F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 18/TFN-SVE del 16 Febbraio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 98 DELLA SOCIETÀ AC REGGIANA 1919 SPA CONTRO LA SOCIETÀ ASD PELUSO ACADEMY AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 391 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ZUNNO MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 24 NOVEMBRE 2016.
RECLAMO N°. 98 DELLA SOCIETÀ AC REGGIANA 1919 SPA CONTRO LA SOCIETÀ ASD PELUSO ACADEMY AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 391 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ZUNNO MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 24 NOVEMBRE 2016.
Con reclamo notificato in data 07.12.2016, la Società Associazione Calcio Reggiana 1919 Spa ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 4/E del 24.11.2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della ASD Peluso Academy, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione per il calciatore Marco Zunno.
La Società Associazione Calcio Reggiana 1919 Spa, a sostegno dell'impugnazione promossa, ha eccepito l’intervenuto accordo tra le parti circa il premio di preparazione in questione, regolarmente formalizzato in una lettera liberatoria vistata dal comitato competente e trasmessa alla Commissione Premi con PEC in data 11.08.2016, unitamente alla rinuncia al ricorso da parte della ASD Peluso Academy.
La Società resistente inoltrava le controdeduzioni nelle quali, pur dando atto dell’avvenuta sottoscrizione della lettera liberatoria prodotta dalla controparte, rilevava come – successivamente – le parti non avrebbero trovato l’accordo sul pagamento del premio e che, di conseguenza, la stessa ASD Peluso Academy aveva trasmesso alla Commissione Premi la nota via fax del 21.11.2016 con la quale veniva richiesto all’organo di prime cure di procedere con la trattazione del ricorso.
La vertenza veniva decisa nella riunione del 31 gennaio 2017. L'appello è fondato e deve essere accolto.
La Società Associazione Calcio Reggiana 1919 Spa ha infatti dimostrato, anche mediante produzione documentale non contestata dalla controparte, che era intervenuto – nella pendenza del giudizio di primo grado – l’accordo tra le parti circa il premio di preparazione dello Zunno e che tale accordo era stato formalizzato in una lettera liberatoria vidimata dal comitato competente, conformemente a quanto previsto dalle norme federali.
All’esito della produzione in atti della liberatoria in questione, la Commissione Premi avrebbe dovuto prendere atto dell’accordo e dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Per questo motivo, la decisione di primo grado deve essere annullata.
Nessun rilievo può, del resto, attribuirsi all’ulteriore, successivo documento trasmesso dalla ASD Peluso Academy alla Commissione Premi via fax in data 21.11.2016, con la quale veniva richiesto all’organo di prime cure di procedere con la trattazione del ricorso. Infatti, secondo i principi generali del diritto, la rinuncia ad un’azione (e ad un diritto ad essa sottostante) non è suscettibile di revoca.
Tanto premesso, si precisa che – con la riforma della sentenza impugnata – viene revocata altresì la penale disposta in favore della Federazione, in quanto l’accordo è intervenuto nelle more del giudizio, circostanza da cui sarebbe dovuta dipendere, come detto, la cessazione della materia del contendere.
Per questi motivi.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
accoglie il reclamo presentato dalla Società AC Reggiana 1919 Spa, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina restituirsi la tassa.
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