F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 091/CSA del 05/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 49/CSA del 08 Novembre 2018 RICORSO DELL’U.S.D. CARAVAGGIO SSD RL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GAMBARINI EDOARDO SEGUITO GARA CARAVAGGIO/VIRTUS BERGAMO DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 24.10.2018)
RICORSO DELL’U.S.D. CARAVAGGIO SSD RL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GAMBARINI EDOARDO SEGUITO GARA CARAVAGGIO/VIRTUS BERGAMO DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 24.10.2018)
Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Gambarini Edoardo la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, quale seguito gara Caravaggio/Virtus Bergamo del 21.10. 2018 (Com. Uff. n. 38 del 24.10.2018).
Avverso la decisione del Giudice sportivo sporgeva reclamo la società USD Caravaggio lamentando, in sintesi, la eccessività della sanzione a fronte dell’assenza, nella manata data all’altro giocatore, di qualsivoglia intento o effetto lesivo o violento della condotta tenuta, che sarebbe stata dovuta alla volontà di divincolarsi dopo un protratto e reciproco sbracciarsi nell’intento di appropriarsi del pallone, chiedendo la revisione della sanzione.
Il ricorso è fondato alla luce delle caratteristiche del comportamento tenuto, come risultanti dal rapporto di gara redatto dall’Arbitro, dal quale emerge che la manata data al volto dell’avversario a gioco fermo, come tale certamente meritevole di sanzione, non ha comunque comportato danni fisici, cosicché appare congruo rideterminare la sanzione nella misura inferiore di 2 giornate.
Per questi motivi la C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Caravaggio SSD RL di Caravaggio (Bergamo) ridetermina la sanzione della squalifica in 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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