F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 168/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 149/CSA del 16 Maggio 2019 RICORSO DEL CALCIATORE IONITA ARTUR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI/CAGLIARI DEL 05.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 225 del 07.05.2019)
RICORSO DEL CALCIATORE IONITA ARTUR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI/CAGLIARI DEL
05.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 225 del 07.05.2019)
Il tesserato Artur Ionita, in data 14.5.2019, ha proposto reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, a seguito della gara Napoli/Cagliari del 5.5.2019, con Com. Uff. n. 225 del 7.5.2019, infliggeva al reclamante la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara per aver rivolto espressioni ingiuriose all'arbitro dopo che questi, in pieno recupero e sul risultato di parità, aveva assegnato un rigore alla squadra avversaria, facendo ricorso al VAR (e in specie dopo la visione da parte degli arbitri del filmato dell'episodio contestato in tecnologia 3D).
Nel gravame, il reclamante deduceva avverso la decisione del Giudice Sportivo, assumendo trattarsi, in concreto, di comportamento (tenuto nell'ignoranza incolpevole della possibilità di ricorso alla tecnologia 3D in sede di VAR) non teso a recare offesa all'onore o al decoro della persona dell'arbitro, bensì a esprimere vibrato dissenso nei confronti della sua decisione, e invocando precedenti. Per l'effetto, instava per la riduzione da 2 a 1 (coincidente con il presofferto in occasione di Cagliari-Lazio, come da gravame) delle giornate effettive di squalifica comminate.
L'udienza si svolgeva come da verbale.
Ad avviso della Corte, il gravame è fondato e va pertanto accolto.
In effetti, al di là delle convinzioni che abbiano spinto il tesserato a tenere, nell'occasione, il comportamento contestato, per il suo contenuto l'espressione in concreto rivolta all'arbitro, anche alla luce dei precedenti richiamati nel reclamo, rende la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo con l'avversata decisione sovradimensionata rispetto al reale disvalore della condotta in contestazione. In luogo di quella inflitta, ad avviso di questa Corte, appare infatti nel caso di specie più appropriata la sanzione di 1 giornata effettiva di squalifica.
Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Ionita Artur riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.
Dispone la tassa reclamo.
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