DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 196 del 28.10.2019 – Delibera – GARA DEL 05/10/2019: POL. D. FUTSAL TORREMAGGIORE – G.S. CALCIO A 5 GIOVINAZZO

 

GARA DEL 05/10/2019: POL. D. FUTSAL TORREMAGGIORE – G.S. CALCIO A 5 GIOVINAZZO

Reclamo proposto dalla Società: G.S. Calcio a 5 Giovinazzo

Il Giudice Sportivo; Esaminato il reclamo in oggetto, osserva: con il gravame di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dalle vigenti norme del Codice di Giustizia Sportiva, per aver schierato nell’incontro in epigrafe un numero di calciatori formati inferiore a quello previsto dal C.U. N. 1 del 3.7.2019 per le gare di Serie B. Controdeduce la convenuta sollevando un eccezione di procedibilità; caratterizzata dalla circostanza che il ricorso introduttivo non è stato preceduto dal preannuncio di reclamo, bensì è stato redatto direttamente, ancorchè nei termini di rito e con contestuale invio delle motivazioni alla controparte. Ad avviso dello scrivente giudice sportivo tale eccezione non può essere accolta. La finalità precipua del preannuncio di reclamo è quella di bloccare innanzitutto l’omologazione del risultato dell’incontro consentendo poi alla parte ricorrente se lo ritiene di inviare entro tre giorni dalla disputa della gara le proprie motivazioni a sostegno della pretesa, con l’obbligo tassativo di trasmetterle contestualmente alla controparte per consentirle eventuali controdeduzioni. Nel caso di specie la parte attrice, entro le ventiquattro ore successive alla disputa della gara, ha trasmesso direttamente l’intero ricorso senza farlo precedere dal rituale preannuncio. Tale apparente inosservanza in realtà ha consentito alle Società convenuta un termine più ampio per controdedurre e non rappresenta una lesione del diritto alla difesa in quanto ha permesso di valutare la motivazione a sostegno della doglianza con più giorni a disposizione (cinque) di quelli più esigui che le vigenti norme di procedura del Codice di Giustizia Sportiva le concedono (due). Analizzando poi nel merito la controversia, si rivela effettivamente che dalla lista dei calciatori presentata all’arbitro, fatti gli opportuni accertamenti al sistema informatico centrale, i calciatori formati presenti sono solamente sette, inferiori quindi al numero minimo di otto previsto specificatamente, in virtù delle disposizioni dinanzi ricordate, per le gare di Serie B.

PQM

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 124 del 09.10.2019 decide: a) Di accogliere il ricorso comminando alla Società Futsal Torremaggiore la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6; b) La tassa reclamo non è dovuta.

 

 

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