F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 015/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 91/CSA del 16 Febbraio 2018 RICORSO DELL’A.S.D. BELLATOR FERENTUM AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA BELLATOR FERENTUM/LAZIO CALCIO A 5 DEL 21.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 451 del 24.1.2018)
RICORSO DELL’A.S.D. BELLATOR FERENTUM AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA BELLATOR FERENTUM/LAZIO CALCIO A 5 DEL 21.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 451 del 24.1.2018)
La società A.S.D. Bellator Ferentum ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 27.1.2018 e formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”, avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 451 del 24.1.2018, a seguito dei fatti avvenuto durante l’incontro Bellator Ferentum/Lazio Calcio a 5 disputato il 21.1.2018.
Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 14.2.2018, inoltrava formale rinuncia all’azione.
La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.
Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Bellator Ferentum di Roma, dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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