F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 08/TFN del 30 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 09/TFN del 20 Ottobre 2016 RECLAMO N° 24 DELLA SOCIETÀ SF AVERSA NORMANNA SRL CONTRO LA SOCIETÀ US LATINA SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 557 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OREFICE ANTONIO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016. Ordinanza. 8) RECLAMO N° 8 DELLA SOCIETÀ ASD VIGOLIMENESE CONTRO LA SOCIETÀ ASD PETRARCA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 35 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE EL HARI YASSINE), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.
RECLAMO N° 24 DELLA SOCIETÀ SF AVERSA NORMANNA SRL CONTRO LA SOCIETÀ US LATINA SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 557 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OREFICE ANTONIO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016. Ordinanza. 8) RECLAMO N° 8 DELLA SOCIETÀ ASD VIGOLIMENESE CONTRO LA SOCIETÀ ASD PETRARCA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 35 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE EL HARI YASSINE), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.
Con ricorso del 19.05.2016 la Società ASD Petrarca Calcio adiva la Commissione Premi di Preparazione per ivi sentir dichiarare dovuto dalla ASD Vigolimenese, a seguito del tesseramento da parte di quest’ultima del calciatore El Hary Yasine con vincolo pluriennuale nella stagione 2014/2015, il premio di preparazione ex art. 96 NOIF in qualità di ultima Società titolare del vincolo dilettantistico giovanile del calciatore nella stagione sportiva 2012/2013. Con decisione pubblicata sul C.U. 1/E del 25/07/2016 la Commissione Premi di Preparazione accoglieva il ricorso della ASD Petrarca Calcio avverso la Società ASD Vigolimenese condannando quest’ultima al pagamento della somma di € 1.561,13 di cui € 1.248,90 alla Società ASD Petrarca Calcio quale ultima titolare del vincolo annuale, ed € 312,23 alla F.I.G.C. a titolo di penale. Con reclamo del 03.08.2016 la Società ASD Vigolimenese ha impugnato tale decisione, deducendo: - che il ricorso sarebbe stato inviato solamente alla Commissione Premi di Preparazione, non avendo essa stessa reclamante ricevuto alcuna richiesta del premio di preparazione alla ASD Petrarca Calcio; - che avendo la reclamante provveduto a tesserare definitivamente il calciatore El Hary Yasine nell’annata 2014/2015, il premio di preparazione spetterebbe eventualmente alla ASD Petrarca Calcio qual penultima titolare del vincolo annuale: - che il Presidente Federale avrebbe deliberato a carico della ASD Petrarca Calcio ufficialmente l’inattività dall’attività organizzata dalla F.I.G.C. e la decadenza dell’affiliazione. La Società ASD Petrarca Calcio controdeduceva: - di aver inviato la richiesta del premio di preparazione alla ASD Vigolimenese nella sede di Via Certosa 2 – Vigodarzere (PD); - di aver diritto al premio di preparazione per essere lo stesso maturato mentre risultava ancora regolarmente affiliata alla F.I.G.C. Con nota del 13.09.2016, la ASD Vigolimenese deduceva la nullità della notifica del ricorso evidenziando come la sede della Società non fosse più quella presso cui la ASD Petrarca Calcio aveva provveduto ad inviare il ricorso, in quanto tale sede, già dal 01/07/2013, era stata trasferita in Limena (PD), Via Bartoletto 22. La vertenza è stata trattata nella riunione del 29.09.2016. Il reclamo va accolto in quanto fondato. L’art. 93 III comma della NOIF, recita: “(…) Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle Società aventi diritto (…)” Dall’esame dei documenti e alla luce della normativa sopra richiamata risulta indubbio che, in violazione di quanto disposto dall’art. 96, terzo comma, NOIF, il ricorso è stato notificato ad indirizzo diverso sia da quello relativo alla sede della Società che da quello indicato per la corrispondenza dalla ASD Vigolimenese. Parimenti provata risulta la decadenza dell’affiliazione della ASD Petrarca Calcio che, conseguentemente, non può vantare alcun diritto alla corresponsione del premio di preparazione richiesto, in quanto non più soggetto federale. Tutto quanto sopra premesso. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo della Società ASD Vigolimenese e annulla, per l’effetto, l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina restituirsi la tassa.
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