CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 44/2020 del 3 settembre 2020 – Carlo Roscini/Federazione Ciclistica Italiana

Decisione n. 44

 

Anno 2020

L COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

 

composta da 

Dante D'Alessio - Presidente

Giovanni Iannini - Relatore

Laura Santoro

Mario Stella Richter

Alfredo Storto - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

nel  giudizio  iscritto  al R.G.  n.  11/2020,  in  data  20 febbraio  2020,  dal  sig.  Carlo  Roscini, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Maccarone, con studio in Perugia, via Fani, n. 14;

 

 

contro

 

 

 

    • la Federazione Ciclistica Italiana (FCI), in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Nuri Venturelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, piazza Apollodoro, n. 26;

 

 

    • la Procura della Federazione Ciclistica Italiana, in persona del Procuratore;

 

 

 

avverso

 

 

la decisione della Corte Federale dAppello della Federazione Ciclistica Italiana, pronunciata il 28 gennaio 2020, con motivazione depositata il successivo 31 gennaio nel comunicato 1/2020, emessa nei giudizi di revisione riuniti n. 4/2019, 5/2019, 6/2019, 1/2020, proposti dal sig. Carlo Roscini, ai sensi dell’art. 70 del Regolamento di Giustizia Federale. 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;  

 

uditi, nell’udienza del 7 luglio 2020, celebrata in videoconferenza mediante la piattaforma Microsoft Teams, giusta il decreto del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, adottato in data 29 maggio 2020, il difensore della parte ricorrente - sig. Carlo Roscini - avv. Vincenzo Maccarone; l’avv. Nuri Venturelli, per la resistente FCI, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

 

udito in videoconferenza, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, con prosieguo nel successivo giorno 8 luglio 2020, il relatore, cons. Giovanni Iannini.

 

 

Ritenuto in fatto 

 

 

  1. - Con ricorso depositato il 20 febbraio 2020, il sig. Carlo Roscini ha esposto di avere proposto quattro istanze richiedendo la revisione, ai sensi dell’art. 70 del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana (in prosieguo anche FCI), di altrettante decisioni pronunciate dalla Corte Federale dAppello della FCI.

I ricorsi per revisione sono stati iscritti al n. 4/19 (relativo alla decisione del 3 aprile 2017 sul giudizio disciplinare n. 2/17), al n. 5/19 (relativo alla decisione dell’1 giugno 2018, sul giudizio disciplinare n. 5/18), al n. 6/19 (relativo alla decisione dell’1 giugno 2018, sul giudizio disciplinare

n. 6/18), al n. 1/20 (relativo alla decisione del 23 luglio 2019, sul giudizio disciplinare n. 2/19). Con i ricorsi per revisione il Roscini ha dedotto la nullità ovvero l’inesistenza delle decisioni di cui sopra,  esponendo  di  avere  appreso  che  diversi  giudici  di  appello  non  erano  in regola,  al momento della decisione, con il tesseramento federale.

Il Roscini ha esposto, inoltre, che il Presidente della I^ Sezione della Corte Federale dAppello, competente per la decisione dei ricorsi per revisione, ha inviato gli atti alla Commissione di garanzia ai fini dell’individuazione della corretta composizione del Collegio, in quanto “...oggetto specifico delle istanze di revisione risulta essere la lamentata carenza di legittimità, per difetto di tesseramento in quanto tardivo, di tutti i giudici che hanno concorso nelle  decisioni sopra indicate...”.

Il Presidente, sulla base delle indicazioni della Commissione di Garanzia, ha indicato i seguenti giudici: avv. Gianluca Gulino, con funzioni di Presidente, avv. Miriam Zanoli, con funzione di relatore, avv. Adami, avv. Rosita Gervasi.

Alla data del 28 gennaio 2020, fissata per l’udienza di discussione, la composizione è stata la seguente: avv. Gianluca Gulino, Presidente, avv. Miriam Zanoli e avv. Rosita Gervasi componenti.

Lodierno ricorrente ha, quindi, rilevato di avere sollecitato l’astensione dei componenti Gulino e Zanoli, in quanto costoro avevano composto il Collegio giudicante in tre delle sentenze oggetto di revisione (ricorsi per revisione n. 5/19, 6/19 e n. 1/20).

La Corte dAppello Federale, con decisione pronunciata il 28 gennaio 2020, con motivazione depositata il successivo 31 gennaio nel comunicato 1/2020, ha respinto la richiesta di astensione, e, riuniti i quattro ricorsi, ha rigettato la richiesta di revisione, rilevando che, secondo quanto desumibile dall’art. 31 dello Statuto Federale, la costanza del tesseramento presso la FCI ovvero il trascorso tesseramento non sono requisiti per l’elezione negli organi di giustizia Federale.

La Corte, pur rilevando un difetto di coordinamento delle norme di cui al menzionato art. 31, ha evidenziato che l’idea di appartenenza alla Federazione, evocata dal tesseramento, si porrebbe in antitesi con il principio di terzietà.

La stessa Corte ha disposto l’incameramento della tassa di accesso, ai sensi dell’art. 49, comma 9, del Regolamento di Giustizia e condannato il ricorrente al pagamento di € 500,00.

2.  - Il sig. Roscini ha proposto ricorso avverso la decisione della Corte Federale dAppello.

2.1   - Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dellart. 34 del Regolamento Giustizia Federale F.C.I. e dell’art. 12 bis, secondo comma, dello Statuto CONI, dell’art. 4 (“Principi del processo sportivo”), dell’art. 5, comma 9 (Organi di Giustizia”), degli artt. 7, 19 e 31, quarto comma, del Regolamento di Giustizia Federale, per l’incompatibilidei membri componenti il Collegio della Corte Federale di Appello. Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Due giudici che avevano fatto parte dei Collegi nei giudizi in cui erano state emesse le decisioni impugnate (Gulino per tre sentenze - nn. 5/19, 6/19 e 1/20 RG - e Zanoli per una - n. 1/20 RG) si sarebbero pronunciati suna censura fondata su violazioni regolamentari attribuibili a loro stessi, inerenti alla capacidi assumere la funzione di giudice federale, in quanto soggetti non in regola con il tesseramento.

Lo stesso Presidente della I^ Sezione della Corte Federale dAppello, nel rimettere la questione alla Commissione di Garanzia, aveva evidenziato l’opportunità che le questioni poste con i ricorsi per revisione non fossero giudicate da giudici che avevano concorso ad assumere le decisioni impugnate.

Il parere espresso dalla Commissione, che ha escluso la violazione delle garanzie della difesa e dei principi del giusto processo e possibili profili di nullità della decisione, rifletterebbe  la mancata conoscenza concreta delle ragioni sottese alle istanze di revisione.

Sulla base di tale parere il Presidente, anziché attingere anche all’organo di primo grado, indicando giudici che non avevano partecipato ai giudizi oggetto di revisione, ha deciso di comporre il Collegio inserendo anche l’avv. Gulino e l’avv. Zanoli, che avevano partecipato a tali giudizi.

I giudici Gulino e Zanoli, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto invece astenersi, avendo un evidente interesse personale in relazione alla questione oggetto del giudizio, quale la propria legittimazione a ricoprire la carica in base alla quale avevano emesso le decisioni oggetto di revisione.

In conseguenza di ciò, ha rilevato il ricorrente, sarebbero stati violati i principi del contraddittorio e del giusto processo, nonché quelli di imparzialità e di terzietà, che devono sovrintendere qualsiasi tipo di giudizio, anche all’interno di una giurisdizione domestica, quale quella federale.

2.2  - Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dellart. 34 del Regolamento di Giustizia Federale FCI e dell’art. 12 bis, secondo comma, dello Statuto CONI, dell’art. 4 dello Statuto Federale FCI, dell’art. 1 dello Statuto Federale FCI. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

La Corte avrebbe erroneamente affermato che l’imparzialidel giudice federale non è compatibile con qualsiasi tesseramento, che ostacolerebbe la terzietà del giudicante, che in tal modo “apparterrebbe” alla Federazione e non potrebbe essere super partes.

Tale ragionamento sarebbe errato, giacché la Corte Federale e i suoi componenti sono soggetti previsti dallo Statuto Federale, concorrendo a costituire gli Organi Federali.

Sarebbe insostenibile l’affermazione secondo cui i giudici “non appartengono” alla Federazione, in quanto essi compongono gli Organi Collegiali della Federazione e “appartengonoad essa. Sarebbe  errato  anche  il  richiamo  all’art.  31,  comma  2,  dello  Statuto  Federale,  nonché l’interpretazione che viene data di esso, che, in effetti, per i componenti gli Organi di Giustizia Federale, escluderebbe solo l’obbligo del preventivo tesseramento, ma tale obbligo sussisterebbe nel periodo di assunzione della carica.

La sussistenza dell’obbligo del tesseramento sarebbe dimostrata, innanzi tutto, dal fatto che molti giudici federali si sono tesserati successivamente alla propria elezione, avvenuta in sede di Assemblea elettiva quadriennale 2017/2020, che ha avuto luogo il 14 gennaio 2017.

Nel modulo di accettazione dell’incarico inviato dalla Segreteria dell’Organo di Giustizia, ha rilevato il ricorrente, occorre indicare anche l’eventuale tesseramento.

Ciò escluderebbe che il giudice federale debba necessariamente essere un non tesserato prima delle elezioni e successivamente.

La Corte Federale fornirebbe poi dati errati poiché, alla data delle candidature per l’elezione negli Organi di Giustizia, l’unica tesserata sarebbe stata l’avv. Baratto mentre gli avv.ti Zanoli, Antonini e Iacovoni non lo erano più.

Altri soggetti, tra i quali l’avv. Gulino, non sarebbero stati neanche presenti in anagrafica. 

Dopo l’assemblea elettiva del 14 gennaio 2017, tutti i giudici federali eletti, ad eccezione di uno, si sarebbero tesserati per il primo anno di carica 2017. Costoro, per mantenere le proprie prerogative e poteri statutari, avrebbero dovuto tesserarsi anche per gli anni successivi.  Lobbligo  del  tesseramento  per  i  giudici  federali  sarebbe  dimostrato  dal  programma  di tesseramento federale, che nell’apposita casella “Cat.” (categoria) prevede la sigla “GS”, vale a dire Giustizia Sportiva.

Occorrerebbe tenere conto, inoltre, del fatto che le Federazioni Sportive Nazionali sono associazioni con personaligiuridica di diritto privato, per far parte delle quali è necessario il tesseramento.

Che il giudice sportivo debba essere necessariamente tesserato si desumerebbe anche dal fatto che, in caso contrario, la Federazione ciclistica non potrebbe erogare alcun rimborso spese, tenuto anche conto che il modulo per i rimborsi comprende uno spazio apposito per il numero di tessera.

Lassenza di tesseramento con la Federazione, a parere del ricorrente, escluderebbe i giudici federali da qualsiasi tutela assicurativa prevista dalle polizze stipulate dalla FCI.

In assenza di tesseramento i giudici federali non apparterrebbero, inoltre, alla Federazione e non avrebbero alcun titolo per interloquire e cooperare con l’AutoriGiudiziaria, come previsto dall’art. 68 dal Regolamento di Giustizia.

Ulteriore conferma deriverebbe dal Regolamento dell’UCI (Unione Ciclistica Internazionale), che stabilisce, al paragrafo 1.8.1, che “quando un tesserato esercita nellambito del ciclismo più funzioni, deve richiedere ed ottenere una licenza per ognuna di queste funzioni. Spetta allFederazione nazionale emettere licenza corrispondente alla funzione principale secondo lordine sopra citato. Secondo tale previsione chi svolge una funzione allinterno della Federazione deve avere necessariamente la licenza e, dunque, tesserarsi.

La violazione del Regolamento FCI sarebbe dimostrato anche dal tentativo della stessa Commissione di Garanzidi porre  riparo alla situazionvenutasi a creare, proponendo la modifica dell’art. 4 dello Statuto, aggiungendo il comma 12 del tenore I Giudici Federali sono autonomi ed indipendenti. Il loro eventuale tesseramento ha efficacia amministrativa”.

2.3  - Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo: 

In via principale: che, in accoglimento del ricorso e in riforma della decisione della Corte di Appello Federale della FCI del 28 gennaio 2020, il sig. Carlo Roscini sia prosciolto da ogni incolpazione nei giudizi oggetto di revisione riuniti, in quanto le decisioni sono state emesse da Giudici privi di poteri statutari, poiché sprovvisti del necessario tesseramento al momento dello svolgimento delle proprie funzioni.

In via subordinata: che sia annullata la decisione della Corte di Appello Federale della FCI n. 1 del 28 gennaio 2020, per violazione degli artt. 4, 5, comma 9, 19 e 3 del Regolamento di Giustizia Federale.

In via subordinata: che sia annullata la decisione della Corte di Appello Federale della FCI n. 1 del 28 gennaio 2020, per palese violazione degli artt. 4 e 1 dello Statuto Federale ovvero per l’insufficiente e contraddittoria  motivazione in merito  all’obbligdi tesseramento  dei Giudici Federali.

  1. - Si è costituita la Federazione Ciclistica Italiana che ha affermato l’inammissibilidel ricorso, a causa della mancata proposizione dell’istanza di ricusazione nel procedimento innanzi alla Corte Federale dAppello, e ha escluso la sussistenza dell’obbligo di tesseramento per i giudici federali, come rilevabile dall’art. 4 dello Statuto Federale, che non contempla i giudici sportivi fra le varie categorie di tesserati.

Quanto all’affermata incompatibilità, il ricorrente con le proprie censure avrebbe coinvolto tutti i giudici federali, che, ad eccezione di qualcuno fra essi, ciclista amatore o cicloturista, non sono tesserati, non avendo alcun obbligo in tal senso.

In ogni caso, secondo l’orientamento univoco della Cassazione, i magistrati che hanno concorso nella stesura della sentenza impugnata non sono in posizione di incompatibilinel relativo giudizio di revocazione.

La Federazione ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.

  1. - In esito all’udienza del 7 luglio 2020, svoltasi in modalità telematica, sentiti i difensori delle parti, come in epigrafe indicati, la causa è stata assegnata in decisione.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

  1. - La decisione della Corte Federale dAppello oggetto di impugnazione è stata pronunciata in relazione a quattro ricorsi per revisione di precedenti decisioni della stessa Corte, relative a procedimenti disciplinari a suo tempo instaurati nei confronti del sig. Carlo Roscini, tesserato della Federazione Ciclistica Italiana.

L’istituto della revisione è disciplinato dall’art. 70 del Regolamento di Giustizia Federale, che dispone: “1. Contro le decisioni della Corte Federale dAppello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dellincolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di questultimo qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, anche su istanza del Procuratore federale, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.

  1. Le altre decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di questultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile allistante.
  2. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dallacquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte Federale dAppello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
  3. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione degli Organi di Giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
  4. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti allautorità giudiziaria contro la decisione dellOrgano di Giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport”.

Si tratta di un istituto che ricalca in parte quello della revocazione, previsto e disciplinato dal codice di procedura civile.

  1. - Parte ricorrente ha affermato di avere basato l’istanza di revisione sulla scoperta di una circostanza, non conosciuta all’epoca, costituita dal fatto che i giudici che avevano a suo tempo assunto la decisione in ordine ai relativi giudizi non erano in regola con il tesseramento al momento della decisione. Tale circostanza, secondo il ricorrente, condizionerebbe la validità delle stesse decisioni, che risulterebbero nulle o addirittura inesistenti.
  2. - Con il primo motivo il ricorrente sostiene l’invalidità della decisione della Corte Federale dAppello con la quale sono stati respinti i quattro giudizi riuniti di revisione, in quanto due dei giudici che hanno composto il Collegio avevano fatto parte anche dei Collegi che avevano definito alcuni dei giudizi oggetto di revisione.

I due giudici avrebbero avuto, infatti, un proprio interesse personale nella causa, dovendo giudicare anche della propria capacidi svolgere le funzioni di giudice nei precedenti giudizi.

7.1.  Il motivo è fondato.

7.2.   Va rilevato preliminarmente che è esatto quanto affermato dalla difesa della resistente riguardo al fatto che, in linea generale, in mancanza di istanza di ricusazione è esclusa qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell’organo decidente e sulla validità della decisione della violazione dell’obbligo di astensione nei casi indicati dall’art. 51 c.p.c.

7.3.   Fa eccezione, tuttavia, il caso in cui il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, giacché in tale ipotesi, secondo la giurisprudenza consolidata, la mancata astensione, anche in mancanza di istanza di ricusazione, può essere fatta valere quale motivo di nullità della decisione (Cass. civ., 12 dicembre 2014, n. 26223; Cass. civ., 5 luglio 2013, n. 16861, Cass.

civ., 15 dicembre 2011, n. 26976).

 

In tale ipotesi, infatti, il giudice viene a porsi sostanzialmente nella veste di parte, in violazione del principio nemo iudex in causa propria.

7.4.  Ritiene il Collegio che i due giudici menzionati dal ricorrente (Gulino e Zanoli) si siano trovati in una situazione del genere, avendo un interesse proprio e diretto nella causa, avente ad oggetto la capacidi essi, tra gli altri, di assumere la funzione di giudice nei giudizi disciplinari conclusisi con le decisioni impugnate con l’istanza di revisione.

L’interesse proprio e diretto, in questo caso, va inteso nel senso oggettivo che riflette la condizione di colui che si trova a dover giudicare del proprio operato o della propria posizione e non già nel senso di interesse egoistico o, addirittura, illecito, essendo fuori discussione ogni questione sulla correttezza del comportamento dei giudici in questione.

7.5.    La parte resistente ha richiamato la giurisprudenza consolidata che ha affermato l’insussistenza di unincompatibilinel giudizio di revocazione dei giudici che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione.

Losservazione, però, non coglie nel segno, considerato che la giurisprudenza afferma che, al di fuori dell’ipotesi di cui allart. 395 n. 6 c.p.c. (dolo del giudice), non sussiste, per i magistrati che abbiano pronunciato la sentenza impugnata per revocazione, alcuna incompatibilità a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione, trattandosi di errore percettivo e non già valutativo che, come tale, ben può essere riparato anche dallo stesso giudice o collegio giudicante (Cass. civ., sez. lav., 9 ottobre 2017, n. 23498).

L’insussistenza dell’incompatibiliviene, quindi, collegata all’ipotesi dell’errore di fatto e alla circostanza che, in quel caso, non si tratta di un errore di valutazione, ma di mera mancata percezione di un fatto risultante dagli atti o documenti di causa.

7.6.   Nel caso oggetto del presente giudizio la situazione è ben diversa, giacché i due giudici sono stati chiamati a pronunciare in ordine alla questione della rilevanza della circostanza del mancato tesseramento dei componenti il collegio giudicante al momento della decisione, che coinvolgeva la loro stessa posizione.

7.7.   Va detto, infine, che non è condivisibile quanto ulteriormente rilevato dalla difesa della Federazione riguardo al fatto che il mancato tesseramento ha coinvolto tutti i giudici che compongono gli organi federali, con conseguente impossibilidi costituire altrimenti il Collegio nel giudizio di revisione.

Il rilievo del ricorrente coinvolge, infatti, unicamente i giudici che si sono pronunciati nei giudizi disciplinari in esito ai quali sono state emesse le decisioni oggetto di revisioni e non già tutti i giudici della Federazione.

7.8.   Laccoglimento del motivo di ricorso determina la dichiarazione di nullità della decisione impugnata in questa sede.

8.   - La dichiarazione di nullità  della decisione impugnata non esime questo Collegio  dalla decisione della controversia senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, a norma dell’art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

Si tratta, infatti, di stabilire se, alla luce delle norme federali o dei principi vigenti nell’ambito dell’ordinamento sportivo, lo svolgimento delle funzioni di giudice sportivo presupponga o meno il tesseramento.

8.1.  Ritiene il Collegio che la risposta al quesito debba essere negativa.

8.2.     Sul piano generale lo svolgimento della funzione di giudice non presuppone necessariamente lo stabile inserimento nell’organizzazione del soggetto giuridico per conto del quale la funzione stessa è svolta.

Senza voler proporre alcuno specifico parallelismo con il tesseramento, potrebbero essere di esempio i molteplici casi in cui l’ordinamento statale demanda a giudici onorari il compito di esercitare la funzione giurisdizionale.

Ma nellambito sportivo non mancano esempi nei quali lo svolgimento di funzioni per conto del CONI o di Federazioni non presuppone alcuna forma di “affiliazione” o tesseramento.

8.3.   Esclusa tale necessità a livello generale, non vè che da costatare che nell’ordinamento della Federazione ciclistica non è dato rinvenire alcuna norma da cui possa desumersi l’imposizione ai giudici dell’obbligo di tesserarsi.

Lo Statuto Federale è molto chiaro nel senso di escludere la necessidel tesseramento per i giudici federali.

Lart. 31 al primo comma, lett. c), contempla il tesseramento tra i requisiti di eleggibilità alle cariche federali. Il secondo comma dispone che Il requisito di cui al precedente punto c) non è richiesto per i componenti dei Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia federali...”.

La ratio della norma è molto chiara, giacché con essa si vuole escludere ogni possibilità, anche teorica, di condizionamento che potrebbe derivare dall’obbligo di assumere la qualidi tesserati per soggetti, quali i giudici e i revisori dei conti, la cui posizione deve essere caratterizzata dall’indipendenza e, nel caso dei giudici, anche dalla terzietà.

8.4.  Il ricorrente afferma, peraltro, che il requisito non è richiesto ai soli fini dell’elezione, ferma la necessidel tesseramento successivamente allassunzione della carica.

Ma si tratta di affermazione che, oltre che contrastare con la ratio della norma sopra indicata, non trova alcun solido appiglio sul piano letterale e sistematico.

Non sul piano letterale, non essendo rinvenibile alcuna espressa previsione in tal senso. Anzi, il secondo comma dell’art. 31 pone la regola esattamente contraria.

Ma anche sul piano sistematico non è dato rinvenire alcun elemento che deponga nel senso indicato dal ricorrente.

Si è già detto che, in linea generale, non è necessario che il giudice sia stabilmente inserito nell’organizzazione in funzione della quale deve svolgere il suo compito.

Sul piano specifico, gli elementi individuati dai ricorrenti quali indici della necessidel tesseramento appaiono tuttaltro che rilevanti.

Non può certamente considerarsi elemento rilevante il fatto che nel modello di accettazione dell’incarico vi sia l’indicazione del tesseramento. Come evidenziato dalla difesa della Federazione, tale elemento, comunque in sé privo di qualsiasi importanza, può essere in ogni caso facilmente spiegato con il fatto che al giudice della Federazione non può essere certamente impedito di tesserarsi, nel caso, ad esempio, sia un cicloamatore.

Ugualmente irrilevante il fatto che siano previsti dei rimborsi. Non vè, infatti, alcun nesso tra il diritto al rimborso delle spese e il tesseramento, giacché tale diritto spetta a chiunque svolga unattività “per contodi un altro soggetto, indipendentemente dal fatto che sia o meno inserito stabilmente nell’organizzazione o ne sia dipendente.

Lo stesso deve dirsi per gli aspetti assicurativi, che hanno, peraltro, anche la funzione di sollevare la Federazione da responsabilità.

Elemento estremamente rilevante, ma in senso contrario a quanto sostenuto dal ricorrente, è il fatto che, tra le varie categorie di tesserati, lart. 4 non contempli affatto i giudici della Federazione. Ciò implica che i giudici, laddove eventualmente tesserati, lo saranno ad altro titolo, ma non in quanto tali.

Le argomentazioni del ricorrente relative allobbligo di tesseramento dei giudici  della Federazione risultano, pertanto, prive di fondamento.

  1. In conclusione, per tutte le esposte ragioni, il ricorso deve essere accolto, con la conseguente dichiarazione di nullidella decisione della Corte Federale dAppello.

Il Collegio, tuttavia, decidendo nel merito della questione, ai sensi dell’art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva, respinge il ricorso proposto dinanzi agli organi della giustizia federale.

Per la particolarità e la relativa novità delle questioni trattate, appare equo compensare le spese del giudizio.

 

 

PQM 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

 

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara la nullità della decisione impugnata  della Corte Federale di Appello della FCI e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 62 del CGS, respinge il ricorso proposto dinanzi agli organi della giustizia federale.

Compensa le spese del giudizio. 

 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, in collegamento telematico, nelle camere di consiglio del 7 e 8 luglio 2020.

 

 

 

Il Presidente                                                                                           Il Relatore

F.to Dante D'Alessio                                                                              F.to Giovanni Iannini 

 

 

Depositato in Roma, in data 3 settembre 2020.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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