F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFNT del 02 Marzo 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 14/ TFNT del 19 Febbraio 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 29 DELLA SOCIETÀ ASD PRIGNANO – RICHIESTA DI REGOLARIZZAZIONE DI TESSERAMENTO DEI CALCIATORI DI LUCCIO GIOVANNI E RUSSO DANILO.
RECLAMO N°. 29 DELLA SOCIETÀ ASD PRIGNANO – RICHIESTA DI REGOLARIZZAZIONE DI TESSERAMENTO DEI CALCIATORI DI LUCCIO GIOVANNI E RUSSO DANILO.
La Società ASD Prignano ha proposto reclamo avverso il provvedimento dell’Ufficio Tesseramenti della LND Campania, con il quale è stata denegata la registrazione delle liste di trasferimento dei calciatori Di Luccio Giovanni e Russo Danilo, in quanto non pervenute entro i 10 giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.
A sostegno del proprio reclamo, la ASD Prignano ha sostenuto che le suddette liste di trasferimento erano state spedite con raccomandata A/R in data 14 dicembre 2017 e, dunque, nei termini previsti dal C.U. 166/A dell’1 luglio 2017, e che solo per un disguido delle poste sono pervenute oltre il suddetto termine di 10 giorni.
Il reclamo è infondato.
Il Comunicato Ufficiale 166/A dell’1 luglio 2017, nella parte che interessa il caso di specie, così stabilisce: Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico con avviso di ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato, sempre che l’accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.
Il Comunicato Ufficiale, nello stabilire i periodi ed i termini di trasferimento dei calciatori, espressamente prevede che la lista di trasferimento debba pervenire al comitato competente entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.
Il Comunicato, dunque, già prevede un periodo di tolleranza nel caso in cui la lista di trasferimento sia spedita a mezzo posta.
Di conseguenza, il suddetto termine non può essere derogato.
Nel caso di specie, le liste di trasferimento dei calciatori Di Luccio e Russo, pur essendo state spedite nei termini, sono pervenute oltre il termine espressamente previsto dal Comunicato Ufficiale, e, quindi, devono essere ritenute tardive.
Di qui il rigetto del reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Prignano. Dispone incamerarsi la tassa.
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