CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 42/2020 del 11 agosto 2020 – Trapani Calcio S.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Cosenza Calcio s.r.l.

Decisione n. 42

 

Anno 2020

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

 

 

composta da 

Vito Branca - Presidente

Angelo Maietta - Relatore

Guido Cecinelli

Marcello de Luca Tamajo

Giuseppe Musacchio - Componenti 

ha pronunciato la seguente

 

 

 

DECISIONE

 

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 61/2020, presentato, in data 25 luglio 2020, dalla società Trapani Calcio S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio e Anna Rossi,

 

 

 

contro

 

 

 

la  FederazionItaliana  Giuoco  Calcio (FIGC),  rappresentata  e  difesa  dall’avv.  Giancarlo Viglione,

 

 

e

 

 

 

la Procura Federale FIGC,

 

e con notifica effettuata anche

 

 

 

alla società Cosenza Calcio S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Cesare Di Cintio,

 

 

 

nonché

 

 

 

alla Procura Generale dello Sport presso il CONI,

 

 

 

per l'annullamento e/o la riforma

 

 

 

della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 88/2019-2020, assunta nella riunione del 7 luglio 2020 e con motivazioni pubblicate il successivo 13 luglio, nella parte in cui è stato integralmente rigettato il reclamo della compagine siciliana avverso la decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 28/TFN-SD 2019/2020 (Reg. Prot. 173/TFN-SD), depositata il 17 giugno 2020 e comunicata all'istante in pari data, con la quale era stata inflitta al sodalizio medesimo la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2019/2020, mentre è stato accolto il ricorso proposto dal Procuratore Federale, con aggravamento della comminata sanzione da uno a due punti di penalizzazione, in esito al deferimento dello stesso Organo requirente del 26 maggio 2020 (Prot. n. 12597/977pf19- 20/GC/blp), a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del vigente CGS, in ordine alla violazione dell'art. 4, comma 1, dell'art. 33, comma 3, CGS, in relazione all'art. 85, lett. B, paragrafo VI, delle NOIF, ascritta ai suoi legali rappresentanti p.t., dott. Giuseppe Pace (Presidente del Consiglio di Amministrazione) e Monica Pretti (Consigliere Delegato), nonché a titolo di responsabilipropria, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera B), paragrafo VI), delle NOIF.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nell’udienza del 6 agosto 2020, celebrata in videoconferenza tramite la piattaforma Microsoft Teams, i difensori della parte ricorrente - Trapani Calcio S.r.l. - avv.ti Eduardo Chiacchio e Anna Rossi; l'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; l’avv. Cesare Di Cintio, per la società Cosenza Calcio S.r.l.; l’avv. Nicola Lotti, per la società Delfino Pescara 1936 S.p.A., nonché il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Angelo Maietta.

 

 

Fatto

 

 

 

Con ricorso ritualmente depositato la società Trapani Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione della Corte dAppello Federale della FIGC n. 88/2019-2020, riunitasi a Sezioni Unite, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC e con notifica effettuata anche alla società Cosenza Calcio S.r.l., nonché alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI. Il gravame ha ad oggetto la parte della decisione in cui è stato integralmente rigettato il reclamo della compagine siciliana avverso la decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 28/TFN-SD 2019/2020 (Reg. Prot. 173/TFN-SD), depositata il 17 giugno 2020 e comunicata all'istante in pari data, con la quale era stata inflitta al sodalizio medesimo la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2019/2020, mentre è stato accolto il ricorso proposto dal Procuratore Federale, con aggravamento della comminata sanzione da uno a due punti di penalizzazione, in esito al deferimento dello stesso Organo requirente del 26 maggio 2020 (Prot. n. 12597/977pf19- 20/GC/blp), a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del vigente CGS, in ordine alla violazione dell'art. 4, comma 1, dell'art. 33, comma 3, CGS, in relazione all'art. 85, lett. B, paragrafo VI, delle NOIF, ascritta ai suoi legali rappresentanti p.t., dott. Giuseppe Pace (Presidente del Consiglio di Amministrazione) e Monica Pretti (Consigliere Delegato), nonché a titolo di responsabilipropria, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera B), paragrafo VI), delle NOIF. I motivi posti a base del ricorso sono due e possono essere riassunti in: 1) violazione di legge per non aver la Corte Federale correttamente valutato l’istituto della forza maggiore invocato dalla ricorrente come causa di esonero di responsabilità per il mancato pagamento degli emolumenti previsti per la data del 16 marzo 2020 e rinvenibile nella ormai nota emergenza sanitaria Covid – 19; 2) violazione di legge per non corretta applicazione del potere ex art. 12, comma 1, CGS, in quanto, a dire della ricorrente, la Corte Federale dAppello ha applicato una disparidi trattamento tra la società e i suoi vertici nell’infliggere i punti di penalizzazione, ritenendo in capo all’Organo di Giustizia un potere di diminuzione delle sanzioni, a prescindere dal dettato codicistico endofederale che fissa un limite minimo edittale.

Nel giudizio si è costituito il Cosenza Calcio, chiedendo il rigetto del ricorso; la FIGC che, del pari, ha concluso per la conferma della sentenza gravata; è intervenuta volontariamente la socieDelfino Pescara 1936 S.p.A., ritenendo di avere un proprio interesse e concludendo per il rigetto del ricorso ed infine, in pubblica udienza è intervenuta la Procura Generale dello Sport, che ha insistito per la declaratoria di inammissibilidel ricorso.

Nella pubblica udienza, svoltasi mediante collegamento virtuale  con piattaforma telematica gestita dall’Ufficio del CONI, dopo ampia discussione e sentite ampiamente tutte le parti richiamate, il Collegio si è riunito in Camera di Consiglio in modalità telematica e ivi, udito il relatore, prof. avv. Angelo Maietta, si è decisa la controversia alla luce delle seguenti argomentazioni in

 

 

Diritto

 

 

 

Il ricorso è infondato e va, pertanto, reietto. 

Preliminarmente è doveroso, in rito, dichiarare la inammissibilità dellintervento del Pescara Calcio, nonché della costituzione del Cosenza Calcio. Pur sanzionando con la medesima declaratoria le due società, va osservato che il percorso logico giuridico che conduce a tale approdo si svolge su strade differenziate; in più occasioni il Collegio di Garanzia (e Questa sezione in particolare) ha avuto modo di osservare come la funzione deputata dall’ordinamento sportivo all’odierno giudice sia una funzione di legittimidi tipo giustiziale (sulla distinzione tra funzione giustiziale e funzione giurisdizionale si rinvia alla decisione n. 31/2020 di Questa sezione) ovvero una funzione che non ammette il riesame nel merito (fatta eccezione per la casistica di cui all’art. 218 del c.d. decreto rilancio - D.L. 34 del 19 maggio 2020 -, le cui Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantisticisono state recepite e inserite nel Regolamento del Collegio di Garanzia, approvato con deliberazione del Presidente del CONI n. 38/23 del 10 giugno 2020 e successivamente ratificato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1666 del 2 luglio 2020) delle delibazioni degli organi di giustizia endofederali (cfr., ex multiis, decisione Collegio di Garanzia n. 41/2016) e in tale solco va innestata anche la odierna decisione anche in termini nomofilattici. Ciò posto, la sanzione di inammissibilità dell’intervento del Pescara Calcio va comminata perché, proprio in forza della funzione del Collegio di Garanzia, questultimo è da considerarsi un organo che decide su un giudizio a critica ed a parti vincolate nel quale il perimetro delle censure alla sentenza deve essere dettagliatamente  declinato, sottolineando i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata nei termini della violazione di legge e/o di carente o omessa motivazione  su  un punto decisivo delle controversia (Cassazione civile, sez. VI, 24 febbraio 2020, n. 4905, nonché più segnatamente Cassazione civile, sez. II, 08 agosto 2019, n. 21187, secondo cui Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Deriva da quanto precede, pertanto, che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'articolo 360 del Cpc. È inammissibile, quindi, la critica generica della sentenza impugnata, formulata con una articolazione di motivi, riferiti a una eterogeneidi profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati e non chiaramente collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito). Il Pescara Calcio, non avendo partecipato ai giudizi precedenti presso le Corti endofederali, non ha alcun titolo a partecipare al presente giudizio, atteso che “nel giudizio di cassazione (al quale il ricorso al Collegio di Garanzia è assimilabile per quanto innanzi spiegato in relazione alla funzione svolta), mancando un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoldi esplicare difese, è inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa” (Cassazione civile, sez. III, 10 ottobre 2019, n. 25423). Per quanto attiene, invece, alla posizione del Cosenza Calcio, la sanzione di inammissibilità della costituzione deriva da un dato processuale differente; in particolare, la società Cosenza Calcio, pur avendo partecipato alla precedente fase di merito presso la Corte dAppello Federale, ha visto la sua posizione sanzionata con l’inammissibili per difetto di interesse concreto ed attuale. Orbene, se è vero, come è vero, che nell’odierno giudizio essa Cosenza Calcio è stata convenuta quale litisconsorte necessario perché parte nel procedimento a quo, è altrettanto vero che la qualificazione di parte processuale, ai fini della partecipazione al giudizio innanzi a Questo Collegio, avrebbe dovuto preliminarmente vedere rimossa la sanzione della inammissibilità mediante la proposizione di un ricorso incidentale sul punto della motivazione della decisione impugnata afferente la declaratoria di inammissibilità stessa e ciò non è stato, facendo pertanto consolidare il giudicato rispetto a tale profilo. Lorientamento monolitico della giurisprudenza, che ha affermato che “la parte rimasta, in tutto o in parte, soccombente, ove non proponga impugnazione della sentenza che la pregiudica, assume un comportamento incompatibile con la volondi far valere, nel giudizio di impugnazione, la relativa questione - anche se a carattere pregiudiziale (che dà luogo ad un capo autonomo della sentenza e non costituisce un mero passaggio interno della decisione di merito, come si desume dall'art. 279, comma 2, nn. 2 e 4, c.p.c.) - in tal modo prestandovi acquiescenza, con le conseguenti preclusioni sancite dagli artt.

324 e 329, comma 2, c.p.c.” (Cassazione civile, sez. I, 27 febbraio 2017, n. 4908), trova cittadinanza nella posizione oggetto di scrutinio atteso che il Cosenza Calcio, pur avendo subito una declaratoria di inammissibilidel suo intervento in appello, non ha impugnato con controricorso tale capo della decisione della Corte Federale di Appello, in tal modo restando coperta la relativa questione dal cd. giudicato rilevabile dufficio anche nel giudizio di legittimità (in tal senso, Cass., 07 ottobre 2010, n. 20802; Cass., SS.UU., 25 maggio 2001, n. 226). Fatta questa doverosa precisazione in rito relativamente a due delle cinque parti processuali, e rilevato che la Procura Generale, ai sensi dell’art. 61, comma terzo, CGS, si è espressa per la inammissibilidel ricorso mediante conclusioni orali, è duopo passare all’esame dei motivi del ricorso principale che si sostanziano in due macro aree di doglianza che per comodità espositiva si sintetizzano in:

a) asserita violazione di legge in relazione alla non corretta valutazione dell’istituto della forza maggiore che ha cagionato l’inadempimento del Trapani Calcio agli obblighi di pagamento nei termini previsti; il secondo, per violazione dell’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva, per mancato esercizio dellasserito potere degli organi di Giustizia Sportiva di poter graduare le sanzioni in relazioni alle fattispecie analizzate.

Resiste a questi motivi la FIGC che, con una memoria di stile, successivamente integrata, prende posizione sulle avverse deduzioni formulando, in sede di discussione, alcuni rilievi, che però restano relegati a mere asserzioni di parte percsfornite di prova documentale e riferite ad elementi di fatto che non possono trovare cittadinanza nella odierna sede di legittimità. Analizzando i motivi di ricorso, non vè chi non veda come gli stessi, pur diffusamente esposti, sono tesi ad una rivalutazione del merito della vicenda processuale ribattezzata, ai soli fini di una possibile proponibilità del ricorso, come violazioni di legge. E valga il vero. La società ricorrente definisce la forza maggiore “istituto giuridico” e, come tale, meritevole, laddove considerato in maniera superficiale o, peggio ancora, non considerato affatto come tale, di essere valutato secondo gli estremi della violazione di legge. Orbene, a nessuno sfugge come il sintagma istituto giuridico, nel suo significato più comune, designa il complesso delle norme giuridiche relative a rapporti tra loro connessi, segnando pertanto una linea di demarcazione ben precisa tra ciò che è norma e ciò che norma non è. Nell’ambito dell’ordinamento italiano, non è dato rinvenire una definizione precisa di forza maggiore, poiché non esiste alcuna norma che descriva in modo esplicito la fattispecie in esame, trattandosi di un concetto a matrice dottrinale e giurisprudenziale che tende a giustificare un inadempimento, in presenza  di  fatti  straordinari  ed imprevedibili, estranei alla sfera dazione del soggetto. Le due caratteristiche che un evento deve avere per essere considerato causa di forza maggiore, e cila straordinarietà ed imprevedibilità, sono stati descritti dalla giurisprudenza come quei fatti imponderabili, imprevisti e imprevedibili, che esulano del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo a un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente e, in tale generale quadro di riferimento, deve escludersi che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore (Cassazione penale, sez. III, 04 ottobre 2019, n. 50007). Orbene, nella vicenda in esame, l’emergenza Covid – 19 che, a dire della ricorrente, sarebbe stata la causa del proprio inadempimento agli obblighi di pagamento previsti in maniera inderogabile e perentoria alla data del 16 marzo (esiste un orientamento monolitico formatosi in seno al Collegio di Garanzia medesimo in ordine alla perentoriedei termini ed alla importanza del puntuale adempimento: cfr., Collegio di Garanzia, Decisione 31/2016; Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva, Decisione n. 38/2014; Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva, Decisione n. 21/2014; Alta Corte di Giustizia Sportiva, Decisione n. 24/2013; Alta Corte di Giustizia Sportiva, Decisione n. 17-18/2011) non può essere considerata forza maggiore proprio percnon connotata dai requisiti richiamati dalla giurisprudenza ai fini di una utile configurazione della fattispecie, in quanto lo stato di emergenza sanitaria è stato decretato dal Governo Italiano nel mese di Gennaio 2020, ovvero circa due mesi prima che perissero i termini per l’assolvimento degli oneri di pagamento in capo alla società di calcio, motivo per cui la imprevedibiliinvocata non è assolutamente sussumibile nella presente vicenda processuale. In casi analoghi di dichiarazione dello stato di emergenza la giurisprudenza ha escluso la forza maggiore, affermando che “la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito e forza maggiore" è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 225 del 1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l. n. 996 del 1970 e poi la l. n. 225 del 1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa; sicché, la "calamità naturale", che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici” (Cassazione civile, sez. III, 31 maggio 2019, n. 14861). , daltra parte, può farsi discendere da tali eventi, che hanno visto il primo provvedimento normativo sul tema solo il 2 marzo 2020, con il D.L. n. 9, l’esclusione di responsabilida inadempimento per obbligazioni la cui esistenza era già precedentemente determinata e fissata nel proprio ammontare. Non è, infatti, superfluo richiamare i principi esistenti in materia societaria in termini di trasparenza, chiarezza e sana e prudente organizzazione, nella redazione dei bilanci, laddove la corretta pianificazione delle entrate ed uscite da sola fornisce il quadro degli obblighi da sostenere ed assolvere. Su tale specifico punto non può non rilevarsi come l’attividei sindaci, richiamata dal parere pro veritate redatto dal dr. Fontana, depositato da parte ricorrente, cristallizzi una violazione dell’art. 2403 c.c., allorché si legge, in un passaggio di tale parere, che a dicembre 2019 il Trapani Calcio aveva un “notevole disagio finanziario” che, a rigore di periodo storico, certamente non era ascrivibile alla crisi pandemica e che, avrebbe dovuto avere, nella corretta applicazione della norma tesinvocata, azioni conseguenti che, per contro, sono mancate o delle quali, comunque non vè traccia né evidenza agli atti di causa e ciò tanto in linea con quanto osservato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “il dovere di vigilanza e di controllo imposto ai sindaci delle società per azioni ex articolo 2403 del codice civile non è circoscritto all'operato degli amministratori, ma si estende a tutta l'attività sociale, con funzione di tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali, e ricomprende, pertanto, anche l'obbligo di segnalare tutte le situazioni che mettano a repentaglio la prosecuzione dell'attividi impresa e l'assicurazione della garanzia dei creditori in relazione alle obbligazioni contratte con l'ente; e tale controllo va esercitato non attraverso una mera verifica contabile limitata alla documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende anche il riscontro tra la realtà effettiva e la sua rappresentazione contabile (Cassazione penale, sez. V, 18 febbraio 2019, n. 12186). Ma laddove tanto non bastasse, neppure può passare sotto silenzio quanto stabilito con C.U. n. 180/A del 10 marzo 2020 dalla FIGC, ove espressamente si conferma la scadenza del 16 marzo 2020 per i pagamenti degli emolumenti di gennaio e febbraio 2020, differendo unicamente altre scadenze e facendo esplicito richiamo alla emergenza sanitaria e tanto perché tale statuizione rimarca, evidentemente, che quella tipologia di pagamenti, essendo relativa agli emolumenti, era già nota e doveva essere già prevista ed accantonata nelle casse sociali. In tale contesto appaiono irrilevanti anche gli ulteriori pareri prodotti, che in alcun modo sono in grado di scalfire la descritta situazione ed anzi costituiscono un surrettizio tentativo di attribuire fondatezza e rilevanza derogatoria ad un illegittimo contegno sostanziale, a nulla rilevando le ultronee argomentazioni su dati fattuali, prospettate durante la discussione orale da tutte le parti e non scrutinabili in questa sede attesa - si ribadisce - la procedura a critica vincolata del presente giudizio.

La ricorrente, poi, per il tramite del proprio difensore, invoca pro domo sua, in sede di udienza, l’equiparazione, rectius l’appiattimento e l’omologazione del diritto sportivo sul modello di quello civile, con ciò sembrando di ignorare che l’autonomia dell’ordinamento sportivo, frutto di anni di dibattiti dottrinali e giurisprudenziali, è sancita da legge statale (legge n. 280 del 2003, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva", secondo cui la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale); l’autonomia del sistema sportivo consiste, pertanto, non solo nel potere di dettare le c.d. regole di gioco, volte a disciplinare lo svolgimento della competizione, ma anche nella potestà di conformare i comportamenti degli appartenenti al rispetto della disciplina interna e dei principi generali dell’ordinamento. Il mondo dello sport, come ha riconosciuto anche la Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 49 del 2011), ha dato vita a “uno dei più significativi ordinamenti autonomi che vengono a contatto con quello stataleche, oltre a trovare ampia tutela negli artt. 2 e 18 della Costituzione, rappresenta l'articolazione italiana di un più ampio ordinamento autonomo avente una dimensione internazionale.” (Collegio di Garanzia, Sez. Consultiva, parere n. 3 del 23 febbraio 2015). Il presupposto per entrare a far parte del mondo sportivo è l’adesione alle regole da questo emanate mediante il tesseramento e/o l’affiliazione alle Federazioni Sportive, che a loro volta costituiscono modelli organizzativi di tipo associativo che fanno acquisire uno status particolare, consistente nella titolaridi una fascia di diritti e doveri all’interno della Federazione di appartenenza e, più in generale, del CONI. Laccettazione delle regole statutarie della Federazione Sportiva comporta anche l’assoggettamento al vincolo di giustizia sportiva in forza della clausola compromissoria, per mezzo della quale i soggetti del sistema sportivo “vengono a sottoporsi consapevolmente  allosservanza dello Statuto  e del Regolamento  delle rispettive Federazioni, accettando anche che, in caso di violazioni di tali diritti, tutti gli atti ed i fatti concernenti lesercizio dellattività agonistica vengano accertati e giudicati dagli organi di giustizia sportiva(cfr. Cass. Civ., 2003/11751, nonché Cass. Civ., 2005/18919). Da tali assunti non può che derivare un corollario, e cioè che l’ordinamento statale non può andare ad incidere, salvo casi particolari, sulle regole sancite dall’ordinamento sportivo. (cfr. Collegio di Garanzia, decisione n. 31/2020).

Alla luce di quanto innanzi, il motivo è inammissibile e comunque, per quanto innanzi, infondato. Né migliore fortuna spetta al secondo motivo di gravame. La ricorrente pretenderebbe che il Collegio di Garanzia, ma più in generale gli organi di giustizia sportiva, determinino le sanzioni a propria discrezione sulla base di valutazioni fattuali, facendo una distorta applicazione della norma di cui all’art. 12 del C.G.S.; invero, se risulta condivisibile lassunto della determinazione delle sanzioni sulla base delle valutazioni dei fatti, rectius circostanze aggravanti e/o attenuanti, non può non rilevarsi come tali valutazioni e determinazioni siano esercitabili all’interno di un range normativo ben preciso nel quale muoversi, atteso che “sfugge allinvocato sindacato di questo Collegio che, ad accogliere la pretesa ricorrente, dovrebbe sostituire la sua funzione di “giustizia sulla fattispecie” a quella di “costruzione di una fattispecie, cidi unazione di governo dellorganizzazione sportiva che sfugge a qualsivoglia giudice” (Collegio di Garanzia, Sez. Unite, decisione n. 27/2020). Questa sezione ha già ribadito, peraltro, questo principio, affermando che la determinazione delle sanzioni da parte degli organi di giustizia non deve essere a discrezione pura, ma graduata nel solco delle norme tracciate (Collegio di Garanzia, decisione n. 66/2018). Nella odierna fattispecie la locuzione “almeno due punti” non consente alcun sindacato agli organi di giustizia perché l’avverbio “almeno” sancisce un limite edittale minimo al di sotto del quale non può scendersi neppure all’esito di valutazioni su attenuanti o altre circostanze di esonero di responsabilità. Milita in tale direzione anche un ragionamento a contrario laddove, ad esempio, la norma stabilisse una sanzione con la locuzione “fino a 10 punti, cifissando un tetto massimo, e ciò tanto perché la certezza della sanzione deve essere ben chiara nel suo “effetto fisarmonica, costruendo, cioè, un tracciato, con una linea di partenza ed una di traguardo, all’interno del quale e solo in quella forbice operare una rimodulazione della sanzione in un senso o nell’altro.

Tanto basta per dichiarare ancora una volta infondato, prima ancora che inammissibile, anche il secondo motivo di gravame.

Dalle argomentazioni innanzi svolte, deriva anche il regolamento delle spese di lite, che vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto di alcune valutazioni; in particolare, alla luce della inammissibilità dell’intervento volontario spiegato dal Pescara Calcio, a quest’ultimo non è dovuto il favore delle spese; analogamente nulla è dovuto al Cosenza Calcio che, se è vero che è stato evocato in giudizio, ha partecipato ad esso senza averne titolo per difetto di impugnazione della pronuncia di inammissibilità emessa dalla Corte dAppello Federale, divenuta cosa giudicata e, quindi, scegliendo una costituzione che poteva, rectius doveva evitare; per quanto attiene alla posizione della FIGC, ad essa va riconosciuto il favore delle spese, ma con compensazione delle stesse per la metà, attesa la condotta processuale avuta con una costituzione iniziale di stile che non ha preso posizione immediata sui fatti di cui al ricorso e, successivamente, deducendo circostanze di fatto, peraltro sguarnite di sostegno probatorio, pur avendone avuto la possibilità e disponibilinei giudizi di merito. Nulla, infine, per le restanti parti processuali che hanno presenziato all’udienza unicamente in discussione orale.

 

PQM 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Dichiara inammissibile l’intervento della socieDelfino Pescara 1936 S.p.A..

Dichiara inammissibile la costituzione della società Cosenza Calcio S.r.l..

Rigetta  il  ricorso  della  società  Trapani  Calcio  S.r.l.  per  quanto  espresso  in  parte  motiva, confermando la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 88/2019-2020. 

 

Per l’effetto, condanna la società Trapani Calcio s.r.l. alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00, oltre accessori di legge, a favore della FIGC, compensate per la metà. Nulla per le spese nei confronti delle altre parti.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso nella Camera di consiglio virtuale, in data 6 agosto 2020.

 

 

Il Presidente                                                                                           Il Relatore

F.to Vito Branca                                                                                     F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, in data 11 agosto 2020.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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