F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 8/TFN del 19.9.2019 – (Zakariya Es Sabiri/CS Trevigliese ASD – Reg. Prot. 7/TFN-ST) Decisione n. 8/TFN 2019/2020 Reg. Prot. 7/TFN-ST

Decisione n. 8/TFN 2019/2020

Reg. Prot. 7/TFN-ST

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

Avv. Andrea Annunziata – Presidente;

Dott. Massimo Procaccini – Vice Presidente;

Avv. Vincenzo Esposito Corona – Componente (Relatore);

Avv. Filippo Crocè – Componente;

Avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 9 settembre 2019,

a seguito del reclamo ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS proposto dal calciatore Zakariya Es Sabiri (n. 27.1.1999 – matr. FIGC 6598455) contro la società CS Trevigliese ASD (matr. FIGC 53180) avverso la mancata esecuzione della richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF, da parte del CR Lombardia – LND,

la seguente

DECISIONE

Propone reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti il calciatore Zakariya Es Sabiri lamentando il mancato accoglimento della richiesta di svincolo dalla ASD CS Trevigliese ex art. 109 NOIF da parte del CR Lombardia-LND, inoltrata dallo stesso il 30/5/19.

Motivo del rigetto è stata la mancata sottoscrizione dell’istanza ad opera del calciatore, laddove innanzi all’Adito Organo  il reclamo appare sottoscritto.

Risulta notiziata anche la società sportiva che nulla deduce, così come risulta versato il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti nel valutare il reclamo così come proposto rileva la fondatezza del rigetto prestato dal CR Lombardia – LND all’istanza di svincolo ex art. 109 NOIF, in ossequio del disposto dell’art. art. 49 comma 7 CGS.

In oltre si evidenzia come il reclamo proposto risulta non accoglibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 commi 4 e 7 CGS dal momento che non contiene alcuna motivazione o critica all’impugnato provvedimento ma, unicamente, reca la sottoscrizione mancante innanzi al primo Organo, laddove le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso

non possono essere sanati con il reclamo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

rigetta il reclamo presentato da Zakariya Es Sabiri e, per l’effetto, conferma il tesseramento dello stesso a favore della società CS Trevigliese ASD.

Dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

 

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