F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 05/TFN del 03 Agosto 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 07/TFN del 19 Settembre 2016 RECLAMO N° 201 DELLA SOCIETÀ GENOA CFC SPA CONTRO IL FALLIMENTO REGGINA CALCIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 790 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FALZETTA LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 5 MAGGIO 2016.

RECLAMO N° 201 DELLA SOCIETÀ GENOA CFC SPA CONTRO IL FALLIMENTO REGGINA CALCIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 790 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FALZETTA LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 5 MAGGIO 2016.

Con reclamo in data 25.5.2016, la Società Genoa CFC Spa ha adito il Tribunale Federale avverso la decisione n. 790, con la quale la Commissione Premi ha dichiarato essa reclamante tenuta a versare la somma complessiva di € 17.104,5, di cui: € 11.403,00 in favore della Società Reggina Calcio Spa a titolo di premio di preparazione ex art. 96 NOIF, a seguito del tesseramento pluriennale del calciatore Falzetta Lorenzo; € 5.701,50 a titolo di penale in favore della FIGC. Deduce in primo luogo la Società reclamante che l’originaria richiesta di premio di preparazione formulata dalla Reggina Calcio, così come il successivo ricorso alla Commissione Premi, non conteneva la precisa indicazione dell’importo richiesto, omissione che darebbe luogo alla nullità dell’atto introduttivo del procedimento ai sensi dell’art. 164, n. 3, c.p.c. In secondo luogo, sostiene la reclamante che nessuna inadempienza poteva esserle imputata, ciò per l’assorbente ragione che il premio non sarebbe dovuto. Osserva infatti essa reclamante che durante la stagione sportiva 2013/2014, nel corso della quale il suddetto calciatore era stato tesserato per la Reggina Calcio, quest’ultima Società apparteneva alla Lega Nazionale Professionisti di Serie B, mentre nella successiva stagione 2014/2015 la stessa Reggina Calcio apparteneva alla Lega Pro - Divisione Unica. Sostiene pertanto che l’art. 96, comma 1, ultimo paragrafo, NOIF, precisa che le Società della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al premio di preparazione, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi Società appartenenti alla stessa Lega. La reclamante, inoltre, contesta l’applicazione, da parte della Commissione Premi, della penale prevista dall’art. 96 NOIF, penale che, nel caso di specie, non sarebbe dovuta a fronte del corretto comportamento da essa tenuto. Infine, rilevando che in data 4.5.2016 era stata pubblicata la notizia che la Reggina Calcio era stata sottoposta a provvedimento di sequestro preventivo da parte della Procura della Repubblica di Reggio Calabria nell’ambito di un procedimento penale per bancarotta concordataria, la Società Genoa avanza subordinata richiesta di sospensione della vertenza in corso in attesa delle decisioni della Procura del Tribunale di Reggio Calabria. La vertenza è stata trattata nella riunione del 7.7.2016 nel corso della quale è comparso il difensore ritualmente nominato della Curatela del Fallimento della Reggina Calcio Spa (nel frattempo dichiarata fallita in data 8.6.2016), il quale ha depositato una memoria di controdeduzioni per la Società resistente ed ha contestualmente avanzato una richiesta di rimessione in termini, giustificata dalla oggettiva impossibilità di una costituzione tempestiva per effetto del sopravvenuto fallimento. Con ordinanza in pari data il Tribunale Federale ha accolto la richiesta, onerando la curatela della Società Reggina Calcio di trasmettere alla controparte la memoria di costituzione e la documentazione ad essa allegata entro il termine del 15.7.2016, con facoltà per la Società Genoa di presentare eventuali controdeduzioni entro il termine del 22.7.2016. Avvalendosi di tale facoltà, quest’ultima ha presentato le proprie controdeduzioni con atto del 22.7.2016, sostanzialmente riportandosi ai contenuti dell’atto di impugnazione e senza reiterare, a seguito della costituzione della Curatela del Fallimento, la richiesta di sospensione del procedimento. Premessa la persistente legittimazione passiva della Curatela del Fallimento Reggina Calcio Spa, non risultando a tutt’oggi intervenuta alcuna delibera di revoca dell’affiliazione della Società ex art. 16, 6° comma, NOIF, il reclamo della Società Genoa è infondato e deve conseguentemente essere respinto Quanto infatti alla dedotta genericità della richiesta del premio avanzata dalla Reggina Calcio, osserva il Tribunale che, in base all’art. 96, comma 3, NOIF, la corresponsione del premio di preparazione è di norma regolata direttamente fra le parti secondo i parametri e le tabelle annualmente predisposte dagli uffici federali. Ciò comporta che, anche quando la relativa richiesta viene formalizzata con ricorso alla Commissione Premi, la domanda non è sottoposta a particolari requisiti formali né richiede, a pena di nullità, la precisa quantificazione del premio, il cui importo viene appunto calcolato mercé l’applicazione di parametri tabellari predeterminati. Infondato, altresì, è il reclamo della Società Genoa nella parte in cui si sostiene che il premio non sarebbe dovuto. Osserva infatti il Tribunale Federale che, nel momento in cui è maturato il diritto al premio in capo alla Reggina Calcio per effetto del tesseramento del calciatore Falzetti in favore della soc. Genoa (28.8.2014), essa Reggina Calcio, come riconosciuto dalla stessa reclamante, militava nel campionato di Lega Pro, Divisione Unica, laddove invece la soc. Genoa disputava il Campionato di Serie A (L.N.P. serie A). Non è dunque applicabile al caso di specie la disposizione di cui al comma 1, ultimo capoverso dell’art. 96 NOIF, in forza della quale le Società della Lega Nazionale Professionisti (richiamo da intendersi attualmente riferito alle Società facenti parte della sola Lega Professionisti di serie A e non certo alle Società professionistiche in generale) non hanno diritto al premio di preparazione, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi Società appartenenti alla stessa Lega. Infondata, infine, è la doglianza relativa all’applicazione della penale, dal momento che questa, ai sensi dell’art. 96, 3° comma, NOIF, consegue automaticamente all’accoglimento del ricorso da parte della Commissione Premi, a cui la Reggina Calcio legittimamente si è rivolta a fronte della negazione del diritto da parte della consorella; negazione peraltro infondatamente reiterata anche nella presente sede di gravame. L’impugnata decisione della Commissione Premi va dunque integralmente confermata. Per questi motivi. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società Genoa CFC Spa e conferma, per l’effetto, l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

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