F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 16/TFN del 9.10.2019 – (ASD Cephaledium / Alberti Niccolò; Gatta Gaetano; Pitissi Dario e Zammuto Tiziana Giuseppina genitori per Pitissi Christian Pio; Mileo Rosario e Culotta Tania genitori per Mileo Marco; Glorioso Germano e Spitale Silvia genitori per Glorioso Pasquale Luca; Mocciaro Danny; Di Paola Pasquale e Lo Verde Rosaria genitori per Di Paola Crispino; Serio Francesco e Cirincione Daniela genitori per Serio Gabriele, Cangelosi Saruccio ed Ilardo Rose Decisione n. 16/TFN-ST 2019/2020 Reg. Prot. 2/TFN-ST
Decisione n. 16/TFN-ST 2019/2020
Reg. Prot. 2/TFN-ST
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da
Dott. Massimo Procaccini – Presidente;
Avv. Filippo Crocè – Componente;
Avv. Vincenzo Esposito Corona – Componente;
Avv. Fabio Micali – Componente;
Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente (Relatore);
ha pronunciato nella riunione fissata il 30 settembre 2019,
a seguito del Reclamo ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS ed ex. art. 108, comma 3 NOIF presentato dalla Società ASD Cephaledium (matr. FIGC 935557) avverso la validità degli accordi di svincolo di propri tesserati per apocrifia della firma del Presidente,
la seguente
DECISIONE
Premesso che con reclamo proposto in data 13 luglio 2019 la ASD Cephaledium in persona del Presidente legale/rappresentante sig. Giuseppe Barraco affermava che in data 17.06.2019 avrebbe ricevuto un messaggio di posta elettronica dall’ufficio di Tesseramento della FIGC Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Sicilia contenente le copie degli accordi di svincolo ratificate ex art. 108 tutte datate 17.06.2019 per la stagione sportiva 2018/2019 relative ai propri tesserati: Alberti Niccolò; Gatta Gaetano; Pitissi Dario e Zammuto Tiziana Giuseppina genitori per Pitissi Christian Pio; Mileo Rosario e Culotta Tania genitori per Mileo Marco; Glorioso Germano e Spitale Silvia genitori per Glorioso Pasquale Luca; Mocciaro Danny; Di Paola Pasquale e Lo Verde Rosaria genitori per Di Paola Crispino; Serio Francesco e Cirincione Daniela genitori per Serio Gabriele, Cangelosi Saruccio ed Ilardo Rosetta genitori per Cangelosi Gabriele; Glorioso Salvatore e Lupo Rosa genitori per Glorioso Francesco; Musotto Francesco e Giuseppa Maria genitori per Musotto Daniele;
che la reclamante precisava di essere venuta a conoscenza delle procedure di svincolo per la prima volta e solo in quella occasione e che, sempre nella medesima circostanza, di avere avuto la possibilità di verificare che nel modulo Federale nello spazio riservato alla società vi era stata apposta una firma non riconducibile al Presidente;
che altresì precisava la reclamante che il proprio Presidente sig. Giuseppe Barraco per i fatti di qui innanzi, sporgeva denunzia querela alla legione Carabinieri “Sicilia” Stazione di Cefalù producendone anche la copia;
che la reclamante trasmetteva il citato esposto alle Forze dell’Ordine anche all’ufficio Tesseramento della FIGC Lega Nazionale Dilettanti Regione Sicilia e che detto ufficio in data 26.06.2019 avrebbe comunicato l’annullamento della precedente comunicazione del 17.06.2019 e nel contempo che tutti gli svincoli in questione non sarebbero stati ratificati fino alla pronuncia del competente organo di Giustizia Sportiva;
che la reclamante società precisava altresì che per la stagione 2018/2019 le credenziali di accesso al sistema della ASD Cephaledium necessarie per poter acquisire i modelli di svincolo per accordo erano in possesso oltre che del Presidente sig. Giuseppe Barranco anche di due collaboratori dello stesso arch. Riccardo Catania (al momento del ricorso segretario dell’associazione) e del sig. Filippo Serio (che non collaborava più con la società reclamante);
che la ASD Cephaledium in persona del Presidente sig. Giuseppe Barraco non solo disconosceva le firme apposte sui moduli ma precisava che nessun accordo era intervenuto con i tesserati sopra menzionati affinché si addivenisse ad uno svincolo degli stessi chiedendo altresì che il Tribunale adito dichiarasse che ciascuna delle firme apposte sotto la dicitura “firma del presidente” degli accordi di svincolo ex art. 108 NOIF non corrispondesse alla firma del citato Presidente sig. Giuseppe Barraco ed in ragione dell’apocrifia contestata il Tribunale dichiarasse la nullità di ciascuno dei menzionati accordi di svincolo;
che il reclamo risultava essere tempestivamente prodotto e regolarmente notificato ai resistenti Calciatori che sceglievano di non costituirsi; Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Va preliminarmente constatata la regolare instaurazione del contraddittorio nonché la tempestività della proposizione del reclamo nel rispetto dei termini vigenti. Fermo quanto innanzi va fin d’ora effettivamente rilevata la difformità tra le firme apposte in calce al mandato allegato al reclamo nonché quella apposta, innanzi alla autorità, in calce alla denunzia querela versata in atti con quelle sigle apposte in calce ai singoli moduli di svincolo oggi contestati. Orbene tale difformità, rilevabile ad una prima analisi visiva, consente di ritenerle non apposte dal Presidente della società ricorrente laddove quest’ultimo le ha per altro tempestivamente ed espressamente disconosciute. Orbene tale disconoscimento trova inoltre conferma nell’inerzia procedimentale dei reclamati i quali, sebbene regolarmente evocati in giudizio, non costituendosi nulla hanno ritenuto di obiettare e/o contestare ovvero controdedurre resistendo.
Va però osservato che i documenti, i fatti e le circostanze contestate nel reclamo fanno necessariamente sussistere la necessità di trasmettere gli atti e l’intero procedimento alla Procura Federale per ogni eventuale atto e/o azione di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Cephaledium e, per l’effetto, dichiara nulli i trasferimenti dei seguenti calciatori:
- Alberti Nicolò (n. 5.9.2000 – matr. FIGC 2402713);
- Gatta Gaetano (n. 14.8.1993 – matr. FIGC 5349979);
- Pitissi Christian Pio (n. 25.5.2002 – matr. FIGC 2583508);
- Mileo Marco (n. 5.10.2002 – matr. FIGC 2008177);
- Glorioso Pasquale Luca (n. 3.1.2003 – matr. FIGC 2796772);
- Mocciaro Danny (n. 12.7.1994 – matr. FIGC 6986327);
- Di Paola Crispino (n. 2.1.2003 – matr. FIGC 2598442);
- Serio Gabriele (n. 2.5.2003 – matr. FIGC 7089255);
- Cangelosi Gabriele (n. 12.3.2003 – matr. FIGC 7089256);
- Glorioso Francesco (n. 27.6.2003 – matr. FIGC 2637840);
- Musotto Daniele (n. 19.7.2003 – matr. FIGC 2845202).
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale ex art. 89, comma 7 CGS, per i provvedimenti di competenza.
Nulla per il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva
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