LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 123 LND del 20.10.02107 – Delibera – RICORSODEL CALCI ATORE Giorgio DIANA/SSD VIAREGGIO 2014 A.r. l.

 

RICORSODEL CALCI ATORE Giorgio DIANA/SSD VIAREGGIO 2014 A.r. l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 28/06/2017 il sig. Giorgio DIANA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SSD VIAREGGIO 2014 a.r.l. un accordo economico relativamente alla Stagione Sportiva 2015/2016

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €. 1.000,00, quale residuo dell’accordo in essere.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta di ritorno in originale della Racc.A.R. inviata alla Società controparte, contenente il ricorso in violazione della art.25/bis comma 4 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig.Giorgio DIANA nei confronti della Società SSD VIAREGGIO 2014 a.r.l per violazione dell’art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Si precisa che il ricorso non potrà più essere presentato, in quanto il termine ultimo per la Stagione Sportiva 2015/16, è scaduto improrogabilmente il 30 Giugno 2017.

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