F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 010/CSA del 18/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 076/CSA del 18 Gennaio 2018 RICORSO DEL S.S. FIDELIS ANDRIA 1928 AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 15.2.2018 E DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE AL SIG. ADUASIO DARIO VINCENZO SEGUITO GARA JUVE STABIA/FIDELIS ANDRIA DEL 22.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 110/DIV del 27.12.2017)

RICORSO DEL S.S. FIDELIS ANDRIA 1928 AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 15.2.2018 E DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE AL SIG. ADUASIO DARIO VINCENZO SEGUITO GARA JUVE STABIA/FIDELIS ANDRIA DEL 22.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 110/DIV del 27.12.2017)

 

Con reclamo del 3.1.2018, preceduto da rituale preannuncio del 28.12.2017, la S.S. Fidelis Andria ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 27.12.2017 (Com. Uff. n. 110/DIV) con il quale è stata inflitta al dirigente sig. Aduasio Dario Vincenzo la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 15.2.2018, nonché l’ammenda di € 500,00, “per comportamento offensivo verso l’assistente arbitrale durante la gara”: Ciò in occasione dalla gara Juve Stabia/Fidelis Andria del 23.12.2017, valida per il Campionato di Serie C.

La reclamante lamenta che l’assistente arbitrale avrebbe totalmente travisato l’episodio occorso in quanto, nella concitazione seguita alla segnatura di una rete da parte della Juve Stabia, il proprio dirigente sig. Aduasio Dario Vincenzo si era alzato dalla panchina e aveva inveito contro il proprio calciatore Esposito Alessio (e non già contro l’assistente), redarguendolo per aver malamente condotto l’azione con espressioni del tipo: “ma cosa state facendo. State qua, dove vai”.

Conclude pertanto per l’annullamento della sanzione comminata dal Giudice Sportivo. Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

La ricostruzione dell’episodio così come riferita dalla reclamante non trova riscontro nel referto del 1° assistente dell’arbitro, né per quanto concerne le espressioni profferite dal sig. Aduasio, né per la loro riferibilità ad un tesserato della Fidelis Andria. Riferisce difatti l’assistente che il sig. Aduasio “si avvicinava a me rivolgendomi le seguenti parole…”, il che non lascia spazio a dubbi circa il destinatario delle frasi pronunciate (vere e proprie offese, come si vedrà); tali  frasi  peraltro,  così  come dettagliatamente riferite dallo stesso assistente (“ma che c….. state facendo. Stai qua, che cosa vedi c……”), lungi dal rappresentare un mero rimprovero, assumevano i toni di palese offesa e ingiuria che legittimano le sanzioni dell’inibizione e dell’ammenda  così  come  comminate  dal  Giudice  Sportivo,  ai sensi dell’art. 19, commi 5 e 6, C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società S.S. Fidelis Andria 1928 di Andira (BT).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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