F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFNT del 02 Marzo 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 14/ TFNT del 19 Febbraio 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 25 DEL CALCIATORE CAPRARELLI DANIEL CONTRO LA SOCIETÀ ASD POL. VIGOR PERCONTI – RICHIESTA SVINCOLO EX ART. 109 NOIF.
RECLAMO N°. 25 DEL CALCIATORE CAPRARELLI DANIEL CONTRO LA SOCIETÀ ASD POL. VIGOR PERCONTI – RICHIESTA SVINCOLO EX ART. 109 NOIF.
Con reclamo del 19/12/2017, proposto a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, il Sig. Caprarelli Daniel nato a Pontecorvo (FR) l’11 8 1998, ha chiesto lo svincolo dalla ASD Pol. Vigor Perconti, per inattività, per non aver preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva in corso.
La richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF è stata inoltrata, dal calciatore al Comitato Regionale Lazio – Lega Nazionale Dilettanti, in data 28 11 2017 a mezzo lettera raccomandata a/r ritualmente depositata in atti. Il Comitato Regionale Lazio – Lega Nazionale Dilettanti ha rigettato la richiesta giudicandola “nulla a tutti gli effetti regolamentari” “in quanto spedita fuori termine previsto dalla normativa federale”
All’udienza del 19 febbraio 2018, esaminati gli atti, il TFN, ha rilevato che la richiesta di svincolo era stata in realtà, inoltrata tempestivamente, in ragione del fatto che, in alcun modo il calciatore avrebbe potuto disputare, anche sola una competizione sportiva entro la data del 30 novembre 2017, così come sancito dal primo comma dell’art. 109 NOIF. Si è accertato infatti, in sede di udienza TFN, che l’ultima competizione sportiva ufficiale, di ASD Pol. Vigor Perconti, è stata disputata in data 26 novembre 2017 e quella successiva, nel mese di dicembre 2017. E’ giusto osservare che, i termini indicati nel secondo comma dell’art. 109, del 15 giugno ovvero entro il 15mo giorno dalla fine del campionato, devono considerarsi termini finali per la richiesta di svincolo. ASD Pol. Vigor Perconti, ritualmente avvisata dal Reclamante, non si è costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
accoglie il reclamo presentato dal calciatore Caprarelli Daniel (11.08.1998) e, per l’effetto, dichiara svincolato il calciatore dalla data del 19.2.2018.
Dispone la restituzione della tassa.
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