F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 05/TFN del 06 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 06/TFN del 22 Settembre 2016 N.015-DALLA VALLE JORDAN ALESSIO/S.S.V.BRIXEN. (richiesta di svincolo per inattività ex art.109 N.O.I.F.)

 

N.015-DALLA VALLE JORDAN ALESSIO/S.S.V.BRIXEN.

(richiesta di svincolo per inattività ex art.109 N.O.I.F.)

I signori Massimiliano Dalla Valle ed Elisabetta Ferrari, nella dichiarata qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Jordan Alessio Dalla Valle (Bressanone, 2 marzo 1999), ritenendo ricorrere le condizioni postulate dall'art.109 N.O.I.F. (v.infra), hanno proposto ricorso al Tribunale Federale Nazionale –Sezione Tesseramenti (di seguito per brevità anche semplicemente TFN), competente ratione materiae, avverso e per l'annullamento del provvedimento del 6 luglio 2016 con il quale il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, provvedendo sulla istanza di svincolo per inattività avanzata dal calciatore, così decideva:"...viene respinta dallo scrivente Comitato, in quanto la società ha prodotto sufficienti documenti atti a dimostrare l'inesistenza del diritto allo svincolo del calciatore".

A fondamento della opposizione proposta, i reclamanti hanno dedotto in fatto:

che, Jordan Alessio Dalla Valle è calciatore non professionista tesserato per la società S.S.V. Brixen (matr. 5662519) partecipante al campionato Allievi Regionali organizzato dal Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano - LND;

che, nel corso della stagione sportiva 2015/2016, il calciatore Dalla Valle, pura disposizione della società, non aveva preso parte al numero minimo di gare di cui all'art.109 N.O.I.F., ma"...veniva solo inserito nelle distinte di gara delle prime quattro gare del campionato Allievi Regionali";

che, in data 3 giugno 2016, il calciatore aveva presentato istanza di svincolo per inattività;

che, avverso la suddetta istanza la soc. S.S. V. Brixen aveva proposto opposizione, deducendo la mancanza  dei requisiti postulati dall'art. 109 N.O.I.F. per farsi luogo allo svincolo;

che, il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, con provvedimento del 6 luglio 2016, aveva accolto l'opposizione della società e, per lo effetto, rigettato l'istanza del calciatore sul presupposto che"...la società ha prodotto sufficienti documenti atti a dimostrare l' inesistenza del diritto allo svincolo da parte del calciatore...".

Tanto premesso in fatto, i reclamanti hanno dedotto in diritto la illegittimità del provvedimento gravato affidando il ricorso a due motivi: il primo, in rito, sul mancato rispetto della procedura di cui all'art.109 N.O.I.F., il secondo, nel merito, sulla ricorrenza delle condizioni postulate dall'art.109 N.O.I.F.. per conseguire lo svincolo per inattività.

Acquisita la documentazione agli atti, il TFN, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio e la procedibilità della domanda, ha fissato dinanzi a sé l'udienza di discussione alla quale è comparso il solo difensore dei reclamanti, che si è riportato alle conclusioni del ricorso introduttivo.

La società S.S.V. Brixen, pur regolarmente invitata, non si è costituita e  non  ha fatto pervenire memorie difensive.

Sulle conclusioni delle parti, ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria, il TFN ha trattenuto la causa in decisione.

Il reclamo è infondato nei termini di cui alla seguente motivazione.

Con il primo motivo, i reclamanti hanno censurato, in rito, la violazione del procedimento di cui all'art.109 N.O.I.F.. ,e segnatamente, per non avere la soc. S.S.V. Brixen preannunziato con telegramma al Comitato competente l'opposizione avverso l'istanza di svincolo presentata dal calciatore.

La irritualità del procedimento avrebbe così determinato, a dire dei reclamanti, la illegittimità del successivo provvedimento del Comitato Provinciale, qui gravato. Il motivo di reclamo in parola è destituito di fondamento giuridico.

Invero è documentalmente provato (cfr. doc. in atti) che la società S.S.V. Brixen abbia tempestivamente preannunziato l'opposizione alla istanza di svincolo per inattività avanzata dal calciatore Dalla Valle con telegramma del 14giugno2016.

Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.

In punto, giova innanzitutto ricordare che, a mente dell'art.109 – primo comma-N.O.I.F.., "il calciatore "non professionista "e "giovane dilettante "il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per in attività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore  tesserato dalla prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società".

Epperò, nel caso che ne occupa è documentalmente provato che il calciatore Jordan Alessio Dalla Valle, nella stagione sportiva 2015/2016, abbia preso parte a dal meno 5 gare ufficiali del Campionato Regionale Allievi(Girone B), e segnatamente:   1) Asu Tramin/SSV Brixen del 13 settembre 2015; 2) SSVBrixen/Salorno del 20settembre 2015; 3) Milland/SSVBrixen del 27 settembre 2015; 4) SSVBrixen/Eppan del 4 ottobre 2015; 5) Sud Tirol/SSVBrixen dell' 11 ottobre 2015.

Con la ulteriore precisazione che il calciatore Dalla Valle ha preso parte alle suddette gare nel senso di essere stato impiegato sul campo e non meramente inserito nelle distinte di gara come affermato in modo del tutto in veritiero, e documentalmente smentito, dai reclamanti.

PQM

Il Tribunale Nazionale Federale – Sezione Tesseramenti rigetta il reclamo proposto dal calciatore Dalla Valle Jordan Alessio, confermando il vincolo di tesseramento con la S.S.V.Brixen. Ordina incamerarsi la tassa.

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