F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 011/CSA del 18/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 089/CSA del 9 Febbraio 2018 RICORSO DEL SIG. FAVARIN GIANCARLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ROBUR SIENA/GAVORRANO DEL 26.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 123/DIV del 30.1.2018)
RICORSO DEL SIG. FAVARIN GIANCARLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ROBUR SIENA/GAVORRANO DEL 26.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 123/DIV del 30.1.2018)
Il sig. Giancarlo Favarin, allenatore professionista, tesserato per la stagione 2017/2018 per la U.S. Gavorrano, appella la decisione del Giudice Sportivo del 30.1.2018, con la quale è stata irrogata al predetto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara perché, nel corso della gara Robur Siena/Gavorrano del 28.1.2018, lo stesso si rivolgeva agli spettatori avversari con frasi scurrili ed offensive.
Con l’atto di appello la parte lamenta la eccessività della sanzione, atteso che il comportamento contestato ha costituito una reazione alle offese proferite dai tifosi della squadra di casa.
Osserva la Corte.
Il comportamento assunto da un dirigente sportivo, invero, deve essere improntato alla massima correttezza, senza mai trascendere in atteggiamenti ritorsivi, così da costituire esempio per gli stessi calciatori.
Ora, nel caso di specie, in disparte la condotta posta in essere dal pubblico della squadra ospitante, la reazione dell’allenatore Favarin assume una oggettiva valenza negativa proprio a cagione del fatto che tale tipo di comportamento può essere causa scatenante di incidenti, sia sul campo che negli spalti, a nulla rilevando che nel corso della gara tali evenienze non si sono verificate, atteso che la condotta contestata al tesserato costituisce una fattispecie di pericolo e non di danno.
Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Favarin Giancarlo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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