F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 12/TFN del 23 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 13/TFN del 30 Novembre 2016 Reclamo 024- RAFFAELLI MATTEO/A.S.D. G.C. CAPEZZANO PIANORE (apocrifìa di firma)
Reclamo 024- RAFFAELLI MATTEO/A.S.D. G.C. CAPEZZANO PIANORE
(apocrifìa di firma)
Propone · reclamo innanzi alla Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti il calciatore Raffaelli Matteo chiedendo l'annullamento del tesseramento in favore della C.G.C. Capezzano Pianore 1959 ASD, dal momento che non ha provveduto a firmare alcun tesseramento; società cedente risulta essere la ASD Camaiore Calcio.
Allegato al ricorso vi è copia del documento d'identità del calciatore, rilasciato in data antecedente al contestato vincolo, da poter utilizzare per le valutazioni del caso.
Risulta notiziata la sola società cessionaria, ossia la ASD C.G.C. Capezzano Pianore 1959, che propone delle proprie controdeduzioni dichiarandosi, in ogni caso, pronta a svincolare il calciatore nel prossimo ed imminente periodo.
Allegata vi è la tassa di reclamo.
Il Tribunale Federale Nazionale- Sezione Tesseramenti
nel valutare il ricorso e la documentazione acquisita evidenzia che non risulta notiziata la società cedente, ASD Camaiore Calcio, che avrebbe provveduto alla compilazione e consegna del modulo di trasferimento alla cessionaria.
A più riprese l'adito Tribunale ha sempre manifestato il proprio convincimento come, anche nel caso di specie, vanno notiziate entrambe le società al fine di costituire validamente il contraddittorio e consentire ad ogni parte il diritto di replica, seppure nelle forme e modi previsti.
Agli atti non vi è prova di tale iniziativa ex art. 33 co1 C.G.S.
P. Q. M.
Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti dichiara improcedibile il ricorso proposto dal calciatore Raffaelli Matteo.
Ordina incamerarsi la tassa.
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