CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 37 del 08/05/2017 – ASD Basket Sustinente/Federazione Italiana Pallacanestro
Decisione n. 37
Anno 2017
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
Composta da:
Vito Branca – Presidente
Guido Cecinelli - Relatore
Vanda Giampaoli
Vincenzo Ioffredi
Pier Giorgio Maffezzoli – Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 46/2017, presentato, in data 18 aprile 2017, dalla società Associazione Sportiva Dilettantistica Basket Sustinente, con sede in Sustinente, via Manzoni n. 98, (cod. FIP 002870), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Rampulla e Giuseppe Cassì;
contro
la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) (c.f.: 01382041000), in persona del Presidente pro tempore, con sede in Roma, via Vitorchiano n. 113, rappresentata e difesa dall’avvocato Giancarlo Guarino;
per l’annullamento e la riforma
della decisione assunta dalla Corte Federale d’Appello della FIP, di cui al Comunicato Ufficiale n.1004 del 12.4.2017, di rigetto del reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale della FIP, in C.U. n. 981 del 4.4.2017, T.F. n. 73, con la quale veniva respinto il ricorso per l’annullamento e/o revoca del provvedimento dell’Ufficio Tesseramenti della FIP, comunicato in data 1.3.2017, in base al quale “preso atto della documentazione inviata all’attenzione della procura federale, con la presente si comunica che il tesseramento dell’atleta HAWKINS DAVID GREGORY non è, allo stato attuale, provvisto di tutti i presupposti previsti dai regolamenti federali vigenti e, pertanto, l’atleta non può essere impiegato”.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 5 maggio 2017, gli avv.ti Alessandro Rampulla e Giuseppe Cassì, per la ricorrente – ASD Basket Sustinente - nonché l’avv. Alessandro Avagliano, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Giancarlo Guarino, per la resistente FIP;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore avv. Guido Cecinelli;
Ritenuto in fatto
La ricorrente partecipa al Campionato Regionale di Serie “C” Silver, organizzato dal Comitato Regionale FIP della Lombardia.
L’atleta Hawkins David Gregory, cittadino extracomunitario non di formazione italiana, otteneva il nulla osta della Questura di Reggio Calabria ed il visto d’ingresso in Italia n. 165/218, a seguito della richiesta da parte della Società Viola di Reggio Calabria (Serie A/2). Non avendo l’atleta superato le visite mediche, la Società Viola inviava una richiesta di revoca del visto già concesso dalla FIP che, a sua volta, la inoltrava al C.O.N.I.
In data 20 febbraio 2017, l’odierna ricorrente manifestava l’intenzione di tesserare l’atleta, inviando richiesta all’Ufficio Tesseramenti della FIP, chiedendo quale fosse il termine del tesseramento e se fosse necessaria altra documentazione.
L’Ufficio Federale, in pari data, rispondeva che “l’atleta è ora tesserabile online, probabilmente dalla giornata di domani. I termini del tesseramento sono consultabili nelle DOA Tesseramento, per quanto attiene al permesso di soggiorno, la invito a consultare l’art. 1 comma 9 del Regolamento esecutivo tesseramento”.
In data 1 marzo 2017, l’Ufficio comunicava alla ricorrente che “… preso atto della documentazione inviata alla Procura Federale … si comunica che il tesseramento dell’atleta HAWKINS DAVID GREGORY, non è allo stato provvisto di tutti i presupposti previsti dai regolamenti federali vigenti e, pertanto, l’atleta non può essere impiegato”.
Gli organi di Giustizia endofederali rigettavano il ricorso ed il reclamo d’urgenza proposti.
Si costituiva in giudizio la Federazione Italiana Pallacanestro, chiedendo il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
La ricorrente fonda la sua domanda sui seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, carenza di motivazione, di termini e dell’Autorità a cui ricorrere.
2) Violazione e falsa applicazione della normativa in materia di tesseramento di atleti extra comunitari.
3) Violazione e falsa applicazione di norma di diritto – nullità del provvedimento – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
Il Collegio osserva che il ricorso è infondato.
Il provvedimento impugnato risulta essere sufficientemente motivato e, comunque, tale da aver permesso al ricorrente di proporre adeguata impugnazione su tutti i punti della vicenda nell’ambito della conoscenza della normativa vigente e nel rispetto dell’art. 1, comma 5, del Regolamento di Giustizia FIP, che prevede che tutti i tesserati e gli affiliati siano tenuti a conoscere e prendere atto delle disposizioni normative previste, anche in ordine alla proposizione dei ricorsi, così come la Società ASD Basket Sustinente ha potuto fare.
Per quanto attiene al secondo motivo, il Collegio osserva che la decisione dei Giudizi endofederali sia legittima: infatti, il ricorrente era dotato solo del “visto di soggiorno” rilasciato dall’Ambasciata Italiana in U.S.A. con scadenza al 4 luglio 2017, atto, questo, prodromico alla richiesta del permesso di soggiorno che, invece, è di competenza della Questura.
Solo il permesso di soggiorno permette all’atleta di tesserarsi; la procedura per il rilascio del permesso di soggiorno è ancora in corso, e non c’è, allo stato, alcuna certezza che lo stesso venga rilasciato.
Tra l’altro, il CONI ha emanato varie disposizioni per disciplinare gli ingressi ed i permessi di soggiorno per gli sportivi non appartenenti all’Unione Europea, in ossequio alle direttive del Ministero degli Interni e questo è stato ritenuto documento essenziale ai fini del tesseramento, non sussistendo alcuna equipollenza del permesso di soggiorno con altri documenti o con situazioni di mera aspettativa: pertanto l’art. 1, comma 9, del Regolamento Esecutivo Tesseramento della FIP non ha legittimamente permesso il tesseramento del ricorrente, sprovvisto del permesso di soggiorno, senza alcuna violazione e falsa applicazione della normativa in materia di tesseramento di extracomunitari.
Ancora osserva il Collegio che, dagli atti di causa, emerge che è in corso una procedura di revoca del visto d’ingresso concesso, a seguito del mancato superamento delle visite mediche eseguite dalla Società Viola di Reggio Calabria.
Né le norme federali, “nella gerarchia delle fonti, devono uniformarsi al T.U. sull’immigrazione nel caso in cui un soggetto pubblico sia legittimato, da norme di carattere generale, a fissare norme particolari del settore, come per l’attività sportiva”, così come ha rettamente osservato la Corte Federale d’Appello.
Il ricorrente non era, dunque, titolare di permesso di soggiorno, avendo solo un visto di ingresso, non aveva superato le visite mediche e, inoltre, il suddetto visto era oggetto di revoca.
Rettamente il tesseramento online veniva bloccato.
Anche il terzo motivo del ricorso è infondato.
Infatti, con il tesseramento online, ricade sul Presidente della Società richiedente la responsabilità della sussistenza dei requisiti, incluso il possesso del permesso di soggiorno, e l’Amministrazione, in caso di mancanza dell’elemento fondamentale per il tesseramento rinvenuto dopo la richiesta online, può certamente modificare, integrare o revocare un provvedimento già emesso, ricorrendo all’istituto dell’autotutela.
Né nella fattispecie può essere invocato il principio del legittimo affidamento, difettando la situazione di buona fede del cittadino, relativamente all’esistenza del permesso di soggiorno al momento del tesseramento online.
Occorre rammentare che la ponderazione dell’interesse privato con quello pubblico non è necessaria nel caso in cui si debba rimuovere un ingiusto vantaggio conseguito dal privato che ha agito al di fuori del principio di buona fede (Cons. Stato, Sez. VI^, n. 161/1998; Cons. Stato, Sez. V^, n. 2648/2000).
Il visto di soggiorno veniva, dunque, richiesto da Società diversa dall’odierna ricorrente che, una volta accertato che l’atleta non aveva i requisiti per l’idoneità sportiva agonistica, ne chiedeva la revoca.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Sussistono validi motivi per compensare le spese del giudizio, vista la novità e la particolarità dei temi trattati.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 46/2017, presentato, in data 18 aprile 2017, dalla società ASD Basket Sustinente contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) per l'annullamento e la riforma della decisione assunta dalla Corte Federale d'Appello della FIP,
C.F.A. n. 33, di cui al C.U. n. 1004 del 12 aprile u.s., che ha confermato la decisione assunta in primo grado dal Tribunale Federale della FIP, con la quale è stato respinto il ricorso avverso il provvedimento di diniego al tesseramento dell'atleta Hawkins David Gregory, assunto dall'Ufficio tesseramenti della FIP e comunicato in data 1 marzo 2017.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 5 maggio 2017.
Il Presidente Il Relatore
F.to Vito Branca F.to Guido Cecinelli
Depositato in Roma in data 8 maggio 2017.
Il Segretario
F.to Alvio La Face