CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 83 del 13/11/2017 – Luigi Repace/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 83

Anno 2017

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT SECONDA SEZIONE

 

composto da

Attilio Zimatore - Presidente

Ermanno De Francisco

Patrizia Ferrari

Vincenzo Nunziata - Componenti

Oreste Michele Fasano - Relatore

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

 nel procedimento iscritto al R.G. n. 89/2017, sul ricorso proposto il 30 agosto 2017 dal signor Luigi Repace, nato a - OMISSIS - il - OMISSIS, nella sua qualità di Presidente del Comitato Regionale Umbria FIGC - LND, rappresentato e difeso dagli avv.ti Prof. Astolfo Di Amato e Francesco Maria Falcinelli,

 

contro

 

 la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.),  in persona del Presidente pro- tempore, con sede in Roma, Via G. Allegri, n. 14, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,

e nei confronti

 

 della Procura Federale FIGC, con sede in Roma, via Campania, n. 47;

 e del signor Valerio Branda, nato a - OMISSIS - il - OMISSIS;

 

avverso

 

 

la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, Sezioni Unite, adottata nella riunione del 7 giugno 2017 e pubblicata, unitamente alle motivazioni, con C.U. FIGC dell’1 agosto 2017, n. 020/CFA, s.s. 2017/2018.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

uditi, nell’udienza del 25 settembre 2017, l’avv. prof. Astolfo Di Amato e l’avv. Francesco Maria Falcinelli, assistiti dall’avv. Giorgio Pierantoni, per il ricorrentesig. Luigi Repace -, nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, assistiti dall’avv. Matteo Annunziata, per la resistente FIGC;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. Oreste Michele Fasano.

Ritenuto in fatto

 

 

Con ricorso depositato in data 30 agosto 2017, il signor Luigi Repace ha impugnato la decisione resa dalla Corte Federale d’Appello FIGC nella riunione del 7 giugno 2017 e pubblicata, unitamente alle motivazioni, con C.U. FIGC dell’1 agosto 2017, n. 020/CFA,

s.s. 2017/2018, con la quale l’appello proposto dal ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale FIGC, Sezione Disciplinare, pubblicata nel C.U. FIGC del 3 maggio 2017, n. 80/TFN, s.s. 2016/2017, è stato solo parzialmente accolto, con riduzione della sanzione della inibizione da 18 a 15 mesi e conferma delle restanti statuizioni.

Il presente procedimento trae origine dall’atto di deferimento del 3 dicembre 2016, con il quale la Procura Federale FIGC ha contestato al signor Repace, nella sua qualità di Presidente del Comitato Regionale UmbriaFIGCLND (peraltro colpito da sanzione di inibizione fino alla data del 10 agosto 2016), di avere posto in essere i seguenti comportamenti ritenuti rilevanti sul piano disciplinare: a) omissione di ogni opportuna iniziativa e controllo finalizzati ad evitare che la “Cassa” del C.R. Umbria fosse gestita dalla signora Lena Schepers, dipendente della società Calcio Umbria a r.l., anziché dal Responsabile amministrativo dello stesso C.R. Umbria, sig. Pietro Pagnottini, o da altro soggetto a ciò funzionalmente delegato, quale il Segretario del C.R. Umbria, sig. Valerio Branda, con conseguente demansionamento del menzionato Responsabile Amministrativo; b) omissione di ogni opportuna iniziativa e controllo finalizzati ad impedire che la signora Lena Schepers, dipendente della società Umbria Calcio a r.l., prestasse pressoché quotidianamente la propria attività lavorativa presso il  C.R.  Umbria, esponendo quest’ultimo al rischio di vertenze, con conseguenziale nocumento economico; c) induzione del Responsabile Amministrativo del C.R. Umbria, dott. Pietro Pagnottini, ad assentarsi per ferie in occasione delle visite ispettive dell’Organismo di Vigilanza LND del 12.7.2016 e del 2.8.2016; d) comportamenti vessatori, demansionanti, emarginali e mobbizzanti nei confronti di alcuni dipendenti del C.R. Umbria.

Nel giudizio di primo grado, il sig. Repace si è costituito chiedendo: i) in rito, di dichiarare la nullità dell’atto di deferimento (per non essere stato l'incolpato sottoposto, successivamente alla Comunicazione di Conclusione delle Indagini, ad interrogatorio, pur avendolo richiesto), nonché dell’avviso di convocazione per l’udienza dinanzi al Tribunale Federale (per asserita illegittima riduzione del termine a comparire); ii) nel merito, di essere prosciolto.

Con decisione pubblicata sul C.U. FIGC n. 80/TFN del 3 maggio 2017, il Tribunale Federale Nazionale FIGC, ritenute infondate le eccezioni di rito formulate dall'incolpato, ha accertato la responsabilità disciplinare del sig. Repace con riferimento alle contestazioni elevate dalla Procura Federale, censurando, in particolare, la situazione di irregolarità determinata dalla circostanza che le risorse economiche del C.R. Umbria siano state gestite da soggetto sprovvisto della relativa legittimazione ed ha, conseguentemente, inflitto al sig. Repace le sanzioni dell’inibizione per un periodo di 18 mesi e dell’ammenda di €. 3.000,00.

Con ricorso presentato alla Corte Federale d’Appello FIGC, in data 18 maggio 2017, il sig. Repace ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale FIGC, chiedendone, in rito, la declaratoria di nullità, l’annullamento o la riforma e, nel merito, la riforma, con declaratoria di proscioglimento o, in subordine, con riduzione delle sanzioni determinate in primo grado.

Con decisione assunta nella riunione del 7 giugno 2017 e pubblicata, unitamente alle motivazioni, con C.U. FIGC dell’1 agosto 2017, n. 020/CFA, s.s. 2017/2018, la Corte Federale d’Appello FIGC ha confermato le violazioni accertate in primo grado ed ha parzialmente ridotto la sanzione dell’inibizione inflitta al sig. Repace, confermando, per il resto, la decisione del Tribunale Federale Nazionale.

Tale decisione è oggetto di impugnazione dinanzi a questo Collegio.

 

Considerato in diritto

 

 

Il ricorso è articolato in sette motivi d’impugnazione.

1) Difetto di giurisdizioneviolazione di legge – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 del CGS della FIGC con conseguente nullità della decisione emessa.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 11, del CGS della FIGC – nullità della decisione impugnata.

4) Nullità della decisione del TFN e nullità della decisione della CFA per palese violazione dell’art. 2 del CGS del CONI.

5) Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

6) Violazione ed erronea applicazione delle norme del RAC concernenti le modalità di espletamento degli adempimenti relativi all’istituzione ed al funzionamento del servizio di cassa del CRU.

7) Omessa motivazione circa i seguenti punti decisivi della controversia che hanno formato oggetto di disputa nei precedenti gradi di giudizio: a) mancata istituzione del servizio di cassa; b) mancata attribuzione al sig. PAGNOTTINI della qualifica di Responsabile Amministrativo del CRU; c) legittimazione della SCHEPERS a collaborare ai fini del servizio di cassa del CRU.

In particolare, col quarto motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2 CGS CONI, con riferimento alla parte in cui la Corte Federale d’Appello FIGC ha giustificato il rigetto delle istanze di prova orale, formulate dal sig. Repace in primo grado, sulla base dell’art. 35, comma 4.1, CGS FIGC, affermando che la previsione secondo la qualei procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive dovrebbe essere intesa nel senso che le decisioni debbano essere assunte sulla base delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale costituisce, nel procedimento disciplinare, come in genere in quello sportivo, eccezione alla quale, con decisione sul punto non censurabile, il TFN ha ritenuto evidentemente di non dare ingresso nel caso di specie”.

Il ricorrente ravvisa in tale statuizione la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.

Il motivo è fondato.

Infatti, la riferita previsione di cui all'art. 35, comma 4.1, CGS FIGC deve essere correttamente intesa nel senso che, una volta esaurita la fase delle indagini, il procedimento disciplinare prosegue davanti agli Organi giudicanti sulla base degli elementi probatori posti a fondamento dell'atto di deferimento e delle memorie difensive, che costituiscono, invero, gli atti introduttivi, rispettivamente, della Procura Federale e degli incolpati; essendo scontato che, nel prosieguo del giudizio, gli Organi giudicanti possano (anzi, debbano) assumere gli ulteriori elementi probatori ritenuti utili ai fini della decisione.

Infatti, l'art. 33, comma 4, CGS FIGC, nel disciplinare lo svolgimento dei procedimenti davanti agli Organi di giustizia, espressamente stabilisce che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, agli Organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti o supplementi d'indagine. Le eventuali testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza. Il Collegio, se dispone una consulenza tecnica, sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del principio del contraddittorio".

Alla luce di tale chiaro disposto normativo, la decisione impugnata, nella parte in cui ha ritenuto giustificato il rigetto delle istanze istruttorie orali formulate dall'incolpato in primo grado, sul rilievo che le decisioni degli Organi di giustizia debbano assumersi sulla base degli elementi probatori precostituiti, posti a fondamento dell'atto di deferimento della Procura Federale e delle memorie difensive degli incolpati, è manifestamente errata e si traduce nella denunciata violazione del principio del contraddittorio oltre che del diritto di difesa dell'incolpato.

L'impugnata decisione è, altresì, errata nella parte in cui si afferma l'incensurabilità, dinanzi alla Corte d'Appello Federale, delle determinazioni del Tribunale Federale Nazionale in merito alle istanze istruttorie avanzate dalle parti. Tale statuizione si traduce, invero, nella negazione del riesame del merito della controversia, che, per contro, costituisce il proprium del giudizio attribuito al Giudice d'appello, sia pure nei limiti del quantum appellatum.

In applicazione del principio della ragione più liquida, l'accoglimento del quarto motivo d'impugnazione comporta l'assorbimento degli altri.

                                              P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione

 

Accoglie il ricorso  per  quanto in motivazione  e,  per  l’effetto,  rinvia alla Corte Federale d’Appello FIGC, ai sensi dell’art. 62, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

Spese compensate.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 25 settembre 2017.

 

Il Presidente                                                                        Il Relatore

F.to Attilio Zimatore                                                             F.to Oreste Michele Fasano

Depositato in Roma, in data 13 novembre 2017.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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