F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 225/CSA pubblicata il 16 Giugno 2021- Udinese Calcio N. 200/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 225/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 200/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 225/CSA//2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Salvatore Lo Giudice                          Vice Presidente

Daniela Morgante                              Componente (relatore)

Andrea Lepore                                   Componente

Franco Granato                                 Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di RG 200/CSA/2020-2021, proposto dalla società Udinese Calcio, rappresentata e difesa dal Presidente p.t., per la riforma della decisione Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 108/U Campionati Giovanili S.D.S. del 04.05.2021 con la quale ha comminato alla reclamante Udinese Calcio S.p.a.;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 21.05.2021 il Cons. Daniela Morgante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 05.05.2021 la Società Udinese Calcio preannunciava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 108/U Campionati Giovanili S.D.S. del 04.05.2021 con la quale, a seguito della gara Udinese Calcio / Hellas Verona disputatasi in data 01.05.2021, era stata inflitta, a carico della società la sanzione dell’ammenda di euro 200,00 “per assenza di un proprio medico e anche dell’ambulanza, durante la gara”.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la società Udinese Calcio S.p.a. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo. CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte ritiene che il reclamo sia infondato e non meriti accoglimento.

Mentre risulta, infatti, documentalmente provato dalla reclamante nei motivi a sostegno dell’atto di impugnazione, che la gara de qua si sia svolta con il presidio sanitario dell’ambulanza e dei relativi due operatori addetti al servizio (attestato del Responsabile Controllo di gestione della Croce Rossa Italiana del Comitato di Udine – ODV di cui alla email del 5 maggio u.s.), non risulta dalla documentazione di gara, la presenza del medico della società, che in effetti non è stata nemmeno allegata dalla reclamante. Non è quindi stato nemmeno contestato dalla reclamante che la stessa abbia omesso tale imprescindibile presidio a salvaguardia della salute dei calciatori che, come noto, non è surrogabile dalla presenza del personale sanitario dell’ambulanza, posto che questo ovviamente difetta di quella conoscenza della storia medica personale dei singoli calciatori della squadra che è invece propria solo del medico della società e che è un presidio precauzionale indispensabile per poter efficacemente intervenire a salvaguardia della salute dei calciatori nel caso di insorgenza di problemi medici durante la gara.

Pertanto, ritiene la Corte che il reclamo non meriti accoglimento e che la sanzione inflitta debba essere confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

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