F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 52CFA DEL 22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 122/CFA DEL 18 MAGGIO 2018 RICORSO DELLA SOCIETA’ UC ALBINOLEFFE SRL AVVERSO L’OBBLIGO A CORRISPONDERE L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 479.555,00, OLTRE IVA ED INTERESSI DI MORA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2002, NONCHÉ DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO LIQUIDATE IN € 2.500,00 OLTRE ACCESSORI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 19/TFN SVE del 14.2.2018) RICORSO DELLA SOCIETA’ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 479.555,00, OLTRE IVA ED INTERESSI DI MORA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2002 CORRISPOSTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ UC ALBINOLEFFE SRL IN FAVORE DELLA RECLAMANTE (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 19/TFN SVE del 14.2.2018)
RICORSO DELLA SOCIETA’ UC ALBINOLEFFE SRL AVVERSO L’OBBLIGO A CORRISPONDERE L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 479.555,00, OLTRE IVA ED INTERESSI DI MORA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2002, NONCHÉ DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO LIQUIDATE IN € 2.500,00 OLTRE ACCESSORI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 19/TFN SVE del 14.2.2018)
RICORSO DELLA SOCIETA’ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 479.555,00, OLTRE IVA ED INTERESSI DI MORA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2002 CORRISPOSTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ UC ALBINOLEFFE SRL IN FAVORE DELLA
RECLAMANTE (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 19/TFN SVE del 14.2.2018)
1.- Con reclamo del 17.3.2017, la Società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. adiva il Tribunale Federale –Sezione Vertenze Economiche, chiedendo la condanna della Società U.C. Albinoleffe S.r.l. al pagamento in suo favore dell’importo complessivo di € 1.118.822,23, oltre IVA, ovvero del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, il tutto maggiorato degli interessi legali, ex D.lgs 231/2002, dal 14.2.2017 al saldo e con vittoria di spese.
A sostegno della domanda la ricorrente esponeva di aver eseguito una serie di interventi di ammodernamento del locale stadio, in conformità a quanto previsto nel Patto Speciale Contratto Concessorio Rinegoziato, che prevedeva interventi di rilievo pubblico – preventivati in € 1.252.559,45, oltre IVA – ed interventi diversi, pari ad € 2.381.000,00, oltre IVA.
Gli accordi di riferimento avevano originariamente previsto (febbraio 2012) che lo stadio, all’epoca facente parte del patrimonio indisponibile del Comune di Bergamo, sarebbe stato utilizzato, sino al 30.6.2015, sia dalla Società Atalanta Bergamasca Calcio che dalla Società Albinoleffe. Successivamente (giugno 2015), i nuovi accordi affidavano la concessione solo alla citata società bergamasca, con la previsione di successiva adesione della società Albinoleffe ove questa – retrocessa sul campo in virtù dei risultati agonistici della stagione 2014/2015 – fosse stata in seguito ripescata, per partecipare al campionato della serie Lega Pro, nella stagione agonistica 2015/2016.
Registrata la retrocessione della società Albinoleffe e il suo successivo ripescaggio, nei termini contrattuali questa comunicava di voler essere parte del Contratto Concessorio di cui si è detto.
2.- Incardinato il procedimento e depositate memorie difensive autorizzate, con ordinanza 10.7.2017 il citato Tribunale disponeva consulenza tecnica d’ufficio, conferendo l’incarico al Geom. Stefano Morandi e fissando la riunione del 31.07.2017 per far luogo agli adempimenti di rito.
3.- Con reclamo del 29.6.2017, poi, la Società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. adiva il medesimo Tribunale Federale – Sezione vertenze economiche, chiedendo la condanna della Società Albinoleffe S.r.l. al pagamento in suo favore dell’ulteriore importo di € 57.834,10, IVA inclusa, ovvero del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, quale 50% dei costi di natura straordinaria ed urgente sostenuti nel marzo 2016 per la rizollatura del terreno di giuoco, resosi necessario a
seguito e per effetto della verifica tecnica effettuata dalla Commissione Impianti Sportivi che, nella circostanza, aveva evidenziato la necessità di garantire la funzionalità del terreno e l’incolumità dei calciatori.
4.- Nella fissata riunione del 31.7.2017 il citato Tribunale, riuniti i due ricorsi, formulava i seguenti quesiti e affidava l’incarico al citato Geom. Morandi.
“Accerti il C.T.U. in riferimento al contratto di servizio per l’utilizzo e la gestione dello stadio comunale ^Atleti Azzurri d’Italia^ sottoscritto in data 7.2.2012 tra il comune di Bergamo, la Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. e la UC Albinoleffe S.r.l. e in ordine al contratto concessorio Rinegoziato e relativo patto Speciale sottoscritto in data 30.6.2015 tra il Comune di Bergamo, Bergamo Infrastrutture S.p.A. (Società controllata dal Comune di Bergamo) e la sola Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti in causa, sentite le parti ed i loro eventuali Consulenti Tecnici ed acquisite tutte le necessarie informazioni anche presso terzi e mediante una o più sopralluoghi:
1) Se i lavori, limitatamente alle fatture allegate agli atti afferenti al Contratto Concessorio Rinegoziato e relativo Patto Speciale sotto-scritto tra Comune Bergamo, Bergamo Infrastrutture Spa e la sola Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. per la realizzazione degli interventi di riqualificazione dello Stadio Comunale Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo: sono stati eseguiti per intero e a corretta regola d’arte, indicando se possibile quali di questi interventi siano di natura pubblica o ad essi assimilabili e quali di natura privata o ad essi assimilabili e comunque ricompresi negli accordi sottoscritti tra le parti;
2) Se i prezzi indicati nelle fatture allegate agli atti sono da ritenersi congrui in riferimento all’epoca di esecuzione dei lavori (Giugno 2015-Agosto 2015) rispetto a prezzi medi di mercato praticati (ossia richiesti) per opere similari;
3) Accerti inoltre il C.T.U. se i lavori di rizollatura eseguiti a cura e spese della sola Atalanta nel marzo 2016 in che ambito fossero necessari o se potevano essere eseguiti interventi di altro tipo;
4) Verifichi infine se l’intervento di rizollatura è stata eseguito a perfetta regola d’arte accertandone i costi ovvero la congruità dei prezzi sostenuti dalla parte ricorrente.”
5.- In esecuzione di specifico mandato del Tribunale, il CTU tentava di favorire un componimento bonario del contenzioso e, all’esito negativo, depositava la sua relazione, sulle cui conclusioni le Parti controdeducevano e, incartata la sua replica, il procedimento era riservato in decisione nella riunione del 30.1.2018.
Nel Com. Uff. n.19/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2017/2018) del 14.2.2018 era pubblicata la decisione del Tribunale adito che (così testualmente) disponeva: “decidendo sui reclami proposti dalla Società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., accoglie parzialmente il reclamo 148/2017 e per l’intero il reclamo n.206/2017 e, per l’effetto, dichiara la Società U.C. Albinoleffe S.r.l. tenuta a corrispondere ad essa reclamante l’importo complessivo di € 479.555,00 (quattrocentosettantanovemila cinquecentocinquantacinque/00) oltre IVA ed interessi di mora ai sensi del D.lgs 231/ 2002 dalle domande al saldo. Liquida le spese del procedimento in favore della Società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. in € 2.500,00 (Euro duemila cinquecento/00) oltre accessori, ponendole a carico della Società resistente. Spese del CTU a carico delle parti come liquidate. Ordina restituirsi le tasse.”
6.- Con atto del 21.2.2018 la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. ha proposto reclamo ex art. 37 C.G.S., con il patrocinio degli avvocati Enzo Morelli, Gian Pietro Bianchi, Alex Testa e Roberto Invernizzi, avverso la cennata decisione, limitatamente all’entità della complessiva somma ripartita e alla qualificazione di taluni capitoli di spesa, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “… accertare e dichiarare che, viste le analizzate clausole del Contratto Concessorio Rinegoziato e del Patto Speciale Contratto Concessorio Rinegoziato e le risultanze della CTU e in accoglimento delle censure sopra formulate, Albinoleffe sia debitrice ad Atalanta della somma di € 814.783,44, oltre a IVA; condannare di conseguenza Albinoleffe a pagare ad Atalanta: l’importo capitale di € 814.783,44, oltre IVA, ovvero la maggiore o minore somma che fosse ritenuta di giustizia; l’importo dovuto a titolo di interessi legali ed ex l.lgs 231/2002 sulle somme liquidate ad Atalanta, dal 14.2.2017 sino all’effettivo saldo; rigettare tutte le eccezioni, le istanze e i ricorsi, anche incidentali, che fossero sollevate da Albinoleffe entro questo giudizio; °con espressa richiesta di essere ascoltata anche nella persona dei propri difensori; in ogni caso, con vittoria di onorari, spese del presente procedimento nella misura che l’Ecc.ma Corte Federale di Appello vorrà liquidare, anche per compenso di avvocato, oltre a spese forfetarie, IVA e CPA”.
7.-Con atto del 13.3.2018, poi, la società U.C. Albinoleffe S.r.l. ha proposto reclamo ex art. 37 C.G.S., con il patrocinio degli avvocati Edoardo Chiacchio, Paolo Bonomi, Luca Tettamanti e Michele Cozzone, avverso la medesima cennata decisione, censurata con …. motivi: i) difetto di giurisdizione; violazione del principio di infrazionabilità della domanda; iii) erronea identificazione della base adottata per la quantificazione della condanna; iiii) infondata suddivisione degli Interventi Diversi fra preventivi e consuntivi; iiiii) illegittima ripartizione dei costi per la rizollatura. Queste che seguono, le conclusioni: “A) in via preliminare e pregiudiziale: dichiarare inammissibile, irricevibile e/od improcedibile il ricorso di Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. per difetto di giurisdizione e/o di competenza del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze economiche, con conseguente annullamento della Decisione TFN Appellata e rigetto di entrambi i reclami per cui è causa; B) nel merito: annullare integralmente la Decisione TFN Appellata e rigettare pertanto entrambi i ricorsi proposti da Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. in quanto totalmente infondati, pretestuosi ed inconsistenti sia in fatto che in diritto. C) in via estremamente subordinata: ridurre congruamente e significativamente l’importo a carico della U.C. Albinoleffe S.r.l. deliberato in prime cure. D) con vittoria di spese e competenze di lite.”
8.- Nella riunione del 12.4.2018, fissata per l’esame dei reclami sub 6 e 7, questa Corte ha così disposto con ordinanze aventi il medesimo testo e pubblicate nel Com. Uff. n. 100/CFA (2017/2018) dello stesso giorno: “La C.F.A. rigetta le eccezioni preliminari e pregiudiziali formulate da entrambe le parti e, anche attesa la complessità della fattispecie, le specificità tecnico-giuridiche della medesima e la corposità delle argomentazioni difensive spese dalle Parti, visto il consenso espresso manifestato dalle Parti medesime alla sospensione dei termini di cui all’art.38 C.G.S. C.O.N.I., dispone il rinvio della trattazione e discussione nel merito del procedimento alla riunione del 10.5.2018, ore 14.00, sospeso il corso del termine ai sensi dell’art.38, comma 5 C.G.S. C.O.N.I. La presente ordinanza vale anche quale comunicazione alle parti in ordine alla convocazione per la seduta del prossimo 10.5.2018 alle ore 14.00”
Nella riunione di rinvio del 10.5.2018 i Patroni delle Parti hanno illustrato le argomentazioni svolte nei loro libelli e si sono riportati alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l’accoglimento.
Questa Corte si è ritirata, quindi, in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo pubblicato nel Com. Uff. n. 122/CFA (2017/2018) del 10.8.2018.
9.- Preliminarmente occorre riunire i reclami, stante la loro connessione.
In primo luogo, poi, occorre esaminare l’eccezione preliminare e in rito formulata dalla U.C. Albinoleffe, in ordine al difetto di giurisdizione del TFN_SVE FIGC, eccezione già avanzata del corso del giudizio di primo grado e rigettata dal giudice a quo che, in tema, ha osservato come non si possa non tener da conto il giudicato intervenuto tra le parti a seguito e per effetto della precedente decisione di quel Tribunale del 22.11.2016 (in Com. Uff. n. 14/TFN-SVE del 19.12.2016), ove è stata sancita la condanna di Albinoleffe al pagamento in favore di Atalanta della quota parte del costo preventivato per la realizzazione dei c.d. “Interventi Diversi”, cioè quelli di natura privatistica non ricompresi in quelli di “Rilievo Pubblico” che avevano interessato l’impianto dello stadio comunale.Sul rilievo che la richiamata decisione non è stata impugnata, il Tribunale ha respinto l’eccezione, sostenendo che gli accertamenti ivi svolti sul piano sia processuale che di merito fanno stato tra le Parti e precisando, inoltre, che (così testualmente) “…costituiscono presupposto da cui non ci si può discostare nella valutazione delle ulteriori domande avanzate” in quel procedimento.
Le argomentazioni svolte a sostegno della decisione in scrutinio, perché condivise, inducono a rigettare l’eccezione de qua, avendo le Parti riconosciuto la giurisdizione del TFN.SVE, nonché la sua competenza, e stante il “vincolo di giustizia” di cui all’art. 30 dello Statuto FIGC.
Ed infatti, il combinato disposto degli artt. 30, commi 1 e 2, dello Statuto Federale e 33, comma 6, e 30, comma 28 lett. a), C.G.S. attribuisce al TFN.SVE la competenza esclusiva per le controversie di natura economica tra società sportive, salvo deroga accordata dal Consiglio Federale, sicché ogni ulteriore considerazione al riguardo appare davvero superflua, atteso che la clausola arbitrale invocata da Albinoleffe – proprio per la sua composizione di tre arbitri, dei quali uno di nomina pubblica – riguarda esclusivamente controversie sorte tra il concessionario Atalanta e i concedenti Comune di Bergamo e Bergamo Infrastrutture S.p.A.: il che sterilizza ogni diritto di Albinoleffe di partecipare a tale contenzioso e di nominare un suo arbitro.
10.- Nel merito, poi, appare conducente richiamare la puntualizzazione operata dal Tribunale che, dopo aver compiutamente ricostruito la vicenda, circoscrive la domanda azionata in primo grado da Atalanta ai costi sostenuti per Interventi Diversi da quelli di Rilievo Pubblico, sicché all’analisi di tale esclusiva tipologia di costi va indirizzata l’indagine. In tale segno, quindi, il Tribunale ha disposto saggiamente una C.T., volta ad accertare quanto dettagliato nei quesiti posti al professionista incaricato e riportati al punto 4) che precede.
Su parere concorde dei CTP, si è accertato che tutti i lavori sono stati eseguiti a “perfetta regola d’arte” e non presentano vizi o difetti; che sono conformi – per qualità e quantità – agli elaborati progettuali; che i loro prezzi sono congrui, considerato il tipo d’intervento e l’esiguo spazio temporale assegnato per l’esecuzione.
Su questo rilievo, il Tribunale ha correttamente valutato l’elaborato peritale, scevro da vizi ed errori e, in conseguenza, ha cifrato in Euro 864.300,00 la minor somma da prendere in considerazione ai fini della domanda, così annotando testualmente: “La ridotta quantificazione individuata dal CTU (rispetto ad € 2.237.644,46 indicata da Atalanta) scaturisce dalla suddivisione dei lavori effettivamente eseguiti e realizzati tenendo conto delle caratteristiche intrinseche delle opere, della loro specifica natura e destinazione d’uso e della utilizzazione di progetto ovvero del tipo di funzione rispetto al più vasto compendio oggetto di intervento, avendo come parametro di riferimento i termini contrattuali laddove individuano le due categorie di interventi (di ^Rilievo pubblico^ e ^Diversi^)
In conseguenza, il Tribunale ha determinato in € 432.150,00 oltre IVA –pari al 50% dei citati costi innanzi specificati – la somma che Albinoleffe è tenuto a pagare ad Atalanta, importo che questa Corte reputa correttamente cifrato perché basato e generato da un procedimento accertativo svolto nel pieno rispetto di rigorosi criteri giuridici e tecnici, che tutti si condividono.
Tale ripartizione in parti uguali fonda la sua ragion d’essere –sul piano logico– e la sua legittimità nello scambio di corrispondenza intercorsa tra Albinoleffe e il Comune di Bergamo nel 2015, ove è dato riscontrare che il citato sodalizio accettò espressa-mente il principio della suddivisione in parti identiche fra i titolari della concessione dello stadio, sia di detto canone, sia degli oneri per i previsti interventi e sia, infine, di ulteriori interventi di miglioramento del detto impianto sportivo.
L’espressa accettazione di questo principio da parte di Albinoleffe, formalizzata con specifica lettera del 15.7.2015 indirizzata al Comune, sgombra il campo da ogni dubbio in ordine alla corretta applicazione di questo operata dal CTU e recepita dal Tribunale, quando ha quantificato il “dare” e “l’’avere” dei due sodalizi sportivi.
Ma vi è di più!
Rileva che a fronte della realizzazione dei ricordati interventi, il Comune di Bergamo si obbligò contrattualmente a riconoscere agli utilizzatori la somma corrispondente all’incremento di valore dello stadio a seguito e per effetto delle opere realizzate. Consegue che condizione per maturare il detto diritto è che ciascuna Parte abbia sostenuto pro quota i relativi oneri, per cui va da sé che se Albinoleffe rivendica il suo diritto a percepire la metà dell’importo riconosciuto dal Comune a titolo di incremento di valore, è di tutta evidenza che deve sostenere il 50% dei costi correlati: in caso contrario, detto sodalizio rivendicherebbe un suo diritto a conseguire un indebito arricchimento.
Consegue che tutte le eccezioni mosse a questo criterio di ripartizione, anche perché sancito in specifici accordi negoziali, non hanno pregio e vanno respinte.
11.- Resta da esaminare la questione concernente il chiesto rimborso pro quota del costo sostenuto per la rizollatura del manto erboso del terreno di giuoco, pari ad € 115.668,20, IVA inclusa.
Ricostruiti storicamente i precedenti negoziali, ormai non più vigenti perché mai prorogati, il Tribunale è giunto alla conclusione che la vicenda ricada nell’ambito della disciplina della custodia, e non già di quella di cui all’art. 2087 c.c. come sostenuto da Albinoleffe, e sul rilievo dell’assenza, in punto di fatto, di una maggiore utilizzazione dell’impianto sportivo da parte di una delle due compagini societarie, ha ritenuto equo ripartire in parti uguali l’importo del rimborso di tale costo da porre a carico di Albinoleffe, cifrato in € 47.405,00, oltre IVA..
Considerato il corretto inquadramento giuridico dato alla vicenda, la decisione del Tribunale appare in tutta evidenza sorretto da un solido apparato argomentativo, anche perché si colloca nel segno del principio richiamato al punto che precede in tema di ripartizione degli oneri, sicché non è dato rinvenire in esso alcuna anomalia motivazionale.
Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1 e 2 li respinge.
Dispone addebitarsi le tasse reclamo.
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