F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 159/CSA del 12/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 095/CSA del 14 Febbraio 2019 RICORSO DELL’A.S.D. NAPOLI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA META C5/NAPOLI C5 DELL’11.1.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 573 del 24.1.2019)
RICORSO DELL’A.S.D. NAPOLI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA META C5/NAPOLI C5
DELL’11.1.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 573 del 24.1.2019)
Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con Com. Uff. n. 573 del 24.1.2019, ha disposto la ripetizione della gara Meta C5/ Napoli C5 sospesa al 10' del secondo tempo per impraticabilità del campo dovuta ad un violento piovasco (impraticabilità ritenuta non imputabile alla società ospitante).
Con il gravame, proposto in data 5.2.2019, la ASD Napoli C5 instava per il riconoscimento della responsabilità oggettiva della ASD Catania C5 per gli accadimenti di cui sopra e. conseguentemente, per l'inflizione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, ai sensi dell'art. 17 C.G.S..
L'udienza si svolgeva come da verbale.
Ad avviso della Corte, il gravame è inammissibile.
Il reclamo de quo proposto è stato infatti proposto dalla ASD Napoli C5, avverso la decisione di cui al Com. Uff. n. 573 del 24.1.2019, solo in data 5.2.2019. Dunque, oltre i 7 gg. previsti dall'art. 36- bis C.G.S..
In ragione di quanto precede, e nei suesposti termini, la Corte sportiva d’Appello dichiara
inammissibile il reclamo.
Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Napoli Calcio A 5 di Napoli.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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