F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 046/CSA del 06/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 037/ CSA del 11 Ottobre 2018 RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BENEVENTO/SALERNITANA DEL 23.9.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 31 del 24.9.2018)
RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BENEVENTO/SALERNITANA DEL 23.9.2018 (Delibera del
Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 31 del 24.9.2018)
La società Benevento Calcio S.r.l. ricorreva avverso la sanzione (attenuata ex art. 14, punto 5 e 13, comma, 1, lett. b, CGS) dell'ammenda di € 5.000,00 inflitta a seguito della gara Benevento/Salernitana disputata il 23.9.2018, per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno e nel recinto di gioco numerosi aeroplanini di cartoncino a punta di circa 40 cm, che sfioravano uno stewart e si infilzavano nel terreno di gioco.
La reclamante invocava la riduzione, in considerazione 1) delle misure di prevenzione dei
comportamenti antisportivi da tempo adottate, con oneri a proprio carico, e anzi del loro rafforzamento (specie con riferimento al servizio di stewarding) proprio in occasione della gara di che trattasi, 2) della assoluta ininfluenza dei comportamenti contestati sul regolare svolgimento della gara, nonché, infine,
3) avuto riguardo al trattamento afflittivo disposto dalla giustizia sportiva, nei precedenti richiamati nel gravame, con riferimento ad episodi analoghi.
Ad avviso della Corte, il gravame è parzialmente da accogliere, per un verso perché il Benevento Calcio S.r.l. si è dotato di un modello di organizzazione e gestione, con risorse finanziarie e umane a proprio carico, idonei a prevenire comportamenti sportivi di vario tipo, come del resto riconosciuto dallo stesso G.U. nell'attenuazione della avversata sanzione inflitta, e, per altro verso, perché in effetti quest'ultima, riguardo alla sua quantificazione, appare sovradimensionata rispetto alla materialità dei fatti contestati, non solo per l'ininfluenza sul regolare svolgimento della gara ma anche in ragione del trattamento afflittivo disposto nei precedenti analoghi richiamati nel gravame, di talchè risulta equo addivenire alla invocata riduzione.
Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società Benevento Calcio S.r.l. di Benevento ridetermina la sanzione dell’ammenda in € 3.500,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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