F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 016/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 103/CSA del 13 Marzo 2018 RICORSO DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. LOVISO MASSIMO SEGUITO GARA COPPA ITALIA VITERBESE CASTRENSE/COSENZA DEL 06.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 51/Dlt del 07.03.2018)
RICORSO DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. LOVISO MASSIMO SEGUITO GARA COPPA ITALIA
VITERBESE CASTRENSE/COSENZA DEL 06.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 51/Dlt del 07.03.2018)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 51/DIV del 3.3.2018 ha inflitto la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara al calciatore Loviso Massimo tesserato in favore della società Cosenza Calcio.
Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro di Coppa Italia Viterbese Castrense/Cosenza disputato il 6.3.2018, il Loviso commetteva un atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.
Avverso tale provvedimento la società Cosenza Calcio reclamava innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 12.3.2018.
Il reclamo è inammissibile trattandosi di sanzione automaticamente applicata in misura fissa, per espressa previsione dell’art. 19, comma 10, C.G.S., pertanto non frutto di discrezionalità nella graduazione della stessa da parte del Giudice Sportivo.
Per questi motivi la C.S.A., visto l’art. 19, comma 10 C.G.S. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società Cosenza Calcio di Cosenza.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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