 6, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello del dr. P.M. avverso il provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare a seguito di deferimento del Procuratore Federale, nonché avverso la contestuale richiesta di intervento della Corte Federale con rimessione degli atti alla stessa. Appello del dr. F.T. avverso il provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare a seguito di deferimento del Procuratore Federale, nonché avverso la contestuale richiesta di intervento della Corte Federale con rimessione degli atti alla stessa.. Appello della sig.ra O.F. avverso il provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare a seguito di deferimento del Procuratore Federale, nonché avverso la contestuale richiesta di intervento della Corte Federale con rimessione degli atti alla stessa.
Massima: La mancata indicazione dell’articolo di legge non inficia la ritualità dell’addebito di cui all’atto di deferimento, essendo sufficiente che l’interessato abbia avuto, del fatto, compiuta conoscenza.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 10 gennaio 2002 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 31 del 22.11.2001
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Nuova Uri avverso la sanzione della penalizzazione di n. 3 punti in classifica, inflitta a seguito di deferimento del presidente del Comitato Regionale Lazio, in relazione alla gara 24mila Baci SS. Pietro P./Nuova Itri del 30.9.2001
Massima: Con riguardo alla partecipazione alla gara di due calciatori che non avevano titolo per prendervi parte, ben avrebbe potuto essere contestata alla società la violazione di cui all'art. 12, comma 5 lettera a), C.G.S.. Il fatto è che il deferimento ha avuto riguardo alla violazione logicamente e cronologicamente anteriore alla gara stessa, e cioè al ritardato inoltro delle liste di trasferimento, di talché la contestazione del differente art. 13 C.G.S., che ha inteso riferirsi alla violazione da parte della società di norme federali, appare ineccepibile. Esattamente la Commissione Disciplinare, ha irrogato (non la perdita della gara ex art. 12, comma 2, C.G.S.) ma la penalizzazione di punti in classifica ex art. 12, comma 1 lettera f) C.G.S.; la cui individuazione nei tre punti corrispondenti alla vittoria (irregolarmente) conseguita sul campo per effetto dell'impiego di due calciatori in posizione irregolare non può trasformare la sanzione realmente inflitta in quella di cui all'art. 12, comma 2, e cioè nella perdita della gara.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/C Riunione del 9 agosto 2000 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 4 - Riunione del 27.7.2000
Impugnazione - istanza:Ricorso del Procuratore Federale avverso il proscioglimento dell’U.S. Cairese, a seguito di proprio deferimento per illecito sportivo in relazione alla gara Carlin’s Boys/Cairese del 16.4.2000.
Massima: Non è generico il capo d’imputazione che riporta una chiara descrizione del fatto addebitato, a nulla rileva la mancata indicazione del luogo ove l’illecito si consumò, bastando ad individuare gli estremi di fatto tutte le altre indicazioni (la gara, la data di svolgimento, i calciatori avvicinati), mentre, quanto alla individuazione del soggetto attivo con le sole iniziali (cautela giustificata dalla sua qualità di non tesserato), è sufficiente rilevare che tutti i soggetti in qualche modo coinvolti sapevano benissimo di chi si trattava, essendo emerse le complete generalità nel corso degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione del 4 maggio 2000 n. 11 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com.Uff. n. 79 del 7.4.2000
Impugnazione - istanza:Appello della Fratellanza Sport Sestrese avverso decisioni a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Nazionale per l’attività Interregionale a carico dei calciatori B.I. e R.A., nonché della Fratellanza Sport. Sestrese, per violazione rispettivamente degli artt .1, comma 1, e 7 C.G.S.
Massima: Ai sensi dall'art. 25 comma 2 C.G.S., che regola i procedimenti in ordine alle sanzioni da irrogare su denuncia degli Organi Federali, i procedimenti in parola si svolgono sulla base degli "elementi di denuncia”, dei quali gli interessati devono essere informati da parte dell'organo denunciante. Nella fattispecie, gli elementi di fatto della denuncia sono costituiti dalla posizione irregolare dei calciatori per effetto della squalifica di una gara comminata dal Giudice Sportivo e tali elementi sono stati regolarmente e compiutamente enunciati nell'atto di deferimento portato a conoscenza delle parti. Quello che conta, infatti, nell'atto di incolpazione è il fatto, inteso come evento materiale e naturalistico, e non già la qualificazione giuridica di esso o la precisa indicazione della norma regolamentare violata.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 28/C Riunione del 23 marzo 2000 n. 6, 7 ,8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 167/C del 23.2.2000
Impugnazione - istanza:Appello del Procuratote Federale avverso l’incongruità delle sanzioni della squalifica di anni 3 all’allenatore C.G., dell’inibizione di anni 1 e mesi 6 al sig. S.W. e dell’ammenda di L 10.000.000 all’AC. Arezzo loro inflitte, a seguito di proprio deferimento, rispettivamente per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 40 commi 3 e 6 N.O.I.F. ed ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S. Appelli dell’AC. Arezzo e del sig. S.W. avverso le sanzioni dell’inibizione di anni 1 e mesi 6 al sig. S.W. e dell’ ammenda di L. 10.000.000 alla società loro inflitte, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, rispettivamente per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 40 commi 3 e 6 N.O.I.F. ed ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S. Appello del sig. C.G. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 3 inflittagli, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 40 commi 3 e 6 N.O.I.F.
Massima: Ciò che conta nell'atto di incolpazione è il fatto inteso come evento materiale, e non già la qualificazione giuridica di esso o la precisa indicazione della norma regolamentare che si assume violata. (Il caso di specie: Nell'atto di deferimento del Procuratore Federale è delineato, in modo conciso ma inequivoco, il fatto ascritto ai tesserati, cioè l'avere operato il "reclutamento di un minorenne extracomunitario in assenza di presupposti normativi”, come dimostrato dagli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini, che costituiscono gli allegati del provvedimento e come tali sono stati messi a disposizione delle parti. Il fatto così enunciato, a parte il richiamo all'art. 40 N.O.I.F., veniva qualificato dal Procuratore Federale come violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e tale impostazione è stata accolta dalla Commissione Disciplinare).