F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 56/TFN del 05.08.2020 – (Ehui Koffi Judicael / SSD FC Valdagno – Reg. Prot. 64/TFN-ST) Decisione n. 56/TFN-ST 2019/2020 Reg. Prot. 64/TFN-ST
Decisione n. 56/TFN-ST 2019/2020
Reg. Prot. 64/TFN-ST
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da
avv. Vincenzo Esposito Corona – Presidente f. f.;
avv. Francesco Corsi – Componente;
avv. Filippo Crocè – Componente (Relatore);
avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente;
avv. Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 31 Luglio 2020,
a seguito del Ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a) CGS presentato dal sig. Ehui Koffi Judicael (calciatore n. 18.12.2001 – matr. FIGC 2037237) avverso il provvedimento del CR Veneto – LND di respingimento dell’istanza di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF dalla società SSD FC Valdagno (matr. FIGC 949237),
la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 9 Luglio 2020, proposto ritualmente innanzi a Questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, il sig. Ehui Koffi Judicael nato il 18.12.2001, ha richiesto lo svincolo dalla società SSD FC Valdagno (matr. FIGC 949237), ex art. 109 NOIF, per non aver preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad alcun tipo di attività sportiva, nella stagione calcistica dell’anno 2019/2020.
Il ricorso intende ottenere, la riforma della decisione avversa, emessa dal Comitato Regionale Veneto che ha accolto l’opposizione della Società, per aver questa affermato e provato, di aver invitato inutilmente, il calciatore a fornire certificazione medica di idoneità agonistica con lettere raccomandate del 20 aprile 2020, 6 maggio 2020 e 21 maggio 2020.
Il ricorrente avanza due motivi di ricorso. Con il primo motivo, eccepisce l’inammissibilità dell’atto di opposizione della Società Sportiva, alla richiesta di svincolo, per l’inesatta indicazione dell’articolo indicato in epigrafe.
Con il secondo motivo eccepisce, nel merito, la natura pretestuosa, illogica ed inefficace, nonché impossibile, della richiesta di certificazione medica di idoneità agonistica effettuata durante la sospensione di tutte le competizioni sportive decisa, con DPCM in data 11.03.2020, per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il primo motivo di ricorso è tuttavia infondato in quanto l’inesatta indicazione dell’articolo di legge non vizia l’atto laddove le deduzioni in esso contenute consentono di comprendere, in modo non equivocabile, la materia sottoposta a valutazione.
Il secondo motivo è fondato.
Il calciatore chiede la risoluzione del rapporto contrattuale con la società sportiva opponente per inattività.
Il ricorrente lamenta il fatto di non essere mai stato convocato nella stagione calcistica 2019/2020. Stagione calcistica conclusasi anticipatamente per la sua categoria, a seguito della nota emergenza sanitaria denominata Covid-19. La società sportiva di appartenenza, contesta questa affermazione adducendo che il calciatore non può beneficiare dello svincolo in quanto non ha prodotto la prescritta certificazione medica, formalmente richiesta con lettere raccomandate del 20 aprile 2020, 6 maggio 2020 e 21 maggio 2020.
È vero infatti che, l’art. 109 NOIF prevede la richiesta obbligatoria di certificazione medica agonistica a carico della società sportiva che intende convocare per la gara il calciatore. È vero anche che, in virtù del medesimo articolo, il
calciatore per poter partecipare a qualsivoglia attività sportiva, deve previamente produrre idonea certificazione medica.
Tuttavia la richiesta di certificazione medica effettuata dalla società opponente, durante l’emergenza sanitaria Covid-19 deve considerarsi priva di concreta utilità, in ragione della conclusione anticipata del campionato.
Essa infatti in alcun modo avrebbe potuto soddisfare il fine per cui era stata effettuata ovvero a causa della sopravvenuta irrealizzabilità dello scopo.
Ed ancora, impossibile da soddisfare, in ragione dei noti divieti di accesso alle strutture sanitarie, se non per ragioni gravi di necessità ed urgenza. La fattispecie facilmente potrebbe essere, per analogia, inquadrata nella previsione normativa regolata dall’art. 1256 cod. civ. (impossibilità definitiva e impossibilità temporanea). Impossibilità della prestazione, che in costanza dei requisiti indispensabili dell’oggettività e dell’assolutezza, produce ipso iure, l’estinzione
dell’obbligazione, liberando il debitore.
La mancanza dell’elemento teleologico nella richiesta di certificazione medica e l’impossibilità oggettiva, per cause non imputabili al calciatore, di produrla, impongono in modo lapalissiano l’accoglimento del ricorso del calciatore laddove peraltro non è in contestazione la circostanza, avanzata dal medesimo, di non aver preso parte nella stagione calcistica 2019/2020, ad alcun tipo di attività sportiva, preparatoria ovvero agonistica.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
all’esito della Camera di consiglio, accoglie il ricorso presentato dal calciatore Ehui Koffi Judicael e, per l’effetto, dichiara lo svincolo dello stesso dalla società SSD FC Valdagno, con decorrenza dalla data della richiesta.
Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 31 Luglio 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.