CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 22 del 27/03/2017 – Antonio Rossi /Federazione Italiana Canoa Kayak

Decisione n. 22

 

Anno 2017

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA

TERZA SEZIONE

 

 

 

 

composto da 

Massimo Zaccheo - Presidente

Alfonso Celotto - Relatore

Emanuela Loria

Manuela Sinigoi 

Aurelio Vessichelli - Componenti

 

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 3/2017, presentato, in data 16 gennaio 2017, dal sig. Antonio Rossi, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Guido Valori,

 

 

 

avverso e per l'annullamento

 

 

 

della decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK) del 16 dicembre 2016, comunicata allo stesso ricorrente il 19 dicembre u.s., resa nell'ambito del procedimento n. 01/CFA/2016, con cui la stessa Corte ha deciso sul ricorso promosso dal sig. Rossi e volto ad ottenere l'annullamento dell'Assemblea Generale elettiva della FICK, svoltasi il 22 ottobre 2016, nonché, per l'effetto, della elezione del sig. Luciano Buonfiglio alla carica di Presidente Federale FICK;

viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 15 marzo 2017, l’avv. prof. Guido Valori per il ricorrente, sig. Antonio Rossi; l’avv. Luisa Melara per il resistente, sig. Luciano Buonfiglio, in proprio e nella qualidi Presidente pro tempore della Federazione Italiana Canoa Kayak (F.I.C.K.);

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, prof. Alfonso Celotto.

 

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

  1. Con decisione del 16 dicembre 2016, la Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Canoa Kayak (F.I.C.K.), parzialmente decidendo sul ricorso proposto dal sig. Antonio Rossi ex art. 21 dello Statuto Federale” ha: (i) confermato il provvedimento del 21 novembre 2016 con cui era stata disposta la riunione al procedimento n° 01/CFA/2016 (ricorso proposto dal sig. Rossi), del procedimento n° 02/CFA/2016 (ricorso proposto dal sig. Bedin) e del procedimento n° 03/CFA/2016 (ricorso proposto dal sig. Scarpa); (ii) dichiarato inammissibili e improcedibili le domande formulate dai ricorrenti volte ad accertare l’illegittimità del sistema di voto utilizzato per l’elezione delle cariche federali nel corso dell’Assemblea Nazionale Federale svoltasi  il 22 ottobre 2016; (iii) dichiarato la propria incompetenza a decidere su ogni altro motivo di impugnazione proposto; (iv) concesso alle parti il termine di dieci giorni per procedere alla riassunzione del procedimento innanzi al Tribunale Federale, individuato dalla Corte stessa quale organo giurisdizionale competente a decidere nel merito; (v) rimesso la decisione sulle spese processuali al giudice competente.
  1. Con ricorso presentato in data 16 gennaio 2017, il sig. Antonio Rossi ha rivolto al Collegio di Garanzia dello Sport (di seguito, più brevemente, “il Collegio”) richiesta di annullare la menzionata decisione della Corte Federale di Appello e, per l’effetto, di annullare l’Assemblea Nazionale Elettiva della F.I.C.K. (svoltasi il 22 ottobre 2016) e la conseguente elezione del sig. Luciano Buonfiglio alla carica di Presidente della Federazione.

Il ricorrente denuncia, in particolare: 

(i) «Sui capi 3 e 4 della decisione - Violazione e/o errata applicazione dell’art. 21 Statuto Federale. Carenza, illogicità della motivazione. Illegittimità per violazione del principio di unicità del giudizio. Violazione dei principi del giusto processo».

  • Il sig. Rossi censura, innanzitutto, i capi della decisione con cui la Corte ha dichiarato la propria incompetenza (punti 3 e 4) a decidere su parte della domanda, relativamente alle questioni inerenti la invalidità dellassemblea per la dedotta illegittimità della espunzione, dai voti validi, dei voti nulli e bianchi”.

La Corte, a parere del ricorrente, si è dichiarata incompetente sulla base di una erronea lettura dell’art. 21 dello Statuto Federale, titolato Validità delle assemblee nazionali”; da questa disposizione la Corte ha “evinto di essere competente a decidere su tutte le questioni inerenti il momento costitutivo/organizzativo dellassemblea. Per altro verso, invece, la Corte ha ritenuto che su tutte le questioni attinenti il momento deliberativo la competenza fosse del Tribunale federale secondo le norme ordinarie del Regolamento di Giustizia”.

La Corte avrebbe, in sostanza, illegittimamente distinto tra due tipologie di momenti che possono verificarsi in seno all’Assemblea Elettiva: un momento di carattere costitutivo (attinente alla valida formazione “organizzativa”  dellAssemblea), sui cui eventuali vizi la competenza decisionale rimarrebbe in capo alla Corte Federale di Appello; un momento di carattere deliberativo (pertinente alla fase conclusiva dell’Assemblea), rispetto al quale la Corte “perderebbe” la propria competenza in favore del Tribunale Federale.

A giudizio del ricorrente tale distinzione, dalla quale scaturisce la decisione in merito alla competenza fatta propria dalla Corte, non trova alcun fondamento giuridico e si pone anzi in contrasto con lo stesso art. 21 dello Statuto Federale.

Verrebbe in tal modo compromessa l’unicità del giudizio, in quanto la cognizione delle medesime questioni sarebbe assegnata “non solo a giudici con competenze diverse ma a giudici di diverso grado […] senza alcuna ragionevole motivazione sulle ragioni di un siffatto diverso trattamento”; a tal proposito non troverebbe ragionevole fondamento il richiamo all’art. 47 del Regolamento di Giustizia F.I.C.K., che prevede la devoluzione al Tribunale Federale delle sole questioni relative alle deliberazioni assembleari contrarie alla legge, ai principi e allo Statuto del C.O.N.I., allo Statuto e ai Regolamenti della F.I.C.K., attenendo siffatta impugnazione, a parere del ricorrente, al contenuto delle deliberazioni assembleari e non al momento costitutivo ovvero deliberativo dellAssemblea;

  • la Corte Federale di Appello avrebbe inoltre violato le disposizioni processuali attinenti alla trattazione congiunta di due giudizi oggettivamente connessi: l’uno determinato dalla domanda tesa ad accertare la validità della votazione, laltro discendente dalla domanda relativa alla validità della elezione. La separazione dei due giudizi connessi sarebbe illegittima in quanto, “ancorché la Corte avesse ritenuto di non essere competente sulla seconda avrebbe dovuto comunque decidere su tutta la domanda in quanto giudice di rango superiore competente a decidere sulla domanda principale e/o pregiudiziale”: l’organo avrebbe dovuto decidere, in sostanza, sull’intera questione  (poiché la prima domanda assorbirebbe la seconda), senza rimettere parzialmente la causa ad un giudice di grado inferiore;
  1. il sig. Rossi censura inoltre il punto della decisione con cui veniva fissato il termine di dieci giorni per poter procedere alla riassunzione dinanzi al Tribunale Federale, individuato dalla Corte quale organo competente a decidere sul merito: tale termine sarebbe troppo breve e violerebbe i principi del giusto processo, in quanto è evidente che il termine al quale occorreva fare riferimento non poteva che essere quello di 30 giorni previsto allart. 46 del Regolamento di Giustizia della FICK”;

(ii) «Capo 2 della decisione – Illegittimità, carenza, illogicità della motivazione. Violazione e falsa applicazione dello Statuto e dei Regolamenti Federali. Violazione dei diritti facenti capo alla posizione di associato».

Viene in secondo luogo censurato il capo della decisione con cui la Corte, ritenendo di essere competente sul punto, ha dichiarato linammissibilità e l’improcedibilità della domanda tesa a contestare la legittimità delle procedure elettorali adottate, avendo […] ritenuto che su tale questione, qualificata come “atto organizzativole doglianze avrebbero dovute essere poste al Presidente dellAssemblea attraverso apposita mozione, e che, non essendo state poste e discusse in sede assembleare non avrebbero potuto formare oggetto di ricorso alla Corte .

In sostanza la Corte ha qualificato l’atto impugnato (ossia la comunicazione del Segretario avente ad oggetto il metodo di voto che sarebbe stato adottato nel corso dell’Assemblea) quale “atto organizzativo, che andava sottoposto al Presidente dellAssemblea per la decisione con una specifica mozione, in difetto della quale ne sarebbe conseguita la inammissibilità del ricorso alla Corte.

Secondo il sig. Rossi, attraverso l’introduzione di un sistema di voto alternativo ed ulteriore rispetto al binomio voto cartaceo/voto elettronico, è stato violato il principio di segretezza e regolarità del voto, in quanto il procedimento effettivamente seguito sarebbe affetto in maniera irreparabile da vizi di nullità che alcuna autorizzazione” assembleare o presidenziale avrebbero potuto sanare”.

Inoltre il richiamo all’art. 44 del Regolamento Organico non giustificherebbe l’inammissibilità del ricorso derivante dalla mancata presentazione della mozione; la lesione del diritto di voto degli associati non può, a giudizio del ricorrente, risolversi alla luce della (o dipendere dalla) presentazione di atti relativi a mere questioni assembleari;

(iii) «Sul merito dei motivi di ricorso».

Oltre a chiedere l’annullamento della decisione adottata dalla Corte Federale di Appello alla luce dei motivi ut supra esposti, il ricorrente, “trattandosi di controversia avente ad oggetto la illegittimità dellassemblea elettiva della FICK, e tenuto conto che la questione è interamente istruita documentalmente”, chiede che la stessa venga direttamente decisa da questo Collegio, in accoglimento dei motivi già proposti dinanzi alla Corte Federale, relativi a:

1. Violazione del principio di segretezza e dellart. 47 Regolamento Organico. Nullità/invalidità delle operazioni di accredito voti e di scrutinio. Illegittimo rifiuto di riconteggio dei voti.

Erano state contestate, attraverso tale motivo, le modalità procedurali del voto (le doglianze coincidono parzialmente con quelle espresse al punto (ii) del ricorso innanzi a questo Collegio, in quanto la Corte, pur propendendo per la loro inammissibilità, si era comunque pronunciata sul punto);

2. Violazione e/o falsa interpretazione dellart. 32 Statuto Federale. Illegittima valutazione del voto. Nullità/illegittimità/invalidità delle elezioni del Presidente e della proclamazione”.

Si era censurata, in tal caso, la valutazione finale del voto, in quanto la percentuale di voti favorevoli al sig. Buonfiglio (eletto Presidente Federale all’esito dellAssemblea) sarebbe stata calcolata (in senso accrescitivo) sulla base voti validi, da cui tuttavia erano stati espunti sia quelli bianchi (potenzialmente decisivi) che quelli nulli.

Con successiva memoria, redatta in vista dell’udienza che si sarebbe svolta il 1 dicembre 2016 dinanzi alla Corte Federale di Appello, il sig. Rossi aveva peraltro insistito sull’ammissibilità del ricorso innanzi alla Corte medesima e sui due motivi già introdotti. 

  1. Con memoria difensiva successivamente depositata dinanzi a questo Collegio, il sig. Luciano Buonfiglio, eletto Presidente Federale a seguito dell’elezione svoltasi il 22 ottobre 2016, ha dedotto:

  2. “Improcedibilità/inammissibilità del primo motivo di ricorso”.

 

Il Collegio, secondo il sig. Buonfiglio, ha facoltà di conoscere solo controversie già decise in via definitiva in ambito federale, mentre nel caso di specie, a seguito di riassunzione, vi sarebbe giudizio ancora pendente innanzi al Tribunale Federale, con conseguente inammissibilità del ricorso presentato dal sig. Rossi;

  3. “Improcedibilità/inammissibilità del ricorso”.

 

Il ricorso sarebbe del pari improcedibile in quanto il Collegio può essere adito, a parere del controinteressato, “esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti, ai sensi di una corretta interpretazione dell’art. 12 bis, comma 2, dello Statuto del C.O.N.I. e dell’art. 54, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

In particolare:

 

a) il primo e il secondo motivo del ricorso presentato dal sig. Rossi sarebbero caratterizzati da eccessiva unitarietà, tale da non poter distinguere - né riferire ad un preciso capo della sentenza impugnata – i rispettivi il vizi di violazione di legge e di carenza di motivazione;

b) l’articolazione dei primi due motivi sarebbe fumosa e generica, “con una mera e pedissequa riproposizione delle difese svolte davanti al giudice di merito e peraltro in assenza della specifica indicazione dei passaggi argomentativi della sentenza impugnata;

  4. “Infondatezza nel merito”.

 

Attesa l’inammissibilità del ricorso nei termini indicati, il sig. Buonfiglio contesta nel merito le doglianze del sig. Rossi, deducendo in particolare che:

(i) il primo motivo dappello è infondato in quanto la Corte Federale avrebbe fatto corretta applicazione delle normativa in questione (art. 21, comma 4, dello Statuto Federale) relativa alla individuazione della competenza a decidere (che sarebbe, secondo la Corte stessa e secondo Buonfiglio, per motivi oggettivi, del Tribunale Federale);

(ii) il secondo motivo, al pari delle affermazioni sul merito della questione, sarebbe del tutto infondato perché:

  • da un lato, mancherebbe una sostanziale impugnazione della motivazione posta a base del provvedimento della Corte;
  • dall’altro, in aggiunta, le doglianze circa l’irregolarità delle procedure sarebbero basate su una “travisata lettura dellart. 47 del Regolamento Organico”. Infatti, il sistema di votazione utilizzato coinciderebbe sic et simpliciter con quello cartaceo ed il sistema di contabilizzazione nulla avrebbe a che “vedere con il tema del voto segreto che deve essere garantito al momento della espressione del voto”.

Il sig. Buonfiglio chiede, dunque, oltre alla condanna al risarcimento del danno da lite temeraria, il rigetto dell’appello proposto.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

  1. In via preliminare, il Collegio è chiamato a pronunciarsi sul vizio di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso presentato dal sig. Rossi.

Attraverso i primi due motivi di diritto enunciati nella memoria difensiva presentata dal sig. Buonfiglio (che per identità di oggetto possono trattarsi congiuntamente), viene infatti messa in discussione la competenza di questo Collegio a decidere sulla controversia in esame, sulla base della normativa richiamata dallo stesso controinteressato e riferibile a due disposizioni tratte rispettivamente dallo Statuto del C.O.N.I. e dal Codice di Giustizia Sportiva.

5 L’art. 12 bis dello Statuto del C.O.N.I., intitolato Collegio di Garanzia dello Sport”, prevede che:

1) È istituito presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport, organo di ultimo grado della giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato lirrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro.

2) È ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nellambito dellordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

L’ art. 54 del Codice Di Giustizia Sportiva (Competenza”) dispone inoltre che:

 

1) Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nellambito dellordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato lirrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui allart. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

5.1  L’interpretazione suggerita dalla difesa del sig. Buonfiglio, tesa a dimostrare l’incompetenza del Collegio a decidere la questione di cui si discute, fa leva precipuamente sull’espressione (tratta dal comma 1 dellart. 12 bis dello Statuto C.O.N.I.) cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale”. Infatti, rispetto al caso di specie si osserva che le possibilità cognitive del Collegio sarebbero precluse, a causa della riassunzione disposta dalla Corte e della pendenza del giudizio riassunto dinanzi al Tribunale Federale: ne discenderebbe che la presente controversia non appare ancora decisa in via definitiva.

Inoltre, sulla base del comma 2 dello stesso articolo, la difesa del sig. Buonfiglio sostiene che non sussista violazione di norme di diritto ovvero omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, uniche cause idonee a garantire l’ammissibilità del ricorso (concetto espresso con identica formula nell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva).

5.2  Secondo quanto affermato in via preliminare dal sig. Rossi nellambito del proprio ricorso, viene invece valorizzato - sul punto - il riferimento all’espressione secondo cui il Collegio può conoscere delle censure presentate avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nellambito dellordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia”.

Viene dunque affermato come la questione, oltre a non esser relativa a sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore ai 90 giorni o ai 10.000,00 euro, né alla materia del doping, sia di competenza del Collegio.

Questultimo, infatti, è lunico organo giurisdizionale cui sia stato possibile rivolgersi, atteso che, una volta esaurito il rimedio impugnatorio consistente nel ricorso alla Corte Federale d’Appello, il provvedimento da questultima adottato come giudice di unica istanza non poteva essere altrimenti impugnabile in ambito federale.

Il profilo della “decisione non altrimenti impugnabile”, come tale passibile di  contestazione dinanzi al Collegio, è peraltro considerato sia nel comma 2 dell’art. 12 bis dello Statuto C.O.N.I. che nel comma 1 dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva.

5.3   Il Collegio ritiene sussistente la propria competenza a conoscere della controversia e respinge l’eccezione sollevata in via preliminare, sul punto, dal sig. Buonfiglio.

Tra le due possibili interpretazioni delle disposizioni che regolano la competenza di questo Collegio, così come suggerite dalle opposte istanze del ricorrente e del controinteressato, appare senzaltro preferibile quella adottata dal sig. Rossi: si tratta, infatti, della corretta lettura normativa in grado di legittimare, pequanto evidenziato, la possibilità di  impugnare nella presente sede la decisone della Corte Federale di Appello.

Al riguardo, appare utile approfondire la problematica del rapporto sussistente tra i due commi dell’art. 12 bis dello Statuto C.O.N.I.: tutte le decisioni non altrimenti impugnabili” (come rileva il comma 2) devono essere al tempo stesso pronunce definitive(come si osserva dalla lettura del comma 1).

I due profili vanno considerati in maniera autonoma. Laspetto della impugnabilità dinanzi al Collegio di decisioni non altrimenti impugnabili” deve, nei limiti in cui possa eventualmente discostarsi da quello della definitività” delle decisioni stesse, ritenersi prevalente, nel senso che il secondo profilo deve essere sempre letto alla luce del primo. La stessa ratio posta alla base dell’istituzione (e della denominazione) del Collegio attribuisce a questo organo giurisdizionale una fondamentale funzione di garanzia, atta ad assicurare la possibilità di proporre ricorso “avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nellambito dellordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia”, ossia avverso tutti quei provvedimenti decisionali che, alla luce dell’attuale strutturazione della Giustizia Sportiva, non potrebbero esser contestati in altra maniera.

Non si valorizza tanto la definitività della decisione, quanto l’impossibilità di rivolgersi ad altri organi giurisdizionali per vedere tutelate le proprie istanze; accogliere una diversa interpretazione delle disposizioni richiamate implicherebbe una irreparabile lesione del diritto di difesa e svuoterebbeil Collegio del carattere di Garanzia” che lo connota ab origine, quale organo di chiusura dell’ordinamento sezionale.

Giunge in soccorso anche l’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva (ossia l’altra disposizione oggetto di interpretazione), che sembra superare questa distinzione tralasciando l’aspetto della definitività delle decisioni, probabilmente nell’ottica di una maggior chiarezza linguistica e concettuale.

Ritenuta la propria competenza secondo quanto esposto, il Collegio passa a scrutinare i motivi di ricorso proposti.

  1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente censura la decisione con cui la Corte ha dichiarato la propria incompetenza a decidere “su parte della domanda, relativamente alle  questioni inerenti la invalidità dellassemblea per la dedotta illegittimità della espunzione, dai voti validi, dei voti nulli e bianchi”.

La Corte, in sostanza, aveva ritenuto di non essere competente a decidere su tutte le questioni che  fossero  attinenti  al  momento  deliberativo/conclusivo  dellAssemblea,  quali  erano  state evidentemente classificate le censure mosse dal sig. Rossi attraverso il primo ricorso proposto. Su questa tipologia di questioni la Corte si spoglierebbe della propria competenza in favore del Tribunale Federale.

6.1  La disposizione da osservare come punto di riferimento è lart. 21, comma 4, dello Statuto Federale F.I.C.K., intitolato “Validità delle Assemblee Nazionali”, secondo cui:

In caso di ricorso avverso la validità dellAssemblea Nazionale, questo dovrà essere presentato attraverso apposita istanza scritta e motivata. Tale ricorso dovrà essere inoltrato entro 30 giorni dalla data di svolgimento dellAssemblea stessa, tramite raccomandata alla Corte di Appello Federale della F.I.C.K. quale organo competente a decidere nel merito”.

6.2   Interpretando in maniera restrittiva il concetto di validità delle Assemblee Nazionali”, la Corte ha in sostanza qualificato buona parte delle censure mosse dal sig. Rossi come vizi relativi ad un momento diverso da quello propriamente organizzativo/costitutivo dell’Assemblea, avendo solamente in merito a questa fase “introduttiva” del procedimento elettorale la Corte ritenuto sussistente la propria competenza.

Tale impostazione non è condivisibile. 

Va posta in rilievo la natura delle censure avanzate dal sig. Rossi, al fine di comprendere se queste attengano effettivamente al momento deliberativo o solo a quello costitutivo/organizzativo dell’Assemblea, anche al fine di uneffettiva distinzione tra momento costitutivo e deliberativo dellAssemblea, rintracciando eventuali presupposti giuridici che ne possano rappresentare il fondamento.

6.2.1  Le doglianze avanzate dal sig. Rossi mosse possono essere succintamente individuate nel modo seguente:

-   contestazione del rifiuto di procedere al riconteggio manuale dei voti a seguito di esplicita richiesta;

-  censure avverso le modalità di calcolo della percentuale di voti raggiunta dal Presidente eletto;

-  contestazione relativa alla validità, ai fini del conteggio, del computo delle schede bianche e di quelle nulle;

-  questione del mancato ballottaggio tra i due candidati che avevano ottenuto il maggior numero di preferenze.

È agevole osservare come si tratti di contestazioni tutte riferibili, con evidenza, a differenti passaggi che hanno scandito, uno di seguito all’altro, lo svolgimento delle operazioni elettorali in senso ampio. Già da questa premessa è possibile affermare come non sia possibile quello di distinguere in maniera netta un momento di carattere organizzativo da un momento più propriamente deliberativo.

6.2.2  A ciò si aggiunge che sicuramente l’art. 21, comma 4, dello Statuto Federale F.I.C.K., intitolato “Validità delle Assemblee Nazionali, intende la nozione di validiin senso ampio, comprendendo ogni profilo di funzionamento e operatività delle Assemblee.

La disposizione affida alla competenza della Corte di Appello Federale della F.I.C.K lo scrutinio di ogni vizio attinente alla validità delle Assemblee, per concentrare nello scrutinio di un organo di giustizia superiore i profili basilari di operatività della Federazione. Tale scrutinio non può che essere unitario, in maniera da offrire una valutazione compiuta e complessiva.

Del resto, non vi è traccia di norme relative ad altre fasi o a diversi momenti dell’Assemblea, con la disciplina dei relativi (eventuali) vizi e dei possibili rimedi impugnatori di riferimento:  la “validità” non può che essere intesa in senso omni-comprensivo, in relazione, cioè, a tutte le circostanze che, dall’inizio alla fine, ne possano compromettere il corretto svolgimento.

6.3   Non trova, del pari, alcun fondamento giuridico la translatio iudicii disposta dalla Corte Federale di Appello in favore del Tribunale Federale.

La Corte, del resto, spende al riguardo motivazioni lacunose, richiamando una serie di pronunce giurisprudenziali e l’art. 49  dello Statuto  Federale esclusivamente in merito alla scusabilità dell’errore e alla conseguente possibilità della rimessione in termini poi concessa al ricorrente.

6.4   Per quanto espresso, sia la distinzione tra momento costitutivo e momento deliberativo dell’Assemblea, sia la translatio iudicii disposta, appaiono frutto di interpretazioni non condivisibili.

Il Collegio, pertanto, accoglie il primo motivo di ricorso presentato dal sig. Rossi e rinvia la trattazione della relativa questione alla Corte Federale dAppello della F.I.C.K., organo competente a giudicare nel merito per il principio della concentrazione giurisdizionale.

7. Gli ulteriori motivi di ricorso sono da ritenere assorbiti.

  

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione

 

 

 

Ritenuta sussistente la propria competenza,

accoglie il ricorso e rinvia alla Corte Federale dAppello della FICK, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 15 marzo 2017.

Il Presidente                                                                                         Il Relatore

F.to Massimo Zaccheo                                                                          F.to Alfonso Celotto

Depositato in Roma in data 27 marzo 2017.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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