F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 023/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 158/CSA del 21 Giugno 2018 RICORSO DEL CALCIATORE ALCIBIADE RAFFAELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTADELLA/PRO VERCELLI DEL 18.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 183 del 21.05.2018)
RICORSO DEL CALCIATORE ALCIBIADE RAFFAELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTADELLA/PRO VERCELLI
DEL 18.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 183 del 21.05.2018)
Con atto del 31.05.2018 la Societa’ F.C. Provercelli 1982 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B con la quale è stata inflitta al calciatore la sanzione della squalifica per 3 gare effettive, per avere lo stesso “al 25esimo del secondo tempo, con il pallone non a distanza di gioco, colpito con una gomitata al volto un avversario ”.
A sostegno della propria richiesta di riduzione della squalifica, la reclamante ha dedotto che la condotta del calciatore “seppure scorretta e violativa delle regole del gioco” sarebbe sfornita dei connotati tipici della violenza, tali da giustificare la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara.
Secondo la reclamante, il comportamento del calciatore non sarebbe stato caratterizzato dall’intento di creare danno o pericolo di danno per l’avversario “mancando, per l’appunto, la verifica di una pur astratta idoneità lesiva caratterizzata dalla volontarietà e dalla premeditazione”.
Le censure non sono fondate, per cui il reclamo non merita accoglimento.
In considerazione delle censure mosse, la Corte ha ritenuto opportuno sentire l’arbitro, il quale ha confermato l’intenzionalità dell’azione lesiva, perché il calciatore si sarebbe, nel colpire l’avversario con la gomitata al volto, disinteressato del pallone.
Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Alcibiade Raffaele.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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