CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 4 del 09/01/2017 – – STEFANO VERONESE/ALESSIO VERONESE/ A.S.D. OLIMPIA JUVENTU FALCONARA/C.R. MARCHE LEGA NAZIONALE DILETTANTI/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

          Decisione n. 4

 

Anno 2017

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA

PRIMA SEZIONE

composta da

Mario Sanino - Presidente

Giuseppe Andreotta - Relatore

Guido Cecinelli

Vincenzo Ioffredi

Giuseppe Musacchio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 58/2016, presentato, in data 26 ottobre 2016, dalla A.S.D. Olimpia Juventu Falconara, in persona dei sigg. Stefano Veronese e Alessio Veronese, in qualità, rispettivamente, di Presidente e Segretario pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Marco Bigoni, contro la Lega Nazionale Dilettanti presso la FIGC – Comitato Regionale Marche, non costituitasi in giudizio; la Lega Nazionale Dilettanti presso al FIGC, non costituitasi in giudizio; la Federazione Italiana Gioco Calcio – F.I.G.C., non costituitasi in giudizio; avverso la delibera di non ammissione dell’Associazione ricorrente al Campionato Regionale di Seconda Categoria, Stagione sportiva 2016/2017, emanata dalla Figc – LND – Comitato Regionale Marche, e resa nota con C.U. n. 10 del 17 agosto 2016;

viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; udito, nell'udienza del 22 dicembre 2016, l’avv. Marco Bigoni, per la ricorrente, A.S.D. Olimpia Juventu Falconara; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giuseppe Andreotta.

Ritenuto in fatto

1. In data 17/08/2016, con comunicato n. 10, la FIGC – LND – Comitato Regionale Marche, rendeva nota la delibera di NON ammissione dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Olimpia Juventu Falconara (d’ora in avanti A.S.D. Olimpia), al Campionato Regionale di Seconda Categoria – stagione sportiva 2016/2017.

2. Successivamente, con ricorso ex art. 43bis del Codice della Giustizia Sportiva, la A.S.D. Olimpia adiva il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare, al fine di ottenere l’annullamento della delibera de quo, ritenuta illegittima.

3. In data 27/09/2016, con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 18/TFN, il Tribunale Federale - Sez. Disciplinare: “dichiara il proprio difetto di giurisdizione e, per l’effetto, dichiara inammissibile il ricorso proposto dai Signori Veronese Stefano e Veronese Alessio, rispettivamente in qualità di Presidente e Segretario p.t. della ASD Olimpia Juventu Falconara”. Il Tribunale Federale motivava la propria decisione sul presupposto che l’art 43, comma 5, CGS FIGC, rimanda alla competenza degli organi di giustizia federale solo “ove previsto dai rispettivi Statuti e Regolamenti” e, non avendo la LND previsto tale giurisdizione nel proprio Statuto/Regolamento, non vi era competenza dell’adito Tribunale.

4. Con ricorso in data 26/10/2016, la A.S.D. Olimpia ha, perciò, impugnato, innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, la stessa delibera della F.I.G.C., ritenuta illegittima, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: A) annullare/dichiarare la nullità della delibera di non ammissione della società A.S.D. OLIMPIA JUVENTU FALCONARA (matr. FIGC 700.228) al Campionato Regionale di Seconda Categoria – stagione sportiva 2016/2017 emanata dalla Federazione Italiana Calcio Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Marche e resa nota nel comunicato n. 10 del 17 agosto 2016; B) accertare e dichiarare il diritto della società A.S.D. OLIMPIA JUVENTU FALCONARA (matr. FIGC 700.228) all’ammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria – stagione sportiva 2016/2017 organizzato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Marche; Lamenta la ASD ricorrente che il provvedimento adottato non risulta emanare dall’organo deputato e cioè il Consiglio Direttivo Regionale. Inoltre, detto provvedimento sarebbe illegittimo in quanto alcuna inadempienza sussiste a carico della ASD Olimpia circa gli obblighi economici previsti dal C.U. n. 195 del 17/06/2016.

5. Non si costituiva in giudizio la FIGC, né la LND.

6. Alla fissata udienza del 22/12/2016, veniva sentito l’avv. Marco Bigoni che si riportava ai motivi di ricorso e, sollecitato dal Collegio, non era tuttavia in grado di fornire informazioni più precise circa il compiuto assolvimento dell’obbligo della ASD di versare le somme previste per l’assicurazione calciatori.

Considerato in diritto

7) Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Il Codice di Giustizia Sportiva – CONI, all’art 54, comma 3, dispone che: “ Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica, altresì, le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali definite d’intesa con il Coni. In tali casi il giudizio può essere anche di merito e in un unico grado”. Sulla base di tale norma è corretta la tesi di parte ricorrente, secondo cui il mancato adeguamento degli Statuti e Regolamenti specifici della LND alle normative federali nazionali (che prevede, all’art 43bis, comma 1, che “i ricorsi per l’annullamento delle delibere della Federazione sono proposti innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare”, e al comma 5, che: “Il presente procedimento si applica anche alle delibere adottate dalle componenti federali, ove previsto dai rispettivi statuti e regolamenti”) ha fatto emergere, come del resto ritenuto nella specie dal Tribunale Federale, che il C.U. n. 10 del 2016, LND - Comitato Regionale Marche - non potesse che essere impugnato se non con il rimedio previsto dall’art. 54, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva – CONI, cioè direttamente innanzi a questo Collegio di Garanzia. Ciò detto, non può tuttavia sottacersi il fatto che l’aver proposto il ricorso innanzi al Tribunale Federale “incompetente” ha determinato la consumazione del termine di impugnazione previsto dall’art 30, comma 2, Codice Giustizia Sportiva – CONI, di 30 giorni previsto dalla pubblicazione della decisione con Comunicato Ufficiale. Né può sostenersi che la decisione adottata dal Tribunale abbia comportato (ancorché sarebbe stato comunque discutibile) un effetto devolutivo/conservativo del ricorso proposto innanzi a quel Giudice, cosicché lo stesso potesse essere suscettibile di una, se pur irrituale, forma di riassunzione innanzi a questo Collegio. Ne consegue che il ricorso proposto innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, in data 26/10/2016, risulta tardivo rispetto ai termini di cui all’art. 30, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI. D’altra parte, tutti i procedimenti di giustizia sportiva sono precisamente cadenzati con la previsione di termini molto ristretti e perentori, soprattutto quando, dalla risoluzione della controversia, dipenda il regolare svolgimento dei campionati (ed infatti, quello di Seconda Categoria, è attualmente già molto avanzato). Né, e conclusivamente sul punto, la ricorrente ASD Olimpia ha impugnato innanzi al Giudice federale di secondo grado la sentenza del Tribunale che non ha previsto di rimetterlo in termini al fine della proposizione del ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport (ferme restando le ulteriori libere determinazioni di quest’ultimo giudice).

8) In ogni caso il ricorso della ASD non sarebbe stato meritevole di accoglimento anche in punto di merito. La parte ricorrente sostiene, in modo anche non sufficiente a soddisfare i criteri di specificità prescritti per la formulazione dei motivi di gravame, l’invalidità formale della delibera di esclusione, perché non attribuibile, in termini di certa provenienza, all’organo deputato, e cioè al Consiglio Direttivo Regionale. La questione non ha pregio, in quanto la delibera risulta promanata dai massimi organi della federazione, cioè, nello specifico, dal Comitato Regionale Marche, che l’ha sottoscritta nella persona del presidente, che ha, a tutti gli effetti, potere di rappresentanza del Comitato Regionale, ed è controfirmata dal segretario. La fase di esternazione del Comunicato Ufficiale non poteva che avvenire a mezzo di detti organi e ciò non esclude che il controllo in fatto sia stato effettuato dal Consiglio Direttivo (che non ha alcuna rappresentanza esterna e la cui attività istruttoria non poteva certo risultare dal Comunicato Ufficiale).

9) Ancora, la A.S.D. Olimpia si duole di essere stata illegittimamente esclusa dal Campionato di Seconda Categoria LND della FIGC, per l’anno 2016/2017, nonostante la regolarità dei pagamenti dovuti all’atto dell’iscrizione al campionato. Ciò, tuttavia, non risulta confermato dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente. In data 17/06/2016, il Comitato Regionale Marche, con C.U. n. 195, rendeva note le date di scadenza per l’iscrizione ai campionati 2016/2017, precisando il termine del 29/07/2016 quale termine ultimo per presentare domanda di iscrizione al campionato di Seconda Categoria. Contestualmente alla domanda di iscrizione, la società ricorrente avrebbe dovuto versare gli importi minimi indicati nello stesso Comunicato Ufficiale, le spese di assicurazione calciatori, l’eventuale saldo passivo al 30/06/2015, nonché le eventuali pendenze debitorie di cui in precedenza. Dall’analisi dell’estratto conto al 30/06/2016, prodotto dalla ASD Olimpia, si riscontra, tuttavia, che la società ha provveduto al versamento del solo acconto relativo alle spese di assicurazione calciatori, di fatto non rispettando i termini perentori previsti per il versamento, entro il 29 luglio 2016, del saldo definitivo. Non è chiaro poi - anche se ciò dovrebbe contestarsi anche al Comitato Regionale Marche - quale fosse l’esposizione debitoria della ASD Olimpia ai soli fini della iscrizione al Campionato, ma non si può trascurare il fatto che, con comunicazione dell’11/08/2016, la LND - Comitato Regionale Marche - informava la società ricorrente della sussistenza di pendenze economiche e contestualmente concedeva un ulteriore termine perentorio, al 12/08/2016, entro il quale la società avrebbe potuto saldare quanto dovuto, per non incorrere nella sanzione della non ammissione al campionato. Tuttavia, la società ha provveduto a versare gli importi richiesti soltanto in data 24/08/2016, ben oltre i termini assegnati, contestandone, benvero, la effettiva debenza, ma sempre senza la specifica imputazione alle prescrizioni di cui al C.U. ed in particolare all’intero dovuto per l’assicurazione calciatori. 10) Non risultando costituita alcuna parte resistente, non vi è luogo a provvedere circa il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione Respinge il ricorso.

Nulla per le spese.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 22 dicembre 2016.

IL PRESIDENTE

F.to Mario Sanino

IL RELATORE

F.to Giuseppe Andreotta

Depositato in Roma in data 9 gennaio 2017.

IL SEGRETARIO F.to Alvio La Face

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